XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3886
Onorevoli Colleghi! - La partecipazione dell'Italia
alla formazione degli obblighi internazionali ha evidente
rilievo politico. I negoziati per la conclusione di un
trattato (convenzione, protocollo, accordo, eccetera) si
concludono con la firma del testo da parte di un delegato
(plenipotenziario) del Governo in carica; in quel momento il
trattato non è ancora vincolante. Lo Stato si impegna solo al
momento della ratifica e, con la legge di autorizzazione alla
ratifica, il Parlamento autorizza il Governo a far divenire lo
Stato italiano parte di un trattato che sia di natura
politica, preveda arbitrati o regolamenti giudiziari, comporti
oneri alle finanze, variazioni di territorio o modificazioni
di leggi.
L'articolo 80 della Costituzione è stato finora attuato,
nell'arco di 55 anni, con circa 1765 leggi di autorizzazione
alla ratifica di trattati internazionali; una media di 32 ogni
anno, circa 4 per ogni mese di lavoro escludendo i periodi di
scioglimento del Parlamento, crisi di governo e altre
sospensioni, una buona percentuale dell'intera produzione
legislativa.
Nelle ultime due legislature (fra il 1994 e il 2001) la
media è divenuta di quasi 70 leggi di autorizzazione alla
ratifica ogni anno. Questi dati, ovviamente, non considerano
migliaia di trattati firmati in forma semplificata, senza
coinvolgimento del Parlamento; almeno 200 ogni anno per un
totale davvero enorme di accordi internazionali in vigore in
Italia.
In dottrina molto si è discusso sulla natura dell'atto
parlamentare di autorizzazione previsto dall'articolo 80 della
Costituzione, sull'ampiezza e l'oggettività delle cinque
categorie elencate, sulle soluzioni adottabili in casi di
necessità ed urgenza, sulla emendabilità della legge e sulla
denunciabilità dell'accordo, sull'eventuale ruolo delle Camere
nella vita dei trattati dopo la ratifica, sulle conseguenze
internazionali e nazionali (giuridiche e politiche)
dell'eventuale violazione della norma costituzionale. Tale
discussione può essere ormai aggiornata (saggi e commentati
non sono recentissimi), anche perché due rilevantissimi
cambiamenti di contesto consentono di rimeditare molte
questioni: la fine della guerra fredda e di un bipolarismo
nelle alleanze (e nei potenziali accordi) internazionali;
l'introduzione del sistema maggioritario e di un bipolarismo
di coalizioni parlamentari. Nella prassi è antica, cronica ed
unitaria la constatazione di comportamenti istituzionali
sostanzialmente scorretti e non efficienti: le procedure
farraginose di applicazione dell'articolo 80 (tra 20 e 25
"fasi", quasi un mese per ciascuna), il ritardo nella
presentazione del disegno di legge per l'autorizzazione alla
ratifica, le relazioni inadeguate, la scarna documentazione
allegata, la scarsa attenzione parlamentare nella discussione
di merito sul valore politico dei trattati, in Commissione
come in Assemblea, alla Camera dei deputati come al Senato
della Repubblica.
In Italia si è affermata la prassi parlamentare (di utile
semplificazione e accelerazione) di inserire nella stessa
legge sia l'autorizzazione alla ratifica (che non produce
norme giuridiche per l'ordinamento interno) sia l'ordine di
esecuzione (trasferimento del contenuto normativo del trattato
nell'ordinamento interno, successivo alla ratifica).
Restano, per altro, prassi governative di dubbia
correttezza costituzionale secondo la parte prevalente della
dottrina: accordi di rilievo politico stipulati e firmati,
senza legge, in forma semplificata, spesso in materia di
difesa; apposizione di riserve senza preventiva
autorizzazione; accordi segreti, in tutto o in parte;
esecuzioni provvisorie, soprattutto nel passato, talora con
connessi espedienti correttivi di "sanatoria" (leggi o voti di
approvazione successiva).
