XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3880
Onorevoli Colleghi! - Le associazioni dei disabili, dei
loro familiari e gli stessi operatori sostengono, da tempo, la
necessità di modificare gli attuali criteri di accertamento
dell'invalidità civile e della disabilità e di facilitare le
procedure di riconoscimento delle condizioni di invalidità e
di disabilità nonché la loro verifica così come il numero e le
funzioni delle varie commissioni esistenti a vari livelli.
La proposta di legge vuole modificare la legislazione
vigente in materia per renderla più adeguata all'impostazione
culturale, scientifica e sociale maturata in questi anni. Fino
ad ora infatti l'interpretazione non corretta dei concetti di
menomazione, di disabilita e di handicap non ha permesso
la costruzione di parametri oggettivi per la valutazione
uniforme a livello nazionale e utile ai fini dell'inserimento
sociale.
Di conseguenza i princìpi stabiliti dalla legislazione
vigente sono stati spesso tradotti in modo discrezionale,
determinando delle vistose disomogeneità nella valutazione dei
soggetti richiedenti, malgrado costoro presentassero delle
condizioni di malattia e di disagio pressoché simili. Il
consolidarsi di queste pratiche ha inoltre progressivamente
spostato l'asse della valutazione verso gli aspetti clinici e
medico-legali a scapito di quelli sociali, mentre la
Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e
handicap (ICIDH 2), definite dall'Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), delinea una nuova valutazione
della invalidità e della disabilità, sulla base di parametri
riferiti alla dimensione della partecipazione e ai fattori
ambientali, ovvero alle restrizioni e alle limitazioni
correlate a queste due dimensioni e conseguenti a
"menomazioni" e/o "disabilità".
Un secondo problema che si intende affrontare è quello
della eccessiva complessità dell'iter del
riconoscimento, caratterizzato da un eccesso di passaggi che
ritarda notevolmente la liquidazione degli emolumenti
economici. La proposta di legge, colloca presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, che è già l'ufficiale
pagatore di pensioni e di indennità, le funzioni prima
attribuite alle commissioni territoriali dell'allora Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
consente di accelerare notevolmente l'iter burocratico a
tutto vantaggio dei percettori.
L'articolo 1 fissa un termine per l'adozione di nuovi
criteri e procedure per l'accertamento dell'invalidità civile
e della disabilità in base ai sistemi di classificazione
internazionali dell'OMS. L'articolo 2 prevede che vengano
individuate quelle disabilità che, in quanto permanenti, non
richiedono il ripetersi di inutili accertamenti che
determinano disagi per famiglie già provate dalla cura
continuativa di persone con gravi bisogni assistenziali.
L'articolo 3 modifica le modalità di concessione delle
provvidenze previste dall'articolo 1 della legge n. 295 del
1990.
L'articolo 4, in fine, modifica la legge-quadro in materia
di handicap 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di
estendere e di riconoscere a favore dei soggetti affetti da
epilessia i benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della
legge stessa, garantendo a tutte le persone disabili pari
opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale.