XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3877




        Onorevoli Colleghi! - Per gli ufficiali delle Forze armate per la nomina dei quali è richiesta la laurea o titolo equipollente sono computati, agli effetti della determinazione dello stipendio, gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori (articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079) nonché, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori diminuiti di un anno (articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458).
        Risulta, invece, che il predetto computo sia escluso in materia di omogeneizzazione economica prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge n. 231 del 1990.
        Tale articolo prevede, rispettivamente, al comma 3, lettera a), che agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello, con relative modalità di determinazione e progressione economica; alla lettera b), che agli ufficiali che abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.
        Il medesimo articolo 5, prevede, inoltre, al comma 3-bis, che "Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente dalla qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1^ aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica".
        Orbene, la normativa in questione, partendo dal presupposto che, a certi livelli, la selezione tra gli ufficiali si traduce, per la maggior parte di essi, in una penalizzazione agli effetti della progressione della carriera (che è inevitabilmente riservata a pochi) ha inteso limitare, quanto meno sotto il profilo economico, la conseguenza negativa di tale fenomeno.
        La necessità di riconoscere la citata omogeneizzazione scaturisce, peraltro, dal principio generale che regola i trattamenti economici degli ufficiali delle Forze armate e trova la sua motivazione nella considerazione che, a differenza di altri soggetti pubblici, per i quali è possibile l'immediato accesso ai gradi e alle qualifiche dirigenziali ancorché trattasi di giovani in possesso di diploma di laurea, tutto ciò non è compatibile con i vincoli della carriera militare il cui inizio è obbligatoriamente collegato ai gradi propri degli ufficiali inferiori e la progressiva carriera si sviluppa attraverso l'articolazione di tutti i previsti gradi intermedi.
        Orbene, con riferimento agli ufficiali vincitori del concorso a nomina diretta, ai fini della valutazione degli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di laurea:

            1) l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dispone che agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente, sono computati agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori;

            2) l'articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, dispone che "Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente (....) saranno riconosciuti, agli effetti dei computo dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori, diminuiti di un anno".

        E' evidente che si è inteso riconoscere in capo agli ufficiali delle Forze armate, per la nomina dei quali è richiesta una laurea, per l'elevata professionalità acquisita da questi cittadini fuori dalle Forze armate e senza oneri per la collettività, particolari benefìci tanto ai fini dell'inquadramento dello stipendio, quanto agli effetti dell'anzianità di servizio maturata.
        E' pertanto evidente che pretermettere gli ufficiali predetti dal computo del corso di laurea ai fini dell'omogeneizzazione economica prevista dalla legge n. 231 del 1990 è manifestamente ingiusto e irrazionale.
        L'iniquità di tale previsione legislativa è ancor più grave e macroscopica se posta in riferimento all'applicazione amministrativa del sistema di determinazione del trattamento economico introdotto a seguito dell'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 86 del 2001, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 157 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 250 del 2001, dell'articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge n. 231 del 1990, il quale disponendo che agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dalla qualifica di aspirante, è attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale, genera evidenti e illogiche disparità tra gli ufficiali de quo e quelli per i quali non troverebbe applicazione.
        La presente proposta di legge ha lo scopo quindi di eliminare tali iniquità e disparità di trattamento con il conseguente riconoscimento, agli ufficiali delle Forze armate, per la nomina dei quali sia richiesta la laurea o titolo equipollente, del computo, ai fini dell'omogeneizzazione economica prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi di laurea diminuita di un anno.
        Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione della presente proposta di legge.




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