XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3889
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
mira a ottenere, attraverso una integrazione alla legge 10
febbraio 1992, n. 164, concernente disposizioni in materia di
disciplina delle denominazioni di origine, una attenta
salvaguardia del vino passito che non ha goduto (neanche
nell'attuale legislazione europea) della considerazione e
della tutela che meriterebbe.
Il vino passito, le cui origini si perdono nella notte dei
tempi, è considerato una delle testimonianze più importanti
del nostro patrimonio enologico poiché, oltre ad essere
presente su tutto il territorio nazionale, attribuisce
all'Italia il primato, all'interno dell'Unione europea, di
Paese che vanta la presenza più numerosa di Docg e Doc
relativamente alla produzione di tale vino, ottenuto
attraverso diverse modalità di appassimento delle uve.
La presente proposta di legge permetterebbe di eliminare
una situazione di confusione e di non chiarezza diffusa tra i
consumatori che, non disponendo di sufficienti elementi
conoscitivi, non riescono a percepire e apprezzare le
differenze tra un vino passito naturale ed un vino liquoroso
che, tra l'altro, portando il medesimo nome di "passito",
finisce per arrecare danni al primo; oppure, come sovente
accade, quando si parla di vino passito s'intende vino dolce,
nonostante non manchino esempi di eccellenti vini secchi
ottenuti con l'appassimento delle uve.
Proprio in un momento, quale quello attuale, in cui si
stanno riscoprendo i valori della coltivazione biologica (come
si può riscontrare a livello legislativo, nonché dall'aumento
della domanda sul mercato) apparirebbe singolare che l'estrema
naturalezza del vino passito, ottenuto senza aggiunte di mosti
concentrati, di alcool e senza applicazione di pratiche
enologiche (quali la crioconcentrazione) capaci di sconvolgere
la sua naturale evoluzione, non riesca ad ottenere il giusto
riconoscimento.
Mi preme sottolineare infine, onorevoli colleghi, che
l'approvazione di tale proposta di legge contribuirebbe in
modo sostanziale, oltre al citato riconoscimento normativo,
all'incremento produttivo e commerciale di tale pregiato
prodotto vinicolo, peraltro con importanti riflessi
occupazionali.