XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3865
Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge dispone una
breve proroga dei termini, previsti sia dalla legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come
modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, sia da altre disposizioni
recate dallo stesso decreto-legge per il perfezionamento delle
procedure di definizione di taluni adempimenti ed obblighi
tributari.
La proroga risponde alla obiettiva esigenza di agevolare
l'accesso dei contribuenti ai diversi istituti di definizione
previsti. La previsione di un termine più ampio ha un duplice
scopo:
a) consentire una valutazione più approfondita, da
parte dei contribuenti, delle diverse possibilità concesse
dalla legge finanziaria 2003 per la regolarizzazione di
adempimenti tributari, tenendo conto, in particolare, che la
relativa disciplina ha subìto sostanziali innovazioni con il
citato decreto-legge e che lo stesso, a sua volta, ha
introdotto ulteriori possibilità di sanatoria di irregolarità
e di definizione di violazioni in materia di obblighi
tributari;
b) recepire le richieste avanzate in tale senso
dalle categorie professionali interessate in qualità di
intermediari.
Per quanto riguarda gli istituti di definizione di cui
alla legge finanziaria 2003, la proroga al 16 maggio 2003 si
riferisce ai termini fissati dagli articoli della stessa legge
finanziaria di seguito citati, fissati ora al 16 aprile 2003,
per i versamenti delle maggiori somme dovute relativamente:
a) alla integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi, di cui all'articolo 8;
b) alla definizione automatica per gli anni
pregressi, di cui all'articolo 9;
c) alla definizione dei ritardati od omessi
versamenti, di cui all'articolo 9-bis;
d) alla definizione agevolata ai fini delle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni
e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, di cui
all'articolo 11;
e) alla definizione dei carichi di ruolo
pregressi, di cui all'articolo 12;
f) alla regolarizzazione delle scritture contabili
per i soggetti che si sono avvalsi dell'istituto di cui agli
articoli 9 e 14, comma 5;
g) alla definizione degli accertamenti, degli
inviti al contraddittorio e dei processi verbali di
constatazione, di cui all'articolo 15;
h) alla chiusura delle liti fiscali pendenti, di
cui all'articolo 16;
i) alla regolarizzazione di inadempienze
concernenti il pagamento del canone RAI e della relativa tassa
sulle concessioni governative, di cui all'articolo 17.
Per quanto concerne le disposizioni agevolative recate dal
citato decreto-legge n. 282 del 2002, i termini, che vengono
prorogati parimenti dal 16 aprile al 16 maggio 2003,
riguardano:
a) la sanatoria delle irregolarità in materia di
chiusura delle partite IVA inattive, di cui all'articolo 5;
b) la definizione delle violazioni connesse al
pagamento della tassa automobilistica erariale, di cui
all'articolo 5-quinquies;
c) la emersione di attività detenute all'estero,
relativamente alla data entro la quale e dopo la quale sono
effettuate le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione,
di cui agli articoli 6 e 6-bis;
d) la regolarizzazione degli adempimenti degli
intermediari, di cui all'articolo 6-quater.
Il provvedimento, composto di un solo articolo, prevede al
comma 1, con una formulazione sintetica, la proroga al 16
maggio 2003 dei termini sopra indicati, già fissati al 16
aprile 2003. Lo stesso comma rinvia, poi, ad un decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze la corrispondente
rideterminazione degli altri termini connessi a quelli
prorogati in via normativa al 16 maggio 2003.
Inoltre, con il comma 2, si dispone che con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti nuovi
termini per la trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni relative alle definizioni previste dagli
articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge finanziaria
2003.
Attesa la brevità della proroga dei termini disposta e
considerato che la stessa potrà consentire ai contribuenti di
avvalersi degli istituti di definizione agevolata illustrati
con maggiore ponderazione e facilità, non si procede alla
predisposizione della relazione tecnica in quanto dal
provvedimento non derivano oneri finanziari.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Il decreto-legge in oggetto è stato predisposto per
consentire ai contribuenti interessati alle disposizioni
agevolative (relative alla definizione di taluni adempimenti e
obblighi tributari) previste dalla legge finanziaria per il
2003 e dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, la
possibilità di meglio conoscere le agevolazioni riconosciute
e, conseguentemente, di valutare l'opportunità di usufruirne.
Nell'approssimarsi dello scadere dei termini fissati dalle
richiamate norme si è constatato, infatti, che i soggetti
beneficiari delle agevolazioni rischiavano di non poterne
usufruire per non aver potuto correttamente e compiutamente
valutare la portata delle previste agevolazioni.
B) Analisi del quadro normativo.
Le agevolazioni sono attualmente previste dagli articoli
8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 della legge 27
dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come
modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dagli articoli 5,
5-quinquies, 6, 6-bis e 6-quater del
medesimo decreto-legge. Tali agevolazioni consistono nella
possibilità, riconosciuta a tutti i contribuenti che si
trovano nelle specifiche condizioni indicate dalle citate
norme, di definire con immediatezza posizioni e situazioni
tributarie pendenti e pregresse. E' anche previsto l'ausilio
della trasmissione telematica delle dichiarazioni con le quali
si intende usufruire delle dette agevolazioni.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Il decreto-legge in esame incide sugli articoli 8, 9,
9-bis, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 dicembre
2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata
dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, e sugli articoli 5, 5-quinquies, 6,
6-bis e 6-quater del medesimo decreto-legge. La
statuizione è finalizzata, senza modificare il complesso
impianto normativo delle richiamate norme, a garantire, con la
proroga dei termini di scadenza, l'effettiva fruizione delle
agevolazione previste per la definizione delle situazioni
tributarie contemplate dalle citate norme.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Gli interventi contenuti nel decreto-legge riguardano
esclusivamente la fiscalità interna e non incidono
sull'ordinamento comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Il provvedimento non contrasta con i princìpi
costituzionali né interferisce con le competenze legislative
delle regioni, sia a statuto ordinario che speciale.
F) Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali.
L'intervento non incide sulle fonti legislative primarie
in tema di trasferimento di funzioni alle regioni e agli altri
enti locali.
G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione della possibilità di delegificazione.
L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di
verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione della possibilità di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti
normativi e la coerenza delle espressioni giuridiche contenute
nel decreto-legge.
Il provvedimento in esame non introduce innovazioni dal
punto di vista del linguaggio normativo.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento.
Il provvedimento in esame interviene su alcune categorie
di soggetti che intendono definire una situazione tributaria
pendente.
B) e C) Obiettivi e risultati attesi.
Obiettivo del provvedimento è garantire ai contribuenti
interessati l'effettiva fruizione delle agevolazioni già
previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003), come modificata dal decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dallo stesso
decreto-legge.
D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e
sull'attività delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge impatta
direttamente sull'attività della pubblica amministrazione in
quanto prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate con il quale si devono stabilire i
termini per la mera trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni relative alle fruizioni delle agevolazioni
previste.
E) Impatto sui destinatari diretti.
La statuizione riguarda tutti i contribuenti che si
trovano nelle posizioni indicate dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dal
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dal
medesimo decreto-legge, che intendono usufruire delle previste
agevolazioni.