XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3893
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a rimuovere la più evidente e scandalosa forma di
discriminazione giuridica attualmente vigente nel nostro Paese
contro i cittadini omosessuali. La principale, ad essere più
precisi, che è stabilita espressamente e positivamente dalla
legge, anziché concretarsi nella mancata tutela contro
comportamenti discriminatori e aggressivi socialmente diffusi:
quella che colpisce le persone dello stesso sesso stabilmente
conviventi. La mancata predisposizione di qualunque forma di
riconoscimento delle unioni stabili fra persone dello stesso
sesso nel nostro Paese rischia di assegnare all'Italia, in
questa materia, un primato negativo che certamente nuoce alla
reputazione internazionale del Paese in materia di tutela dei
diritti umani.
Va subito precisato che la proposta di legge non propone
di modificare la disciplina giuridica del matrimonio così come
attualmente regolata nella legislazione italiana o la
concezione socialmente acquisita dell'istituto matrimoniale.
Essa non intende neppure influire in alcun modo sulla
condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle
adozioni dei minori. Tali caratteristiche sono del resto
comuni alle analoghe leggi vigenti sull'argomento in
Danimarca, Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Portogallo,
Svezia e, nei limiti delle competenze locali, in Catalogna,
Aragona, Cantone di Ginevra, Vermont, Quebec, o discusse
attualmente pressoché in tutti i Parlamenti dei Paesi
occidentali che ancora non si sono dotati di istituti
corrispondenti. Invero, solo la recente legge olandese si
spinge fino a riconoscere a persone dello stesso sesso il
diritto di contrarre matrimonio e di adottare congiuntamente
minori (purché anch'essi cittadini di quel Paese), mentre
Danimarca, Islanda e Norvegia prevedono la possibilità
dell'esercizio congiunto della potestà genitoriale sui figli
di uno dei conviventi.
In ogni caso, lo scopo dell'introduzione dell'istituto
dell'unione affettiva è solo quello di porre i cittadini dello
stesso sesso stabilmente conviventi nella condizione di essere
esattamente altrettanto liberi di scegliere quale assetto
conferire ai loro propri rapporti giuridici e patrimoniali
quanto lo sono tutti gli altri cittadini. Si tratta cioè
semplicemente di affermare in questo campo un elementare
principio di uguaglianza giuridica e la "pari dignità sociale"
dei cittadini, secondo il dettato dell'articolo 3, primo
comma, della Costituzione.
Poiché dell'affermazione di tale basilare principio di
uguaglianza giuridica e del conferimento di tale libertà di
scelta qui si tratta, sarebbe incongruo ed elusivo pretendere
di cogliere l'occasione della discussione sulle unioni
affettive per discettare sull'attualità o sulla desiderabilità
nella società contemporanea del modello familiare vigente,
come regolamentato dalla vigente legislazione matrimoniale. Se
infatti i princìpi di libertà e di uguaglianza giuridica,
fondanti l'ethos della democrazia liberale, vengono
"presi sul serio", negare la loro applicazione al caso degli
omosessuali diviene altrettanto ingiustificabile, e
altrettanto ripugnante, quanto negarla ad altri gruppi di
cittadini appartenenti a qualsiasi altro tipo di minoranza
fondata su un'identità ascritta, quale è appunto quella
determinata dall'orientamento sessuale dell'individuo:
un'identità altrettanto ascritta, altrettanto poco oggetto di
scelta personale (e quindi di valutabilità morale), quanto il
colore degli occhi o dei capelli o le caratteristiche fisiche
e razziali. Che l'orientamento sessuale - eterosessuale,
omosessuale, bisessuale o transessuale che esso sia - tragga
origine da caratteristiche organiche o genetiche, o sia invece
il prodotto di inafferrabili esperienze psicologiche risalenti
alla più lontana infanzia dell'individuo interessato, è
questione del tutto irrilevante nei suoi riflessi giuridici e
costituzionali: quel che conta a questi effetti è però il suo
carattere ascritto, che rende le discriminazioni motivate
dall'orientamento sessuale non solo costituzionalmente
illegittime ma anche moralmente odiose. In effetti è in genere
proprio la diffusa ignoranza di tale carattere intrinsecamente
proprio dell'identità omosessuale - e più in generale delle
identità individuali determinate dall'orientamento sessuale -
che sembra fare da ostacolo a un inquadramento più realistico
e meno arbitrario delle problematiche sociali, politiche,
giuridiche, etiche (e perfino teologiche) poste dalla
condizione omosessuale: una condizione che è cosa ben diversa
dall'occasionale sperimentazione di episodici desideri
omosessuali, che è esperienza quasi universalmente condivisa,
almeno in qualche momento della vita di ciascun individuo.
