XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3902
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
INTERVENTI IN FAVORE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CON
CONTRATTO DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO,
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 1.
(Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori con contratto
a contenuto formativo).
1. Fino all'entrata in vigore della riforma dei contratti
di lavoro subordinato a finalità formativa, le disposizioni in
materia di apprendistato e in materia di contratto di
formazione e lavoro sono integrate in conformità a quanto
previsto dal presente articolo.
2. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto a
contenuto formativo sono estese le disposizioni vigenti
relative al diritto alla conservazione del rapporto in caso di
infortunio, di malattia, di maternità e paternità, di servizio
militare. La durata del rapporto è prolungata in misura
corrispondente alla durata dei periodi di congedo di
maternità, di paternità e parentale. Analogo prolungamento è
previsto in caso di servizio militare. Il contratto collettivo
nazionale di lavoro di categoria stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
può individuare le ulteriori cause di sospensione del rapporto
che comportano tale prolungamento. Il prolungamento non può in
ogni caso comportare il superamento per più di diciotto mesi
della durata massima di quarantotto mesi, nel rapporto di
apprendistato, e per più di dodici mesi della durata massima
di ventiquattro mesi, nel contratto di formazione e lavoro.
3. Il recesso è ammesso soltanto per giusta causa. E'
consentito il recesso anticipato da parte della lavoratrice o
del lavoratore, purché sia rispettato il termine di preavviso
fissato dal contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative. In mancanza di
determinazione ad opera del contratto collettivo, la durata
del preavviso è fissata in un giorno per ogni mese di durata
prevista del contratto stesso. Il datore di lavoro può
assumere una nuova lavoratrice o un nuovo lavoratore per il
medesimo progetto, comunicando la sostituzione ai servizi per
l'impiego competenti, qualora vi sia compatibilità di durata
del rapporto e di attività formative da svolgere.
4. In caso di proseguimento del rapporto di lavoro,
nell'apprendistato e nel contratto di formazione e lavoro,
oltre il trentesimo giorno rispetto alla scadenza prevista, il
contratto si considera trasformato in contratto di lavoro a
tempo indeterminato e la lavoratrice o il lavoratore ha
diritto all'inquadramento professionale corrispondente alla
qualificazione professionale acquisita e certificata nel
contratto di apprendistato o alla qualificazione professionale
di destinazione nel contratto di formazione e lavoro. Il
periodo di apprendistato e di contratto di formazione e lavoro
si computa nell'anzianità di servizio della lavoratrice o del
lavoratore.
5. Alle lavoratrici e ai lavoratori con contratto di
apprendistato o di formazione e lavoro spettano le prestazioni
previste dalle disposizioni vigenti e dai contratti collettivi
in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali,
malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e paternità,
sostegno al nucleo familiare, riduzioni o sospensioni della
prestazione lavorativa, trattamento di fine rapporto,
disoccupazione.
Art. 2.
(Promozione dell'accesso al lavoro nelle piccole e medie
imprese attraverso contratti a contenuto formativo).
1. Ferme restando le agevolazioni contributive vigenti per
le imprese artigiane e per quelle ubicate nelle aree
svantaggiate di cui di cui all'articolo 8 della legge 29
dicembre 1990, n. 407, in tutti i settori economici, le medie
imprese, come individuate dai decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^
ottobre 1997, e 27 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997, possono accedere ad
una riduzione nella misura del 30 per cento dell'aliquota di
contribuzione a carico del datore di lavoro prevista per
ciascun contratto di apprendistato.
2. Per le imprese artigiane e le imprese di piccole
dimensioni, come individuate dai citati decreti del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre
1997 e 27 ottobre 1997, la riduzione di aliquota di cui al
comma 1 è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
3. I benefìci contributivi di cui al presente articolo
sono mantenuti per i due anni successivi alla scadenza del
contratto a contenuto formativo qualora esso sia trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. Specifiche agevolazioni contributive sono riconosciute
per le lavoratrici e per i lavoratori impegnati in qualità di
tutori nelle iniziative formative interne alle imprese e che
risultano in possesso di idonee competenza ed esperienza.
Art. 3.
(Incentivi all'espansione occupazionale).
