XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3866
Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge risponde
all'avvertita esigenza di intervenire nella delicata materia
dell'ingresso degli sportivi stranieri nel nostro Paese. In
più occasioni si è riscontrato come - in special modo negli
sport di squadra - il numero degli atleti extracomunitari
presenti in campo superi di gran lunga quello degli sportivi
italiani. Tutto ciò non solo si ripercuote negativamente sui
risultati delle rappresentative nazionali dei singoli sport,
ma inibisce ai giovani la prosecuzione dell'attività sportiva
successiva alla fase "scuola" propria dei dilettanti. Al fine
di salvaguardare e tutelare le attività dei vivai giovanili,
che rappresentano una grande risorsa anche dal punto di vista
della coesione sociale ed educativa, occorre intervenire con
adeguate norme ad arginare il sempre crescente numero di
extracomunitari tesserati dalle federazioni sportive
nazionali.
Le disposizioni vigenti, che regolano l'ingresso degli
stranieri per svolgere attività sportiva, sono risultate ad
oggi insufficienti, soprattutto alla luce di pronunce che,
applicando il principio della non discriminazione, impongono
alle federazioni il tesseramento di sportivi extracomunitari,
oltre il limite stabilito annualmente dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI).
La disposizione si riferisce a tutti gli stranieri che
svolgono attività sportiva comunque retribuita. Ciò al fine di
ricomprendere nella determinazione del limite massimo anche
gli sportivi, di numero particolarmente significativo, che non
possono essere considerati professionisti in senso proprio,
pur svolgendo un'attività retribuita.
Il disegno di legge prevede che il Ministro per i beni e
le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i
Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali,
determini, con proprio decreto, il numero massimo complessivo
annuale degli sportivi extracomunitari, anche già tesserati da
federazioni sportive di altri Paesi membri dell'Unione
europea, che svolgono attività sportiva a titolo
professionistico o comunque retribuita, prevedendo, altresì,
una graduale riduzione progressiva del numero degli sportivi
extracomunitari che risultano tesserati al 31 dicembre 2002
per i primi tre anni di vigenza della norma (riduzione del 10
per cento per il primo anno, del 15 per cento per il secondo
anno e del 20 per cento per il terzo anno). Con il medesimo
decreto il Ministro stabilisce, altresì, i criteri generali di
assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica;
nei successivi quarantacinque giorni, il CONI provvede, con
delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero
vigilante, alla ripartizione del numero complessivo degli
sportivi extracomunitari tra le federazioni sportive
nazionali, nonché alla determinazione del numero massimo degli
sportivi extracomunitari che possono partecipare alle
competizioni sportive a squadre organizzate.
E' previsto, infine, che qualora il CONI non adotti le
delibere nei tempi stabiliti, il Ministro per i beni e le
attività culturali possa nominare un commissario per gli
adempimenti necessari.
In ultimo, viene abrogato il comma 5-bis
dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 22, comma 1,
lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189.