Alla luce però di una tale presa d'atto, che in sé dovrebbe
risultare ormai perfino banale, grazie alla libertà di
espressione di cui ormai da decenni godono gli omosessuali in
Occidente, la presente proposta di legge si rivela tutt'altro
che particolarmente radicale, e anzi mera e tranquilla
applicazione di princìpi, a parole universalmente condivisi,
di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini, di pari
dignità sociale, di equità, di libertà della persona umana:
princìpi fin qui, nella materia in questione, ignorati e
calpestati. E si palesa invece in tutta la sua insostenibile
brutalità il carattere discriminatorio del diniego, pur
consueto, della parità di trattamento per gli omosessuali; che
si configura nella nostra società, da un punto di vista
concettuale, come l'atteggiamento culturale diffuso più
prossimo, sia pure di solito inconsapevolmente, a quel
razzismo "duro", propriamente biologico, che perfino l'estrema
destra neonazista europea esita a rivendicare apertamente.
Le conseguenze di questa situazione di discriminazione
giuridica sulla vita degli individui interessati sono spesso
drammatiche e talora tragiche. E' evidente l'iniquità di una
situazione legislativa che, in Italia, negando ogni tutela
alle convivenze fra persone dello stesso sesso, porta a negare
perfino al convivente di decenni il diritto di assistere il
proprio partner morente in ospedale (non è raro che le
famiglie di origine addirittura impediscano al partner
l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione
riguardante il partner malato e incapace di agire); che
non garantisce al (solo) convivente omosessuale il diritto di
subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte o
di sopravvenuta incapacità del partner, facendolo finire
così, letteralmente, per strada, anche dopo decenni di
convivenza; che esclude la reversibilità della pensione del
partner omosessuale defunto, e, attraverso l'istituto
della riserva a favore dei legittimari, limita arbitrariamente
la libertà del testatore di lasciare in eredità il proprio
patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; che,
anche in assenza di eredi legittimari, stabilisce che tale
eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per
i lasciti a persone del tutto estranee al defunto; che solo in
poche regioni prevede che le coppie dello stesso sesso possano
aver diritto alla casa popolare, se in possesso dei requisiti
di legge, in modo da evitare, tra l'altro, la necessità della
separazione forzata di partner anziani, conviventi da
decenni, e del loro ricovero più o meno coatto in case di
riposo; che, più in generale, nega ogni pur minima forma di
tutela al partner economicamente più debole in caso di
scioglimento di convivenze anche pluridecennali.
Ma, al di là e oltre a queste terribili iniquità che la
situazione giuridica vigente comporta, vi è soprattutto un
ineludibile dovere di riconoscere finalmente anche in Italia
ai cittadini omosessuali uguaglianza formale e sostanziale e
pari dignità sociale, adeguando la legislazione sui diritti
umani nel nostro Paese all'evoluzione della coscienza
giuridica europea contemporanea, a quell'"incivilimento dei
costumi" di cui la popolazione omosessuale comincia, solo da
qualche decennio e solo in Occidente, a godere i benefìci.