1. Apposite incentivazioni collegate all'espansione
occupazionale e alla promozione dell'autoimpiego sono
riconosciute ai datori di lavoro e alle lavoratrici e ai
lavoratori delle piccole e medie imprese nella forma di sgravi
contributivi, finanziamenti agevolati, crediti d'imposta,
forme d'imposizione negativa sul reddito, prestazioni di
garanzie per l'accesso al credito, deduzioni dal reddito
imponibile. A tale fine, fatte salve le competenze delle
regioni in materia di previdenza integrativa, nonché quelle
attinenti a tributi propri delle stesse regioni, con
riferimento alle misure di incentivazione consistenti in
agevolazioni di carattere previdenziale o tributario, le
disposizioni legislative e regolamentari adottate a tal fine
dallo Stato devono prevedere, attraverso specifiche norme di
coordinamento:
a) l'integrazione del sistema di incentivi statale
con le politiche locali di sviluppo e di incentivazione
dell'occupazione;
b) il collegamento con la disciplina della
verifica dello stato di inoccupazione o disoccupazione e delle
relative sanzioni;
c) il collegamento con le misure di tutela attiva
del lavoro e del reddito e con le disposizioni legislative
inerenti i diritti di sicurezza sociale in materia di sostegno
e di integrazione del reddito, in quanto orientate a favorire
la tutela attiva del lavoro.
Art. 4.
(Princìpi fondamentali della legislazione regionale in
materia di politiche attive finalizzate al reinserimento al
lavoro e alla riqualificazione professionale).
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, le regioni possono
prevedere che, nell'ambito della quota di assunzioni
effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici
economici riservata alle categorie a rischio di esclusione
sociale ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 3, del
medesimo decreto legislativo n. 181 del 2000, una percentuale
sia destinata ai disoccupati già oggetto di licenziamento da
parte di piccole e medie imprese.
2. Per le finalità di cui al comma 1, costituiscono
criteri di preferenza per l'accesso alle quote:
a) in caso di controversia con il datore di lavoro
precedente, l'aver acceduto a forme di conciliazione arbitrale
in sede di risoluzione del rapporto;
b) la provenienza da imprese appartenenti al
circuito produttivo dell'indotto di grandi imprese industriali
in stato di crisi.
3. In sede di definizione degli obiettivi delle azioni che
i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
e), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
effettuano al fine di favorire l'incontro tra la domanda e
l'offerta di lavoro, le regioni possono prevedere specifiche e
mirate misure di politica attiva finalizzate all'orientamento
e all'assistenza nella ricerca di lavoro delle lavoratrici e
dei lavoratori disoccupati di cui al comma 1 del presente
articolo, nonché alla progettazione di percorsi, anche
individuali, di formazione o di riqualificazione
professionale.
4. Le regioni possono altresì prevedere misure di
incentivo all'apprendimento continuo e alla formazione
permanente, anche attraverso il sostegno alla costituzione di
fondi mutualistici o bilaterali paritetici.
Art. 5.
(Diritti delle lavoratrici e dei lavoratori economicamente
dipendenti).
1. Le lavoratrici e i lavoratori che svolgono rapporti di
collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera
coordinata e continuativa, prevalentemente personale, svolta
senza vincolo di subordinazione, senza vincolo di orario,
indipendentemente dall'ambito aziendale o extra-aziendale in
cui si svolge la prestazione stessa, iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme
obbligatorie di previdenza, hanno diritto alla tutela
previdenziale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, per malattia e infortunio, per maternità e
paternità, per assegni al nucleo familiare.
2. Il committente è tenuto a trasmettere ai servizi per
l'impiego competenti e a consegnare alla lavoratrice o al
lavoratore, rispettivamente entro cinque e trenta giorni
lavorativi dall'inizio dell'attività lavorativa, una copia del
contratto di lavoro o della lettera di incarico o di altro
documento scritto che contenga la puntuale indicazione dei
seguenti elementi:
a) l'identità delle parti;
b) il luogo o i luoghi di lavoro, nonché la sede o
il domicilio del committente;
c) la data d'inizio del rapporto, la durata del
contratto e l'eventuale periodo di prova;
d) l'oggetto della prestazione lavorativa;
e) l'ammontare del corrispettivo, i tempi di
pagamento e la disciplina degli eventuali rimborsi spese;
f) le modalità idonee a garantire le informazioni
necessarie all'esecuzione dell'attività lavorativa o alla
realizzazione del risultato, nonché le forme di controllo del
committente sull'esecuzione o sulla realizzazione stessa;
g) l'eventuale facoltà del prestatore di lavoro,
previa accettazione del committente, di farsi sostituire
temporaneamente da persona resa nota al committente stesso, o
di lavorare in coppia, dando luogo, in entrambi i casi, ad un
unico rapporto con responsabilità solidale di ciascuno dei
prestatori per l'esecuzione dell'intera opera o servizio;
h) la previsione di un congruo periodo di
preavviso per il recesso nei contratti di durata superiore a
dodici mesi.
