XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3902
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
parte di un intervento più ampio di riforma e si colloca
nell'alveo dei precedenti progetti di legge presentati in
Parlamento da L'Ulivo, a partire dalla "Carta dei diritti
delle lavoratrici e dei lavoratori" (atto Camera n. 3133) ai
"Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del
lavoro e del reddito" (atto Camera n. 3134) per arrivare alla
"Riforma del processo del lavoro" (atto Camera n. 2144).
L'obiettivo è quello di raccogliere in un medesimo testo
l'elaborazione del centro-sinistra destinata a introdurre
diritti e garanzie per coloro che lavorano senza un contratto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ad aumentare la
protezione in caso di licenziamento, innalzando la tutela
obbligatoria nei territori a più alto tasso di disoccupazione,
introducendo l'obbligo del piano sociale d'impresa, anche
mediante la rilevanza dei collegamenti societari nei gruppi di
impresa, e nel contempo attribuendo agevolazioni contributive
e finanziarie alle piccole e medie imprese; a migliorare gli
strumenti di politica attiva del lavoro e di sostegno del
reddito in caso di crisi occupazionale e di perdita del
lavoro; a rendere più veloce la soluzione delle controversie
qualora venga in gioco la salvaguardia del posto di lavoro.
La scelta è quella di intervenire proponendo un sistema di
diritti e di tutele attive dell'occupazione e del reddito,
mediante strumenti che garantiscano sicurezze ai bisogni di
protezione di tutte le lavoratrici e i lavoratori, non solo di
quelli subordinati, rispondente alle migliori politiche
sperimentate nei Paesi europei. L'Europa chiede che la
flessibilità nel lavoro sia strettamente connessa alla
sicurezza. Non è vero che si deve passare da un sistema che
protegge la lavoratrice e il lavoratore nel posto di lavoro a
un sistema che li protegge nel mercato del lavoro. Non si
tratta di alternativa o di contrapposizione, ma di
integrazione tra le due finalità fondamentali del diritto del
lavoro.
L'urgenza di affrontare il tema si lega alla centralità
che esso riveste nell'attuale contingenza e alla necessità di
contrapporre una organica riforma alle proposte del Governo
che sono del tutto inadeguate nei contenuti, nell'estensione e
nelle risorse finanziarie stanziate e che contemporaneamente,
per la parte relativa ai licenziamenti, propongono una
sperimentazione della riduzione del campo di applicazione
della tutela reale inaccettabile per la lesione dei diritti e
pericolosa nei contenuti.
Un sistema efficiente e universale di sicurezza sociale è
una priorità della nostra politica e un presupposto
fondamentale perché le flessibilità del mercato del lavoro
siano sostenibili; un ponderato rafforzamento della protezione
contro i licenziamenti, accompagnato da agevolazioni
contributive e finanziarie, significa adeguamento alla realtà
esistente nei diversi territori e alla diffusione dei
collegamenti societari; la garanzia della celerità del
giudizio negli ambiti che condividono la comune matrice della
messa in pericolo del posto di lavoro ha il fine di fornire
una coerente risposta a un problema sempre più condiviso: il
posto di lavoro è un bene da proteggere ed è un bene
"deteriorabile" la reintegrazione è, pertanto, sempre più
difficile quanto più tempo passa dal licenziamento.
Il capo I prevede una serie di interventi in favore delle
lavoratrici e dei lavoratori con contratto diverso da quello
subordinato a tempo indeterminato, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese.
L'articolo 1 riguarda i contratti a finalità formativa. In
attesa di un intervento organico, che riconduca ad unità gli
attuali contratti esistenti, quello di apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, si intende dettare una
disciplina di tutela dello svolgimento del rapporto di lavoro,
con particolare riferimento ai casi di sospensione legittima
della prestazione alla tutela previdenziale, alle garanzie in
caso di licenziamento. Basta ricordare come attualmente
l'apprendista non goda nemmeno del trattamento di malattia.
I tre articoli successivi, nel rispetto delle competenze
regionali a seguito della modifica del titolo V della parte
seconda della Costituzione, prevedono agevolazioni
contributive e incentivi all'espansione occupazionale, nonché
i princìpi fondamentali delle politiche attive in materia di
formazione e di riqualificazione professionali, tasselli
equilibrati di un unico disegno riformatore, che distingue
all'interno delle imprese, tra artigiane, piccole e medie,
seguendo le indicazioni comunitarie che esigono attenzione non
solo al numero di occupati ma anche alla potenzialità
economica e ai collegamenti societari, e che segue linee
dirette e trasparenti di promozione della crescita
dimensionale delle imprese e del rafforzamento della
formazione.
