XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3893
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Nozione di unione affettiva).
1. Due persone fisiche dello stesso sesso, almeno una
delle quali cittadino italiano o regolarmente residente nel
territorio della Repubblica, possono contrarre fra loro
un'unione affettiva. Non puņ contrarre un'unione affettiva chi
č vincolato da un matrimonio precedente o da una precedente
unione affettiva.
2. All'unione affettiva, alla sua celebrazione, al suo
scioglimento, ai rapporti fra i contraenti e alle loro
vicende, anche in materia di successione, si applicano tutte
le disposizioni civili, penali, amministrative, processuali e
fiscali relative al matrimonio, alla sua celebrazione, al suo
scioglimento, ai rapporti fra i coniugi e alle loro vicende,
incluse le eventuali modifiche successive alla data di entrata
in vigore della presente legge, in quanto applicabili e con le
sole eccezioni espressamente disposte.
3. All'articolo 86 del codice civile, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "o da una precedente unione
affettiva".
Art. 2.
(Uso dei cognomi).
1. I contraenti mantengono ciascuno il proprio cognome,
salvo che, all'atto della celebrazione dell'unione affettiva,
stabiliscano che uno dei due, o entrambi, aggiungano al
cognome dell'uno quello dell'altro. In tale caso si osservano,
in quanto applicabili, gli articoli 143-bis e 156-bis
del codice civile e l'articolo 5, comma 2, della legge 1^
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.
Art. 3.
(Condizione dei figli).
1. La celebrazione dell'unione affettiva non ha effetti
sullo stato dei figli dei contraenti.
2. Le disposizioni relative alla presunzione di
concepimento nel matrimonio e al divieto per la donna di
contrarre matrimonio prima che siano passati trecento giorni
dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio precedente non si applicano all'unione
affettiva.
3. Le disposizioni sulla disciplina delle adozioni
speciali relative alle famiglie e ai coniugi non si applicano
alle unioni affettive.
Art. 4.
(Contratti collettivi di lavoro).
1. Le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro
dirette a garantire l'assolvimento dell'obbligo di reciproca
assistenza, relative al matrimonio e al coniuge del
lavoratore, si applicano anche all'unione affettiva.
Art. 5.
(Trattati internazionali).
1. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al
matrimonio non possono essere applicate all'unione affettiva
senza il consenso dell'altro Stato contraente.