XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3901
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di dare una nuova disciplina normativa ad una
professione importante e delicata. La figura dell'ottico è
stata introdotta, come arte ausiliaria delle professioni
sanitarie nell'ordinamento normativo italiano con il
regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334.
Le associazioni professionali in rappresentanza della
categoria degli ottici-optometristi, hanno più volte richiesto
una revisione degli ambiti professionali considerati
inadeguati all'evoluzione tecnologica e formativa degli ultimi
anni e soprattutto non rispondenti alla necessità di adeguato
riconoscimento della propria attività.
Nella passata legislatura il Ministero della sanità avviò
un processo concertato di revisione delle mansioni previste
all'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto
31 maggio 1934, n. 1334, e della relativa formazione.
Dopo ripetuti incontri si giunse alla definizione di uno
schema di provvedimento, giudicato positivamente dalla
categoria degli ottici-optometristi.
Il profilo professionale della categoria è da individuare
ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo
n. 502 del 1992, e più recentemente della legge 26 febbraio
1999, n. 42.
Tale legge prevede, all'articolo 1, che con i decreti
istitutivi dei profili professionali sono determinati anche il
campo di attività e le responsabilità inerenti alle singole
professioni sanitarie. E' stata prevista una formazione
universitaria per i nuovi operatori sanitari, al termine della
quale si conseguiva il titolo abilitante alla relativa
professione sanitaria.
La fine della legislatura ha interrotto l'iter del
provvedimento. Nell'attuale legislatura il Ministero della
salute ha formulato un nuovo testo che è stato inviato al
Consiglio di Stato per il previsto parere.
Il Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 aprile 2002, n.
1195/2002, ha respinto il predetto decreto ritenendo che
"l'entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione ha
fatto venir meno il potere regolamentare statale nella materia
delle professioni (...) iscritta tra le materie di
legislazione corrente, rispetto alle quali lo Stato può
esprimersi solo in via legislativa mediante la determinazione
di princìpi fondamentali". Infatti, continuano i giudici del
Consiglio di Stato "nel nuovo sistema di legislazione
concorrente spetta, invero, allo Stato solo il potere di
determinare i tratti delle discipline che richiedono, per gli
interessi visibili da realizzare, un assetto unitario (i
cosiddetti princìpi fondamentali); va riconosciuto invece alla
legge regionale (legittimata, nel nuovo sistema, ad avvalersi,
per i tratti della disciplina di sua spettanza, anche di
regolamenti regionali di attuazione) il compito di dare vita a
discipline diversificate che si innestino nel tronco
dell'assetto unitario espresso a livello di princìpi
fondamentali".
Alla luce delle nuove disposizioni costituzionali
rientrano, pertanto, nell'ambito statale i tratti concernenti
l'individuazione delle varie professioni, dei loro contenuti
(rilevanti anche per definire la fattispecie dell'esercizio
abusivo della professione) e i titoli richiesti per l'accesso
all'attività professionale (significativi anche sotto il
profilo della tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
sanitarie).
"Il potere statale di intervento, in relazione alle
professioni sanitarie (conclude il Consiglio di Stato) va
pertanto esercitato non più con regolamento, ma in via
legislativa con princìpi fondamentali, tale essendo il livello
prescritto dall'articolo 117 della Costituzione".
Gli ottici in Italia sono circa 28 mila e lavorano in
circa 11 mila aziende muovendo un fatturato di oltre 1
miliardo di euro annui.
In base a queste argomentazioni è nostro auspicio che il
Parlamento affronti urgentemente la problematica dando
certezza agli operatori del settore in un quadro normativo in
armonia con la disciplina europea e nell'ambito della
legislazione concorrente delle regioni.