XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3873




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Utilizzo della menzione tradizionale
"Vino santo").

        1. L'utilizzo in etichetta delle menzioni tradizionali "Vin santo" o "Vino santo" o "Vinsanto" è riservato esclusivamente ai seguenti vini di qualità prodotti in regioni determinate a "denominazione di origine controllata" o "denominazione di origine controllata e garantita" di cui all'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 753, 2002 della Commissione, del 29 aprile 2002: "Bianco dell'Empolese", "Bianco della Valdinevole", "Bianco Pisano di San Torpè", "Bolgheri", "Candia dei Colli Apuani", "Capalbio", "Carmignano", "Colli dell'Etruria Centrale", "Colline Lucchesi", "Colli del Trasimeno", "Colli Perugini", "Colli Piacentini", "Cortona", "Elba", "Gambellera", "Montecarlo", "Monteregio di Massa Marittima", "Montescudaio", "Offida", "Orcia", "Pomino", "San Gimignano", "Sant'Antimo", "Val d'Arbia", "Val di Chiana", "Vin Santo del Chianti", "Vin Santo del Chianti Classico", "Vin Santo di Montepulciano", "Trentino".


Art. 2.

(Condotte sanzionate).

        1. E' punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro a 10.000 euro:

                a) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se la menzione tradizionale è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione", "marchio" o altre analoghe, della menzione tradizionale "Vino santo";

                b) qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali di una bevanda, usata sulle confezioni o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti, che possa fare ritenere la sua riconducibilità o appartenenza alla menzione tradizionale "Vino santo";

                c) qualsiasi altra condotta che possa indurre in errore il pubblico, lasciando supporre che il vino fruisca della menzione tradizionale "Vino santo".

        2. E' sempre disposta la confisca delle merci prodotte o distribuite in violazione di quanto stabilito dalla presente legge.


Art. 3.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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