XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3907




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438).

        1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

            "h-bis) ai lavoratori dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; agli stessi non si applicano altresì le disposizioni di cui al comma 2-quinquies".

        2. A favore dei dipendenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali è stata applicata la sospensione del trattamento pensionistico di anzianità di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il reintegro delle mensilità non corrisposte.


Art. 2.

(Modifica all'articolo 13 della legge
23 dicembre 1994, n. 724).

        1. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

            "c-bis) le disposizioni di cui alla lettera b) non si applicano ai fini della corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni".

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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