XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3880




        Onorevoli Colleghi! - Le associazioni dei disabili, dei loro familiari e gli stessi operatori sostengono, da tempo, la necessità di modificare gli attuali criteri di accertamento dell'invalidità civile e della disabilità e di facilitare le procedure di riconoscimento delle condizioni di invalidità e di disabilità nonché la loro verifica così come il numero e le funzioni delle varie commissioni esistenti a vari livelli.
        La proposta di legge vuole modificare la legislazione vigente in materia per renderla più adeguata all'impostazione culturale, scientifica e sociale maturata in questi anni. Fino ad ora infatti l'interpretazione non corretta dei concetti di menomazione, di disabilita e di handicap non ha permesso la costruzione di parametri oggettivi per la valutazione uniforme a livello nazionale e utile ai fini dell'inserimento sociale.
        Di conseguenza i princìpi stabiliti dalla legislazione vigente sono stati spesso tradotti in modo discrezionale, determinando delle vistose disomogeneità nella valutazione dei soggetti richiedenti, malgrado costoro presentassero delle condizioni di malattia e di disagio pressoché simili. Il consolidarsi di queste pratiche ha inoltre progressivamente spostato l'asse della valutazione verso gli aspetti clinici e medico-legali a scapito di quelli sociali, mentre la Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità e handicap (ICIDH 2), definite dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), delinea una nuova valutazione della invalidità e della disabilità, sulla base di parametri riferiti alla dimensione della partecipazione e ai fattori ambientali, ovvero alle restrizioni e alle limitazioni correlate a queste due dimensioni e conseguenti a "menomazioni" e/o "disabilità".
        Un secondo problema che si intende affrontare è quello della eccessiva complessità dell'iter del riconoscimento, caratterizzato da un eccesso di passaggi che ritarda notevolmente la liquidazione degli emolumenti economici. La proposta di legge, colloca presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che è già l'ufficiale pagatore di pensioni e di indennità, le funzioni prima attribuite alle commissioni territoriali dell'allora Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e consente di accelerare notevolmente l'iter burocratico a tutto vantaggio dei percettori.
        L'articolo 1 fissa un termine per l'adozione di nuovi criteri e procedure per l'accertamento dell'invalidità civile e della disabilità in base ai sistemi di classificazione internazionali dell'OMS. L'articolo 2 prevede che vengano individuate quelle disabilità che, in quanto permanenti, non richiedono il ripetersi di inutili accertamenti che determinano disagi per famiglie già provate dalla cura continuativa di persone con gravi bisogni assistenziali.
        L'articolo 3 modifica le modalità di concessione delle provvidenze previste dall'articolo 1 della legge n. 295 del 1990.
        L'articolo 4, in fine, modifica la legge-quadro in materia di handicap 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di estendere e di riconoscere a favore dei soggetti affetti da epilessia i benefìci previsti dagli articoli 21 e 33 della legge stessa, garantendo a tutte le persone disabili pari opportunità e piena integrazione lavorativa e sociale.




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