XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3889
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al capo VIII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo
l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
"Art. 26-bis. (Denominazione e produzione dei vini
passiti) 1. Sono denominati vini passiti esclusivamente
quelli ottenuti dalla fermentazione di uve bianche o nere
sottoposte ad appassimento, con metodo naturale o artificiale,
secondo quanto previsto dai relativi disciplinari di
produzione.
2. La produzione dei vini passiti avviene senza
aggiunte di mosti concentrati o rettificati, ovvero di alcool
e senza l'applicazione di pratiche enologiche tali da
stravolgere la loro naturale evoluzione.
3. I produttori di vini passiti, ai fini della loro
designazione e presentazione, hanno facoltà di utilizzare la
denominazione "vino passito naturale". Qualora si ricorra
all'aggiunta di alcool o ad altre pratiche di arricchimento,
se previste dai disciplinari di produzione, si utilizza la
denominazione "vino passito liquoroso"".