XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3873
Onorevoli Colleghi! - La tutela della qualità e della
tipicità dei prodotti agroalimentari, attraverso
l'introduzione di appositi marchi o la definizione dei limiti
di utilizzo delle menzioni tradizionali, costituisce uno degli
strumenti attraverso i quali lo Stato assolve al proprio
compito di regolatore del mercato, di garante della corretta e
trasparente concorrenza tra le aziende, di difensore dei
diritti dei consumatori. Ma costituisce anche uno strumento
moderno per difendere l'occupazione e la qualità del lavoro di
fronte ai processi di globalizzazione dei mercati, oltre che
un mezzo efficace per salvaguardare lo straordinario
patrimonio di tradizioni e di cultura di questo nostro Paese
dal rischio dell'omologazione e della perdita d'identità.
Il futuro economico del settore agroalimentare italiano
dipenderà anche dalla capacità e dalla lungimiranza di questo
Parlamento nel tutelare qualità e tipicità dei prodotti del
nostro Paese.
Scopo della presente proposta di legge è quello di
tutelare il "Vino santo", uno dei prodotti più antichi e
preziosi di quella nicchia della tradizione enologica italiana
costituita dai vini dolci e passiti.
Conosciuto già nel '500 il Vino santo trovò vasta
diffusione a partire dall'inizio dell'800, epoca alla quale
sembra risalgano i primi disciplinari della produzione. La
tecnica di vinificazione è lunga e laboriosa ed avviene
secondo antiche e ferree regole. Possono essere utilizzate
solo determinate uve, che devono assicurare elevate gradazioni
di zuccheri. La vendemmia avviene quando l'uva giunge a piena
maturazione, selezionando i grappoli migliori. Le uve vengono
quindi stese su appositi graticci, in ambienti aperti e
ventilati, dove rimangono per cinque o sei mesi, all'incirca
fino alla settimana di Pasqua (o Settimana Santa, da cui il
nome). E' durante questo periodo di appassimento che
all'interno degli acini si sviluppa una muffa nobile, che ne
accentua la disidratazione favorendo la concentrazione degli
zuccheri. Con l'appassimento si ottiene un calo di peso
consistente, compreso tra il 50 e l'80 per cento. Dopo la
pigiatura, il mosto viene separato dalla parte torbida,
decantato e travasato in piccole botti di rovere. Qui inizia
la fermentazione naturale, che per l'elevata concentrazione
degli zuccheri procede molto lentamente, per più anni, per
arrivare ad un invecchiamento di sei-sette anni.
La produzione di Vino santo in Italia è diffusa da tempo
in diverse regioni, principalmente in Toscana, Umbria e
Trentino, ma sta purtroppo scomparendo. I produttori sono
piccole aziende, sempre meno numerose. Il pericolo che questa
nobile tradizione scompaia del tutto ha spinto l'associazione
Slow Food ad istituire per il Vino santo un "presidio"
gastronomico, presentato alla recente edizione della Fiera del
Gusto di Torino (il Vino santo è così oggi, assieme al Moscato
Passito della Valle Bagnarlo e allo Sciacchetrà delle cinque
terre, uno degli unici tre vini italiani per i quali Slow
Food ha deciso di istituire un presidio).
Il motivo di questa difficoltà risiede nella mancata
tutela della menzione tradizionale. Oggi possono infatti
indicare in etichetta la menzione Vino santo anche prodotti
che non utilizzano uve passite, che si fregiano così
indebitamente del prestigio e della tradizione del Vino santo
autentico. Il mercato è così invaso da liquori che portano
sull'etichetta il nome "Vino santo", ottenuti mescolando del
normalissimo vino bianco con zucchero ed alcol, con costi di
produzione irrisori. Solo i consumatori più attenti ed
informati si accorgono della differenza tra il Vino santo
autentico e le sue imitazioni, grazie alla fascetta del
Monopolio di Stato che contraddistingue i vini liquorosi e
dunque il falso Vino santo. Ma la stragrande maggioranza dei
consumatori, italiani e stranieri, nell'acquistare il liquore
con l'etichetta "Vino santo" è convinta di entrare davvero in
possesso del Vino santo tradizionale, ottenuto da uve passite.
Tale situazione di confusione, creata da un inganno consentito
dalla legge, penalizza i produttori del Vino santo autentico e
rischia di far estinguere questa tradizione enologica.
Il regolamento (CE) 753/2002 della Commissione, del 25
novembre 2002, ha stabilito che possono fregiarsi della
menzione tradizionale "Vino santo" (o delle sue varianti
Vinsanto o Vin Santo) solo i vini prodotti in alcune zone a
denominazione d'origine controllata ed esclusivamente dai vini
riportati in tale regolamento e da nessun altro prodotto. E'
necessario che la normativa europea sia recepita dalla nostra
legislazione, stabilendo anche le sanzioni per le eventuali
violazioni di legge.
E' questo lo scopo della presente proposta di legge.