Dal punto di vista costituzionale, l'impossibilità per le
coppie omosessuali di poter scegliere, per regolare i loro
propri rapporti giuridici e patrimoniali, la disciplina
stabilita dalle norme sul matrimonio potrebbe anche non
apparire, allo stato attuale delle cose, come una
discriminazione irragionevole ai sensi dell'articolo 3, primo
comma, della Costituzione, a chi identificasse nella
filiazione la sola ragione d'essere del matrimonio (ancorché
la filiazione rappresenti pur sempre una mera eventualità, dal
punto di vista sociologico sempre meno scontata, e ancorché
sotto questo profilo la condizione delle coppie omosessuali
non si discosti da quella delle coppie eterosessuali che si
uniscano in matrimonio dopo avere inequivocabilmente superato
l'età procreativa); oppure in conseguenza di
un'interpretazione in senso giusnaturalistico (tesi peraltro
alquanto screditata) che si intenda dare dell'articolo 29,
primo comma, della stessa Costituzione. Non sarebbe invece in
alcun modo sostenibile affermare che non costituisca
un'irragionevole e immotivata discriminazione il negare alle
coppie omosessuali la possibilità di scegliere una disciplina
dei loro propri rapporti giuridici e patrimoniali che
risulti identica a quella che regola nel matrimonio i rapporti
fra i coniugi, se da tale disciplina fossero escluse - come lo
sono nella presente proposta di legge - le norme sulla
filiazione, e se l'istituto che prevedesse la possibilità di
adottare una tale disciplina non pretendesse neppure di essere
qualificato come matrimonio. Infatti, l'introduzione di un
nuovo istituto basato su una tale disciplina, proprio perché
riservato alle sole coppie dello stesso sesso, non influirebbe
comunque sulla natura del matrimonio (la cui disciplina
complessiva e il nomen juris non si propone vengano
estesi al nuovo istituto), il quale continuerebbe ad essere
regolato per intero dalla vigente normativa che non si propone
venga modificata in nessuna sua parte. Se non, ovviamente, per
esplicitare, come fa l'articolo 1, comma 3, della presente
proposta di legge, la reciproca incompatibilità fra vincolo
matrimoniale e vincolo costituito dall'unione affettiva: ma
questa disposizione non modifica affatto, ma anzi semmai
ribadisce, la stessa concezione tradizionale, sia giuridica
che sociale, del matrimonio eterosessuale. Proprio per tali
motivi, l'introduzione dell'unione affettiva non
interferirebbe in alcun modo con il disposto dell'articolo 29,
primo comma, della Costituzione, quale che sia
l'interpretazione che si intenda darne: i "diritti della
famiglia" fondata sul matrimonio non verrebbero infatti
compromessi né modificati né limitati né intaccati in misura
alcuna dall'esistenza delle unioni affettive. Ma, a questo
punto, non si vede neppure quale altro interesse pubblico
potrebbe essere addotto per giustificare la disparità di
trattamento, se non quello consistente nell'adesione a
pratiche discriminatorie tramandate da una tradizione
intollerante, violenta e preliberale.
Non è infatti più possibile, almeno da vent'anni, in
Italia, affermare, come pure si continua stancamente a
ripetere, che le garanzie previste dalla legge per le coppie
unite da vincolo matrimoniale hanno la loro ragione d'essere
nella funzione procreativa della famiglia tradizionale: nel
1975 la riforma del diritto di famiglia rese esplicito il
principio secondo cui "l'impotenza non è causa di invalidità
del matrimonio, se conosciuta dall'altro coniuge all'atto
della celebrazione" (articolo 122 del codice civile; e si noti
che, per il diritto civile italiano, la mera incapacità di
procreare, se conosciuta, e quand'anche dipendente
dall'assenza stessa degli organi riproduttivi, non lo era
neppure nella legislazione previgente: articolo 123 del codice
civile del 1942; e, in quanto tale, non lo era neanche
nell'interpretazione data dalla giurisprudenza all'articolo
107 del codice civile del 1865!).
Di più, anche se la circostanza è poco nota, il requisito
della differenza di sesso per la validità del matrimonio non è
più richiesto dal diritto italiano se non al solo momento
della celebrazione. La legge 14 aprile 1982, n. 164, che
regola la rettificazione dell'attribuzione di sesso, prevede
infatti nient'altro che lo "scioglimento" del matrimonio (e
non già la sua sopravvenuta invalidità) per effetto del
cambiamento di sesso di uno dei coniugi intervenuto dopo la
celebrazione del matrimonio. Se in un primo momento alcuni
interpreti ritennero trattarsi di una sorta di "scioglimento
legale", attribuendo l'uso impreciso di tale vocabolo a una
sciatteria anziché a un consapevole intento del legislatore
(ciò che è storicamente falso), la successiva riforma della
legge sul divorzio 6 marzo 1987, n. 74, ha escluso che di
improprietà di linguaggio si fosse trattato: l'articolo 3,
comma 1, numero 2), lettera g), della legge 1^ dicembre
1970, n. 898, (recante la disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), inserisce il caso dell'intervenuta
rettificazione di sesso fra quelli per i quali è previsto il
divorzio. Sicché, nonostante residue resistenze dogmatiche di
parte della dottrina, è da ritenere che, in mancanza di una
domanda di scioglimento, il matrimonio del transessuale
operato continui ad essere valido, nonostante l'ormai
accertata identità di sesso fra i due coniugi. E non è dato
comprendere con quali argomenti si possa sostenere la
legittimità della persistenza di un valido vincolo
matrimoniale fra persone dello stesso sesso purché il coniuge
transessuale non fosse stato ancora operato al momento della
celebrazione, e, al tempo stesso, l'inammissibilità, non solo
del matrimonio, ma perfino di un istituto giuridico
equivalente per quel che riguarda i soli rapporti giuridici e
patrimoniali fra i partner, nel caso di una coppia
omosessuale.
