XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3886




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I.

PRINCI'PI E ISTITUTI GENERALI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 80
DELLA COSTITUZIONE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge disciplina il procedimento di formazione della volontà dello Stato italiano ai fini della definizione dei trattati internazionali e le forme per l'attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.


Art. 2.

(Legge di autorizzazione alla ratifica).

        1. La ratifica dei trattati di cui all'articolo 80 della Costituzione è autorizzata con legge secondo le modalità stabilite dal capo II.


Art. 3.

(Apposizione o ritiro delle riserve
ai trattati).

        1. Nel corso dell'esame del disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali di cui all'articolo 9, le Camere possono autorizzare l'apposizione di riserve previste nel testo dell'accordo, ovvero anche non previste, purché ritenute compatibili con l'oggetto e lo scopo dell'accordo. Le Camere possono altresì concedere l'autorizzazione alla ratifica, condizionandola alla revoca di una riserva già formulata al momento della firma, ovvero alla non apposizione di una riserva eventualmente proposta dal Governo nel disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.
        2. Qualora per ragioni di natura politica o per esigenze sopravvenute il Governo apponga nuove riserve al momento del deposito o dello scambio dello strumento di ratifica, o ritiri riserve precedentemente apposte, è tenuto a darne immediata comunicazione e adeguata motivazione alle Camere per l'espressione di un parere.


Art. 4.

(Applicazione provvisoria di un trattato).

        1. Il Governo può disporre che un trattato, ancorché sottoposto a legge di autorizzazione alla ratifica, entri provvisoriamente in vigore limitatamente alle norme non confliggenti con l'articolo 80 della Costituzione, in casi eccezionali, motivati da ragioni di urgenza, e qualora il testo del trattato da sottoporre a ratifica, o le stesse parti contraenti con dichiarazioni separate, prevedano tale procedura.
        2. Nei casi di cui al comma 1 il Governo è tenuto a darne immediata comunicazione al Parlamento e, successivamente, adeguata motivazione nella relazione di cui all'articolo 8.


Art. 5.

(Rinnovo, integrazione o proroga tacita
degli effetti di un trattato).

        1. Qualora il testo di un trattato rientrante nelle categorie di cui all'articolo 2 preveda un termine finale, ovvero qualora si renda necessario un nuovo accordo integrativo di un trattato già in vigore, al nuovo testo sottoscritto per il rinnovo, la modifica o l'integrazione si applicano le procedure stabilite nel capo II.
        2. Nei casi nei quali un trattato rientrante nelle categorie di cui all'articolo 2 preveda la possibilità di prorogarne tacitamente la durata e il Governo intenda avvalersene, deve darne comunicazione al Parlamento, nell'ambito della Relazione di cui all'articolo 8, precisando la data alla quale il trattato è tacitamente prorogato in assenza di contraria manifestazione di volontà.


Art. 6.

(Cessazione dell'efficacia dei trattati).

        1. Qualora il Governo, in virtù di una norma di diritto internazionale, intenda far cessare l'efficacia di un trattato per il quale era stata autorizzata con legge la ratifica, ovvero la partecipazione dell'Italia ad esso, è tenuto a richiedere una nuova autorizzazione delle Camere secondo quanto disposto dal capo II.
        2. In casi di particolare urgenza, il Governo può denunciare o recedere da un trattato, in conformità alle norme di diritto internazionale, dandone immediata comunicazione alle Camere.


Art. 7.

(Procedura d'urgenza).

        1. Qualora il Governo, per ragioni di urgenza, o in presenza di trattati che per la loro entrata in vigore prevedono una data internazionalmente concordata, sia impossibilitato ad attendere la presentazione del disegno di legge semestrale di cui all'articolo 9, esso può in ogni momento presentare al Parlamento il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, dando adeguata motivazione dell'urgenza.


Capo II.

LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI E PER L'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI OBBLIGHI
INTERNAZIONALI


Art. 8.

(Relazione annuale sullo stato dei trattati).