Gli ulteriori due articoli propongono un intervento di
base per la regolamentazione delle lavoratrici e dei
lavoratori economicamente dipendenti, molti dei quali con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono
posti i pilastri fondamentali della disciplina: dalla forma e
dai contenuti del contratto, che presentano particolare
rilievo anche ai fini di intervenire con il sostegno del
reddito, fino alla cessazione del rapporto, distinguendo a
seconda della parte che intende interrompere il contratto e
introducendo formule che ripercorrono la giusta causa e il
giustificato motivo, il preavviso e l'indennità sostitutiva,
in una operazione di adeguamento modulato a quanto previsto
per il contratto di lavoro subordinato. La disciplina proposta
parte dalla considerazione dell'esistenza, nella realtà, di
numerosi e autentici rapporti di collaborazione e dalla
necessità che in questo ambito non si può ridurre il fenomeno
al lavoro subordinato mascherato, che va invece fortemente
combattuto.
Il capo I si chiude con la previsione della copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni in oggetto. E' previsto che il finanziamento
derivi dalle maggiori entrate conseguenti alle modifiche di
legge stabilite dall'articolo 7.
Il capo II contiene alcune integrazioni alla disciplina
dei licenziamenti, sia individuali sia collettivi. Il
presupposto della proposta di legge è che la disciplina
vigente non debba essere minimamente messa in discussione, ma
richieda alcune integrazioni.
In particolare nel campo della tutela obbligatoria
prevista per il licenziamento individuale, è previsto
l'aumento dell'indennità per i lavoratori licenziati senza
giusta causa dalle imprese fino a quindici dipendenti, qualora
si sia in presenza di lavoratrice o di lavoratore con una
determinata anzianità di servizio o qualora l'impresa sia
ubicata in territori ad alto tasso di disoccupazione.
L'articolo 8 introduce infatti, rispetto all'attuale
risarcimento, due nuovi criteri: anzianità di età del
lavoratore e tasso di disoccupazione territoriale. Si prevede
infatti che la misura massima dell'indennità sia maggiorata
fino a dieci mensilità non solo per il lavoratore con
anzianità superiore a dieci anni, ma anche per il lavoratore
di imprese ubicate nei territori con tasso di disoccupazione
superiore alla media nazionale, e fino a quattordici mensilità
per il lavoratore con anzianità superiore ai venti anni o di
età anagrafica superiore ai quarantacique anni.
Nel campo della tutela contro il licenziamento
discriminatorio, si unifica la disciplina, inserendo tra i
fattori di discriminazione il recesso fondato sulla gravidanza
o la maternità della lavoratrice (e sulla paternità del
lavoratore), risolvendo così una questione irrisolta in
dottrina e in giurisprudenza e convogliando le conseguenze
della dichiarazione di nullità dell'atto da parte del giudice
nella tutela reale prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei
diritti dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).
La proposta di legge prevede poi il miglioramento delle
tutele in caso di licenziamento collettivo. In particolare si
propone di rendere obbligatoria la definizione di un piano
sociale d'impresa che comprenda una o più misure tra cui
l'introduzione di regimi flessibili dell'orario, la
ricollocazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro e
la loro riqualificazione professionale e di fornire rilevanza
al controllo e al collegamento societari, sia per quanto
riguarda la procedura sindacale e amministrativa sia per
quanto riguarda le opportunità di utilizzazione del personale
ritenuto in eccedenza nell'ambito delle altre imprese del
gruppo (articolo 9).
La proposta di legge prevede poi che sia posto a carico
del datore di lavoro l'obbligo di versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) una somma pari a due
mensilità del trattamento di disoccupazione in caso di
interruzione del rapporto per scelta del datore di lavoro
(come il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per
riduzione di personale) o per motivi a suo carico (come le
dimissioni del lavoratore per giusta causa).
Il capo III contiene disposizioni innovative sul
trattamento di disoccupazione.
E' previsto l'aumento della durata complessiva del
trattamento di disoccupazione secondo un'articolazione che
tiene conto dell'età del disoccupato e delle caratteristiche
occupazionali del territorio nel quale si trova. La durata del
trattamento è infatti portata a dodici mesi (dai sei attuali),
elevabili a sedici per i lavoratori che hanno compiuto
quarantacinque anni di età ed a venti mesi per i lavoratori
che hanno compiuto cinquanta anni di età. Nei territori con
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, la
durata dei trattamenti è portata rispettivamente a
quattordici, venti e ventiquattro mesi (articolo 11).
L'articolo 12 prevede l'estensione del trattamento di
disoccupazione a requisiti ridotti a tutti i lavoratori
subordinati discontinui, con la riduzione a settanta giorni
lavorativi del requisito di anzianità lavorativa necessario
per accedere a questo trattamento; agli stessi lavoratori è
inoltre riconosciuto il diritto a un ulteriore trattamento di
sostegno del reddito, per garantire l'integrazione dei redditi
fin dal giorno successivo al settantesimo (articolo 14).
