XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3895
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. In attuazione dei princìpi posti a tutela della persona
e del lavoratore degli articoli 2, 3, 4, 32, 35, 36 e 41 della
Costituzione, la presente legge ha la finalità di prevenire e
di contrastare l'insorgenza e la diffusione del mobbing,
come definito ai sensi dell'articolo 2 della medesima
legge, nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente pubblico
e privato.
Art. 2.
(Definizione di mobbing).
1. Ai fini della presente legge per mobbing si
intendono atti, comportamenti e atteggiamenti ricorrenti che
denotano forme di persecuzione e di violenza morale e
psicologica, esercitate nei confronti del lavoratore
dipendente, pubblico o privato, dal datore di lavoro, dai
superiori gerarchici e dai colleghi.
2. Gli atti, i comportamenti e gli atteggiamenti di cui al
comma 1 possono consistere nel:
a) calunniare o diffamare il lavoratore;
b) sottoporre il lavoratore a vessazioni;
c) esercitare sul lavoratore pressioni
psicologiche;
d) sabotare o impedire in maniera deliberata
l'esecuzione dell'attività da parte del lavoratore;
e) isolare il lavoratore, boicottarlo o
disprezzarlo pubblicamente;
f) minacciare, intimorire o avvilire il lavoratore
nella sua sfera personale;
g) insultare, criticare in modo eccessivo o
immotivato o assumere atteggiamenti ostili in modo deliberato
nei confronti del lavoratore;
h) impedire al lavoratore di entrare in possesso
di informazioni relative alla sua mansione oppure fornirgli
informazioni non corrette al riguardo;
i) sottoporre il lavoratore a sanzioni senza un
motivo e senza dare spiegazioni ovvero allontanarlo dal posto
di lavoro o dai suoi doveri;
l) controllare l'operato del lavoratore senza che
lo stesso ne sia informato o con l'intento di danneggiarlo;
m) attribuire compiti dequalificanti al lavoratore
in relazione al profilo professionale posseduto o non
attribuirgli alcun compito;
n) marginalizzare in maniera immotivata il
lavoratore rispetto anche a iniziative formative, di
riqualificazione e di aggiornamento professionali;
o) mettere in atto comportamenti lesivi della
dignità del lavoratore come tale e come persona.
Art. 3.
(Misure generali di tutela dal mobbing).
1. Il datore di lavoro e i superiori gerarchici adottano
le misure necessarie dirette a tutelare il lavoratore dal
mobbing, e, in particolare, quelle finalizzate a:
a) valutare le cause che possono produrre
comportamenti a rischio;
b) ridurre al minimo lo stress psicologico
nello svolgimento delle mansioni;
c) ridurre il grado di incertezza nella
suddivisione dei compiti;
d) monitorare periodicamente il livello
organizzativo dei luoghi di lavoro;
e) controllare il livello di competizione tra i
lavoratori;
f) fare circolare in maniera libera e corretta le
informazioni interne;
g) predispone misure di prevenzione collettiva e
individuale, affidate a figure di riferimento individuate
allo scopo sul luogo di lavoro;
h) favorire l'utilizzo del metodo della
negoziazione per risolvere i conflitti interni;
i) promuovere la cultura del rispetto dei
lavoratori e fra i lavoratori, attraverso la formazione e
l'informazione.
Art. 4.
(Organismi bilaterali e paritetici).
1. La promozione e la diffusione delle iniziative
formative e informative relative alla problematica del
mobbing e finalizzate all'attuazione delle misure di cui
all'articolo 3 della presente legge, rientrano nell'ambito
delle funzioni attribuite agli organismi bilaterali e
paritetici costituiti tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, organizzate a livello
territoriale, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626.
2. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, gli organismi
di cui al comma 1, sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo 9.
Art. 5.
(Sportelli anti-mobbing).
1. Per l'assistenza adeguata del lavoratore oggetto di
comportamenti discriminanti o di natura vessatoria, le regioni
possono istituire o utilizzare appositi centri pubblici o
istituti specializzati.
2. I centri e gli istituti di cui al comma 1 utilizzano
personale specializzato, e, necessariamente, un medico legale,
un medico del lavoro, uno psichiatra, uno psicologo clinico o
del lavoro. Ai fini della formulazione delle diagnosi, il
centro o, l'istituto può avvalersi di altre figure
specialistiche convenzionate.
