XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3879
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Fondo nazionale
per le donne e le famiglie).
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Fondo nazionale per le donne e le famiglie, di
seguito denominato "Fondo", finalizzato alla realizzazione di
interventi a livello nazionale, regionale e locale nonché alla
promozione dei diritti, dello sviluppo, del sostegno e della
promozione sociale della qualità di vita delle donne intese
come individui e come membri fondamentali dei nuclei familiari
a garanzia della piena applicazione dei princìpi di cui agli
articoli 2, 3, 29 e 37 della Costituzione.
2. Il Fondo è finanziato mediante l'attribuzione, operata
da parte dei contribuenti all'atto della presentazione della
dichiarazione annuale dei redditi, di una quota dell'otto per
mille a diretta gestione statale, dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, di cui agli articoli 47 e seguenti
della legge 20 maggio 1985, n. 222, mediante indicazione in
apposito riquadro scelto dal dichiarante posto sulla scheda
per la destinazione dell'otto per mille.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi,
definisce modalità idonee alla espressione della scelta di
destinazione ai fini di cui al comma 2. Il Ministro
dell'economia e delle finanze quantifica, altresì, l'ammontare
destinato al Fondo entro il 28 febbraio di ogni anno.
4. Il Fondo è ripartito sulla base dell'ultima rilevazione
della popolazione femminile effettuata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT). Alla ripartizione provvede, entro il 31
marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con proprio decreto emanato di intesa con il Ministro
per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata". Una quota
pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è altresì
riservata al finanziamento da parte del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di interventi da realizzare nei comuni
di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari.
5. Il primo finanziamento del Fondo ha luogo con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi presentate
nell'anno della entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento).
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sentite le regioni, definisce ogni tre anni gli ambiti
territoriali generali di intervento economico-sociale
procedendo al riparto economico delle risorse del Fondo
secondo una graduatoria dei finanziamenti stilata nel medesimo
periodo dallo stesso Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sentita la Conferenza unificata, al fine di
assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi.
Art. 3.
(Finalità).
1. Possono partecipare al finanziamento del Fondo, secondo
le modalità previste dalla graduatoria predisposta ai sensi
dell'articolo 2, i progetti e gli interventi che perseguono le
seguenti finalità:
a) programmi volti al miglioramento delle
condizioni di salute psico-fisica delle donne in relazione
alle loro specificità di genere all'interno dei nuclei
familiari e delle comunità sociali;
b) interventi specifici volti al sostegno delle
donne capofamiglia;
c) erogazione di un sussidio in misura pari a due
terzi dell'assegno di mantenimento fissato dal giudice in sede
di separazione o di divorzio, a favore del coniuge e dei
minori qualora il coniuge obbligato non vi provveda;
d) interventi volti a tutelare sotto il profilo
economico e sociale le donne vittime di abusi e di
violenze;
e) programmi di intervento volti al sostegno di
asili, di ricoveri e di residenze per donne anziane con
reddito inferiore a 10.000 euro annui, di ricoveri e di
residenze per figli e per genitori portatori di handicap
nonché al potenziamento delle strutture direttamente o
indirettamente fruite dalle donne nello svolgimento dei
diversi ruoli ad esse assegnati nel contesto sociale;
f) interventi volti a realizzare la piena parità
tra donne e uomini in ogni contesto.
2. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al
comma 1, lettera a), possono essere perseguite anche
attraverso forme associative e di cooperazione, attività di
ricerca, di monitoraggio e di assistenza specializzata e
differenziata.
3. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al
comma 1, lettere b) ed e) possono essere
perseguite anche attraverso:
a) l'erogazione di un vitalizio fissato nel minimo
e nel massimo a livello locale dagli enti interessati, a
favore delle donne capofamiglia prive di reddito incrementato
in rapporto al numero dei figli minori e dei figli maggiorenni
a loro carico per motivi di studio;
b) il sostegno economico di prima assistenza al
genitore nei casi di urgenza e di prima necessità per gravi
difficoltà economiche accertate e documentate, per provvedere
a spese legali con riferimento a cause di separazione e di
riconoscimento dei figli, e spese mediche, alla ricerca e
all'acquisto della prima casa di abitazione;
c) l'erogazione di un sussidio integrativo per le
donne ultrasessantacinquenni con reddito inferiore a 10.000
euro annui, da incrementare tenuto conto dell'aumento del
costo della vita rilevato dall'ISTAT.
4. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al
comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso l'istituzione di programmi di
assistenza per le vittime di abusi e di violenze diretti alle
donne prive di professionalità e di redditi adeguati nonché
alle donne di nazionalità estera.
5. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al
comma 1, lettera e), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso la realizzazione di asili nido, di
asili, di strutture alternative di accoglienza temporanea dei
minori in età prescolare e scolare nonché di ricoveri e di
residenze per donne anziane con reddito inferiore a 10.000
euro annui da incrementare tenuto conto dell'aumento del costo
della vita rilevato dall'ISTAT, di ricoveri e di residenze per
figli e per genitori portatori di handicap.
6. Le finalità dei progetti e degli interventi di cui al
comma 1, lettera f), possono essere perseguite, in
particolare, attraverso corsi di formazione, di studio e di
ricerca riguardanti le qualità e le specificità delle
donne.
Art. 4.
(Valutazione dei risultati).
1. Per la valutazione dei risultati conseguiti dai
progetti e dagli interventi di cui all'articolo 3, è istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
secondo modalità definite da apposito regolamento dallo stesso
Ministro da adottare entro due mesi dalla data di entra in
vigore della presente legge, una commissione paritetica di
controllo.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano presentano una
relazione al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi
previsti dall'articolo 3, sulla loro efficacia, sugli
obiettivi conseguiti e sulle eventuali misure migliorative da
adottare. Il contenuto della relazione è reso pubblico anche a
livello locale mediante l'utilizzo di strumenti pubblici di
comunicazione audiovisivi e informatici nonché mediante la
diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.
Art. 5.
(Relazione al Parlamento).
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, tenuto conto delle
relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro per le pari opportunità, trasmette una relazione
al Parlamento sullo stato di attuazione della presente
legge.
2. Il contenuto della relazione di cui al comma 1 è reso
noto a livello nazionale mediante l'utilizzo di strumenti
pubblici di comunicazione audiovisivi e informatici nonché
mediante la diffusione sulla stampa quotidiana e periodica.