XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3886
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I.
PRINCI'PI E ISTITUTI GENERALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 80
DELLA COSTITUZIONE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina il procedimento di
formazione della volontà dello Stato italiano ai fini della
definizione dei trattati internazionali e le forme per
l'attuazione degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia.
Art. 2.
(Legge di autorizzazione alla ratifica).
1. La ratifica dei trattati di cui all'articolo 80 della
Costituzione è autorizzata con legge secondo le modalità
stabilite dal capo II.
Art. 3.
(Apposizione o ritiro delle riserve
ai trattati).
1. Nel corso dell'esame del disegno di legge per
l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di
cui all'articolo 9, le Camere possono autorizzare
l'apposizione di riserve previste nel testo dell'accordo,
ovvero anche non previste, purché ritenute compatibili con
l'oggetto e lo scopo dell'accordo. Le Camere possono altresì
concedere l'autorizzazione alla ratifica, condizionandola alla
revoca di una riserva già formulata al momento della firma,
ovvero alla non apposizione di una riserva eventualmente
proposta dal Governo nel disegno di legge di autorizzazione
alla ratifica.
2. Qualora per ragioni di natura politica o per esigenze
sopravvenute il Governo apponga nuove riserve al momento del
deposito o dello scambio dello strumento di ratifica, o ritiri
riserve precedentemente apposte, è tenuto a darne immediata
comunicazione e adeguata motivazione alle Camere per
l'espressione di un parere.
Art. 4.
(Applicazione provvisoria di un trattato).
1. Il Governo può disporre che un trattato, ancorché
sottoposto a legge di autorizzazione alla ratifica, entri
provvisoriamente in vigore limitatamente alle norme non
confliggenti con l'articolo 80 della Costituzione, in casi
eccezionali, motivati da ragioni di urgenza, e qualora il
testo del trattato da sottoporre a ratifica, o le stesse parti
contraenti con dichiarazioni separate, prevedano tale
procedura.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Governo è tenuto a darne
immediata comunicazione al Parlamento e, successivamente,
adeguata motivazione nella relazione di cui all'articolo 8.
Art. 5.
(Rinnovo, integrazione o proroga tacita
degli effetti di un trattato).
1. Qualora il testo di un trattato rientrante nelle
categorie di cui all'articolo 2 preveda un termine finale,
ovvero qualora si renda necessario un nuovo accordo
integrativo di un trattato già in vigore, al nuovo testo
sottoscritto per il rinnovo, la modifica o l'integrazione si
applicano le procedure stabilite nel capo II.
2. Nei casi nei quali un trattato rientrante nelle
categorie di cui all'articolo 2 preveda la possibilità di
prorogarne tacitamente la durata e il Governo intenda
avvalersene, deve darne comunicazione al Parlamento,
nell'ambito della Relazione di cui all'articolo 8, precisando
la data alla quale il trattato è tacitamente prorogato in
assenza di contraria manifestazione di volontà.
Art. 6.
(Cessazione dell'efficacia dei trattati).
1. Qualora il Governo, in virtù di una norma di diritto
internazionale, intenda far cessare l'efficacia di un trattato
per il quale era stata autorizzata con legge la ratifica,
ovvero la partecipazione dell'Italia ad esso, è tenuto a
richiedere una nuova autorizzazione delle Camere secondo
quanto disposto dal capo II.
2. In casi di particolare urgenza, il Governo può
denunciare o recedere da un trattato, in conformità alle norme
di diritto internazionale, dandone immediata comunicazione
alle Camere.
Art. 7.
(Procedura d'urgenza).
1. Qualora il Governo, per ragioni di urgenza, o in
presenza di trattati che per la loro entrata in vigore
prevedono una data internazionalmente concordata, sia
impossibilitato ad attendere la presentazione del disegno di
legge semestrale di cui all'articolo 9, esso può in ogni
momento presentare al Parlamento il relativo disegno di legge
di autorizzazione alla ratifica, dando adeguata motivazione
dell'urgenza.
Capo II.
LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI E PER
L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI OBBLIGHI
INTERNAZIONALI
Art. 8.
(Relazione annuale sullo stato dei trattati).
1. Ai fini di consentire l'esame complessivo degli
obblighi internazionali vigenti per l'Italia e il controllo da
parte del Parlamento delle procedure volte alla formazione di
tali obblighi, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro
degli affari esteri, di concerto con gli altri Ministri
interessati, presenta al Parlamento una Relazione contenente,
con riferimento all'anno precedente:
a) l'elenco dei trattati sottoscritti e per i
quali non sia stata ancora autorizzata la ratifica del
Parlamento, accompagnati dall'indicazione delle eventuali
riserve già presentate dal Governo all'atto dell'apposizione
della firma;
b) l'elenco dei trattati sottoscritti non
rientranti tra i casi di cui all'articolo 80 della
Costituzione;
c) l'elenco dei trattati sottoscritti e non ancora
ratificati, per i quali sia già stata autorizzata la ratifica
da parte del Parlamento, con l'indicazione dei motivi del
mancato deposito o scambio dello strumento di ratifica e delle
eventuali nuove riserve che il Governo intende apporre in sede
di ratifica;
d) l'elenco dei trattati per i quali sia stata
autorizzata la ratifica da parte del Parlamento, con
l'indicazione motivata delle eventuali nuove riserve apposte
dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, all'atto del
deposito o dello scambio dello strumento di ratifica.
