XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3866
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, su proposta del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), sentiti i Ministri dell'interno e del lavoro
e delle politiche sociali, è determinato il numero massimo
complessivo annuale degli sportivi extracomunitari, anche già
tesserati da federazioni sportive di altri Paesi membri
dell'Unione europea, che svolgono attività a titolo
professionistico o comunque retribuita.
2. In sede di prima applicazione della presente legge si
provvede alla riduzione progressiva del numero degli sportivi
extracomunitari che risultano tesserati al 31 dicembre 2002.
Tale riduzione si applica nella misura del 10 per cento per il
primo anno; per i due anni successivi si provvede,
rispettivamente, alla riduzione del 15 per cento e del 20 per
cento del numero dei tesserati al 31 dicembre 2002.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti,
altresì, i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
degli sportivi extracomunitari per ogni stagione agonistica,
al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.
4. Il CONI formula la proposta di cui al comma 1 entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge; decorso tale termine il Ministro per i beni e le
attività culturali provvede comunque ad adottare il decreto di
cui al medesimo comma 1.
5. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1, il CONI provvede, con
delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, alla ripartizione del numero
complessivo degli sportivi stranieri tra le federazioni
sportive nazionali.
6. Con delibera del CONI, adottata entro il termine di cui
al comma 5, da sottoporre all'approvazione del Ministero per i
beni e le attività culturali, è annualmente stabilito, per
ogni federazione sportiva nazionale, il numero massimo degli
sportivi extracomunitari, anche non appartenenti alle
categorie di cui al comma 1, che possono partecipare alle
competizioni sportive a squadre organizzate dalle federazioni
sportive nazionali; la delibera è adottata in conformità ai
criteri di cui al comma 3.
7. Qualora il CONI non adotti le delibere di cui ai commi
5 e 6 entro i termini ivi previsti ovvero in caso di mancata
approvazione delle delibere medesime, il Ministro per i beni e
le attività culturali nomina un commissario per i relativi
adempimenti.
8. Il comma 5-bis dell'articolo 27 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo
22, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, è abrogato.