XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3866




        Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge risponde all'avvertita esigenza di intervenire nella delicata materia dell'ingresso degli sportivi stranieri nel nostro Paese. In più occasioni si è riscontrato come - in special modo negli sport di squadra - il numero degli atleti extracomunitari presenti in campo superi di gran lunga quello degli sportivi italiani. Tutto ciò non solo si ripercuote negativamente sui risultati delle rappresentative nazionali dei singoli sport, ma inibisce ai giovani la prosecuzione dell'attività sportiva successiva alla fase "scuola" propria dei dilettanti. Al fine di salvaguardare e tutelare le attività dei vivai giovanili, che rappresentano una grande risorsa anche dal punto di vista della coesione sociale ed educativa, occorre intervenire con adeguate norme ad arginare il sempre crescente numero di extracomunitari tesserati dalle federazioni sportive nazionali.
        Le disposizioni vigenti, che regolano l'ingresso degli stranieri per svolgere attività sportiva, sono risultate ad oggi insufficienti, soprattutto alla luce di pronunce che, applicando il principio della non discriminazione, impongono alle federazioni il tesseramento di sportivi extracomunitari, oltre il limite stabilito annualmente dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
        La disposizione si riferisce a tutti gli stranieri che svolgono attività sportiva comunque retribuita. Ciò al fine di ricomprendere nella determinazione del limite massimo anche gli sportivi, di numero particolarmente significativo, che non possono essere considerati professionisti in senso proprio, pur svolgendo un'attività retribuita.
        Il disegno di legge prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, determini, con proprio decreto, il numero massimo complessivo annuale degli sportivi extracomunitari, anche già tesserati da federazioni sportive di altri Paesi membri dell'Unione europea, che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, prevedendo, altresì, una graduale riduzione progressiva del numero degli sportivi extracomunitari che risultano tesserati al 31 dicembre 2002 per i primi tre anni di vigenza della norma (riduzione del 10 per cento per il primo anno, del 15 per cento per il secondo anno e del 20 per cento per il terzo anno). Con il medesimo decreto il Ministro stabilisce, altresì, i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica; nei successivi quarantacinque giorni, il CONI provvede, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero vigilante, alla ripartizione del numero complessivo degli sportivi extracomunitari tra le federazioni sportive nazionali, nonché alla determinazione del numero massimo degli sportivi extracomunitari che possono partecipare alle competizioni sportive a squadre organizzate.
        E' previsto, infine, che qualora il CONI non adotti le delibere nei tempi stabiliti, il Ministro per i beni e le attività culturali possa nominare un commissario per gli adempimenti necessari.
        In ultimo, viene abrogato il comma 5-bis dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189.




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