XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3870
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile
sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto
dall'articolo 734-bis,".
Art. 2.
1. Dopo l'articolo 734 del codice civile è inserito il
seguente:
"Art. 734-bis. - (Patto di famiglia). E' patto di
famiglia il contratto con cui l'imprenditore assegna l'azienda
ad uno o più discendenti.
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti
coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si
aprisse la successione.
Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri
partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in
tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente
al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti;
i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o
in parte, avvenga in natura.
I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri
partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore
attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima
loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con
successivo contratto che sia espressamente dichiarato
collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi
soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che
li abbiano sostituiti.
Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione
o a riduzione.
All'apertura della successione dell'imprenditore, il
coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al
contratto, possono chiedere ai beneficiari del contratto
stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma,
aumentata degli interessi legali.
Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni
societarie.
Le controversie relative all'applicazione del presente
articolo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi
di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".