XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3877
Onorevoli Colleghi! - Per gli ufficiali delle Forze
armate per la nomina dei quali è richiesta la laurea o titolo
equipollente sono computati, agli effetti della determinazione
dello stipendio, gli anni di studi corrispondenti alla durata
legale dei rispettivi corsi superiori (articolo 30 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079)
nonché, agli effetti del computo dell'anzianità di servizio da
ufficiali, gli anni di studio corrispondenti alla durata
legale dei rispettivi corsi superiori diminuiti di un anno
(articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto 31
dicembre 1928, n. 3458).
Risulta, invece, che il predetto computo sia escluso in
materia di omogeneizzazione economica prevista dall'articolo
5, comma 3, della legge n. 231 del 1990.
Tale articolo prevede, rispettivamente, al comma 3,
lettera a), che agli ufficiali che abbiano prestato
servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina ad
ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di
aspirante, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello,
con relative modalità di determinazione e progressione
economica; alla lettera b), che agli ufficiali che
abbiano prestato servizio militare senza demerito per 25 anni
dalla nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della
qualifica di aspirante è attribuito lo stipendio spettante al
generale di brigata con relative modalità di determinazione e
progressione economica. Tale beneficio quando entra nel
computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di
buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9,
della legge 19 maggio 1986, n. 224.
Il medesimo articolo 5, prevede, inoltre, al comma
3-bis, che "Fino a quando non ricorrano le condizioni
per l'attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3 agli
ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13
anni e 23 anni dal grado di sottotenente dalla qualifica di
aspirante è attribuito, a decorrere dal 1^ aprile 2001, lo
stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al
brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto
trattamento non costituisce presupposto per la determinazione
della progressione economica".
Orbene, la normativa in questione, partendo dal
presupposto che, a certi livelli, la selezione tra gli
ufficiali si traduce, per la maggior parte di essi, in una
penalizzazione agli effetti della progressione della carriera
(che è inevitabilmente riservata a pochi) ha inteso limitare,
quanto meno sotto il profilo economico, la conseguenza
negativa di tale fenomeno.
La necessità di riconoscere la citata omogeneizzazione
scaturisce, peraltro, dal principio generale che regola i
trattamenti economici degli ufficiali delle Forze armate e
trova la sua motivazione nella considerazione che, a
differenza di altri soggetti pubblici, per i quali è possibile
l'immediato accesso ai gradi e alle qualifiche dirigenziali
ancorché trattasi di giovani in possesso di diploma di laurea,
tutto ciò non è compatibile con i vincoli della carriera
militare il cui inizio è obbligatoriamente collegato ai gradi
propri degli ufficiali inferiori e la progressiva carriera si
sviluppa attraverso l'articolazione di tutti i previsti gradi
intermedi.
Orbene, con riferimento agli ufficiali vincitori del
concorso a nomina diretta, ai fini della valutazione degli
anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di
laurea:
1) l'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dispone che agli
ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o
titolo equipollente, sono computati agli effetti della
determinazione dello stipendio in base all'anzianità di
servizio gli anni di studio corrispondenti alla durata legale
dei rispettivi corsi superiori;
2) l'articolo 10 del testo unico di cui al regio decreto
31 dicembre 1928, n. 3458, dispone che "Agli ufficiali per la
nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente
(....) saranno riconosciuti, agli effetti dei computo
dell'anzianità di servizio da ufficiali, gli anni di studio
corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi
superiori, diminuiti di un anno".
E' evidente che si è inteso riconoscere in capo agli
ufficiali delle Forze armate, per la nomina dei quali è
richiesta una laurea, per l'elevata professionalità acquisita
da questi cittadini fuori dalle Forze armate e senza oneri per
la collettività, particolari benefìci tanto ai fini
dell'inquadramento dello stipendio, quanto agli effetti
dell'anzianità di servizio maturata.
E' pertanto evidente che pretermettere gli ufficiali
predetti dal computo del corso di laurea ai fini
dell'omogeneizzazione economica prevista dalla legge n. 231
del 1990 è manifestamente ingiusto e irrazionale.
L'iniquità di tale previsione legislativa è ancor più
grave e macroscopica se posta in riferimento all'applicazione
amministrativa del sistema di determinazione del trattamento
economico introdotto a seguito dell'applicazione dell'articolo
5 della legge n. 86 del 2001, dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 157 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 250 del 2001, dell'articolo 5, commi 3 e
3-bis, della legge n. 231 del 1990, il quale disponendo
che agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza
demerito per 13 anni e 23 anni dalla qualifica di aspirante, è
attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al
colonnello e al brigadiere generale, genera evidenti e
illogiche disparità tra gli ufficiali de quo e quelli
per i quali non troverebbe applicazione.
La presente proposta di legge ha lo scopo quindi di
eliminare tali iniquità e disparità di trattamento con il
conseguente riconoscimento, agli ufficiali delle Forze armate,
per la nomina dei quali sia richiesta la laurea o titolo
equipollente, del computo, ai fini dell'omogeneizzazione
economica prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 8
agosto 1990, n. 231, degli anni di studio corrispondenti alla
durata legale dei rispettivi corsi di laurea diminuita di un
anno.
Si auspica, per le ragioni esposte, la rapida approvazione
della presente proposta di legge.