L'introduzione di una normativa che assicuri uguale
trattamento giuridico alle coppie stabili dello stesso sesso
che desiderino farlo proprio appare doverosa, sotto il profilo
costituzionale, specialmente alla luce di quella parte
dell'articolo 3, primo comma, della Costituzione, che
espressamente vieta discriminazioni fondate su "condizioni
personali" dei cittadini: neppure un espresso divieto
costituzionale di discriminare le persone omosessuali potrebbe
ritenersi più esaustivo e definitivo di una tale disposizione,
dato che, come detto, l'omosessualità è oggi riconosciuta
dalle scienze psicologiche e comportamentali, oltre che
dall'Organizzazione mondiale della sanità, precisamente come
una "condizione personale", propria dell'individuo e della sua
intrinseca identità, condizione in nessun modo patologica, ma,
appunto, "condizione", cioè identità ascritta, non oggetto di
scelta da parte dell'interessato, quanto lo sono la sua
identità fisica o quella razziale.
Sulla base di tale sia pur tardivo riconoscimento, non
stupisce che la cultura giuridica europea stia ormai
decisamente adeguando i propri orientamenti. L'articolo 13 del
Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato
dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998,
che detta disposizioni sulla produzione di normative
antidiscriminatorie comunitarie, pone esplicitamente sullo
stesso piano le discriminazioni fondate sull'orientamento
sessuale e quelle fondate su "sesso, razza, origine etnica,
religione, opinioni, handicap fisici o età". Un
esplicito divieto di discriminazioni fondate, tra l'altro,
sull'orientamento sessuale è stato poi ricompreso
nell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea approvata dal Parlamento europeo il 14
novembre 2000, e l'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa ha approvato l'anno scorso, con la maggioranza del 77
per cento, una raccomandazione in cui si definisce la
discriminazione fondata sull'orientamento sessuale "una delle
forme più odiose di discriminazione" (raccomandazione n. 1474
del 26 settembre 2000).
Altrettanto costituzionalmente doverosa l'introduzione di
una tale normativa dovrebbe riconoscersi sulla base del
secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, dato che non
vi è dubbio che l'attuale disparità di trattamento, ultimo
riflesso e portato giuridico di secoli di discriminazioni e
persecuzioni, sommandosi all'ancora persistente ostilità di
alcune fasce sociali particolarmente arretrate, ed anzi
rafforzandola e in qualche modo fornendole giustificazioni,
costituisca essa stessa un "ostacolo di ordine sociale" posto
ai danni dei componenti di una minoranza: un ostacolo che,
"limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini",
può ben costituire impedimento al "pieno sviluppo della
persona umana"; un ostacolo la cui rimozione sarebbe quindi
suscettibile di tradursi, come in effetti è accaduto
nell'ultimo decennio nei Paesi scandinavi, in un segnale e in
uno stimolo da parte dello Stato in favore di una più compiuta
accettazione sociale della presenza e della "pari dignità"
degli omosessuali nella società.
Di più, sembra molto difficile negare che le coppie
omosessuali stabili costituiscano, piaccia o non piaccia,
"formazioni sociali ove si svolge la personalità" dei loro
componenti, secondo la definizione dell'articolo 2 della
Costituzione. Ed è opinione autorevole e ampiamente diffusa
che lo stesso articolo 29, primo comma, vada coordinato con
l'articolo 2 per ricavarne un concetto sociologicamente
determinato e storicamente mutevole di che cosa costituisca
"famiglia" ai sensi della vigente Costituzione: sicché
all'espressione "società naturale" va riconosciuto un valore
puramente recettizio. Questa tesi non nasce con lo scopo
strumentale di fornire oggi una legittimazione costituzionale
al riconoscimento delle unioni omosessuali, ma era già stata
sostenuta in epoca non sospetta: per esempio, già nel capitolo
del Commentario della Costituzione diretto da Giuseppe Branca
dedicato all'articolo 29, redatto nel 1976 da Mario
Bessone.
