XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3902




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è parte di un intervento più ampio di riforma e si colloca nell'alveo dei precedenti progetti di legge presentati in Parlamento da L'Ulivo, a partire dalla "Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" (atto Camera n. 3133) ai "Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito" (atto Camera n. 3134) per arrivare alla "Riforma del processo del lavoro" (atto Camera n. 2144).
        L'obiettivo è quello di raccogliere in un medesimo testo l'elaborazione del centro-sinistra destinata a introdurre diritti e garanzie per coloro che lavorano senza un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; ad aumentare la protezione in caso di licenziamento, innalzando la tutela obbligatoria nei territori a più alto tasso di disoccupazione, introducendo l'obbligo del piano sociale d'impresa, anche mediante la rilevanza dei collegamenti societari nei gruppi di impresa, e nel contempo attribuendo agevolazioni contributive e finanziarie alle piccole e medie imprese; a migliorare gli strumenti di politica attiva del lavoro e di sostegno del reddito in caso di crisi occupazionale e di perdita del lavoro; a rendere più veloce la soluzione delle controversie qualora venga in gioco la salvaguardia del posto di lavoro.
        La scelta è quella di intervenire proponendo un sistema di diritti e di tutele attive dell'occupazione e del reddito, mediante strumenti che garantiscano sicurezze ai bisogni di protezione di tutte le lavoratrici e i lavoratori, non solo di quelli subordinati, rispondente alle migliori politiche sperimentate nei Paesi europei. L'Europa chiede che la flessibilità nel lavoro sia strettamente connessa alla sicurezza. Non è vero che si deve passare da un sistema che protegge la lavoratrice e il lavoratore nel posto di lavoro a un sistema che li protegge nel mercato del lavoro. Non si tratta di alternativa o di contrapposizione, ma di integrazione tra le due finalità fondamentali del diritto del lavoro.
        L'urgenza di affrontare il tema si lega alla centralità che esso riveste nell'attuale contingenza e alla necessità di contrapporre una organica riforma alle proposte del Governo che sono del tutto inadeguate nei contenuti, nell'estensione e nelle risorse finanziarie stanziate e che contemporaneamente, per la parte relativa ai licenziamenti, propongono una sperimentazione della riduzione del campo di applicazione della tutela reale inaccettabile per la lesione dei diritti e pericolosa nei contenuti.
        Un sistema efficiente e universale di sicurezza sociale è una priorità della nostra politica e un presupposto fondamentale perché le flessibilità del mercato del lavoro siano sostenibili; un ponderato rafforzamento della protezione contro i licenziamenti, accompagnato da agevolazioni contributive e finanziarie, significa adeguamento alla realtà esistente nei diversi territori e alla diffusione dei collegamenti societari; la garanzia della celerità del giudizio negli ambiti che condividono la comune matrice della messa in pericolo del posto di lavoro ha il fine di fornire una coerente risposta a un problema sempre più condiviso: il posto di lavoro è un bene da proteggere ed è un bene "deteriorabile" la reintegrazione è, pertanto, sempre più difficile quanto più tempo passa dal licenziamento.
        Il capo I prevede una serie di interventi in favore delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto diverso da quello subordinato a tempo indeterminato, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
        L'articolo 1 riguarda i contratti a finalità formativa. In attesa di un intervento organico, che riconduca ad unità gli attuali contratti esistenti, quello di apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, si intende dettare una disciplina di tutela dello svolgimento del rapporto di lavoro, con particolare riferimento ai casi di sospensione legittima della prestazione alla tutela previdenziale, alle garanzie in caso di licenziamento. Basta ricordare come attualmente l'apprendista non goda nemmeno del trattamento di malattia.
        I tre articoli successivi, nel rispetto delle competenze regionali a seguito della modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione, prevedono agevolazioni contributive e incentivi all'espansione occupazionale, nonché i princìpi fondamentali delle politiche attive in materia di formazione e di riqualificazione professionali, tasselli equilibrati di un unico disegno riformatore, che distingue all'interno delle imprese, tra artigiane, piccole e medie, seguendo le indicazioni comunitarie che esigono attenzione non solo al numero di occupati ma anche alla potenzialità economica e ai collegamenti societari, e che segue linee dirette e trasparenti di promozione della crescita dimensionale delle imprese e del rafforzamento della formazione.
