XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3870
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
propone di introdurre nel nostro ordinamento una deroga al
generale principio di divieto dei patti successori di cui
all'articolo 458 del codice civile, prevedendo la liceità di
accordi diretti a regolamentare la successione
dell'imprenditore o di chi è titolare di partecipazioni
societarie.
Il vigente articolo 458 del codice civile recita infatti:
"E' nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della
propria successione. E' del pari nullo ogni atto col quale
taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una
successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
La norma, di facile lettura, da una parte consacra il
principio per cui il solo atto di "ultima volontà"
riconosciuto dall'ordinamento è il testamento, atto
unilaterale revocabile, inconciliabile con le bilateralità e
l'irrevocabilità del contratto, dall'altra fa divieto di
disporre di diritti che potrebbero derivare da una successione
non ancora aperta.
Non è facile individuare la ratio di tali divieti,
risalenti al diritto romano; ma ormai va diffondendosi sempre
più, sia nel mondo accademico, sia in quello delle
professioni, sia nella pubblica opinione, la convinzione della
necessità se non di annullare tali divieti, quanto meno di
ridimensionarli, ammettendone deroghe sempre più ampie;
infatti la rigidità di questo nostro ordinamento contrasta non
solo con il fondamentale diritto all'esercizio dell'autonomia
privata, riconosciuto e tutelato in via generale dal codice
civile e, ancor più, dalla Costituzione, ma altresì e
soprattutto con la necessità di garantire la dinamicità degli
istituti collegati all'attività di impresa, assicurando la
massima commerciabilità dei beni nei quali si traduce
giuridicamente l'attività stessa: l'azienda, nella quale si
realizza l'impresa individuale, e le partecipazioni sociali
nelle quali si concretizza l'impresa collettiva, quella svolta
cioè in forma societaria.
Resta da rilevare che analogo impulso riformatore proviene
oggi dalla stessa Commissione europea, come risulta dalla
comunicazione n. 98/C 93/02 relativa alla trasmissione delle
piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. C93 del 28 marzo 1998,
in cui si rileva che "specialmente nel caso delle imprese
familiari, gli accordi (interfamiliari) possono essere
utilizzati per tramandare determinati criteri gestionali da
una generazione all'altra", così come peraltro già avviene
"nella maggioranza degli Stati membri". Ne consegue che "gli
Stati membri che vietano i patti successori (Italia, Francia,
Belgio, Spagna, Lussemburgo) dovrebbero provvedere a
consentirli, dal momento che il predetto divieto complica
inutilmente la buona gestione del patrimonio (familiare)".
Da qui, dunque, l'esigenza di consentire anche nel nostro
Paese all'imprenditore di disporre in vita della propria
azienda in favore di uno o più dei propri discendenti, purché
con l'accordo dei rimanenti discendenti e dell'eventuale
coniuge.
In proposito, occorre tener presente la tutela prevista
dall'ordinamento a favore dei soggetti (coniuge, discendenti
in linea diretta e, in assenza di questi, ascendenti) cui
l'ordinamento stesso riconosce il diritto di conseguire, anche
in caso di contraria volontà del de cuius, una quota di
eredità attraverso la previsione di una precisa azione
giudiziaria, l'azione di riduzione, pure essa dichiarata
irrinunciabile durante la vita della persona della cui
successione si tratta; infatti, a completare il sistema
fissato dall'articolo 458 del codice civile, soccorre la
disposizione di cui all'articolo 557 del medesimo codice che
sancisce il divieto per i legittimari di rinunciare all'azione
di riduzione loro spettante nei riguardi di donazioni, finché
il donante è in vita, sia con dichiarazione espressa sia
prestando il loro assenso alle donazioni stesse.
La presente proposta di legge provvede a conciliare il
diritto dei legittimari con l'esigenza dell'imprenditore che
intende garantire alla propria azienda (o alla propria
partecipazione societaria) una successione non aleatoria a
favore di uno o più dei propri discendenti, prevedendo da una
parte la liceità di accordi in tal senso, dall'altra la
predisposizione di strumenti di tutela dei legittimari che
siano esclusi dalla proprietà dell'azienda stessa.