In passato, sono state anche proposte specifiche modifiche
costituzionali, o all'interno di revisioni organiche o
specifiche dell'articolo 80 della Costituzione. Suggeriamo ora
un'altra strada. Le finalità della norma costituzionale in
vigore sono chiare, univoche, condivise: imporre una garanzia
democratica nella stipulazione di atti cli politica estera che
comportano l'assunzione di obblighi giuridici per il nostro
Paese; l'autorizzazione parlamentare (escludendo decreti, sedi
deliberanti, referendum) e la ratifica presidenziale
servono alla coerenza di indirizzo politico, alla trasparenza
e alla solennità, prima che tali obblighi acquistino efficacia
internazionale.
Una persistente prudenza nella "revisione" costituzionale
(suffragata da esperienze fallite e da rischi democratici
attuali) ci ha suggerito di valutare, nel mutato contesto
internazionale e istituzionale, una normativa quadro di
attuazione della Costituzione che affronti comunque i limiti
della sovrabbondanza di leggi (e leggine) e dell'eccesso di
potere governativo.
Una normativa quadro può rafforzare il ruolo
costituzionale del Parlamento.
Non ripetiamo qui ovvie considerazioni sulla nota disputa,
se l'autorizzazione alla ratifica sia atto di controllo o di
sindacato, quanto, come. E' evidente che la scelta di
autorizzare la ratifica di un accordo con altro Stato, non
dipende solo e tanto dal giudizio di conformità a regole (il
"controllo" in senso formale). L'importante di una "funzione"
è che sia effettiva. I dati di questo cinquantennio mostrano
che lo è stata poco. Dal 1948 al 1996 il tempo medio tra la
firma di un accordo e la presentazione del disegno di legge di
autorizzazione alla ratifica è stato di 1155 giorni (2402
nella legislatura della solidarietà nazionale!), tra la firma
e l'entrata in vigore di 2084 giorni (5 anni e mezzo!). A
Montecitorio il tempo medio dell'iter parlamentare è
stato di poco più di 6 mesi; a Palazzo Madama poco meno.
Mediamente un anno totale (rarissime le "terze" letture).
Chiunque sia stato in Parlamento o abbia letto gli atti
parlamentari ha visto quanto noioso e inutile sembri, con
rarissime eccezioni, l'iter delle leggi di
autorizzazione alla ratifica. Ovviamente il Parlamento ha
dimostrato di poter fare in fretta: il trattato NATO del 1945
fu approvato in 7 giorni, il trattato di non proliferazione
nucleare nel 1968 ebbe bisogno, al Senato, di soli 5 giorni.
Spesso poi, maggiore era l'importanza politica del trattato
più in fretta si è concluso l'iter.
Auspichiamo un ruolo più incisivo del Parlamento. Il fatto
è che oggi è rara e complicata anche una pura funzione di
controllo.
Non c'è controllo effettivo se il Parlamento nulla sa e
nulla può nelle lunghe e delicate fasi del negoziato
(bilaterale o multilaterale) dell'accordo. Non c'è concreto
controllo se il Parlamento discute e autorizza, anni dopo, la
firma (mediamente trascorrono 3 anni fra la firma del trattato
e la sua presentazione per la ratifica, un ulteriore anno per
l'esame).
Non c'è controllo politico se le Camere autorizzano un
Governo diverso da quello che ha firmato (in passato per le
frequenti crisi di Governo e sostituzioni di Ministri, ora per
l'alternatività delle coalizioni e della maggioranza), per
quanto la politica estera debba e possa non ripetere
meccanicamente l'alternatività di programma politico fra
Governo ed opposizione.
Un esempio: nel corso della XIII legislatura, una
ordinaria legislatura di 5 anni con il centrosinistra sempre
al governo, il Parlamento ha esaminato 68 trattati
multilaterali (attualmente in vigore); di questi solo 19 sono
stati firmati dal Presidente o da un Ministro dei Governi del
centrosinistra. Gli altri sono precedenti (il 72 per cento)!