        Gli ulteriori due articoli propongono un intervento di base per la regolamentazione delle lavoratrici e dei lavoratori economicamente dipendenti, molti dei quali con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Sono posti i pilastri fondamentali della disciplina: dalla forma e dai contenuti del contratto, che presentano particolare rilievo anche ai fini di intervenire con il sostegno del reddito, fino alla cessazione del rapporto, distinguendo a seconda della parte che intende interrompere il contratto e introducendo formule che ripercorrono la giusta causa e il giustificato motivo, il preavviso e l'indennità sostitutiva, in una operazione di adeguamento modulato a quanto previsto per il contratto di lavoro subordinato. La disciplina proposta parte dalla considerazione dell'esistenza, nella realtà, di numerosi e autentici rapporti di collaborazione e dalla necessità che in questo ambito non si può ridurre il fenomeno al lavoro subordinato mascherato, che va invece fortemente combattuto.
        Il capo I si chiude con la previsione della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in oggetto. E' previsto che il finanziamento derivi dalle maggiori entrate conseguenti alle modifiche di legge stabilite dall'articolo 7.
        Il capo II contiene alcune integrazioni alla disciplina dei licenziamenti, sia individuali sia collettivi. Il presupposto della proposta di legge è che la disciplina vigente non debba essere minimamente messa in discussione, ma richieda alcune integrazioni.
        In particolare nel campo della tutela obbligatoria prevista per il licenziamento individuale, è previsto l'aumento dell'indennità per i lavoratori licenziati senza giusta causa dalle imprese fino a quindici dipendenti, qualora si sia in presenza di lavoratrice o di lavoratore con una determinata anzianità di servizio o qualora l'impresa sia ubicata in territori ad alto tasso di disoccupazione. L'articolo 8 introduce infatti, rispetto all'attuale risarcimento, due nuovi criteri: anzianità di età del lavoratore e tasso di disoccupazione territoriale. Si prevede infatti che la misura massima dell'indennità sia maggiorata fino a dieci mensilità non solo per il lavoratore con anzianità superiore a dieci anni, ma anche per il lavoratore di imprese ubicate nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e fino a quattordici mensilità per il lavoratore con anzianità superiore ai venti anni o di età anagrafica superiore ai quarantacique anni.
        Nel campo della tutela contro il licenziamento discriminatorio, si unifica la disciplina, inserendo tra i fattori di discriminazione il recesso fondato sulla gravidanza o la maternità della lavoratrice (e sulla paternità del lavoratore), risolvendo così una questione irrisolta in dottrina e in giurisprudenza e convogliando le conseguenze della dichiarazione di nullità dell'atto da parte del giudice nella tutela reale prevista dall'articolo 18 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).
        La proposta di legge prevede poi il miglioramento delle tutele in caso di licenziamento collettivo. In particolare si propone di rendere obbligatoria la definizione di un piano sociale d'impresa che comprenda una o più misure tra cui l'introduzione di regimi flessibili dell'orario, la ricollocazione dei lavoratori presso altro datore di lavoro e la loro riqualificazione professionale e di fornire rilevanza al controllo e al collegamento societari, sia per quanto riguarda la procedura sindacale e amministrativa sia per quanto riguarda le opportunità di utilizzazione del personale ritenuto in eccedenza nell'ambito delle altre imprese del gruppo (articolo 9).
        La proposta di legge prevede poi che sia posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) una somma pari a due mensilità del trattamento di disoccupazione in caso di interruzione del rapporto per scelta del datore di lavoro (come il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per riduzione di personale) o per motivi a suo carico (come le dimissioni del lavoratore per giusta causa).
        Il capo III contiene disposizioni innovative sul trattamento di disoccupazione.