L'articolo 13 provvede a specificare le condizioni
dell'estensione del trattamento di disoccupazione, di base e a
requisiti ridotti, alle lavoratrici e ai lavoratori che
svolgono collaborazioni coordinate e continuative, iscritti
alla gestione separata dell'INPS. Si precisa che per
proporzionare il compenso alla durata si fa riferimento al
minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli
esercenti attività commerciali a fini previdenziali (comma
2).
Nell'articolo 15 sono previste disposizioni sia per la
integrazione dei contributi previdenziali, sia per la
totalizzazione e la congiunzione a fini pensionistici per i
lavoratori economicamente dipendenti. Il meccanismo introdotto
ai commi 2 e 3 è destinato a realizzare l'integrazione
contributiva, evitando di creare "trappole della povertà" e
nel contempo cercando di tener fede all'impegno di destinare
risorse all'emersione del lavoro. Il comma 4 è destinato,
invece, a estendere espressamente il meccanismo della
totalizzazione per le prestazioni liquidate con il metodo di
calcolo retributivo (legge 23 dicembre 2000, n. 388) e
contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184),
nonché il meccanismo della ricongiunzione (la relativa
normativa è contenuta nella legge 7 febbraio 1979, n. 29, e
nella legge 5 marzo 1990, n. 45). Nell'articolo 16, comma 1,
si estende l'applicazione della cassa integrazione
guadagni.
Si uniforma il trattamento a quello di disoccupazione
(comma 2), con un vincolo per quanto riguarda la possibile
successione, nell'arco di un quinquennio, delle due forme di
sostegno del reddito, in modo da evitare pratiche di eccessiva
sommatoria di periodi di sospensione e periodi di
disoccupazione, ma altresì di non penalizzare eccessivamente
il lavoratore che, sospeso dal lavoro e ancora tranquillo
sotto il profilo del mantenimento dell'occupazione, si trovi
ad essere licenziato (comma 3). Si penalizza, comunque, il
datore di lavoro che licenzi per motivi oggettivi o per
riduzione di personale il lavoratore sospeso o dopo breve
tempo dal termine della sospensione del rapporto di lavoro
(comma 5). Si pone come condizione per le imprese, per poter
fruire dell'intervento di integrazione salariale, l'adozione
di un piano sociale, che preveda interventi quale un regime di
orario flessibile. D'altro canto, si pone come condizione per
i lavoratori la disponibilità, durante la sospensione del
lavoro, solo se totale, alla formazione o allo svolgimento di
attività di utilità sociale (comma 4). Si prevede la
destinazione del contributo alla Cassa unica per gli assegni
familiari fiscalizzato (così come prevede il Patto sociale del
1998) al finanziamento della cassa integrazione guadagni
(comma 6). In questo modo, si garantisce un ingresso indolore,
sotto il profilo economico, da parte delle piccole imprese e
delle imprese finora escluse dal meccanismo di integrazione
salariale.
L'articolo 17 si occupa dei fondi bilaterali per il
sostegno del reddito e dell'occupazione. Si tratta di fondi
finora esistenti proprio nei settori esclusi dalla cassa
integrazione guadagni, di cui si prevede la generalizzazione
(comma 5). Tali fondi sono destinati a farsi carico di
costruire sistemi aggiuntivi delle prestazioni di sostegno al
reddito. La promozione di questa forma di bilateralità di
origine contrattuale collettiva avviene mediante l'esclusione
dei contributi versati, nel limite del 2 per cento, dalla base
retributiva imponibile (comma 2). I fondi bilaterali possono
stipulare convenzioni con l'INPS (comma 3) e con le regioni
(comma 4).
Al capo IV sono proposti:
1) aggiustamenti sostanziali funzionali ad un più
spedito iter processuale nelle controversie relative ai
licenziamenti;
2) modifiche di natura procedurale;
3) interventi di natura ordinamentale.
La disciplina proposta si applica a tutte le ipotesi di
licenziamento, nell'ambito sia della tutela obbligatoria che
reale, anche con riferimento alle ipotesi di previo
accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto
ovvero della legittimità del termine apposto al contratto.
L'intervento normativo si estende, inoltre, con opportuni
adattamenti, alle controversie in materia di trasferimenti di
cui all'articolo 2103 del codice civile e di cui all'articolo
2112 del medesimo codice. L'intervento normativo si estende,
altresì, al recesso del committente nei contratti
caratterizzati dalla dipendenza economica del prestatore di
lavoro.
Sono stati inclusi nel campo di applicazione della
proposta normativa i datori di lavoro pubblico cosiddetti
"privatizzati", al fine di assecondare gli intenti legislativi
volti alla tendenziale uniformità della disciplina del settore
pubblico e di quello privato che ha suggerito di non
differenziare gli strumenti processuali. La relativa ordinanza
è immediatamente eseguibile e reclamabile o al collegio del
tribunale o al collegio di appello, a seconda del
provvedimento reclamato.