La percentuale ovviamente è ancora superiore per le 54 leggi
relative ad accordi internazionali (bilaterali e
multilaterali) promulgate nel corso della attuale legislatura.
Proprio in questi giorni l'Assemblea dovrebbe votare 12 leggi
di autorizzazione alla ratifica (5 in via definitiva), 7 delle
quali riguardano accordi firmati da precedenti Governi (oltre
2 anni fa), oltre al fatto che, anche per le altre 5, i
negoziati sono stati in tutto o in parte gestiti dagli stessi
precedenti Governi.
Il controllo e il sindacato parlamentari possono essere
meglio regolati, chiedendo al Governo di relazionare ogni anno
(entro il 31 marzo) sugli obblighi vigenti e sui negoziati
avviati e fissando una o più sessioni unitarie per la ratifica
di una legge, come ora ipotizzato, o più. La sessione
parlamentare consente la calendarizzazione per l'esame in
Assemblea a scadenza prefissata, isola l'iter delle
leggi di ratifica dalle tensioni politico-parlamentari
interne, consente di pensare ad un fondo per i piccoli accordi
tecnici con modesti oneri, facilita l'inserimento di questioni
connesse ai singoli rapporti bilaterali o patti multilaterali
senza bloccarne l'iter, soprattutto consente che possano
emergere coerenze e priorità della politica estera del Paese.
il Parlamento faciliterebbe la "semplificazione" dell'attività
legislativa e darebbe autorevolezza alle relazioni
internazionali.
Avanziamo questa idea con circospezione istituzionale e
cautela politica, pensando di svolgere una funzione propria di
una forza democratica di governo, anche autocriticamente
rispetto a sollecitazioni emerse in passato e magari
sottovalutate nell'esercizio effettivo del governo del Paese.
Siamo convinti che non sia più rinunciabile porre la questione
anche per gli aspetti interni del funzionamento del
Parlamento: il ruolo delle Commissioni esteri (spesso
mortificato nel corso di questa legislatura), le ipotesi di
modifiche regolamentari (anche per garantire tempi certi e
coerenza con altre richieste di "sessioni" parlamentari).
Una normativa quadro può rafforzare il ruolo del
Governo.
L'elenco dei singoli trattati autorizzati non fa la storia
delle relazioni internazionali dell'Italia. Il quadro
sinottico degli atti non consente di capire (ex post) la
tela di una collocazione, di scelte e obblighi, comprensibili
solo studiando e verificando geografia e storia del pianeta,
processi culturali, modelli sociali, evoluzioni istituzionali,
interessi economici. Certo, qualche trattato compendia fasi
storiche, opzioni epocali, vocazioni diplomatiche, legami di
popoli.
La politica estera è comunque molto altro; tradurla in
accordi è spesso necessario o utile, comunque complicato, sia
sul piano delle istituzioni sovranazionali sia sul piano delle
relazioni bilaterali. Una traduzione per forza diversa, a
seconda della qualità dell'intesa commerciale o fiscale,
cinematografica o militare, ambientale o giudiziaria. Una
traduzione che costa fatica diplomatica, negoziale, tecnica a
vari apparati pubblici, impegnati, per molto tempo, con una o
più altre parti in un'attività misconosciuta e decisiva per le
concrete relazioni con altri Paesi.
Non a caso, in passato, l'esigenza di razionalizzare è
venuta spesso da strutture, gruppi di studio, dirigenti del
Ministero degli affari esteri, magari in polemica con gli
altri Ministeri cui il servizio del contenzioso diplomatico ha
inviato la bozza del disegno di legge per gli accordi su cui
ha giudicato necessaria l'autorizzazione parlamentare, fino a
proporre, anni fa, la procedura del silenzio-assenso! Siamo
consapevoli che il Governo è l'unico arbitro della conclusione
di un accordo: ha l'iniziativa, tratta, firma, e impegna tutto
lo Stato e i governi che seguiranno.