3. In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza, di
maternità, di paternità, di congedo parentale, di cura e di
assistenza di familiari o personale, di svolgimento di
attività di formazione continua e permanente, le lavoratrici e
i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto di astenersi
dalla prestazione, percependo, ove previsto, il compenso o
un'indennità previdenziale nella misura e per la durata
stabilite dalla legge.
4. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno
inoltre diritto di aderire alle forme di previdenza
complementare, in regime di contribuzione definita, istituite
ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, anche unitamente alle lavoratrici e ai lavoratori
subordinati.
5. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 1 hanno
diritto a che siano assicurati mezzi adeguati alla
soddisfazione di esigenze socialmente rilevanti in relazione
ai periodi di discontinuità del lavoro.
6. Ove il rapporto di lavoro presenti, nelle sue concrete
modalità di svolgimento, le caratteristiche proprie del
rapporto di lavoro subordinato, esso è convertito
automaticamente in rapporto di lavoro subordinato fin dal
momento in cui tali caratteristiche sussistono, secondo quanto
riscontrato in sede giudiziale.
7. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al presente capo i rapporti di lavoro che
abbiano una durata complessiva inferiore a trenta giorni
nell'anno solare.
Art. 6.
(Diritti in caso di recesso dai rapporti di lavoro
economicamente dipendente).
1. Nei contratti di cui all'articolo 5 è ammesso il
recesso solo per giusta causa, senza obbligo di preavviso,
ovvero il recesso per giustificato motivo, con obbligo di
preavviso. Nei contratti di durata determinata, è ammesso il
recesso solo per giusta causa.
2. La durata del preavviso, ove non sia stabilita
contrattualmente, è determinata in base agli usi o, in
mancanza, dal giudice secondo equità. Il committente può
corrispondere un'indennità sostitutiva di importo pari al
compenso che sarebbe spettato alla lavoratrice e al lavoratore
per la durata del preavviso medesimo. La lavoratrice o il
lavoratore può corrispondere al committente un'indennità
sostitutiva di importo pari alla metà del suddetto
compenso.
3. Il recesso è comunicato per iscritto. La lavoratrice o
il lavoratore può chiedere, entro dieci giorni dalla
comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso. In
tale caso, il committente deve, nei dieci giorni successivi
alla richiesta, comunicarli per iscritto alla lavoratrice o al
lavoratore.
4. Il recesso intimato senza l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 3 è inefficace.
5. Il committente che recede senza giusta causa o
giustificato motivo dal contratto è tenuto a corrispondere
alla lavoratrice o al lavoratore un congruo indennizzo, di
importo almeno pari a quello dell'indennità di mancato
preavviso.
6. La lavoratrice o il lavoratore che recede per giusta
causa ha diritto di percepire dal committente l'indennità
sostitutiva del preavviso.
7. Il recesso per motivi discriminatori è nullo.
8. Rientra nella giusta causa di recesso della lavoratrice
o del lavoratore la modificazione unilaterale da parte del
committente degli elementi del contratto di cui all'articolo
5.
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
1. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
presente capo si provvede, fino a concorrenza degli importi,
mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle
seguenti disposizioni:
a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, è abrogato;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo
5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni,
per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati
destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a
monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per
cento.
Capo II
INTEGRAZIONI ALLA DISCIPLINA
IN MATERIA DI LICENZIAMENTO
Art. 8.
(Modifiche alla disciplina del licenziamento
individuale).
1. All'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
sostituto dall'articolo 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108,
l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La misura massima
della predetta indennità è maggiorata a 10 mensilità per il
prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni
ovvero per il lavoratore di imprese ubicate nei territori con
tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, e fino
a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità
superiore ai venti anni ovvero di età anagrafica superiore a
quarantacinque anni".
2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990,
n. 108, dopo le parole: "della legge 9 dicembre 1977, n. 903,"
sono inserite le seguenti: "nonché dell'articolo 54 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151".
Art. 9.
(Modifiche alla disciplina del licenziamento
collettivo).
1. All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Qualora ad esercitare la facoltà di cui al
comma 1 siano imprese controllate o collegate, individuate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, la comunicazione di
cui al comma 2 deve essere inviata alla società capogruppo,
che la inoltra a tutte le altre imprese controllate o
collegate. La società capogruppo può essere delegata a
svolgere gli adempimenti cui al presente articolo";
b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Qualora l'impresa che dichiara l'eccedenza
di personale sia controllata o collegata, l'esame congiunto
svolto ai sensi del comma 5 comprende la predisposizione
obbligatoria di un piano sociale, all'interno del quale sono
previste le opportunità di utilizzazione del personale
ritenuto in eccedenza nell'ambito delle altre imprese del
gruppo, anche mediante la necessaria riqualificazione
professionale".
Art. 10.
(Somme a carico del datore di lavoro).