La caratteristica urgente e sommaria del procedimento
porta alla eliminazione del tentativo di conciliazione e della
relativa procedura extra giudiziale, essendo questa in
contrasto con i tempi ristretti della novella (articolo 19,
comma 2).
Il procedimento si svolge con una cognizione libera da
formalità, in contraddittorio delle parti, e si conclude con
la conoscenza tendenzialmente completa delle questioni, di
fatto e di diritto, controverse (articolo 20).
La tipicità dell'azione prevede lo strumento del mutamento
del rito, anche in considerazione della peculiare connotazione
del termine di impugnativa del licenziamento: il giudice
provvederà a disporre la regolarizzazione dell'atto
introduttivo nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 20
quando la domanda sia stata proposta irritualmente (se
proposta ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice di
procedura civile dispone procedersi con forma sommaria, se
proposta erroneamente con forma sommaria, dispone la
regolarizzazione a norma degli stessi articoli).
L'onere della prova, con riferimento al numero dei
dipendenti occupati in azienda ed ai motivi che hanno
determinato il provvedimento espulsivo, grava sul datore di
lavoro che ha di fatto la conoscenza dei relativi dati
(articolo 20, comma 5).
Elemento qualificante dell'azione sommaria disegnata dal
progetto di riforma è senza dubbio l'idoneità dell'ordinanza a
divenire irrevocabile in mancanza di reclamo.
L'azione tipica introdotta è peculiare anche quanto al
regime delle impugnazioni:
l'ordinanza emessa dal tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, è reclamabile alla sezione lavoro della corte
d'appello;
la sentenza della corte d'appello è ricorribile in
Cassazione (articolo 21).
A garanzia dell'attuazione effettiva del capo del
provvedimento (ordinanza o sentenza) di condanna alla
reintegra, è prevista una forte misura coercitiva di carattere
pecuniario, individuata sul modello francese delle
astreintes, connotata dalla irripetibilità delle somme
(corrisposte o da corrispondere) in caso di successiva
sentenza (di primo grado o d'appello) dichiarativa della
legittimità del licenziamento. Per evitare ingiustificati
arricchimenti del lavoratore, in caso di successiva sentenza
dichiarativa della legittimità del licenziamento, il
lavoratore può trattenere solo una somma corrispondente alla
retribuzione per il periodo intercorso tra il provvedimento di
condanna e la sentenza di riforma, mentre le ulteriori somme
percepite o percipiende sono devolute a un fondo speciale. La
riforma del provvedimento dichiarativo dell'illegittimità del
trasferimento comporta, invece, un obbligo di restituzione
delle somme già percepite (articolo 22).
La modifica della normativa sostanziale concerne
esclusivamente la decadenza, nel quando e nel
quomodo, dell'impugnativa del licenziamento: il termine,
innalzato a centoventi giorni, diventa anche termine di
decadenza dall'azione giudiziale (articolo 23). Il medesimo
termine, salvo diversa indicazione, si applica anche ai casi
di nullità del licenziamento o del recesso e agli altri casi
disciplinati nel medesimo capo (articolo 23, commi 2 e 3).
Sul piano ordinamentale si prevede, per rafforzare la
celerità dell'azione, che il giudice tratti con priorità tali
cause (articolo 24).
La sottrazione dall'obbligo di conciliazione non
impedisce, anzi richiede una valorizzazione della volontarietà
del ricorso alla procedura di conciliazione ed arbitrato già
prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei diritti dei
lavoratori (legge n. 300 del 1970) (articolo 25).
Rispetto alla situazione data, si interviene:
a) vincolando con più determinazione il datore di
lavoro alla sospensione della sanzione e, quindi, a non
eseguire la sanzione del licenziamento prima dei venti giorni
di tempo a disposizione del lavoratore per l'impugnazione in
sede di collegio di conciliazione ed arbitrato. E' questo
l'effetto che rende conveniente il ricorso a tale
procedura;
b) prevedendo vincoli di attività, se non un vero
e proprio termine per la pronuncia da parte del collegio, e le
relative conseguenze;
c) precisando il regime di impugnazione del lodo,
vincolando al rispetto delle disposizioni inderogabili di
legge e di contratto collettivo, oltre ai vizi del consenso,
incapacità e vizi di eccesso di mandato;
d) intervenendo sul costo economico della
costituzione del collegio e sulla riduzione degli oneri dovuti
sulle somme acquisite dal lavoratore.
Questo capo si chiude con la previsione della istituzione
di un Fondo destinato a partecipare, anche parzialmente, agli
oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano
provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del
licenziamento.