XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3901
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura libero professionale
dell'ottico-optometrista, con il seguente profilo:
l'ottico-optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso
del titolo universitario abilitante, esegue con autonomia
professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze
puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla
individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla
compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia
mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la
fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed
estetiche, di ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso
procedure di educazione visiva di sua competenza.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1
l'ottico-optometrista individua, realizza, appronta, fornisce,
applica e comunque adatta all'utente occhiali e lenti a
contatto, sia correttive che estetiche, nonché ausili visivi
per ipovedenti, utilizzando i processi tecnologici e
metodologici più idonei allo scopo, ad esclusione di quelli di
competenza del medico-chirurgo.
2. L'ottico-optometrista, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al
pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando
l'utente che lo richiede presenta gli occhiali o le lenti, o
le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la
riparazione.
3. L'ottico-optometrista in nessun caso svolge attività
dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di
diagnosi e alla elaborazione o all'esecuzione di terapie.
4. L'ottico-optometrista svolge la sua attività
professionale autonomamente o in collaborazione con
professionisti di altre aree sanitarie.
5. L'ottico-optometrista svolge la sua attività
professionale in regime libero professionale o di dipendenza,
sia in strutture sanitarie pubbliche e private, sia
all'interno di strutture imprenditoriali.
6. Per esercitare la professione di ottico-optometrista
occorre essere iscritti agli appositi albi professionali,
istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano.
7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli
ottici-optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato
facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni di età;
c) essere in possesso del diploma di laurea di
primo livello in ottica-optometria, o di un titolo
equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in
ottica-optometria, anche di Stati facenti parte dell'Unione
europea;
d) avere superato gli esami di Stato di
abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella
regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque
anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi professionali di
cui al comma 6, coloro che alla medesima data di entrata in
vigore siano in possesso del diploma di ottico e di un
attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di
optometria, o da un istituto analogo, direttamente istituiti
da enti territoriali dello Stato o da questi riconosciuti. E'
altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo,
agli ottici-optometristi che dimostrano di avere esercitato
per cinque anni tale professione, essendo in possesso del
titolo di ottico, di accedere a sostenere l'esame di Stato di
abilitazione.
9. L'esercizio della professione di ottico-optometrista
non è compatibile con alcuna altra libera professione.
10. Chiunque eserciti la professione di
ottico-optometrista o si fregia di tale titolo senza essere
iscritto agli albi professionali previsti dal comma 6, è
punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con
l'ammenda da 260 a 2.600 euro.
Art. 3.
1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche,
fisiche e naturali, di intesa con le facoltà di medicina e
chirurgia, possono istituire corsi di laurea di primo livello
in ottica-optometria, in conformità alla legge 9 maggio 1989,
n. 168, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. Ogni anno sono indetti, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di
Stato per l'abilitazione alla professione di
ottico-optometrista. Gli esami hanno sede in Roma e consistono
in prove scritte e orali.
2. Possono sostenere gli esami di cui al comma 1, coloro
che, in possesso del diploma di laurea in ottica-optometria o
di un titolo equipollente, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 7, lettera c), hanno svolto, con
decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno solare
di pratica professionale presso un ottico-optometrista in
attività e iscritto al relativo albo professionale.
3. La commissione di esame, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta
da un professore ordinario di una facoltà universitaria di
scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da
due rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e da quattro
ottici-optometristi iscritti ai relativi albi professionali,
con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. In sede di
prima applicazione della presente legge e per un periodo
transitorio pari a cinque anni il citato limite temporale di
iscrizione non è richiesto.
4. Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali
degli ottici-optometristi è ammesso ricorso all'autorità
giudiziaria ordinaria.
Art. 5.
1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini
professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
2. Il regolamento di cui all'articolo 7 stabilisce le
norme relative al funzionamento degli ordini professionali e
della Federazione nazionale, alle elezioni degli organi
rappresentativi, e alle tariffe, alla deontologia
professionale, nonché alle norme relative alla prima
formazione degli albi professionali regionali e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 6.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della
sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le
disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11
novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio
dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. E' garantito
comunque il completamento degli studi agli allievi che siano
iscritti ai corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'articolo 12 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. E' comunque fatta
salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad
esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli
ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni di
cui all'articolo 2, comma 8, non hanno sostenuto l'esame di
Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'allegato B annesso al decreto del Ministro
della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è abrogato.
Art. 7
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, con appositi regolamenti, a dare
attuazione alle disposizioni della medesima legge, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione.
Art. 8.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.