XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3899




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Contratti di ricerca e di insegnamento
universitario).

        1. Le università possono stipulare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, anche in deroga ai vincoli in materia di contratti a tempo determinato di cui all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di ricerca e di insegnamento universitario, assicurando con proprie disposizioni idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti.
        2. I titolari di contratto di cui al comma 1, oltre all'attività di ricerca, svolgono in misura non superiore a 250 ore annue, esercitazioni, seminari, attività di orientamento, di tutorato e di assistenza didattica agli studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio. Ai titolari di contratto possono essere attribuite supplenze per corsi o moduli ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.
        3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ai contratti di cui al comma 1 si applica la disciplina vigente in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. I contratti hanno durata triennale e sono successivamente rinnovabili per un solo triennio, previa valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è operata da un organismo collegiale, secondo criteri e modalità determinati dagli atenei, che assicurano la pubblicità dei relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori universitari.
        4. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle finalizzate a integrare, con soggiorni di ricerca e di tirocinio all'estero, l'attività di ricerca e di insegnamento universitario dei titolari del contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni.
        5. Il trattamento economico, in misura comunque non inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è determinato da ciascuna università.
        6. Dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono abolite le borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono destinate alle università, sempre in regime di cofinanziamento e con la medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al comma 1.
        7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge possono concorrere alla stipula dei contratti di cui al comma 1 anche coloro che siano stati titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente superare il limite di cui al comma 3.


Art. 2.

(Piano straordinario per il cofinanziamento di contratti
nel triennio 2004-2006).

        1. Ferma restando la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 6, per la stipula da parte delle università dei contratti di cui alla presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento dell'importo minimo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di duemila nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, a tale fine parzialmente utilizzando anche le risorse stanziate per il piano di sviluppo delle università 2004-2006, da consolidare per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2006.
        2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le procedure e secondo le modalità stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente legge.



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