1. In caso di licenziamento individuale, per giustificato
motivo oggettivo, ovvero di dimissioni per giusta causa,
intervenuti dopo il superamento del periodo di prova, il
datore di lavoro è tenuto a versare alla Gestione prestazioni
temporanee dell'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS) una somma pari a due mensilità del trattamento di
disoccupazione, al lordo dei contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro.
2. La somma di cui al comma 1 è pari a sei mensilità in
caso di licenziamento per riduzione del personale, riducibile
a due mensilità nel caso in cui la procedura di mobilità si
sia conclusa con un accordo collettivo che ha introdotto un
piano sociale d'impresa o di gruppo. Il piano sociale deve
comprendere una o più misure tra cui l'introduzione di regimi
flessibili degli orari, la ricollocazione dei lavoratori
presso altro datore di lavoro e la loro riqualificazione
professionale.
Capo III
SOSTEGNO AL REDDITO IN CASO DI DISOCCUPAZIONE E DI
SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 11.
(Trattamento di disoccupazione).
1. L'indennità di disoccupazione involontaria spetta a
tutti i prestatori di lavoro subordinato.
2. La durata del trattamento di disoccupazione è di dodici
mesi, elevati a sedici mesi per le lavoratrici e i lavoratori
che hanno compiuto quarantacinque anni di età e a venti mesi
per le lavoratrici e i lavoratori che hanno compiuto i
cinquanta anni di età. Nei territori con tasso di
disoccupazione superiore alla media nazionale la durata del
trattamento di disoccupazione è elevata, rispettivamente, a
quattordici, venti e ventiquattro mesi.
3. L'indennità di disoccupazione è pari al 60 per cento
della retribuzione media giornaliera assoggettata a
contribuzione nei dodici mesi precedenti. Il trattamento si
intende inclusivo dei contributi figurativi corrispondenti.
4. La percentuale di cui al comma 3 è ridotta al 40 per
cento dopo il dodicesimo mese e al 30 per cento dopo il
sedicesimo mese. La predetta riduzione non opera qualora siano
presenti nel nucleo familiare, sulla base della certificazione
anagrafica, figli minori o studenti regolarmente iscritti a
corsi di formazione professionale, di diploma o di laurea
ovvero nel caso in cui l'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) della lavoratrice o del lavoratore non sia
superiore a quello previsto per l'erogazione del reddito
minimo di inserimento.
5. L'indennità di disoccupazione spetta se la lavoratrice
o il lavoratore può far valere almeno due anni di
assicurazione e almeno cinquantadue contributi settimanali nel
biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.
6. Il contributo che il datore di lavoro è tenuto a
versare per l'assicurazione obbligatoria contro la
disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento.
7. Il prestatore di lavoro subordinato è tenuto a versare
alla Gestione prestazioni temporanee dell'INPS un contributo
pari allo 0,30 per cento. E' corrispondentemente soppresso il
contributo dovuto dalla lavoratrice o dal lavoratore ai sensi
dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.
8. Il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato
dell'1 per cento in caso di rapporti di lavoro di durata
determinata.
9. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità
lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, causato da licenziamento,
individuale o per riduzione di personale, da dimissioni per
giusta causa ovvero dalla scadenza del termine apposto alla
durata del contratto.
10. La lettera di dimissioni volontarie è priva di effetto
se non convalidata, durante il periodo di preavviso, dai
servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro,
competente per territorio. Al termine del periodo di preavviso
il rapporto di lavoro si risolve, tranne nel caso di mancata
convalida. Il datore di lavoro che nei successivi tre mesi
procede al licenziamento individuale, per giusta causa o per
giustificato motivo soggettivo od oggettivo, della medesima
lavoratrice o lavoratore è tenuto a versare alla Gestione
prestazioni temporanee dell'INPS una somma pari a sei
mensilità del trattamento di disoccupazione.
11. In applicazione della disciplina di cui al decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, decade dal
diritto al trattamento di disoccupazione il prestatore di
lavoro che, senza giustificato motivo, non risponda alla
convocazione dei servizi per l'impiego, non accetti di
frequentare o non frequenta regolarmente iniziative formative
prospettategli dai predetti servizi, non accetti una congrua
offerta di lavoro ovvero non aderisca a iniziative di
inserimento lavorativo.
12. L'erogazione del trattamento di disoccupazione è
sospesa nei periodi in cui viene svolta un'attività di lavoro
a termine subordinato, autonomo o economicamente dipendente,
intendendo per tale il rapporto di collaborazione avente a
oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa,
prevalentemente personale, svolta senza vincolo di
subordinazione, senza vincolo di orario, indipendentemente
dall'ambito aziendale o extra-aziendale in cui si svolge la
prestazione stessa, da prestatori di lavoro iscritti alla
Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre
forme obbligatorie di previdenza, che garantisca un reddito
mensile, rapportato a giornata, almeno pari al trattamento di
disoccupazione. In caso contrario, il trattamento viene
ridotto proporzionalmente.