L'uniformizzazione di tempi o procedure e la comparazione
obbliga a intendersi sulla parola (i trattati sono di vario
tipo), sulle istituzioni (più o meno democratiche), sui
sistemi giuridici (più o meno coerenti), sulle procedure
(firma, autorizzazione, ratifica, deposito, entrata in vigore
non esistono e valgono in ogni ordinamento), sulle modifiche
(formali e sostanziali) che l'accordo provoca per ogni Paese
che lo firma.
Una scadenzata cornice procedurale può aiutare il Governo,
ogni Governo, a razionalizzare le fasi di negoziato, anche per
gli aspetti di concertazione interministeriale, a distinguere
meglio gli obblighi di rilievo politico sui quali coinvolgere
il Parlamento e gli obblighi assumibili in forma semplificata,
ad accelerare l'entrata in vigore di accordi urgenti per una
riconoscibile positiva iniziativa internazionale del nostro
Paese, sulla base di orientamenti geografici e settoriali. La
circolare interna dell'allora Ministero degli esteri
dell'aprile 1995 escludeva gli accordi di consolidamento del
debito e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo dalla
procedura parlamentare. Forse il Parlamento dovrebbe valutare
quella scelta e altri aspetti contenuti nelle circolari, anche
nella precedente, del 1981.
Oggi manca ogni classificazione dei trattati e ciò rende
debole e meno credibile il Governo, ogni Governo italiano.
Dal 1992 in poi sono stati ratificati, con 530 leggi, 546
trattati (alcune leggi raggruppano più di un trattato) su
svariati argomenti (100 nel settore economico-finanziario, 86
in materie istituzionali, 17 nel settore culturale, 49 in
materia di trasporti e telecomunicazioni, 44 di cooperazione
giudiziaria e poliziesca, 22 in materia commerciale e
doganale, 21 di cooperazione internazionale, 18 in materia
ambientale, eccetera). 316 dei 546 sono formalmente bilaterali
e, fra quelli sicuramente multilaterali, 80 sono nell'ambito
dell'Unione europea, 27 del Consiglio d'Europa (con l'ovvia
specificità, politica e istituzionale) e 40 dell'ONU. Manca
l'occasione di una valutazione complessiva.
La ratifica di un accordo ONU andrebbe monitorata. Chi non
ratifica? Perché? Quali conseguenti iniziative prende l'Italia
in politica estera?
Una normativa quadro può essere utile anche a rendere più
funzionale e virtuoso il raccordo Parlamento-Governo in un
sistema a coalizione maggioritaria di legislatura.
Una legge ordinaria, generale e astratta, forse consente
di riorientare comportamenti istituzionali discutibili, come
la presentazione di proposte di legge parlamentari di ratifica
o l'aggiunta di modifiche normative all'autorizzazione alla
ratifica.
Siamo dell'idea che la richiesta di autorizzazione, la
firma di un accordo fatto da un Governo debba essere inoltrata
al Parlamento dalla stessa istituzione governativa. E' la
procedura ordinaria e preferibile. Come trovare una corsia
preferenziale nei cambi di legislatura? E che fare se e quando
il Governo tarda? Non ne spiega il motivo? Rischia di
compromettere relazioni internazionali?
Siamo dell'idea che è normalmente preferibile separare
l'autorizzazione alla ratifica (rapporti internazionali) dal
riordino normativo o dalla riforma legislativa (sistema
interno). Non a caso vi sono stati problemi sulle rogatorie o
sul commercio delle armi, sia politici (anche interni alla
maggioranza), sia politico-dottrinari (impossibilità della
legge di ratifica di essere oggetto di referendum), sia
regolamentari (esame congiunto di più Commissioni, esteri e
giustizia o difesa).
L'apposita sessione legislativa consente di separare
procedure e obblighi giuridici, il Parlamento può esprimere
giudizi e indirizzi già nella fase ascendente, negoziale,
verificandoli e aggiornandoli nel corso della legislatura.