Con la presente proposta di legge non ci si propone
comunque di modificare né la concezione positiva del
matrimonio nel diritto italiano, né quella sociologica della
famiglia, che nessuna legge potrà mai, di per sé, modificare,
ma solo di regolare il caso delle coppie dello stesso sesso
stabilmente conviventi che lo desiderino sulla base della
piena parità di trattamento con quanto disposto, limitatamente
ai rapporti fra i coniugi, nel matrimonio, e consentendo agli
interessati la medesima libertà di scelta.
L'esigenza di assicurare alle coppie dello stesso sesso
pari libertà e uguaglianza non potrebbe essere invece
interamente soddisfatta da una legge, la cui approvazione
appare peraltro necessaria e urgente, che si limitasse a
disciplinare la condizione giuridica delle "famiglie di
fatto", senza discriminare fra coppie di sesso diverso e
coppie dello stesso sesso, o che magari prendesse in
considerazione ogni altro genere di convivenze stabili, anche
non implicanti alcuna relazione sessuale, come per esempio
quelle fra fratelli e sorelle, fra affini di vario grado o fra
vedovi o persone anziane non legate da rapporti di parentela.
(O magari anche convivenze costituite da più di due persone,
soluzione che probabilmente sarebbe opportuno prevedere, anche
per non lasciare senza alcuna tutela, in caso di ripudio, le
donne, soprattutto immigrate, che abbiano contratto un
matrimonio soltanto religioso con il rito previsto da
confessioni che ammettano la poligamia e che abbiano
successivamente fatto parte di una famiglia di fatto poligama:
non assicurare a queste donne alcuna tutela contro le
conseguenze economiche del ripudio equivale infatti a
condannarle a una vita di sottomissione totale per evitare la
totale rovina economica e, di fatto, la perdita di ogni legame
con i propri figli).
Tale è il caso dei progetti di legge già presentati nelle
scorse legislature alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica da parlamentari di vario orientamento politico per
regolare le convivenze di fatto. Un'innovazione legislativa
rivolta in tale direzione difficilmente potrebbe infatti fare
discendere imperativamente, dal mero fatto della convivenza,
una regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali
così esaustiva e penetrante da equivalere in tutto e per tutto
a quella costituita dalla volontaria assunzione di un vincolo
matrimoniale: qualora fosse auspicabilmente accolta dal
Parlamento, è verosimile che lo sarebbe solo nei limiti della
previsione di una protezione giuridica per il convivente
economicamente più debole o sopravvissuto, tale soprattutto da
evitare che questi possa essere travolto da eventi imprevisti
e catastrofici. Va sottolineato che la presente proposta di
legge è ben lungi dal proporsi quale alternativa o superamento
dei progetti sul riconoscimento di determinati effetti
giuridici alle convivenze di fatto o sull'introduzione di
nuovi istituti giuridici di carattere pattizio destinati a
regolarle per volontà delle parti, con effetti più leggeri di
quelli previsti dalla legislazione matrimoniale: al contrario,
solo l'introduzione delle unioni affettive, o comunque di un
istituto che garantisca alle persone dello stesso sesso la
piena libertà di regolare i propri rapporti, qualora lo
desiderino, nello stesso modo consentito agli eterosessuali
con il matrimonio, consentirebbe davvero di legiferare in modo
non discriminatorio anche sulle famiglie di fatto.
L'auspicabile legge sulle famiglie di fatto, qualora fosse
introdotta con l'intento di risolvere (anche) i problemi posti
dalle convivenze omosessuali, non potrebbe infatti che
risultare altrimenti o troppo invasiva ed esigente, imponendo
alle coppie conviventi eterosessuali, che hanno pure scelto
volontariamente di non sposarsi, il peso di vincoli non
voluti, o insufficiente ad assicurare alle coppie dello stesso
sesso, che non hanno potuto scegliere di attribuire ai propri
rapporti giuridici un assetto diverso, una tutela che vada al
di là dello stretto indispensabile. Solo se la possibilità di
optare per una regolamentazione identica a quella prevista,
limitatamente ai rapporti fra i coniugi, nel matrimonio fosse
a disposizione anche delle coppie dello stesso sesso, la
normativa sulle famiglie di fatto svolgerebbe la medesima
funzione in entrambi i casi.
Per quel che riguarda la tutela delle convivenze, vanno
quindi ribadite la serietà e l'importanza delle esigenze che
si propongono di soddisfare i progetti di legge già presentati
nelle scorse legislature: e va ribadita in particolare la
validità della scelta di non mettere in discussione il
principio di tipicità proprio dei negozi familiari e il
carattere patrimoniale necessariamente connesso all'autonomia
contrattuale privata nell'ordinamento italiano. Tali princìpi
non consentono di utilizzare, per il raggiungimento degli
scopi indicati, lo strumento del contratto, come può avvenire
più o meno felicemente e in maggiore o minore misura in
ordinamenti improntati a diverse impostazioni dottrinarie.
