XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3895
Onorevoli Colleghi! - Il termine anglosassone
mobbing evidenzia un particolare comportamento - tipico
del mondo animale - in cui un gruppo attacca un invasore del
suo territorio: il termine viene usato per la prima volta
dall'etologo Lorenz per indicare il comportamento di alcune
specie di animali quando si coalizzano contro un membro del
gruppo fino ad escluderlo dalla comunità.
Dagli animali agli uomini la sostanza non muta.
Questo termine oggi rappresenta un problema largamente
diffuso negli ambienti di lavoro, ma di cui nessuno parla per
omertà, per paura o più semplicemente per non conoscenza.
Uno degli aspetti più preoccupanti del fenomeno, infatti,
è quello relativo all'impossibilità di conoscerne la reale
entità. Nel 2000 un'indagine condotta dalla Fondazione europea
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro
(Fondazione di Dublino) rese noto che ben l'8 per cento dei
lavoratori dell'Unione europea, pari a 12 milioni di persone,
era stato o era - proprio in quel momento - vittima di
mobbing sul posto di lavoro: considerando che
l'incidenza di fenomeni di violenza e di molestie sul lavoro
presenta sensibili variazioni tra gli Stati membri in ragione
delle differenti sensibilità e delle differenze culturali
esistenti nei confronti del mobbing, si può
tranquillamente pensare che il dato elaborato sia notevolmente
sottostimato.
Per questo motivo nella risoluzione votata nel settembre
del 2001, il Parlamento europeo ha esortato la Commissione a
promuovere iniziative comuni a livello dell'Unione finalizzate
a superare le difficoltà di trovare strumenti efficaci per
prevenire e contrastare il fenomeno e per avere maggiore
influenza sugli atteggiamenti culturali degli Stati membri; a
questi ultimi, in particolare, la risoluzione parlamentare
raccomanda di rivedere o di completare la propria legislazione
vigente sotto il profilo della lotta contro il mobbing e
di imporre a tutti gli attori sociali interessati l'attuazione
di efficaci politiche di prevenzione.
A partire dagli anni '90 alcuni Stati membri hanno
cominciato a dotarsi di una legislazione specifica in materia
di lotta al mobbing - Francia e Svezia - altri sono
nella fase finale dell'elaborazione dello strumento normativo,
mentre altri ancora - e fra questi l'Italia - utilizzano in
via interpretativa norme costituzionali, civilistiche, penali
e specialistiche per colmare l'assenza di una specifica
previsione legislativa in materia.
La dimensione assunta dal fenomeno negli ultimi anni nel
nostro Paese e il suo trend in crescita, tuttavia,
esortano a non procrastinare ulteriormente il momento del varo
di una legge nazionale; da segnalare, altresì, l'intensa
attività delle regioni, le quali si stanno attrezzando con
proprie iniziative legislative locali nelle more di un
intervento di natura statale.
La presente proposta di legge mira, dunque, a colmare
questo incomprensibile vuoto normativo; essa, in particolare,
si concentra sulle misure tese alla prevenzione del fenomeno,
al monitoraggio e all'assistenza per le vittime di mobbing
e al coinvolgimento attivo delle parti sociali, degli enti
locali e degli organismi di tutela già previsti nel decreto
legislativo n. 626 del 1994.
L'articolo 1 individua nella prevenzione e nel contrasto
all'insorgere del mobbing, sia nel settore pubblico che
in quello privato, lo scopo della proposta di legge.
L'articolo 2 dà la definizione del fenomeno mobbing
esplicitando, in maniera peraltro del tutto esemplificativa e
non esaustiva, le modalità del suo manifestarsi.
L'articolo 3 elenca, anche in questo caso a scopo
esemplificativo, le norme generali poste in capo ai datori di
lavoro e ai superiori gerarchici ai fini di tutelare il
lavoratore dal mobbing.
Negli articoli 4 e 5 si dispone il coinvolgimento concreto
degli attori sociali e delle istituzioni: la loro funzione si
esplica sia sul lato della formazione e dell'informazione che
su quello del supporto medico-giuridico alla vittima degli
abusi.
L'articolo 6 prevede la possibilità per il lavoratore,
pubblico o privato, che sia stato già vittima di atti o di
comportamenti vessatori e discriminanti di esperire l'azione
di tutela giudiziaria.
La pluralità dei soggetti coinvolti e la complessità del
fenomeno necessitano di un organismo di raccordo e di
coordinamento delle iniziative adottate nelle diverse sedi: a
questo proposito viene prevista l'istituzione di un
Osservatorio nazionale sul mobbing al quale, fra gli
altri compiti, viene attribuito quello di redigere le linee
guida applicative in materia di prevenzione e di contrasto del
fenomeno (articoli 7 e 8).