In particolare, l'articolo 1 provvede a coordinare
l'articolo 734-bis (Patto di famiglia) del codice
civile, introdotto dall'articolo 2, con l'articolo 458 del
medesimo codice.
L'articolo 2 introduce l'articolo 734-bis del codice
civile. Nel primo comma si definisce il patto di famiglia come
il contratto con cui l'imprenditore assegna l'azienda ad uno o
più discendenti.
Nel secondo comma si stabilisce che a tale contratto
devono partecipare anche i discendenti che sarebbero
legittimari ove in quel momento si aprisse la successione,
nonché il coniuge; con tale disposizione si offre la massima
tutela agli altri discendenti e al coniuge coinvolgendoli
necessariamente nel contratto, ma, nel contempo, si garantisce
la massima stabilità all'acquisto dell'azienda, escludendo che
legittimari in quel momento "ignoti" possano mettere in
discussione il contratto stesso; possono partecipare inoltre
al contratto coloro che potrebbero divenire legittimari a
seguito di modificazioni dello stato familiare
dell'imprenditore (ad esempio, gli ascendenti in caso di
scomparsa o rinuncia all'eredità da parte di tutti i
discendenti, ovvero i discendenti di secondo grado in caso di
premorienza o incapacità a succedere o rinuncia dei figli),
con il risultato di rendere il contratto opponibile anche a
costoro e di escludere il diritto di cui al sesto comma.
Il terzo comma impone a coloro che acquistano l'azienda la
liquidazione agli altri partecipanti al contratto, non
assegnatari, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte,
di una somma non inferiore al valore delle quote previste
dagli articoli 536 e seguenti del codice civile; tale obbligo
può essere soddisfatto, in tutto o in parte, anche con il
trasferimento di beni in natura, sempre che, si intende, ci
sia accordo sul punto.
Il quarto comma disciplina l'ipotesi in cui l'imprenditore
effettui altre assegnazioni ai propri legittimari, nel qual
caso i beni assegnati saranno imputati alle loro quote di
legittima; tale imputazione si determina non solo nel caso di
assegnazioni contenute nello stesso contratto, ma anche in un
contratto successivo; in quest'ultimo caso, però, sono
richiesti il collegamento espressamente dichiarato di tale
contratto con il primo e l'intervento nel medesimo di tutti i
soggetti che hanno partecipato al primo o di coloro che li
sostituiscono (legittimari nel frattempo subentrati).
Il quinto comma chiude il sistema, prevedendo che quanto
pattuito nel contratto non possa essere rimesso in discussione
dopo l'apertura della successione, inibendo l'esperimento dei
due diritti tipicamente attribuiti al legittimario per far
valere le proprie ragioni, cioè la collazione e la
riduzione.
Il sesto comma riconosce comunque al coniuge ed agli altri
legittimari che non abbiano partecipato al contratto il
diritto di chiedere ai beneficiari del contratto stesso il
pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata
degli interessi legali; naturalmente tale diritto potrà essere
esercitato nei confronti del solo assegnatario dell'azienda
nel caso in cui non vi sia stata liquidazione in favore degli
altri legittimari partecipanti al contratto, ovvero nei
confronti dei (o anche dei) legittimari partecipanti che
abbiano ricevuto la liquidazione di cui ai commi terzo e
quarto.
Il settimo comma parifica alla fattispecie
dell'assegnazione di azienda quella di assegnazione di
partecipazioni, in società di qualsiasi specie.
Infine l'ottavo comma dispone che le controversie relative
all'applicazione delle nuove norme siano preliminarmente
devolute, per analogia, ad uno degli organismi di
conciliazione stragiudiziale previsti dall'articolo 38 del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione
dei procedimenti in materia di diritto societario in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n.
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