XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3879
Onorevoli Colleghi! - La presente iniziativa nasce
dall'intento di istituire il Fondo nazionale per le donne e le
famiglie in cui possano confluire una parte dei proventi
ricavati dalla quota dell'otto per mille del gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a
gestione statale.
Tale Fondo nazionale è istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri con le seguenti finalità:
a) garantire un sostegno al reddito delle donne
con il ruolo di capofamiglia;
b) difendere il diritto alla dignità dei
minori;
c) potenziare le strutture sociali per i minori e
per gli anziani;
d) offrire un supporto formativo alle donne per
garantire lo sviluppo di nuove professionalità;
e) sostenere, sotto il profilo economico e
sociale, la tutela delle donne vittime di abusi e di
violenze;
f) riaffermare il concetto di parità tra uomo e
donna sviluppando la conoscenza e la cultura.
La presente proposta di legge risponde all'esigenza di
sopperire alle carenze di risorse nel bilancio dello Stato nei
riguardi delle politiche sociali. Ancora oggi gli investimenti
pubblici destinati alle politiche attive in favore delle donne
e della famiglia continuano ad essere insufficienti e, dunque,
solo attraverso uno stanziamento programmato di nuove risorse
sarà possibile dare un sostegno concreto alle problematiche
poste da tali soggetti all'interno della società.
Per questi motivi si è ritenuto opportuno ricorrere ad una
parte della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF che
solo nel 1997 ammontava a ben 1.400 miliardi di lire.
Il fine perseguito attraverso la presentazione della
proposta di legge è, pertanto, l'istituzione di un Fondo
nazionale unico teso a promuovere forme nuove di tutela e di
aiuti nei confronti dei soggetti più deboli della società:
donne, anziani e minori.
L'articolo 1 istituisce il Fondo nazionale per le donne e
le famiglie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
con la finalità di consentire la destinazione di una quota
dell'otto per mille del gettito IRPEF a gestione statale
all'atto della dichiarazione annuale dei redditi. In seguito
la ripartizione del Fondo avviene sulla base dell'ultima
rilevazione della popolazione femminile effettuata
dall'Istituto nazionale di statistica entro il 28 febbraio di
ogni anno.
L'articolo 2 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali definisce, ogni tre anni, gli ambiti
territoriali generali di intervento e le risorse necessarie
provvedendo a stanziare e ad erogare direttamente i
finanziamenti sulla base delle predette indicazioni.
L'articolo 3 definisce le finalità del Fondo nazionale con
particolare riferimento al sostegno economico per le donne
capofamiglia, all'assistenza ai soggetti portatori di
handicap e agli anziani non autosufficienti.
L'articolo 4 istituisce, presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, la commissione paritetica di
controllo per la valutazione dei risultati conseguiti dai
progetti e dagli interventi previsti dalla legge. Le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno
di ogni anno, presentano una relazione, resa pubblica a
livello locale, sugli obiettivi perseguiti e realizzati nonché
sugli interventi migliorativi necessari da adottare, al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L'articolo 5, infine, stabilisce forme di pubblicità della
predetta relazione anche a livello nazionale.