XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3899




        Onorevoli Colleghi! - La situazione di difficoltà in cui versano le università italiane, soprattutto per insufficienza di finanziamenti e di strutture rispetto a una domanda sociale di istruzione e di formazione universitarie in continuo aumento, è resa ancora più critica e preoccupante per alcuni fattori di cui si ha scarsa conoscenza e poco si discute né si assume alcuna misura per porvi rimedio. Ci riferiamo in particolare a:

            1) l'inesistenza di percorsi che consentano ai giovani, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, di continuare a svolgere nell'università attività di ricerca e di pratica dell'insegnamento per prepararsi, in condizioni giuridicamente ed economicamente riconosciute, alle prove concorsuali per il reclutamento come ricercatori o professori universitari. Le uniche forme oggi previste sono le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 - praticamente non più finanziate - e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che rappresentano, sotto il profilo tanto giuridico che economico, poco più di una borsa di studio. Il risultato è, in primo luogo, che i nostri migliori e più preparati dottori di ricerca vanno ad intraprendere la carriera di ricercatori e di docenti nelle università e nei centri di ricerca esteri, dando vita al fenomeno - deprecato solo a parole - della "fuga dei cervelli"; secondariamente, che le nostre università mancano di risorse intellettuali giovani, che sono universalmente riconosciute e ricercate come indispensabili per l'innovazione scientifica e per il rinnovamento della didattica universitaria;

            2) il rapporto numerico studenti-docenti. Nelle università italiane è mediamente di 24 studenti per docente - con riferimento ai soli studenti in corso (30 studenti per docente, se si calcola il totale degli iscritti) - rispetto a una media nei Paesi dell'area OCSE di 16 studenti per docente. Nell'area delle facoltà umanistiche il rapporto tra studenti iscritti e docenti giunge a cifre che rendono impensabile la realizzazione di una didattica universitaria efficiente ed efficace: 117 studenti per docente a sociologia, 85 a giurisprudenza, 75 a scienze della formazione (dove dovrebbero prepararsi gli insegnanti per la scuola!), 70 a psicologia, 57 a economia e commercio. Siamo agli ultimi posti nell'area dei Paesi sviluppati, con le ben note conseguenze del più basso numero di laureati e del più alto tasso di abbandono degli studi;

            3) l'invecchiamento preoccupante del corpo docente delle nostre università. In poco più di 15 anni, dal 1985 al 2001, l'età media dei ricercatori e dei professori universitari è aumentata di 7 anni, con il 49 per cento del totale che ha ormai largamente superato i 50 anni (mentre Svezia, Germania e Inghilterra registrano percentuali di docenti ultracinquantenni, rispettivamente, del 26, 27 e 28 per cento). Si tratta di un segnale allarmante per la ricerca e l'insegnamento universitari e, al tempo stesso, di una vistosa conferma del mancato reclutamento di giovani nelle nostre università;

            4) la previsione di un esodo massiccio, nel giro di pochi anni, degli attuali ricercatori e professori universitari per raggiunti limiti d'età. Nell'arco dei prossimi 10-12 anni, quasi la metà dell'attuale corpo docente uscirà dall'università. Se si calcolano i tempi necessari per le procedure di reclutamento, può dirsi che si profila, già oggi, una situazione di emergenza che porterà alla paralisi della ricerca e della didattica universitarie.

        Per fronteggiare la situazione descritta, prima che si determinino disfunzionamenti irrimediabili, occorre assumere misure urgenti e straordinarie per il reclutamento di giovani da sperimentare nella ricerca e nell'insegnamento universitari. A questo obiettivo è finalizzata la presente proposta di legge, che prevede l'istituzione di contratti, a tempo determinato, di ricerca e di insegnamento universitario, che le università potranno stipulare con giovani dottori di ricerca, in sostituzione delle pressoché inesistenti borse di post-dottorato e degli attuali assegni di ricerca, scarsamente appetibili per la loro precarietà. Si tratta di una previsione che, nella scorsa legislatura, aveva incontrato un vastissimo consenso nell'ambito della VII Commissione della Camera dei deputati, in quanto intesa ad avviare giovani studiosi alla ricerca e all'insegnamento universitari, offrendo loro un congruo, ancorché limitato, periodo di formazione-lavoro, opportunamente tutelato e regolamentato, di sperimentazione e di preparazione al reclutamento concorsuale. La norma avrebbe un sicuro effetto anche ai fini di contenere il fenomeno, più volte denunciato, della "fuga dei cervelli".
        Fa parte integrante della presente proposta di legge, stante l'urgenza di intervenire, la previsione di un piano straordinario di cofinanziamento ministeriale, al 50 per cento della spesa minima complessiva, per la stipula - da parte delle università - di 6.000 contratti di ricerca e di insegnamento universitario con giovani studiosi nel triennio 2004-2006, in ragione di 2.000 nuovi contratti per ciascun anno del triennio. Tale cofinanziamento dovrà aggiungersi a quello già previsto e consolidato per gli assegni di ricerca, che di fatto vengono trasformati nei contratti previsti dalla presente proposta di legge, a far tempo dall'anno accademico successivo alla sua entrata in vigore.
        Esaminando nel dettaglio le disposizioni contenute nella proposta di legge, si evidenzia che:

            a) l'articolo 1 prevede, al comma 1, l'istituzione dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario stipulabili dalle università con laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente conseguito in Italia o all'estero; al comma 2, le attività di ricerca e didattiche cui sono tenuti i titolari dei contratti, ivi compresa la possibilità di conferimento di supplenze per corsi o moduli di corsi; al comma 3, l'applicabilità - in quanto non diversamente disposto - della vigente normativa in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nonché la durata triennale, rinnovabile, anche annualmente, per non più di un altro triennio, a seguito di valutazione positiva dell'attività svolta, fermo restando che i contratti non danno luogo a diritti per l'accesso ai ruoli dei ricercatori e dei professori universitari; al comma 4, la non cumulabilità del contratto con altre borse di studio; al comma 5, la determinazione del trattamento economico da parte di ciascuna università, in misura comunque non inferiore a quella già prevista per gli assegni di ricerca; al comma 6, l'abolizione delle borse di studio di post-dottorato e degli attuali assegni di ricerca e la destinazione delle relative risorse finanziarie per la stipula dei contratti di cui alla presente proposta di legge; al comma 7, la possibilità, limitatamente al primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge, per i titolari degli assegni di ricerca (da almeno un biennio) di concorrere per la stipula dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario di cui alla presente proposta di legge;

            b) l'articolo 2 prevede, al comma 1, l'attivazione di un cofinanziamento straordinario, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante ricorso anche ad una quota delle risorse stanziate per il piano di sviluppo universitario 2004-2006, da consolidare al termine del triennio, per consentire alle università di stipulare 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento universitario, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006; al comma 2, l'applicabilità dei criteri e delle modalità del cofinanziamento già fissate per il cofinanziamento ministeriale degli assegni di ricerca.




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