L'utilizzo dello strumento contrattuale, d'altra parte,
quand'anche non incorresse nei limiti attualmente vigenti
nell'ordinamento italiano, sarebbe forse in grado di incidere
su alcuni problemi di carattere pratico (inclusi in parte
quelli risolvibili con l'introduzione di una normativa sulle
famiglie di fatto), ma soddisfarebbe ancora meno l'esigenza di
realizzare in questo campo una piena uguaglianza formale fra i
cittadini. Alle coppie eterosessuali sarebbe infatti pur
sempre riconosciuta la libertà di scelta fra l'eventuale
disciplina stabilita dall'ipotetico istituto previsto per la
regolamentazione delle unioni di fatto, quella conseguente
alla celebrazione del matrimonio e quella fondata
sull'autonomia contrattuale, mentre alle coppie omosessuali
non verrebbe riconosciuta che la possibilità di scegliere fra
la normativa sulle convivenze di fatto e la disciplina di
fonte contrattuale: quest'ultima inopponibile a terzi e
necessariamente incapace di incidere significativamente sugli
aspetti non strettamente civilistici della materia. D'altra
parte, appare del tutto sconsigliabile introdurre
nell'ordinamento un principio di autonomia privata di tipo
contrattuale in questa materia, tale da consentire la
creazione di negozi di famiglia atipici, dato che è
prevedibile che un tale principio non tarderebbe ad essere
invocato per legittimare pratiche di discriminazione e
introdurre limitazioni dei diritti dei componenti di alcuni
nuclei familiari, specie appartenenti o facenti riferimento a
culture non fondate sul principio della parità fra i coniugi e
sul rispetto dei diritti dei minori, o che tali princìpi
apertamente rigettino. Risolvere la questione ricorrendo al
consueto limite dell'ordine pubblico o del buon costume
significherebbe scaricare sui giudici la responsabilità di
compiere delicatissime scelte di natura eminentemente
politica.
L'istituto dell'unione affettiva, così come delineato
nella proposta di legge, costituisce invece il solo possibile
strumento giuridico fin d'ora realisticamente proponibile,
atto a realizzare una piena parità formale dei cittadini
omosessuali, consentendo ai nuclei familiari da costoro
costituiti di scegliere liberamente, come è consentito a tutti
gli altri, quale assetto conferire ai propri rapporti
giuridici e patrimoniali. Al tempo stesso la proposta di legge
sembra capace di resistere validamente a gran parte delle
obiezioni demagogiche avanzate da gruppi estremisti,
clericali, tradizionalisti, reazionari o neonazisti contro
ogni forma di riconoscimento giuridico delle famiglie
omosessuali, dato che non si propone di modificare in alcun
modo lo status e la condizione giuridica dei figli, né
attribuisce alle famiglie omosessuali in quanto tali il
diritto di adottare minori o intacca in alcun modo i caratteri
propri della famiglia tradizionale, che continuerebbe a poter
essere fondata esclusivamente sul matrimonio fra sposi di
sesso diverso.
Viene così spogliata di ogni possibile giustificazione e
fatta risaltare nella sua evidente iniquità la discriminazione
cui la presente proposta di legge intende ovviare: non è
ammissibile in una società liberale che due ultrasettantenni,
impossibilitati esattamente come due persone dello stesso
sesso ad avere figli per via naturale, per via di
inseminazione artificiale (impossibile a quell'età e del resto
vietata), o per via di adozione, possano liberamente decidere,
sposandosi o risposandosi, quale assetto conferire ai loro
propri rapporti e alla propria vita privata e sociale, e che
la stessa libertà di scelte di vita sia invece negata a due
persone dello stesso sesso.
