XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3899
Onorevoli Colleghi! - La situazione di difficoltà in
cui versano le università italiane, soprattutto per
insufficienza di finanziamenti e di strutture rispetto a una
domanda sociale di istruzione e di formazione universitarie in
continuo aumento, è resa ancora più critica e preoccupante per
alcuni fattori di cui si ha scarsa conoscenza e poco si
discute né si assume alcuna misura per porvi rimedio. Ci
riferiamo in particolare a:
1) l'inesistenza di percorsi che consentano ai giovani,
dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, di continuare
a svolgere nell'università attività di ricerca e di pratica
dell'insegnamento per prepararsi, in condizioni giuridicamente
ed economicamente riconosciute, alle prove concorsuali per il
reclutamento come ricercatori o professori universitari. Le
uniche forme oggi previste sono le borse di studio di cui
all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398 -
praticamente non più finanziate - e gli assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, che rappresentano, sotto il profilo tanto giuridico che
economico, poco più di una borsa di studio. Il risultato è, in
primo luogo, che i nostri migliori e più preparati dottori di
ricerca vanno ad intraprendere la carriera di ricercatori e di
docenti nelle università e nei centri di ricerca esteri, dando
vita al fenomeno - deprecato solo a parole - della "fuga dei
cervelli"; secondariamente, che le nostre università mancano
di risorse intellettuali giovani, che sono universalmente
riconosciute e ricercate come indispensabili per l'innovazione
scientifica e per il rinnovamento della didattica
universitaria;
2) il rapporto numerico studenti-docenti. Nelle
università italiane è mediamente di 24 studenti per docente -
con riferimento ai soli studenti in corso (30 studenti per
docente, se si calcola il totale degli iscritti) - rispetto a
una media nei Paesi dell'area OCSE di 16 studenti per docente.
Nell'area delle facoltà umanistiche il rapporto tra studenti
iscritti e docenti giunge a cifre che rendono impensabile la
realizzazione di una didattica universitaria efficiente ed
efficace: 117 studenti per docente a sociologia, 85 a
giurisprudenza, 75 a scienze della formazione (dove dovrebbero
prepararsi gli insegnanti per la scuola!), 70 a psicologia, 57
a economia e commercio. Siamo agli ultimi posti nell'area dei
Paesi sviluppati, con le ben note conseguenze del più basso
numero di laureati e del più alto tasso di abbandono degli
studi;
3) l'invecchiamento preoccupante del corpo docente delle
nostre università. In poco più di 15 anni, dal 1985 al 2001,
l'età media dei ricercatori e dei professori universitari è
aumentata di 7 anni, con il 49 per cento del totale che ha
ormai largamente superato i 50 anni (mentre Svezia, Germania e
Inghilterra registrano percentuali di docenti
ultracinquantenni, rispettivamente, del 26, 27 e 28 per
cento). Si tratta di un segnale allarmante per la ricerca e
l'insegnamento universitari e, al tempo stesso, di una vistosa
conferma del mancato reclutamento di giovani nelle nostre
università;
4) la previsione di un esodo massiccio, nel giro di
pochi anni, degli attuali ricercatori e professori
universitari per raggiunti limiti d'età. Nell'arco dei
prossimi 10-12 anni, quasi la metà dell'attuale corpo docente
uscirà dall'università. Se si calcolano i tempi necessari per
le procedure di reclutamento, può dirsi che si profila, già
oggi, una situazione di emergenza che porterà alla paralisi
della ricerca e della didattica universitarie.
Per fronteggiare la situazione descritta, prima che si
determinino disfunzionamenti irrimediabili, occorre assumere
misure urgenti e straordinarie per il reclutamento di giovani
da sperimentare nella ricerca e nell'insegnamento
universitari. A questo obiettivo è finalizzata la presente
proposta di legge, che prevede l'istituzione di contratti, a
tempo determinato, di ricerca e di insegnamento universitario,
che le università potranno stipulare con giovani dottori di
ricerca, in sostituzione delle pressoché inesistenti borse di
post-dottorato e degli attuali assegni di ricerca, scarsamente
appetibili per la loro precarietà. Si tratta di una previsione
che, nella scorsa legislatura, aveva incontrato un vastissimo
consenso nell'ambito della VII Commissione della Camera dei
deputati, in quanto intesa ad avviare giovani studiosi alla
ricerca e all'insegnamento universitari, offrendo loro un
congruo, ancorché limitato, periodo di formazione-lavoro,
opportunamente tutelato e regolamentato, di sperimentazione e
di preparazione al reclutamento concorsuale. La norma avrebbe
un sicuro effetto anche ai fini di contenere il fenomeno, più
volte denunciato, della "fuga dei cervelli".
Fa parte integrante della presente proposta di legge,
stante l'urgenza di intervenire, la previsione di un piano
straordinario di cofinanziamento ministeriale, al 50 per cento
della spesa minima complessiva, per la stipula - da parte
delle università - di 6.000 contratti di ricerca e di
insegnamento universitario con giovani studiosi nel triennio
2004-2006, in ragione di 2.000 nuovi contratti per ciascun
anno del triennio. Tale cofinanziamento dovrà aggiungersi a
quello già previsto e consolidato per gli assegni di ricerca,
che di fatto vengono trasformati nei contratti previsti dalla
presente proposta di legge, a far tempo dall'anno accademico
successivo alla sua entrata in vigore.
Esaminando nel dettaglio le disposizioni contenute nella
proposta di legge, si evidenzia che:
a) l'articolo 1 prevede, al comma 1, l'istituzione
dei contratti di ricerca e di insegnamento universitario
stipulabili dalle università con laureati in possesso del
titolo di dottore di ricerca o di titolo equipollente
conseguito in Italia o all'estero; al comma 2, le attività di
ricerca e didattiche cui sono tenuti i titolari dei contratti,
ivi compresa la possibilità di conferimento di supplenze per
corsi o moduli di corsi; al comma 3, l'applicabilità - in
quanto non diversamente disposto - della vigente normativa in
materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato
nonché la durata triennale, rinnovabile, anche annualmente,
per non più di un altro triennio, a seguito di valutazione
positiva dell'attività svolta, fermo restando che i contratti
non danno luogo a diritti per l'accesso ai ruoli dei
ricercatori e dei professori universitari; al comma 4, la non
cumulabilità del contratto con altre borse di studio; al comma
5, la determinazione del trattamento economico da parte di
ciascuna università, in misura comunque non inferiore a quella
già prevista per gli assegni di ricerca; al comma 6,
l'abolizione delle borse di studio di post-dottorato e degli
attuali assegni di ricerca e la destinazione delle relative
risorse finanziarie per la stipula dei contratti di cui alla
presente proposta di legge; al comma 7, la possibilità,
limitatamente al primo quinquennio dalla data di entrata in
vigore della legge, per i titolari degli assegni di ricerca
(da almeno un biennio) di concorrere per la stipula dei
contratti di ricerca e di insegnamento universitario di cui
alla presente proposta di legge;
b) l'articolo 2 prevede, al comma 1, l'attivazione
di un cofinanziamento straordinario, da parte del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, mediante
ricorso anche ad una quota delle risorse stanziate per il
piano di sviluppo universitario 2004-2006, da consolidare al
termine del triennio, per consentire alle università di
stipulare 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento
universitario, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006; al
comma 2, l'applicabilità dei criteri e delle modalità del
cofinanziamento già fissate per il cofinanziamento
ministeriale degli assegni di ricerca.