XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3866




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, è determinato il numero massimo complessivo annuale degli sportivi extracomunitari, anche già tesserati da federazioni sportive di altri Paesi membri dell'Unione europea, che svolgono attività a titolo professionistico o comunque retribuita.
        2. In sede di prima applicazione della presente legge si provvede alla riduzione progressiva del numero degli sportivi extracomunitari che risultano tesserati al 31 dicembre 2002. Tale riduzione si applica nella misura del 10 per cento per il primo anno; per i due anni successivi si provvede, rispettivamente, alla riduzione del 15 per cento e del 20 per cento del numero dei tesserati al 31 dicembre 2002.
        3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, i criteri generali di assegnazione e di tesseramento degli sportivi extracomunitari per ogni stagione agonistica, al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
        4. Il CONI formula la proposta di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine il Ministro per i beni e le attività culturali provvede comunque ad adottare il decreto di cui al medesimo comma 1.
        5. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, il CONI provvede, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, alla ripartizione del numero complessivo degli sportivi stranieri tra le federazioni sportive nazionali.
        6. Con delibera del CONI, adottata entro il termine di cui al comma 5, da sottoporre all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, è annualmente stabilito, per ogni federazione sportiva nazionale, il numero massimo degli sportivi extracomunitari, anche non appartenenti alle categorie di cui al comma 1, che possono partecipare alle competizioni sportive a squadre organizzate dalle federazioni sportive nazionali; la delibera è adottata in conformità ai criteri di cui al comma 3.
        7. Qualora il CONI non adotti le delibere di cui ai commi 5 e 6 entro i termini ivi previsti ovvero in caso di mancata approvazione delle delibere medesime, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina un commissario per i relativi adempimenti.
        8. Il comma 5-bis dell'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è abrogato.



Frontespizio Relazione