L'introduzione dell'unione affettiva nell'ordinamento
italiano verrebbe così a configurarsi come un'applicazione
parziale delle indicazioni contenute nella risoluzione
approvata fin dall'8 febbraio 1994 dal Parlamento europeo
sulla "parità dei diritti per le persone omosessuali", e più
volte ribadita successivamente nei suoi princìpi (anche dopo
che, in seguito alle ultime elezioni europee, è mutata la
maggioranza anche in seno a quell'Assemblea: vedi la
risoluzione "Sulla parità di diritti per gli omosessuali
nell'Unione europea", approvata dal Parlamento europeo il 17
settembre 1998; analoga la citata raccomandazione n. 1474,
approvata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
lo scorso 26 settembre 2000). Applicazione parziale, dato che
tale risoluzione, dopo aver auspicato che vengano rimossi "gli
ostacoli al matrimonio di coppie omosessuali ovvero <che venga
introdotto> un istituto giuridico equivalente, garantendo
pienamente diritti e vantaggi del matrimonio", indica quale
obiettivo da raggiungere anche quello di "porre fine a
qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali (...) di
adottare o avere in affidamento dei bambini". Con l'articolo 3
della presente proposta di legge si è invece ritenuto di
optare per un criterio gradualistico e realistico (tale cioè
da rendere realistica la possibilità che la proposta di legge
venga presa in seria considerazione, e che essa non possa anzi
essere ignorata o accantonata senza vergogna, almeno da parte
di tutte le forze politiche di orientamento laico e
democratico), e di seguire in questo l'esperienza dei Paesi
che già hanno introdotto istituti analoghi a quello qui
proposto, limitando l'introduzione del principio di parità di
trattamento a quei rapporti che non incidano in modo immediato
e diretto sulla sfera giuridica di soggetti terzi, quali i
figli, e tanto più i minori in stato di adottabilità: stanti i
più complessi risvolti etico-politici ed emozionali che tale
materia non può non implicare. Quale che sia l'opinione di
ciascuno a proposito di tale questione, sembra in effetti
impensabile che proprio l'Italia, e proprio di questi tempi,
sia capace di porsi in questo campo all'avanguardia in campo
mondiale, sopravanzando i risultati e le esperienze delle
democrazie più radicate, più liberali e più avanzate del
mondo, dove comincia a farsi strada l'idea di consentire
l'esercizio congiunto della potestà genitoriale sui figli di
uno dei conviventi di coppie omosessuali che abbiano contratto
un'unione corrispondente a quella prevista dall'istituto di
cui qui si propone l'introduzione in Italia. Questa scelta
dovrebbe tra l'altro togliere ogni pretesto alla facile
demagogia dei gruppi clericali o razzisti che hanno già
ritenuto di impostare la loro campagna contro ogni forma di
tutela delle famiglie omosessuali proprio sull'argomento delle
adozioni, nonostante che nessuno degli ormai numerosi progetti
di legge presentati negli scorsi anni alle Camere in questa
materia su sollecitazione delle associazioni gay
italiane abbia mai affrontato tale questione.
Conseguentemente, seguendo anche in questo il modello delle
leggi introdotte nei Paesi ad ordinamento affine (con la sola
già menzionata eccezione dell'Olanda e quelle parziali della
Danimarca - in quest'ultimo caso a seguito di una modifica
apportata nel 1999 all'originaria legge del 1989 - e di altri
Paesi scandinavi), si è ritenuto di escludere dal campo di
applicazione delle norme destinate a regolare il nuovo
istituto tutte quelle relative alla filiazione, comprese le
disposizioni sul matrimonio dettate esclusivamente in ragione
della fisiologia riproduttiva della donna (come l'articolo 89
del codice civile, che ne vieta il matrimonio prima che siano
trascorsi trecento giorni dallo scioglimento o
dall'annullamento del matrimonio precedente, o le disposizioni
sulla presunzione di concepimento nel matrimonio:
precisazione, quest'ultima, non irrilevante nel caso di unione
fra donne).
Tale materia potrà caso mai essere affrontata da altri
eventuali futuri provvedimenti di riforma, o magari
diversamente riformulata e impostata nel caso, che tuttavia
non ci si deve nascondere al momento altamente improbabile, di
un orientamento che dovesse manifestarsi in sede parlamentare,
in favore dell'integrale applicazione della citata risoluzione
europea del 1994. Più verosimilmente, la materia andrà
riconsiderata, specie per quel che riguarda le adozioni, nel
momento in cui la giurisprudenza o il Parlamento si troveranno
ad affrontare il problema delle adozioni da parte dei
single.