        1. Ai fini di consentire l'esame complessivo degli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e il controllo da parte del Parlamento delle procedure volte alla formazione di tali obblighi, entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro degli affari esteri, di concerto con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento una Relazione contenente, con riferimento all'anno precedente:

            a) l'elenco dei trattati sottoscritti e per i quali non sia stata ancora autorizzata la ratifica del Parlamento, accompagnati dall'indicazione delle eventuali riserve già presentate dal Governo all'atto dell'apposizione della firma;

            b) l'elenco dei trattati sottoscritti non rientranti tra i casi di cui all'articolo 80 della Costituzione;

            c) l'elenco dei trattati sottoscritti e non ancora ratificati, per i quali sia già stata autorizzata la ratifica da parte del Parlamento, con l'indicazione dei motivi del mancato deposito o scambio dello strumento di ratifica e delle eventuali nuove riserve che il Governo intende apporre in sede di ratifica;

            d) l'elenco dei trattati per i quali sia stata autorizzata la ratifica da parte del Parlamento, con l'indicazione motivata delle eventuali nuove riserve apposte dal Governo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, all'atto del deposito o dello scambio dello strumento di ratifica.

        2. Nella Relazione annuale di cui al comma 1 il Governo riferisce:

            a) sullo stato di eventuali negoziazioni in corso, volte alla stipulazione di nuovi trattati internazionali, anche alla luce degli orientamenti generali che il Governo intende assumere per l'anno successivo;

            b) sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia, dando conto in particolare degli effetti prodotti a livello ordinamentale dai trattati già in vigore;

            c) sugli effetti prodotti dai trattati già in vigore, dando conto in particolare dell'impatto da essi determinato nella sfera economica, sociale e culturale del Paese.

        3. La Relazione annuale sullo stato dei trattati è sottoposta all'esame delle Camere che formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
        4. Qualora un trattato concluso nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione preveda obblighi internazionali ricadenti per la loro attuazione su materie di competenza concorrente, la Relazione annuale è trasmessa altresì alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine dell'acquisizione di un parere.
        5. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, in fase di prima applicazione della presente legge, entro il 31 marzo del primo anno successivo alla data della sua entrata in vigore, il Governo presenta una relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali vigenti, dando conto in particolare dei trattati attualmente in fase di negoziazione, di quelli già firmati per i quali intende richiedere l'autorizzazione alla ratifica, di quelli autorizzati e non ancora ratificati, nonché di quelli ratificati.


Art. 9.

(Legge per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati e
per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi
internazionali).

        1. Entro il 30 aprile ed il 30 ottobre di ogni anno, il Governo, tenendo conto delle osservazioni e dei pareri espressi dalle Camere e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 8, presenta al Parlamento un disegno di legge dal titolo "Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali". Tale dicitura è completata dall'indicazione "Legge semestrale sui trattati" seguita dall'anno e dal semestre di riferimento.


Art. 10.

(Contenuti della legge semestrale
sui trattati).

        1. La legge semestrale sui trattati è suddivisa in due capi, il primo recante "Autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e relativi ordini di esecuzione", il secondo recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali".
        2. Il capo I contiene l'indicazione dei trattati per i quali si richiede l'autorizzazione alla ratifica, suddivisi per materie omogenee, e corredati dalle eventuali riserve già apposte dal Governo prima dell'apposizione della firma, nonché per ciascun trattato il relativo ordine di esecuzione.
        3. Il capo II consente l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi internazionali mediante disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti in contrasto con obblighi sanciti dai trattati di cui si autorizza la ratifica.

        4. Il capo II dispone altresì, laddove necessario ai fini dell'attuazione di obblighi internazionali:

            a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

            b) la previsione di nuove spese o minori entrate.


Art. 11.

(Ulteriori modalità di attuazione
degli obblighi internazionali).

        1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, gli obblighi internazionali possono essere attuati mediante regolamento se così dispone la legge semestrale sui trattati.
        2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i suddetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei relativi pareri.
        3. Nella materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione non disciplinate da legge o da regolamento ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, gli obblighi internazionali possono essere attuati con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della medesima legge n. 400 del 1988.
        4. In ogni caso, la legge semestrale sui trattati detta princìpi e criteri direttivi ai fini della attuazione degli obblighi internazionali che comportano scelte tra diversi indirizzi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o per individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative relative alla applicazione della nuova disciplina.
        5. Qualora un obbligo internazionale preveda un termine perentorio per la sua attuazione, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome nel caso in cui occorra porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a tali obblighi internazionali. In tali casi, i provvedimenti statali si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione del rispettivo obbligo internazionale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.



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