XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3877
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n.
231, è aggiunta la seguente lettera:
"b-bis) agli ufficiali per la nomina dei quali
è richiesta la laurea o titolo equipollente sono computati ai
fini dell'omogeneizzazione di cui alle lettere a) e
b) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale
dei rispettivi corsi superiori diminuita di un anno".
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.