Senza pretese "esecutive", senza illusioni "assembleari",
accompagnare Governo e singoli Ministri in un momento
decisionale sempre più importante, suggerire, confortare,
delegare (sapendolo), svolgere davvero la funzione di
indirizzo politico.
I sistemi giuridici nazionali stanno cedendo "poteri"
verso regioni e comunità, verso unioni sovranazionali e ONU.
La consapevolezza e il coinvolgimento consente di svolgere
meglio funzioni permanenti di rappresentanza, di indirizzo, di
controllo. Non è la prima volta, del resto, che si ipotizzano
proposte di legge ordinarie con disposizioni attuative
dell'articolo 80 della Costituzione (ad esempio, i tre o
dodici mesi entro i quali il Governo dovrebbe presentare il
singolo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dopo
la firma o l'idea di una Commissione mista per i trattati
Governo-Parlamento). E crediamo che anche il funzionamento del
Governo potrebbe risentirne positivamente, vista la crescente
propensione internazionale di alcune amministrazioni
(ambiente, beni culturali, sicurezza, eccetera) e la
permanente ritrosia del Ministro degli affari esteri a
"condividere" attività di rappresentanza all'estero.
Forse una normativa quadro è utile anche alla politica
estera dell'Italia, alla nostra credibilità, al nostro
prestigio.
Una maggiore connessione fra indirizzo politico e
negoziazione diplomatica corregge una frequente critica
all'Italia, di improvvisazione e di episodicità (e la politica
estera esalta le contingenze). Ci volle una legge (nel 1984)
per imporre al Governo di dare notizia di tutti gli accordi di
cui l'Italia è o diventa parte! Non esiste nemmeno un elenco
ordinato dei trattati! Il repertorio pubblicato dal Ministero
degli affari esteri è recente e poco utilizzato. Gli archivi
elettronici (ITRA, ITER) forniscono dati non facilmente
sovrapponibili. Manca una tipologia condivisa e la
comparazione degli elenchi per ambito e per Paese. Non è
nemmeno preso in considerazione un bilancio degli accordi (che
non sono aiuti allo sviluppo!), un'analisi dei flussi
finanziari che essi hanno comportato e comportano. Gli stessi
dati contenuti in questa relazione non sono elaborazioni,
ufficiali o di servizi studi, ma stimoli per una ricostruzione
sistematica.
Pensate ad una nostra ambasciata, al suo mandato.
L'analisi comparata dei reciproci obblighi giuridici tra Stati
confinanti in un continente, in un'area geografica, in un
ecosistema, come il Mediterraneo, può evitare la gestione di
una disordinata, ordinaria amministrazione.
Pensate alle comunità di italiani all'estero, al loro
nuovo diritto di voto, in contesti economici, sociali,
culturali ed anche giuridico-istituzionali molto diversi, alla
crescente domanda di comparazione. Pensate ai nuovi soggetti
della diplomazia internazionale, alle regioni e agli enti
locali, alle organizzazioni non governative e ai fori sociali,
all'esigenza di conoscenza e trasparenza almeno sulle grandi
questioni (diritti umani, sicurezza, traffici).
Sottolineiamo spesso in politica estera il ruolo decisivo
delle sedi multilaterali. Il ritardo tra la firma di un
accordo e il completamento dell'iter parlamentare è
particolarmente grave proprio per i tanti strumenti
multilaterali la cui entrata in vigore è subordinata al
deposito degli strumenti di ratifica, di tutti o di un certo
numero o di un numero con certe caratteristiche di
firmatari.
Le grandi discriminanti negli indirizzi di politica estera
sono raramente oggetto di accordi attuati: disarmo, riduzione
delle emissioni, aiuto allo sviluppo (sostenibile). Questo non
significa poter accettare che accordi siano sottoscritti senza
giusta attenzione e responsabilità!