        E' previsto l'aumento della durata complessiva del trattamento di disoccupazione secondo un'articolazione che tiene conto dell'età del disoccupato e delle caratteristiche occupazionali del territorio nel quale si trova. La durata del trattamento è infatti portata a dodici mesi (dai sei attuali), elevabili a sedici per i lavoratori che hanno compiuto quarantacinque anni di età ed a venti mesi per i lavoratori che hanno compiuto cinquanta anni di età. Nei territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, la durata dei trattamenti è portata rispettivamente a quattordici, venti e ventiquattro mesi (articolo 11).
        L'articolo 12 prevede l'estensione del trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti a tutti i lavoratori subordinati discontinui, con la riduzione a settanta giorni lavorativi del requisito di anzianità lavorativa necessario per accedere a questo trattamento; agli stessi lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a un ulteriore trattamento di sostegno del reddito, per garantire l'integrazione dei redditi fin dal giorno successivo al settantesimo (articolo 14).
        L'articolo 13 provvede a specificare le condizioni dell'estensione del trattamento di disoccupazione, di base e a requisiti ridotti, alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla gestione separata dell'INPS. Si precisa che per proporzionare il compenso alla durata si fa riferimento al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali a fini previdenziali (comma 2).
        Nell'articolo 15 sono previste disposizioni sia per la integrazione dei contributi previdenziali, sia per la totalizzazione e la congiunzione a fini pensionistici per i lavoratori economicamente dipendenti. Il meccanismo introdotto ai commi 2 e 3 è destinato a realizzare l'integrazione contributiva, evitando di creare "trappole della povertà" e nel contempo cercando di tener fede all'impegno di destinare risorse all'emersione del lavoro. Il comma 4 è destinato, invece, a estendere espressamente il meccanismo della totalizzazione per le prestazioni liquidate con il metodo di calcolo retributivo (legge 23 dicembre 2000, n. 388) e contributivo (decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184), nonché il meccanismo della ricongiunzione (la relativa normativa è contenuta nella legge 7 febbraio 1979, n. 29, e nella legge 5 marzo 1990, n. 45). Nell'articolo 16, comma 1, si estende l'applicazione della cassa integrazione guadagni.
        Si uniforma il trattamento a quello di disoccupazione (comma 2), con un vincolo per quanto riguarda la possibile successione, nell'arco di un quinquennio, delle due forme di sostegno del reddito, in modo da evitare pratiche di eccessiva sommatoria di periodi di sospensione e periodi di disoccupazione, ma altresì di non penalizzare eccessivamente il lavoratore che, sospeso dal lavoro e ancora tranquillo sotto il profilo del mantenimento dell'occupazione, si trovi ad essere licenziato (comma 3). Si penalizza, comunque, il datore di lavoro che licenzi per motivi oggettivi o per riduzione di personale il lavoratore sospeso o dopo breve tempo dal termine della sospensione del rapporto di lavoro (comma 5). Si pone come condizione per le imprese, per poter fruire dell'intervento di integrazione salariale, l'adozione di un piano sociale, che preveda interventi quale un regime di orario flessibile. D'altro canto, si pone come condizione per i lavoratori la disponibilità, durante la sospensione del lavoro, solo se totale, alla formazione o allo svolgimento di attività di utilità sociale (comma 4). Si prevede la destinazione del contributo alla Cassa unica per gli assegni familiari fiscalizzato (così come prevede il Patto sociale del 1998) al finanziamento della cassa integrazione guadagni (comma 6). In questo modo, si garantisce un ingresso indolore, sotto il profilo economico, da parte delle piccole imprese e delle imprese finora escluse dal meccanismo di integrazione salariale.
        L'articolo 17 si occupa dei fondi bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione. Si tratta di fondi finora esistenti proprio nei settori esclusi dalla cassa integrazione guadagni, di cui si prevede la generalizzazione (comma 5). Tali fondi sono destinati a farsi carico di costruire sistemi aggiuntivi delle prestazioni di sostegno al reddito. La promozione di questa forma di bilateralità di origine contrattuale collettiva avviene mediante l'esclusione dei contributi versati, nel limite del 2 per cento, dalla base retributiva imponibile (comma 2). I fondi bilaterali possono stipulare convenzioni con l'INPS (comma 3) e con le regioni (comma 4).
        Al capo IV sono proposti:

