XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3877




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 5, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, è aggiunta la seguente lettera:

            "b-bis) agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta la laurea o titolo equipollente sono computati ai fini dell'omogeneizzazione di cui alle lettere a) e b) gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori diminuita di un anno".


Art. 2.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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