Tenendo conto della sempre più stretta interdipendenza tra
la politica nazionale e le questioni internazionali, la
proposta di legge intende rafforzare il ruolo del Parlamento,
quale è già previsto, per le categorie di trattati di maggiore
rilevanza, dallo stesso articolo 80. Secondo autorevole e
consolidata dottrina, infatti, l'autorizzazione con legge alla
ratifica dei trattati internazionali si configurerebbe non
come un atto di mero controllo dell'operato del Governo, bensì
come una vera e propria compartecipazione del Parlamento alla
formazione degli indirizzi di politica internazionale del
nostro Paese, tesi garantista avvalorata anche dai lavori
dell'Assemblea costituente che portarono alla formulazione
dell'articolo 80. Si tratterebbe, dunque, valorizzando le
potenzialità già insite nell'articolo 80 della Costituzione,
di rafforzare tale ruolo, dando piena ed efficace attuazione
all'articolo in esame, non solo su un piano formale, ma anche
su quello sostanziale.
La proposta di legge è suddivisa in due capi. Il capo I,
fermo restando quanto previsto dalla Convenzione di Vienna del
1969 sul diritto dei trattati, resa esecutiva dalla legge 12
febbraio 1974, n. 112, è volto a disciplinare i princìpi e gli
istituti generali in attuazione dell'articolo 80 della
Costituzione. Il capo II, invece, anche sulla base dei buoni
risultati offerti dal meccanismo della legge comunitaria
annuale, si propone di introdurre un meccanismo analogo, al
fine di migliorare il coinvolgimento del Parlamento nel
procedimento volto alla formazione di obblighi internazionali
vincolanti per il nostro Paese.
Tale meccanismo, infatti, dovrebbe consentire al
Parlamento, da un lato, di essere costantemente aggiornato, su
base annuale, sullo stato di conformità dell'ordinamento
italiano rispetto agli obblighi internazionali già vigenti, e
sullo stato complessivo delle negoziazioni che porteranno alla
formazione di futuri obblighi per il nostro Paese; dall'altro
di esaminare, tramite un unico disegno di legge, due volte
l'anno, tutte le autorizzazioni alla ratifica. La
presentazione da parte del Governo di un unico disegno di
legge ogni sei mesi dovrebbe, infatti, permettere l'esame
contestuale di più autorizzazioni alla ratifica in un unico
momento. Naturalmente, ciascuna di esse sarà esaminata e
votata in un articolo separato, accompagnato dal relativo
ordine di esecuzione, ma l'unicità del provvedimento dovrebbe
facilitare un esame approfondito da parte delle Camere di
tutte le problematiche connesse alla ratifica dei trattati
internazionali. Il Parlamento sarebbe così posto nella
condizione di avere tutti gli elementi informativi
indispensabili per approvare la legge di autorizzazione alla
ratifica, intesa non più solo come atto formale di
approvazione di un trattato alle cui vicende il Parlamento è
rimasto estraneo, ma come atto di sostanziale vaglio di un
trattato dal quale, una volta ratificato, discenderanno
obblighi vincolanti per il nostro Paese.
Dato il principio di autonomia dei Regolamenti
parlamentari, il capo II della proposta di legge si limita a
prevedere l'obbligo per il Governo di presentare una relazione
annuale che viene sottoposta all'esame delle Camere senza però
disciplinare le modalità di tale discussione, l'esame da parte
delle Commissioni, l'approvazione di una eventuale
risoluzione, i tempi per la sua discussione, e così via. Tali
aspetti dovrebbero portare ad una conseguente modifica
regolamentare: solo l'utilizzazione congiunta della proposta
di legge e dei regolamenti permetterebbe, infatti, la
realizzazione di una vera e propria sessione per i trattati
internazionali che garantisca una partecipazione e un
controllo adeguati da parte del Parlamento.