            1) aggiustamenti sostanziali funzionali ad un più spedito iter processuale nelle controversie relative ai licenziamenti;

            2) modifiche di natura procedurale;

            3) interventi di natura ordinamentale.
        La disciplina proposta si applica a tutte le ipotesi di licenziamento, nell'ambito sia della tutela obbligatoria che reale, anche con riferimento alle ipotesi di previo accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto ovvero della legittimità del termine apposto al contratto. L'intervento normativo si estende, inoltre, con opportuni adattamenti, alle controversie in materia di trasferimenti di cui all'articolo 2103 del codice civile e di cui all'articolo 2112 del medesimo codice. L'intervento normativo si estende, altresì, al recesso del committente nei contratti caratterizzati dalla dipendenza economica del prestatore di lavoro.
        Sono stati inclusi nel campo di applicazione della proposta normativa i datori di lavoro pubblico cosiddetti "privatizzati", al fine di assecondare gli intenti legislativi volti alla tendenziale uniformità della disciplina del settore pubblico e di quello privato che ha suggerito di non differenziare gli strumenti processuali. La relativa ordinanza è immediatamente eseguibile e reclamabile o al collegio del tribunale o al collegio di appello, a seconda del provvedimento reclamato.
        La caratteristica urgente e sommaria del procedimento porta alla eliminazione del tentativo di conciliazione e della relativa procedura extra giudiziale, essendo questa in contrasto con i tempi ristretti della novella (articolo 19, comma 2).
        Il procedimento si svolge con una cognizione libera da formalità, in contraddittorio delle parti, e si conclude con la conoscenza tendenzialmente completa delle questioni, di fatto e di diritto, controverse (articolo 20).
        La tipicità dell'azione prevede lo strumento del mutamento del rito, anche in considerazione della peculiare connotazione del termine di impugnativa del licenziamento: il giudice provvederà a disporre la regolarizzazione dell'atto introduttivo nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 20 quando la domanda sia stata proposta irritualmente (se proposta ai sensi degli articoli 414 e seguenti del codice di procedura civile dispone procedersi con forma sommaria, se proposta erroneamente con forma sommaria, dispone la regolarizzazione a norma degli stessi articoli).
        L'onere della prova, con riferimento al numero dei dipendenti occupati in azienda ed ai motivi che hanno determinato il provvedimento espulsivo, grava sul datore di lavoro che ha di fatto la conoscenza dei relativi dati (articolo 20, comma 5).
        Elemento qualificante dell'azione sommaria disegnata dal progetto di riforma è senza dubbio l'idoneità dell'ordinanza a divenire irrevocabile in mancanza di reclamo.
        L'azione tipica introdotta è peculiare anche quanto al regime delle impugnazioni:

            l'ordinanza emessa dal tribunale, in funzione di giudice del lavoro, è reclamabile alla sezione lavoro della corte d'appello;

            la sentenza della corte d'appello è ricorribile in Cassazione (articolo 21).

        A garanzia dell'attuazione effettiva del capo del provvedimento (ordinanza o sentenza) di condanna alla reintegra, è prevista una forte misura coercitiva di carattere pecuniario, individuata sul modello francese delle astreintes, connotata dalla irripetibilità delle somme (corrisposte o da corrispondere) in caso di successiva sentenza (di primo grado o d'appello) dichiarativa della legittimità del licenziamento. Per evitare ingiustificati arricchimenti del lavoratore, in caso di successiva sentenza dichiarativa della legittimità del licenziamento, il lavoratore può trattenere solo una somma corrispondente alla retribuzione per il periodo intercorso tra il provvedimento di condanna e la sentenza di riforma, mentre le ulteriori somme percepite o percipiende sono devolute a un fondo speciale. La riforma del provvedimento dichiarativo dell'illegittimità del trasferimento comporta, invece, un obbligo di restituzione delle somme già percepite (articolo 22).
        La modifica della normativa sostanziale concerne esclusivamente la decadenza, nel quando e nel quomodo, dell'impugnativa del licenziamento: il termine, innalzato a centoventi giorni, diventa anche termine di decadenza dall'azione giudiziale (articolo 23). Il medesimo termine, salvo diversa indicazione, si applica anche ai casi di nullità del licenziamento o del recesso e agli altri casi disciplinati nel medesimo capo (articolo 23, commi 2 e 3).
        Sul piano ordinamentale si prevede, per rafforzare la celerità dell'azione, che il giudice tratti con priorità tali cause (articolo 24).
        La sottrazione dall'obbligo di conciliazione non impedisce, anzi richiede una valorizzazione della volontarietà del ricorso alla procedura di conciliazione ed arbitrato già prevista dall'articolo 7 dello Statuto dei diritti dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) (articolo 25).
        Rispetto alla situazione data, si interviene:

            a) vincolando con più determinazione il datore di lavoro alla sospensione della sanzione e, quindi, a non eseguire la sanzione del licenziamento prima dei venti giorni di tempo a disposizione del lavoratore per l'impugnazione in sede di collegio di conciliazione ed arbitrato. E' questo l'effetto che rende conveniente il ricorso a tale procedura;

            b) prevedendo vincoli di attività, se non un vero e proprio termine per la pronuncia da parte del collegio, e le relative conseguenze;

            c) precisando il regime di impugnazione del lodo, vincolando al rispetto delle disposizioni inderogabili di legge e di contratto collettivo, oltre ai vizi del consenso, incapacità e vizi di eccesso di mandato;

            d) intervenendo sul costo economico della costituzione del collegio e sulla riduzione degli oneri dovuti sulle somme acquisite dal lavoratore.

        Questo capo si chiude con la previsione della istituzione di un Fondo destinato a partecipare, anche parzialmente, agli oneri sostenuti per effetto di decisioni che modificano provvedimenti che hanno riconosciuto la legittimità del licenziamento.




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