Essendo la disciplina dei rapporti fra i coniugi
improntata ormai nell'ordinamento italiano al principio della
piena parità, senza distinzioni fra la posizione del marito e
quella della moglie (se non, in qualche caso residuo, per quel
che riguarda i rapporti con i figli, cioè una materia come
detto estranea alla presente proposta di legge), si è ritenuto
sufficiente operare, con l'articolo 1 della proposta di legge,
un rinvio mobile alle norme che regolano tale materia,
espressamente esteso anche alle eventuali modificazioni
legislative che dovessero intervenire in futuro, proprio in
omaggio all'obiettivo che si è indicato di regolare la
disciplina delle unioni affettive sulla base dell'uguaglianza
con quanto disposto, limitatamente ai rapporti fra i coniugi,
nel matrimonio. Trattandosi tuttavia di una proposta di legge
ordinaria, è evidente che il rinvio mobile qui predisposto
alle norme future opererà comunque nei limiti che saranno
stabiliti dal futuro legislatore ordinario, il quale, nel caso
non intendesse estendere alla disciplina delle unioni
affettive determinate modifiche da apportare alla disciplina
dei rapporti fra i coniugi nel matrimonio, avrà solo l'onere
di dichiararlo (salva ovviamente la ragionevolezza della
discriminazione ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della
Costituzione). L'espresso riferimento alle norme future
potrebbe a rigore ritenersi superfluo, ma lo si è voluto
specificare per fugare ogni dubbio e per rendere ancora più
chiare la natura mobile del rinvio e la volontà di uniformare
per intero la disciplina dell'unione affettiva alle norme che
regolano i rapporti fra i coniugi nel matrimonio. Tra l'altro,
l'ampio ricorso qui proposto alla tecnica legislativa del
rinvio esclude la possibilità che gli interpreti si ritengano
autorizzati ad utilizzare la regola "inclusio unius,
exclusio alterius", come potrebbe accadere in presenza di
una disciplina legislativa dei rapporti fra le parti
dell'unione affettiva che risultasse meno minuziosa di quella
prevista per i rapporti fra i coniugi nel matrimonio, ancorché
ad essa analoga e completata da una disposizione di rinvio
meno comprensiva. Il ricorso a tale regola interpretativa non
sarebbe sorprendente, dato che è ampiamente prevedibile da
parte degli interpreti una certa iniziale resistenza,
dottrinaria non meno che politico-culturale, ad accogliere
tutte le conseguenze innovative della riforma che viene qui
proposta; ma la sua applicazione frustrerebbe proprio lo scopo
primario che ci si propone di conseguire con l'introduzione
del nuovo istituto.
Sola necessaria eccezione alla tecnica legislativa del
rinvio è sembrato di dover individuare in materia di uso dei
cognomi, dato che la legge vigente tratta sotto questo profilo
la condizione della moglie in modo diverso da quella del
marito. L'articolo 2 della presente proposta di legge risolve
la questione conferendo ai contraenti piena libertà di scelta
in materia. Va rilevato che questa soluzione è la stessa
implicitamente accolta dalla legge danese sulla
"partnership registrata", dato che la legge matrimoniale
danese oggetto di rinvio affida la scelta del cognome
familiare alla comune determinazione dei coniugi.
Con l'articolo 4 si ribadisce il principio
dell'equiparazione fra condizione dei coniugi e condizione
delle parti dell'unione affettiva, anche in relazione alle
disposizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro.
L'articolo 5 della presente proposta di legge, seguendo in
questo alla lettera il modello dell'originaria legge danese e
di altre successive, stabilisce che le disposizioni dei
trattati internazionali relative al matrimonio non si
applichino alle unioni affettive senza il consenso dell'altro
Stato contraente. Con questa formulazione non si intende solo
chiarire che, com'è ovvio, i trattati internazionali in
materia di matrimonio non potranno essere interpretati, per di
più in una materia così politicamente delicata, in un modo
difforme dalla comune volontà delle parti contraenti, e
comunque imprevisto al momento della loro stipulazione: ma
anche che, per l'estensione delle loro disposizioni alle
unioni affettive (e quindi per il mutuo riconoscimento dei
nuovi istituti fra gli Stati che li hanno introdotti o che si
apprestano a farlo), non sarà necessario ricorrere alla
stipulazione di nuovi trattati, ma sarà sufficiente il
consenso manifestato dall'altro Stato contraente. E ciò,
ancora una volta, in omaggio al principio dell'uguaglianza di
trattamento con quanto disposto per i rapporti fra i coniugi
nel matrimonio. Tra l'altro, anche l'opportunità di regolare
l'unione affettiva in modo omogeneo a quanto già previsto dai
Paesi ad ordinamento affine a quello italiano che già hanno
regolato la materia costituisce un'ulteriore ragione in favore
di una regolamentazione fondata sul rinvio alla normativa
matrimoniale.