2. Nella Relazione annuale di cui al comma 1 il Governo
riferisce:
a) sullo stato di eventuali negoziazioni in corso,
volte alla stipulazione di nuovi trattati internazionali,
anche alla luce degli orientamenti generali che il Governo
intende assumere per l'anno successivo;
b) sullo stato di conformità dell'ordinamento
interno agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia,
dando conto in particolare degli effetti prodotti a livello
ordinamentale dai trattati già in vigore;
c) sugli effetti prodotti dai trattati già in
vigore, dando conto in particolare dell'impatto da essi
determinato nella sfera economica, sociale e culturale del
Paese.
3. La Relazione annuale sullo stato dei trattati è
sottoposta all'esame delle Camere che formulano osservazioni e
adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
4. Qualora un trattato concluso nelle materie di cui
all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione preveda
obblighi internazionali ricadenti per la loro attuazione su
materie di competenza concorrente, la Relazione annuale è
trasmessa altresì alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, al fine dell'acquisizione di un
parere.
5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in
fase di prima applicazione della presente legge, entro il 31
marzo del primo anno successivo alla data della sua entrata in
vigore, il Governo presenta una relazione sullo stato di
conformità dell'ordinamento interno agli obblighi
internazionali vigenti, dando conto in particolare dei
trattati attualmente in fase di negoziazione, di quelli già
firmati per i quali intende richiedere l'autorizzazione alla
ratifica, di quelli autorizzati e non ancora ratificati,
nonché di quelli ratificati.
Art. 9.
(Legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e
per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi
internazionali).
1. Entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, il
Governo, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri
espressi dalle Camere e dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 8,
presenta al Parlamento un disegno di legge dal titolo
"Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli
obblighi internazionali". Tale dicitura è completata
dall'indicazione "Legge semestrale sui trattati" seguita
dall'anno e dal semestre di riferimento.
Art. 10.
(Contenuti della legge semestrale
sui trattati).
1. La legge semestrale sui trattati è suddivisa in due
capi, il primo recante "Autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali e relativi ordini di esecuzione", il
secondo recante "Disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali".
2. Il capo I contiene l'indicazione dei trattati per i
quali si richiede l'autorizzazione alla ratifica, suddivisi
per materie omogenee, e corredati dalle eventuali riserve già
apposte dal Governo prima dell'apposizione della firma, nonché
per ciascun trattato il relativo ordine di esecuzione.
3. Il capo II consente l'adeguamento dell'ordinamento
interno agli obblighi internazionali mediante disposizioni
modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con
obblighi sanciti dai trattati di cui si autorizza la
ratifica.
4. Il capo II dispone altresì, laddove necessario ai fini
dell'attuazione di obblighi internazionali:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative anche mediante conferimento al Governo di
delega legislativa;
b) la previsione di nuove spese o minori
entrate.
Art. 11.
(Ulteriori modalità di attuazione
degli obblighi internazionali).
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte
da riserva assoluta di legge, gli obblighi internazionali
possono essere attuati mediante regolamento se così dispone la
legge semestrale sui trattati.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo
la procedura di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro degli affari esteri. Sugli schemi di regolamento è
acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve
esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli
schemi di regolamento è altresì acquisito il parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono
trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del
Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione. Decorsi i suddetti termini, i regolamenti
sono emanati anche in mancanza dei relativi pareri.
3. Nella materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione non disciplinate da legge o da regolamento
ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da
riserva di legge, gli obblighi internazionali possono essere
attuati con regolamento ministeriale o interministeriale, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400
del 1988.
4. In ogni caso, la legge semestrale sui trattati detta
princìpi e criteri direttivi ai fini della attuazione degli
obblighi internazionali che comportano scelte tra diversi
indirizzi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni
necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o
per individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni
amministrative relative alla applicazione della nuova
disciplina.
5. Qualora un obbligo internazionale preveda un termine
perentorio per la sua attuazione, in relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere
adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni
e delle province autonome nel caso in cui occorra porre
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a tali obblighi internazionali. In tali casi, i
provvedimenti statali si applicano, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione del rispettivo obbligo
internazionale e perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione o provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti
al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.