XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3901




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare una nuova disciplina normativa ad una professione importante e delicata. La figura dell'ottico è stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni sanitarie nell'ordinamento normativo italiano con il regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
        Le associazioni professionali in rappresentanza della categoria degli ottici-optometristi, hanno più volte richiesto una revisione degli ambiti professionali considerati inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa degli ultimi anni e soprattutto non rispondenti alla necessità di adeguato riconoscimento della propria attività.
        Nella passata legislatura il Ministero della sanità avviò un processo concertato di revisione delle mansioni previste all'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1934, n. 1334, e della relativa formazione.
        Dopo ripetuti incontri si giunse alla definizione di uno schema di provvedimento, giudicato positivamente dalla categoria degli ottici-optometristi.
        Il profilo professionale della categoria è da individuare ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e più recentemente della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
        Tale legge prevede, all'articolo 1, che con i decreti istitutivi dei profili professionali sono determinati anche il campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole professioni sanitarie. E' stata prevista una formazione universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della quale si conseguiva il titolo abilitante alla relativa professione sanitaria.
        La fine della legislatura ha interrotto l'iter del provvedimento. Nell'attuale legislatura il Ministero della salute ha formulato un nuovo testo che è stato inviato al Consiglio di Stato per il previsto parere.
        Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 2002, n. 1195/2002, ha respinto il predetto decreto ritenendo che "l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione ha fatto venir meno il potere regolamentare statale nella materia delle professioni (...) iscritta tra le materie di legislazione corrente, rispetto alle quali lo Stato può esprimersi solo in via legislativa mediante la determinazione di princìpi fondamentali". Infatti, continuano i giudici del Consiglio di Stato "nel nuovo sistema di legislazione concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di determinare i tratti delle discipline che richiedono, per gli interessi visibili da realizzare, un assetto unitario (i cosiddetti princìpi fondamentali); va riconosciuto invece alla legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi, per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a discipline diversificate che si innestino nel tronco dell'assetto unitario espresso a livello di princìpi fondamentali".
        Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti (rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio abusivo della professione) e i titoli richiesti per l'accesso all'attività professionale (significativi anche sotto il profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie).
        "Il potere statale di intervento, in relazione alle professioni sanitarie (conclude il Consiglio di Stato) va pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via legislativa con princìpi fondamentali, tale essendo il livello prescritto dall'articolo 117 della Costituzione".
        Gli ottici in Italia sono circa 28 mila e lavorano in circa 11 mila aziende muovendo un fatturato di oltre 1 miliardo di euro annui.
        In base a queste argomentazioni è nostro auspicio che il Parlamento affronti urgentemente la problematica dando certezza agli operatori del settore in un quadro normativo in armonia con la disciplina europea e nell'ambito della legislazione concorrente delle regioni.




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