XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3893




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Nozione di unione affettiva).

        1. Due persone fisiche dello stesso sesso, almeno una delle quali cittadino italiano o regolarmente residente nel territorio della Repubblica, possono contrarre fra loro un'unione affettiva. Non puņ contrarre un'unione affettiva chi č vincolato da un matrimonio precedente o da una precedente unione affettiva.
        2. All'unione affettiva, alla sua celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti fra i contraenti e alle loro vicende, anche in materia di successione, si applicano tutte le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e fiscali relative al matrimonio, alla sua celebrazione, al suo scioglimento, ai rapporti fra i coniugi e alle loro vicende, incluse le eventuali modifiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto applicabili e con le sole eccezioni espressamente disposte.
        3. All'articolo 86 del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o da una precedente unione affettiva".


Art. 2.

(Uso dei cognomi).

        1. I contraenti mantengono ciascuno il proprio cognome, salvo che, all'atto della celebrazione dell'unione affettiva, stabiliscano che uno dei due, o entrambi, aggiungano al cognome dell'uno quello dell'altro. In tale caso si osservano, in quanto applicabili, gli articoli 143-bis e 156-bis del codice civile e l'articolo 5, comma 2, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Condizione dei figli).

        1. La celebrazione dell'unione affettiva non ha effetti sullo stato dei figli dei contraenti.
        2. Le disposizioni relative alla presunzione di concepimento nel matrimonio e al divieto per la donna di contrarre matrimonio prima che siano passati trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio precedente non si applicano all'unione affettiva.
        3. Le disposizioni sulla disciplina delle adozioni speciali relative alle famiglie e ai coniugi non si applicano alle unioni affettive.


Art. 4.

(Contratti collettivi di lavoro).

        1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del lavoratore, si applicano anche all'unione affettiva.


Art. 5.

(Trattati internazionali).

        1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non possono essere applicate all'unione affettiva senza il consenso dell'altro Stato contraente.



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