3. Qualora i centri o gli istituti accertino l'effettiva
esistenza di elementi atti a configurare la fattispecie di cui
all'articolo 2 assumono iniziative a tutela del lavoratore e,
in particolare:
a) forniscono una prima consulenza in ordine ai
diritti del lavoratore;
b) verificano l'insorgenza di stati patologici
determinati o aggravati dal mobbing e possono assicurare
al lavoratore, direttamente o indirettamente e con il suo
consenso, la relativa terapia;
c) segnalano al datore di lavoro, pubblico o
privato, la situazione di disagio del lavoratore e lo invitano
ad assumere le misure opportune per rimuoverne le cause.
Art. 6.
(Azioni di tutela giudiziaria).
1. Ferma restando l'azione ordinaria, il lavoratore
pubblico o privato sottoposto a forme di persecuzione e di
violenza morale e psicologica ai sensi dell'articolo 2 può,
anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o
conferisce mandato, ricorrere al tribunale in funzione di
giudice del lavoro competente per territorio. Il giudice
adito, nei cinque giorni successivi, convocate le parti e
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga fondato il
ricorso, con decreto motivato e immediatamente esecutivo
ordina al datore di lavoro o al responsabile del comportamento
denunziato la cessazione degli atti, degli atteggiamenti o dei
comportamenti pregiudizievoli, adotta ogni altro provvedimento
idoneo a rimuoverne gli effetti e stabilisce le modalità di
esecuzione della decisione. Il giudice determina, altresì, in
via equitativa la riparazione pecuniaria dovuta al lavoratore
per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti, è
ammessa opposizione a tale provvedimento dinanzi al tribunale,
che decide in composizione collegiale con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osserva quanto previsto
dall'articolo 413 e seguenti del codice di procedura
civile.
2. Il risarcimento del danno dovuto al lavoratore oggetto
dei comportamenti definiti ai sensi dell'articolo 2 comprende
anche una somma a titolo di indennizzo del danno biologico
determinata in via equitativa.
3. Nel caso dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il ricorso deve
essere proposto al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via d'urgenza ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
4. Qualora venga presentato ricorso in via d'urgenza ai
sensi del presente articolo, non trovano applicazione
l'articolo 410 del codice di procedura civile e l'articolo 65
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7.
(Osservatorio nazionale sul mobbing).
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sul mobbing,
di seguito denominato "Osservatorio". Esso è presieduto dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali o dal direttore
generale della Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dallo stesso Ministro delegato, ed è
composto da:
a) sei funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di cui due ispettori del
lavoro, un medico legale, un medico del lavoro, uno
psichiatra, uno psicologo del lavoro;
b) il direttore e due funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di
sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero
della salute e un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: delle attività produttive; dell'interno; della
difesa; delle infrastrutture e dei trasporti; delle politiche
agricole e forestali; dell'ambiente e della tutela del
territorio; nonché un funzionario designato dai Ministri per
gli affari regionali; per la funzione pubblica; per le pari
opportunità;
e) sei rappresentanti delle regioni e delle
province autonome designati dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali su designazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali su designazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della
piccola e media impresa, maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti di azienda maggiormente
rappresentative a livello nazionale.
2. Ai componenti dell'Osservatorio di cui al comma 1, per
le riunioni e le giornate di lavoro, non spetta il gettone di
presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica il
gennaio 1956, n. 5.
3. Le funzioni inerenti la segreteria dell'Osservatorio
sono svolte da due funzionari del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. I componenti dell'Osservatorio e i segretari sono
nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali su designazione degli organismi competenti e durano in
carica cinque anni.
Art. 8.
(Compiti dell'Osservatorio).
1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) esamina i problemi applicativi della normativa
vigente in materia di mobbing e predispone una relazione
annuale al riguardo;
b) formula proposte per il miglioramento e
l'aggiornamento della legislazione vigente;
c) esamina le problematiche evidenziate dagli
organismi bilaterali e dagli sportelli regionali
anti-mobbing di cui agli articoli 4 e 5 e fornisce loro
ogni tipo di supporto tecnico;
d) elabora le linee guida applicative in materia
di prevenzione e di contrasto del mobbing;
e) esprime parere, su richiesta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali o delle regioni, su qualsiasi
questione relativa alla tutela dei lavoratori dalle pressioni
e dalle violenze psicologiche e morali subite nell'ambiente di
lavoro o comunque nell'ambito del rapporto lavorativo;
f) promuove studi e ricerche, nonché campagne di
sensibilizzazione e di informazione, di concerto con le
amministrazioni regionali, con gli enti e con gli organismi
interessati, per la diffusione della cultura di contrasto al
mobbing.
2. La relazione di cui al comma 1, lettera a), è
trasmessa al Parlamento e ai presidenti delle giunte
regionali.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5,
pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.