XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3870




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al primo periodo dell'articolo 458 del codice civile sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 734-bis,".


Art. 2.

        1. Dopo l'articolo 734 del codice civile è inserito il seguente:

        "Art. 734-bis. - (Patto di famiglia). E' patto di famiglia il contratto con cui l'imprenditore assegna l'azienda ad uno o più discendenti.
        Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione.
        Gli assegnatari dell'azienda devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.
        I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.
        Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
        All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto, possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal terzo comma, aumentata degli interessi legali.
        Il presente articolo si applica anche alle partecipazioni societarie.
        Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".



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