XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3907
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438).
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e
successive modificazioni, è aggiunta la seguente:
"h-bis) ai lavoratori dipendenti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca; agli stessi
non si applicano altresì le disposizioni di cui al comma
2-quinquies".
2. A favore dei dipendenti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, ai quali è stata applicata la
sospensione del trattamento pensionistico di anzianità di cui
al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, nel testo previgente alla data di
entrata in vigore della presente legge, è disposto il
reintegro delle mensilità non corrisposte.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 13 della legge
23 dicembre 1994, n. 724).
1. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 13
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, è aggiunta la seguente:
"c-bis) le disposizioni di cui alla lettera b)
non si applicano ai fini della corresponsione della
pensione per il personale della scuola collocato a riposo per
dimissioni".
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.