13. Decade dal diritto al trattamento di disoccupazione il
prestatore di lavoro che svolga attività di lavoro
subordinato, autonomo o economicamente dipendente senza averne
data preventiva comunicazione alla sede provinciale
dell'INPS.
14. Ai trattamenti in materia di disoccupazione ordinaria,
di disoccupazione speciale e di indennità di mobilità già in
godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
nonché a quelli dovuti a seguito di procedure di mobilità già
instaurate alla medesima data, continuano ad applicarsi le
norme previgenti alla citata data.
Art. 12.
(Trattamento di disoccupazione a requisiti ridotti per le
lavoratrici e i lavoratori subordinati discontinui).
1. Il requisito di anzianità lavorativa previsto
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160, è ridotto a settanta giorni e trova applicazione nei
confronti di tutte le lavoratrici e i lavoratori subordinati,
ivi compresi quelli agricoli a tempo determinato.
2. Ai fini della maturazione del diritto al trattamento di
cui al presente articolo si prescinde dal requisito della
anzianità assicurativa.
3. Il trattamento di cui al presente articolo non spetta
quando, nell'anno in relazione al quale si chiede il
trattamento stesso, non risulta accertato lo stato di
disoccupazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, per tutte le giornate non lavorate, ad
esclusione dei giorni festivi.
4. Il trattamento di cui al presente articolo spetta fino
a concorrenza di un reddito familiare pari a 16.000 euro
calcolato in base all'ISEE. Tale soglia di reddito è
annualmente aggiornata sulla base della variazione media fatta
registrare nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per la collettività nazionale.
Art. 13.
(Trattamento di disoccupazione per le lavoratrici e i
lavoratori economicamente dipendenti).
1. Alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme
obbligatorie di previdenza, si applicano le disposizioni della
assicurazione contro la disoccupazione involontaria di cui
agli articoli 10, 11 e dal presente articolo.
2. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti
inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la
gestione degli esercenti attività commerciali ai fini
previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del
rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto
minimale.
3. Costituisce presupposto per l'erogazione dell'indennità
lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, causato da recesso del committente,
da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero
dalla scadenza del termine apposto alla durata del
contratto.
Art. 14.
(Trattamento di sostegno del reddito).
1. Le persone che svolgono prestazioni di lavoro
subordinato in forma discontinua o parziale o che svolgono
attività di lavoro caratterizzate da una situazione di
dipendenza economica, maturando il diritto al trattamento di
cui all'articolo 11, hanno diritto a una ulteriore
integrazione del reddito, per ogni giorno lavorato, pari
all'1,25 per cento della differenza tra 9.300 euro lordi annui
e il reddito da lavoro percepito, fino a un massimo del 100
per cento. Detta soglia di reddito è annualmente aggiornata
sulla base della variazione media fatta registrare nell'anno
precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la
collettività nazionale.
2. Entra a far parte del reddito da lavoro percepito di
cui al comma 1 il trattamento di disoccupazione a requisiti
ridotti per le lavoratrici e i lavoratori discontinui, di cui
all'articolo 11.
3. La lavoratrice o il lavoratore a tempo parziale ha
diritto all'integrazione del reddito a condizione che nei
periodi giornalieri, settimanali, mensili o annuali in cui non
svolge la prestazione lavorativa sia disponibile ad aderire a
iniziative di formazione o di riqualificazione professionale
ovvero a impegnarsi in attività di utilità sociale, ai sensi
di quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Decade dal diritto all'integrazione la lavoratrice o il
lavoratore che rifiuta un'offerta di lavoro formulata dal
servizio competente che gli consentirebbe di percepire
retribuzioni, compensi o emolumenti di ammontare superiore a
quello della soglia superiore di reddito di cui al comma 1 e
che non comporta la cessazione delle attività di formazione o
di riqualificazione professionale in atto.
5. L'integrazione è corrisposta a domanda della
lavoratrice o del lavoratore, allegando copia delle attività
di lavoro svolte, in forma subordinata, autonoma o
economicamente dipendente, indicando la loro durata e la
retribuzione, i compensi e gli emolumenti percepiti.
6. Il livello di reddito lordo di riferimento è quello
dichiarato ai fini dell'imposta del reddito delle persone
fisiche (IRPEF). L'integrazione è percepita nel periodo di
imposta successivo.
Art. 15.
