XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3889




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al capo VIII della legge 10 febbraio 1992, n. 164, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

        "Art. 26-bis. (Denominazione e produzione dei vini passiti) 1. Sono denominati vini passiti esclusivamente quelli ottenuti dalla fermentazione di uve bianche o nere sottoposte ad appassimento, con metodo naturale o artificiale, secondo quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione.
            2. La produzione dei vini passiti avviene senza aggiunte di mosti concentrati o rettificati, ovvero di alcool e senza l'applicazione di pratiche enologiche tali da stravolgere la loro naturale evoluzione.
            3. I produttori di vini passiti, ai fini della loro designazione e presentazione, hanno facoltà di utilizzare la denominazione "vino passito naturale". Qualora si ricorra all'aggiunta di alcool o ad altre pratiche di arricchimento, se previste dai disciplinari di produzione, si utilizza la denominazione "vino passito liquoroso"".



Frontespizio Relazione