L'articolo 1 indica le finalità della proposta di legge e,
anche al fine di rendere più efficace la partecipazione dello
Stato italiano alla formazione e all'attuazione delle norme di
diritto internazionale pattizio, si propone di disciplinare il
procedimento di formazione della volontà dello Stato italiano
nella procedura di ratifica e, contestualmente, i procedimenti
e le misure che si rendano necessarie all'attuazione degli
obblighi internazionali già vigenti per l'Italia.
L'articolo 2 prevede che i trattati di cui all'articolo 80
della Costituzione siano sottoposti ad una legge di
autorizzazione alla ratifica secondo le modalità stabilite dal
capo II della legge.
L'articolo 3 prevede un coinvolgimento diretto della
Camere, nel momento dell'approvazione della legge di
autorizzazione alla ratifica, per quanto riguarda
l'apposizione o il ritiro delle riserve ad un trattato. Il
Governo resta libero, per ragioni di natura politica o
esigenze sopravvenute, di apporre riserve al momento del
deposito o dello scambio dello strumento formale della
ratifica, ma in tal caso il comma 2 impone di darne immediata
comunicazione al Parlamento per l'espressione di un parere.
L'articolo 4 ammette la possibilità, limitatamente alle
norme non confliggenti con l'articolo 80 della Costituzione,
di un'applicazione provvisoria dei trattati, ma solo in casi
eccezionali, motivati da ragioni di urgenza. In tal caso il
Governo è comunque tenuto a darne immediata comunicazione al
Parlamento, e adeguata motivazione nella relazione annuale.
L'articolo 5 prevede il coinvolgimento del Parlamento
secondo le stesse procedure stabilite per l'approvazione della
legge di autorizzazione alla ratifica ogni qualvolta vi sia un
rinnovo, una modifica o un'integrazione del trattato a seguito
di una nuova negoziazione tra le parti. Nel caso di proroga
tacita degli effetti, se il Governo intende avvalersene, è
tenuto a darne comunicazione al Parlamento, precisando la data
alla quale il trattato è tacitamente prorogato in assenza di
contraria manifestazione di volontà.
L'articolo 6 prevede un coinvolgimento del Parlamento
anche per la cessazione dell'efficacia di trattati tramite il
ricorso alla stessa procedura prevista per l'approvazione
della legge di autorizzazione alla ratifica. In casi di
particolare urgenza il Governo può denunciare o recedere da un
trattato internazionale, dandone immediata comunicazione al
Parlamento.
L'articolo 7 prevede una sorta di clausola di salvaguardia
nell'ipotesi in cui il Governo sia impossibilitato ad
attendere la presentazione del disegno di legge semestrale, in
presenza di trattati che per la loro entrata in vigore
stabiliscono una data internazionalmente concordata. In tal
caso viene riconosciuta al Governo, che è tenuto a darne
adeguata motivazione, la possibilità di ricorrere ad una
procedura d'urgenza, presentando al Parlamento, anche al di
fuori della legge semestrale di cui all'articolo 9, il
relativo disegno di legge per ottenere l'autorizzazione alla
ratifica.
L'articolo 8 disciplina i contenuti della relazione che il
Governo deve presentare entro il 31 marzo di ogni anno al fine
di consentire al Parlamento l'esame complessivo degli obblighi
internazionali già vigenti per l'Italia, consentendo altresì
il controllo parlamentare sulle procedure volte alla
formazione di tali obblighi.
L'articolo 9 prevede l'obbligo per il Governo di
presentare, entro il 30 aprile ed entro il 30 ottobre di ogni
anno, un disegno di legge sui trattati, mentre l'articolo 10
ne definisce la struttura e i contenuti, in particolare
prevedendo un capo I della legge contenente tutti i trattati
per i quali si richiede l'autorizzazione alla ratifica,
corredati dai relativi ordini di esecuzione, e un capo II con
il quale si consente l'adeguamento dell'ordinamento italiano
agli obblighi internazionali vigenti. Tale articolo è poi
completato dalle disposizioni di cui all'articolo 11 che
prevedono ulteriori modalità di attuazione degli obblighi
internazionali.