(Integrazione dei contributi previdenziali e
totalizzazione e ricongiunzione ai fini pensionistici per le
lavoratrici e i lavoratori economicamente dipendenti).
1. Le persone iscritte alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
hanno diritto a un'integrazione dei versamenti
contributivi.
2. L'integrazione di cui al comma 1 riguarda la parte di
reddito da lavoro soggetto a contribuzione ed è pari alla
differenza tra le aliquote di computo del fondo gestione
separata e del fondo pensione lavoratori dipendenti, entro un
ammontare massimo pari al 13 per cento.
3. L'integrazione dei versamenti contributivi si applica
in misura piena fino alla soglia di reddito lordo annuo pari a
9.300 euro; al di sopra ditale soglia l'integrazione si
applica con importi decrescenti di un punto percentuale ogni
300 euro di maggior reddito. Detta soglia è annualmente
aggiornata sulla base della variazione media fatta registrare
nell'anno precedente dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per la collettività nazionale.
4. Trovano applicazione le disposizioni sulla
totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi
a fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 184, nonché alla legge 7 febbraio 1979, n.
29, e alla legge 5 marzo 1990, n. 45.
Art. 16.
(Trattamento in caso di sospensione del rapporto di lavoro
subordinato).
1. La disciplina della cassa integrazione guadagni,
ordinaria e straordinaria, è estesa a tutti i rapporti di
lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.
2. Ferma restando la disciplina vigente in materia di
causali di accesso e di durata, al trattamento di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4.
3. Il prestatore di lavoro non può ricevere indennità di
disoccupazione e indennità di cassa integrazione guadagni per
una durata complessivamente superiore a trenta mesi nell'arco
di un quinquennio.
4. I trattamenti di integrazione salariale non possono
essere erogati a beneficio di imprese che non predispongono un
piano sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, e che non
hanno esperito il tentativo di stipulare contratti di
solidarietà difensivi. I suddetti trattamenti non possono
essere erogati a favore di lavoratrici e di lavoratori che,
durante la sospensione del lavoro, non siano disponibili a
partecipare a iniziative di formazione o di riqualificazione
professionale ovvero impegnati in attività di utilità sociale,
secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 2000, n.
328.
5. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda al
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato
motivo oggettivo del lavoratore nel corso della sospensione
del rapporto ovvero entro tre mesi dal termine della stessa,
egli è tenuto a versare alla Gestione prestazioni temporanee
dell'INPS, in aggiunta alla somma prevista all'articolo 10,
una somma pari a ulteriori due mensilità del trattamento
erogato al lavoratore.
6. Il contributo alla Cassa unica per gli assegni
familiari (CUAF) pari all'1,68 per cento è destinato al
finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e
straordinaria. Il finanziamento della CUAF è posto a carico
della Gestione per l'intervento assistenziale presso l'INPS. I
datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, già rientravano nel campo di applicazione
della cassa integrazione guadagni continuano ad essere
obbligati alla previgente aliquota contributiva, con
destinazione della parte differenziale al finanziamento dei
fondi bilaterali di cui all'articolo 17.
Art. 17.
(Fondi bilaterali per il sostegno del reddito e
dell'occupazione).
1. Prestazioni aggiuntive del trattamento di cassa
integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, e del
trattamento di disoccupazione sono a carico di fondi
bilaterali per il sostegno del reddito e dell'occupazione,
istituiti mediante contratto collettivo nazionale o accordo
intercategoriale stipulato con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative nel settore di riferimento, secondo criteri
determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, adottato sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Non rientrano nella nozione di retribuzione imponibile,
nel limite del 2 per cento della stessa, i contributi versati
ai fondi bilaterali di cui al presente articolo.
3. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono
stipulare con l'INPS una convenzione, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, che prevede il trasferimento ad essi della
responsabilità dell'erogazione del trattamento complessivo di
tassa integrazione guadagni o del trattamento di
disoccupazione.
4. I fondi bilaterali di cui al presente articolo possono
stipulare con le regioni convenzioni in cui possono essere
previste modalità di realizzazione di politiche attive del
lavoro, in raccordo ai servizi per l'impiego territorialmente
competenti, che consentano di ottenere introiti finanziari.
5. Il comma 28 dell'articolo 2, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, è abrogato. La disciplina contrattuale e
amministrativa degli attuali fondi bilaterali di sostegno al
reddito si applica fino alla loro modificazione, da attuare
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi del comma 1.
Art. 18.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente capo
si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante
parziale utilizzo del gettito derivante dall'incremento al 18
per cento delle aliquote relative ai redditi di capitale di
cui alle seguenti disposizioni:
a) articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) articolo 26-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni;
c) articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n.
