XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3899
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Contratti di ricerca e di insegnamento
universitario).
1. Le università possono stipulare, nell'ambito delle
proprie disponibilità di bilancio, anche in deroga ai vincoli
in materia di contratti a tempo determinato di cui
all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con
laureati che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o
titolo equipollente in Italia o all'estero, contratti di
ricerca e di insegnamento universitario, assicurando con
proprie disposizioni idonee procedure di valutazione
comparativa e la pubblicità degli atti.
2. I titolari di contratto di cui al comma 1, oltre
all'attività di ricerca, svolgono in misura non superiore a
250 ore annue, esercitazioni, seminari, attività di
orientamento, di tutorato e di assistenza didattica agli
studenti sotto la guida dei responsabili dei corsi di studio.
Ai titolari di contratto possono essere attribuite supplenze
per corsi o moduli ai sensi dell'articolo 114 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, ai contratti di cui al comma 1 si applica la disciplina
vigente in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato. I contratti hanno durata triennale e sono
successivamente rinnovabili per un solo triennio, previa
valutazione positiva dell'attività svolta. La valutazione è
operata da un organismo collegiale, secondo criteri e modalità
determinati dagli atenei, che assicurano la pubblicità dei
relativi atti. I contratti non danno luogo a diritti in ordine
all'accesso al ruolo dei ricercatori e dei professori
universitari.
4. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi
titolo conferite, tranne quelle finalizzate a integrare, con
soggiorni di ricerca e di tirocinio all'estero, l'attività di
ricerca e di insegnamento universitario dei titolari del
contratto. Il titolare in servizio presso amministrazioni
pubbliche può essere collocato in aspettativa senza
assegni.
5. Il trattamento economico, in misura comunque non
inferiore all'ammontare degli assegni di ricerca di cui
all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, è determinato da ciascuna università.
6. Dall'anno accademico successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge sono abolite le
borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre
1989, n. 398, e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le risorse
finanziarie di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, già finalizzate al cofinanziamento degli
assegni di ricerca da parte del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sono destinate alle
università, sempre in regime di cofinanziamento e con la
medesima disciplina, per la stipula dei contratti di cui al
comma 1.
7. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in
vigore della presente legge possono concorrere alla stipula
dei contratti di cui al comma 1 anche coloro che siano stati
titolari, per almeno un biennio, degli assegni di ricerca di
cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449. La durata del contratto, comprensiva degli anni di
godimento degli assegni di ricerca, non può complessivamente
superare il limite di cui al comma 3.
Art. 2.
(Piano straordinario per il cofinanziamento di contratti
nel triennio 2004-2006).
1. Ferma restando la destinazione delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 1, comma 6, per la stipula da
parte delle università dei contratti di cui alla presente
legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per
cento dell'importo minimo determinato ai sensi dell'articolo
1, comma 5, e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula
da parte delle università di duemila nuovi contratti di
ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, a tale fine parzialmente utilizzando anche le risorse
stanziate per il piano di sviluppo delle università 2004-2006,
da consolidare per gli anni successivi, sulla base
dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno
2006.
2. Il cofinanziamento di cui al comma 1 avviene con le
procedure e secondo le modalità stabilite per il
cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo
restando il vincolo per le università di destinare
complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla
presente legge una somma, comprensiva del contributo
ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo
assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione
dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della
presente legge.