XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3907
Onorevoli Colleghi! - A seguito dell'applicazione
dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23
dicembre 1994, n. 724, il personale della scuola ha subìto una
grave ingiustizia. Infatti, coloro che hanno presentato le
dimissioni accettate dall'ammininistrazione, così come vuole
la legislazione vigente nel comparto scuola, collocati a
riposo, si sono visti decurtare quattro mensilità di pensione
che, ad oggi, non hanno mai percepito. La presente proposta di
legge vuole rendere giustizia a coloro che hanno subìto tale
trattamento.
La Corte costituzionale con sentenza 12-23 dicembre 1994,
n. 439, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nella
parte in cui differisce, fino al 1^ gennaio 1994, la
corresponsione della pensione per il personale della scuola
collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1993.
Giova ricordare che la Corte ha dichiarato, tra l'altro,
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5,
lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella
parte in cui differisce al 1^ gennaio 1996 la corresponsione
della pensione per il personale della scuola collocato a
riposo per dimissioni.
Nonostante, dunque, la Corte si sia pronunciata più volte
nel merito dei provvedimenti legislativi in questione, il
legislatore non ha mai sanato l'irrazionalità delle norme
applicate.
Infatti, in via di principio, deve sussistere la
corresponsione del trattamento pensionistico, in coincidenza
con la cessazione dal servizio. L'applicazione delle norme
vigenti ha invece lasciato il personale del comparto scuola
senza lo stipendio (che percepivano durante il servizio), e
senza la pensione (che hanno percepito solo quattro mesi
dopo).
L'intervento legislativo si rende dunque necessario in
quanto la pubblica amministrazione non ha mai provveduto
spontaneamente alla revoca dei provvedimenti, ritenuti
illegittimi dalla Corte costituzionale che si è più volte
pronunciata nel merito nonostante il personale della scuola
abbia fatto presente, nel corso degli anni, le ingiuste
situazioni determinatesi.