546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ dicembre
1981, n. 692;
e) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e
successive modificazioni;
f) articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito con modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649, e successive modificazioni;
g) articolo 11-bis del decreto-legge 30
settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni, dalla
legge 25 novembre 1983, n. 649, e successive modificazioni;
h) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 84, e successive modificazioni;
i) articolo 2 del decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni;
l) articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni;
m) articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni;
n) articolo 13 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461.
Capo IV
CONTROVERSIE IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, TRASFERIMENTI,
APPOSIZIONE DEL TERMINE
Art. 19.
(Campo di applicazione).
1. La disciplina di cui al presente capo si applica alle
controversie individuali in materia di:
a) licenziamenti, anche qualora presuppongano la
risoluzione di questioni relative alla qualificazione del
rapporto di lavoro, ovvero alla legittimità del termine
apposto al contratto;
b) recesso del committente nei rapporti di lavoro
economicamente dipendente;
c) trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 e
dell'articolo 2112 del codice civile.
2. Alle controversie instaurate ai sensi dell'articolo 1
della presente legge non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 410 a 412-bis del codice di procedura
civile.
3. L'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è
abrogato.
Art. 20.
(Procedimento d'urgenza).
1. La domanda ai fini di cui all'articolo 19 si propone
con ricorso al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
2. Il giudice, di cui al comma 1, convocate le parti,
omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio,
procede, nel modo che ritiene più idoneo allo scopo urgente
del procedimento, all'acquisizione e alla valutazione degli
elementi di prova relativi ai fatti allegati, e provvede con
ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.
3. Ove la domanda sia proposta ai sensi degli articoli 414
e seguenti del codice di procedura civile, il giudice, anche
d'ufficio, dispone con ordinanza che la causa prosegua ai
sensi del comma 2.
4. Il giudice adito in via sommaria, ove rilevi che la
causa deve essere trattata secondo le forme ordinarie,
dispone, con ordinanza, il mutamento di rito per la
prosecuzione del processo ai sensi degli articoli 414 e
seguenti del codice di procedura civile.
5. Nelle controversie in materia di licenziamento l'onere
della prova relativa al numero dei dipendenti occupati dal
datore di lavoro grava su quest'ultimo. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 5 della legge 15 luglio 1966, n.
604.
6. All'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma dopo le parole: "il giudice con"
sono inserite le seguenti: "l'ordinanza o";
b) al quarto comma dopo le parole: "il giudice
con" sono inserite le seguenti: "l'ordinanza o";
c) al quinto comma dopo la parola: "deposito" sono
inserite le seguenti: "dell'ordinanza o";
d) al decimo comma dopo le parole: "non ottempera"
sono inserite le seguenti: "dell'ordinanza o".
Art. 21.
(Ricorso in appello).
1. Contro l'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 20 è
ammesso ricorso alla sezione lavoro della corte d'appello,
nelle forme di cui all'articolo 414 e seguenti del codice di
procedura civile, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla comunicazione alle parti dell'ordinanza stessa, a pena
di decadenza; avverso la sentenza della corte d'appello è
proponibile il ricorso presso la Corte di cassazione.
Art. 22.
(Certezza delle somme).
1. Il giudice, con l'ordinanza o la sentenza di condanna
alla reintegrazione della lavoratrice o del lavoratore nel
posto di lavoro, determina la somma dovuta dal datore di
lavoro per l'eventuale ritardo nell'esecuzione del
provvedimento, entro il limite massimo di quattro retribuzioni
globali di fatto giornaliere e il limite minimo di due
retribuzioni globali di fatto giornaliere per ogni giorno di
ritardo, tenuto conto delle dimensioni dell'organizzazione
produttiva.
2. La lavoratrice o il lavoratore può chiedere, con
ricorso al giudice che ha ordinato la reintegrazione, la
liquidazione della somma dovuta. L'onere della prova
dell'effettiva reintegrazione grava sul datore di lavoro. Il
giudice provvede nelle forme di cui al primo comma
dell'articolo 669-sexies del codice di procedura civile
e decide con ordinanza con la quale liquida le spese del
procedimento; il provvedimento è immediatamente esecutivo e
contro lo stesso è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo
669-terdecies del codice di procedura civile.
3. Le somme corrisposte o ancora da corrispondere alla
lavoratrice o al lavoratore ai sensi dei commi i e 2 sono
irripetibili dal datore di lavoro in caso di riforma del
provvedimento con cui è stata ordinata la reintegrazione. In
tale caso, la lavoratrice o il lavoratore trattiene solo la
somma corrispondente alla retribuzione per il periodo
intercorso tra il provvedimento di condanna alla
reintegrazione e il provvedimento di riforma. Le ulteriori
somme percepite o da percepire sono devolute al Fondo di cui
all'articolo 26.
