XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3880




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In attuazione dell'articolo 24, comma 1, lettera h), della legge 8 novembre 2000, n. 328, entro il 30 giugno 2003, con apposito decreto del Ministro della salute, sono definiti i nuovi criteri per l'accertamento dell'invaliditā civile e della disabilitā sulla base della Classificazione internazionale dei disturbi, disabilitā e handicap (ICIDH 2), definita dall'Organizzazione mondiale della sanitā.


Art. 2.

        1. Con decreto del Ministro della salute č stabilito l'elenco delle disabilitā che, avendo carattere di irreversibilitā, non richiedono accertamenti sanitari e medico-legali ripetuti nel tempo.


Art. 3.

        1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, č sostituito dai seguenti:

        "7. Copia integrale dei verbali di visita comprensivi della documentazione medica allegata conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle aziende sanitarie locali alla commissione di secondo grado presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competente. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare mediante visita diretta dell'interessato da parte della commissione stessa, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalla stessa commissione di secondo grado agli uffici territorialmente competenti per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.

        7-bis. La certificazione di cui al comma 7 č valida ai fini del godimento dei benefėci previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".


Art. 4.

        1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "e terza" sono sostituite dalle seguenti: ", terza e settima";

                b) all'artico1o 33 č aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti con minorazioni iscritte alla categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ovvero ai soggetti dichiarati invalidi in quanto affetti da epilessia farmaco-resistente".



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