XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3880
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo 24, comma 1, lettera h),
della legge 8 novembre 2000, n. 328, entro il 30 giugno
2003, con apposito decreto del Ministro della salute, sono
definiti i nuovi criteri per l'accertamento dell'invaliditā
civile e della disabilitā sulla base della Classificazione
internazionale dei disturbi, disabilitā e handicap
(ICIDH 2), definita dall'Organizzazione mondiale della
sanitā.
Art. 2.
1. Con decreto del Ministro della salute č stabilito
l'elenco delle disabilitā che, avendo carattere di
irreversibilitā, non richiedono accertamenti sanitari e
medico-legali ripetuti nel tempo.
Art. 3.
1. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, č sostituito dai seguenti:
"7. Copia integrale dei verbali di visita
comprensivi della documentazione medica allegata conseguenti
agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi
dalle aziende sanitarie locali alla commissione di secondo
grado presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale territorialmente competente. Decorsi sessanta giorni
dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali
verbali di visita senza che l'anzidetta commissione abbia
chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione
medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori
accertamenti, da effettuare mediante visita diretta
dell'interessato da parte della commissione stessa, i medesimi
verbali di visita sono trasmessi dalla stessa commissione di
secondo grado agli uffici territorialmente competenti per gli
ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle
provvidenze previste dalla legge.
7-bis. La certificazione di cui al comma 7 č valida
ai fini del godimento dei benefėci previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni".
Art. 4.
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21, comma 1, le parole: "e terza"
sono sostituite dalle seguenti: ", terza e settima";
b) all'artico1o 33 č aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"7-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche ai soggetti con minorazioni iscritte alla
categoria settima della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, ovvero ai soggetti dichiarati invalidi in quanto
affetti da epilessia farmaco-resistente".