4. In caso di riforma del provvedimento dichiarativo
dell'illegittimità del trasferimento, la lavoratrice o il
lavoratore è tenuto a restituire le somme già percepite ai
sensi dei commi 1 e 2.
Art. 23.
(Termini di decadenza).
1. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio
1966, n. 604, è sostituito dal seguente:
"Il licenziamento del datore di lavoro o il recesso del
committente deve essere impugnato a pena di decadenza entro
centoventi giorni dalla ricezione della sua comunicazione,
ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale,
con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in
funzione di giudice del lavoro".
2. Il termine di decadenza di cui al primo comma
dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
ai casi di nullità del licenziamento o del recesso.
3. Il termine di decadenza di cui al primo comma
dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1996, n. 604, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
agli altri casi disciplinati dall'articolo 19, comma 1, della
presente legge.
Art. 24.
(Obbligo di tempestiva trattazione).
1. Le controversie, sommarie o ordinarie, relative alle
materie di cui all'articolo 19, comma 1, della presente legge
devono essere trattate dal giudice con priorità con la sola
eccezione dei procedimenti cautelari e di quelli previsti
dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. La tempestiva trattazione e conclusione delle
controversie relative a provvedimenti di cui all'articolo 19,
comma 1, è assicurata dai responsabili degli uffici anche con
apposite misure organizzative.
Art. 25.
(Licenziamento disciplinare).
1. In caso di licenziamento disciplinare, si applica
l'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Il datore di lavoro non può adottare il licenziamento
prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento del
provvedimento da parte della lavoratrice o del lavoratore,
durante i quali la lavoratrice o il lavoratore può comunicare
al datore di lavoro di essere intenzionato a scegliere tra il
ricorso in giudizio e la promozione della costituzione del
collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dal sesto
comma dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La
richiesta scritta della promozione della costituzione del
collegio deve comunque essere presentata nel termine di venti
giorni, ai sensi di quanto stabilito dal medesimo sesto comma
dell'articolo 7 della legge n. 300 del 1970.
3. Il licenziamento intimato dal datore di lavoro rimane
sospeso fino alla pronuncia da parte del collegio di
conciliazione ed arbitrato di cui al comma 2.
4. In caso di licenziamento per giusta causa il datore di
lavoro adotta il provvedimento della sospensione cautelare.
5. Se il datore di lavoro non consente l'attivazione del
collegio di conciliazione ed arbitrato di cui al comma 2, non
adempiendo agli obblighi su di lui gravanti, ovvero adisce
l'autorità giudiziaria, il licenziamento rimane sospeso fino
alla definizione del giudizio.
6. Il collegio di conciliazione ed arbitrato di cui al
comma 2 si pronuncia entro quarantacinque giorni,
determinandosi in mancanza la perenzione del procedimento. E'
possibile un prolungamento del termine in casi di particolare
complessità, documentati da riunioni a cadenza almeno
quindicinale.
7. In caso di emanazione del lodo, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 22.
8. La contrattazione collettiva determina i criteri per la
liquidazione dei compensi spettanti al terzo componente del
collegio di conciliazione ed arbitrato di cui al comma 2
scelto di comune accordo tra le parti.
9. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della
lavoratrice o del lavoratore è riconosciuto il beneficio
dell'abbattimento, in misura pari al 50 per cento
dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini
dell'IRPEF.
Art. 26.
(Fondo).
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è disciplinata l'istituzione di un Fondo, finanziato
con risorse provenienti da datori di lavoro e lavoratrici e
lavoratori, secondo misure fissate dai contratti collettivi
nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, e destinato a
partecipare, anche parzialmente, agli oneri sostenuti per
effetto di decisioni che modificano provvedimenti che hanno
riconosciuto la legittimità del licenziamento.
2. Al Fondo di cui al presente articolo sono altresì
destinate le somme di cui al comma 3 dell'articolo 22.
Art. 27.
(Diritto alla composizione stragiudiziale delle
controversie).
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di accedere
a forme di composizione stragiudiziale delle liti di lavoro,
previste e disciplinate su base collettiva e idonee a
risolvere le controversie in tempi celeri, secondo
giustizia.
2. Sugli importi monetari riconosciuti a favore della
lavoratrice o del lavoratore in caso di risoluzione della
controversia in sede conciliativa o arbitrale è riconosciuto
il beneficio della riduzione, in misura pari al 50 per cento,
dell'aliquota applicabile per il calcolo dei contributi di
previdenza e assistenza sociale, nonché della ritenuta ai fini
dell'IRPEF.