XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3873
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Utilizzo della menzione tradizionale
"Vino santo").
1. L'utilizzo in etichetta delle menzioni tradizionali
"Vin santo" o "Vino santo" o "Vinsanto" è riservato
esclusivamente ai seguenti vini di qualità prodotti in regioni
determinate a "denominazione di origine controllata" o
"denominazione di origine controllata e garantita" di cui
all'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 753, 2002
della Commissione, del 29 aprile 2002: "Bianco dell'Empolese",
"Bianco della Valdinevole", "Bianco Pisano di San Torpè",
"Bolgheri", "Candia dei Colli Apuani", "Capalbio",
"Carmignano", "Colli dell'Etruria Centrale", "Colline
Lucchesi", "Colli del Trasimeno", "Colli Perugini", "Colli
Piacentini", "Cortona", "Elba", "Gambellera", "Montecarlo",
"Monteregio di Massa Marittima", "Montescudaio", "Offida",
"Orcia", "Pomino", "San Gimignano", "Sant'Antimo", "Val
d'Arbia", "Val di Chiana", "Vin Santo del Chianti", "Vin Santo
del Chianti Classico", "Vin Santo di Montepulciano",
"Trentino".
Art. 2.
(Condotte sanzionate).
1. E' punita con la sanzione amministrativa da 2.500 euro
a 10.000 euro:
a) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione,
anche se la menzione tradizionale è accompagnata da
espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "imitazione",
"marchio" o altre analoghe, della menzione tradizionale "Vino
santo";
b) qualsiasi altra indicazione abusiva, falsa o
ingannevole relativa alla natura o alle qualità essenziali di
una bevanda, usata sulle confezioni o sull'imballaggio, nella
pubblicità o sui documenti, che possa fare ritenere la sua
riconducibilità o appartenenza alla menzione tradizionale
"Vino santo";
c) qualsiasi altra condotta che possa indurre in
errore il pubblico, lasciando supporre che il vino fruisca
della menzione tradizionale "Vino santo".
2. E' sempre disposta la confisca delle merci prodotte o
distribuite in violazione di quanto stabilito dalla presente
legge.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi
dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.