XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3865




        Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge dispone una breve proroga dei termini, previsti sia dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sia da altre disposizioni recate dallo stesso decreto-legge per il perfezionamento delle procedure di definizione di taluni adempimenti ed obblighi tributari.
        La proroga risponde alla obiettiva esigenza di agevolare l'accesso dei contribuenti ai diversi istituti di definizione previsti. La previsione di un termine più ampio ha un duplice scopo:

            a) consentire una valutazione più approfondita, da parte dei contribuenti, delle diverse possibilità concesse dalla legge finanziaria 2003 per la regolarizzazione di adempimenti tributari, tenendo conto, in particolare, che la relativa disciplina ha subìto sostanziali innovazioni con il citato decreto-legge e che lo stesso, a sua volta, ha introdotto ulteriori possibilità di sanatoria di irregolarità e di definizione di violazioni in materia di obblighi tributari;

            b) recepire le richieste avanzate in tale senso dalle categorie professionali interessate in qualità di intermediari.

        Per quanto riguarda gli istituti di definizione di cui alla legge finanziaria 2003, la proroga al 16 maggio 2003 si riferisce ai termini fissati dagli articoli della stessa legge finanziaria di seguito citati, fissati ora al 16 aprile 2003, per i versamenti delle maggiori somme dovute relativamente:

            a) alla integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, di cui all'articolo 8;

            b) alla definizione automatica per gli anni pregressi, di cui all'articolo 9;

            c) alla definizione dei ritardati od omessi versamenti, di cui all'articolo 9-bis;

            d) alla definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 11;

            e) alla definizione dei carichi di ruolo pregressi, di cui all'articolo 12;

            f) alla regolarizzazione delle scritture contabili per i soggetti che si sono avvalsi dell'istituto di cui agli articoli 9 e 14, comma 5;

            g) alla definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione, di cui all'articolo 15;

            h) alla chiusura delle liti fiscali pendenti, di cui all'articolo 16;

            i) alla regolarizzazione di inadempienze concernenti il pagamento del canone RAI e della relativa tassa sulle concessioni governative, di cui all'articolo 17.

        Per quanto concerne le disposizioni agevolative recate dal citato decreto-legge n. 282 del 2002, i termini, che vengono prorogati parimenti dal 16 aprile al 16 maggio 2003, riguardano:

            a) la sanatoria delle irregolarità in materia di chiusura delle partite IVA inattive, di cui all'articolo 5;

            b) la definizione delle violazioni connesse al pagamento della tassa automobilistica erariale, di cui all'articolo 5-quinquies;

            c) la emersione di attività detenute all'estero, relativamente alla data entro la quale e dopo la quale sono effettuate le operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione, di cui agli articoli 6 e 6-bis;

            d) la regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari, di cui all'articolo 6-quater.

        Il provvedimento, composto di un solo articolo, prevede al comma 1, con una formulazione sintetica, la proroga al 16 maggio 2003 dei termini sopra indicati, già fissati al 16 aprile 2003. Lo stesso comma rinvia, poi, ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la corrispondente rideterminazione degli altri termini connessi a quelli prorogati in via normativa al 16 maggio 2003.
        Inoltre, con il comma 2, si dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti nuovi termini per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle definizioni previste dagli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge finanziaria 2003.
        Attesa la brevità della proroga dei termini disposta e considerato che la stessa potrà consentire ai contribuenti di avvalersi degli istituti di definizione agevolata illustrati con maggiore ponderazione e facilità, non si procede alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano oneri finanziari.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          Il decreto-legge in oggetto è stato predisposto per consentire ai contribuenti interessati alle disposizioni agevolative (relative alla definizione di taluni adempimenti e obblighi tributari) previste dalla legge finanziaria per il 2003 e dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, la possibilità di meglio conoscere le agevolazioni riconosciute e, conseguentemente, di valutare l'opportunità di usufruirne. Nell'approssimarsi dello scadere dei termini fissati dalle richiamate norme si è constatato, infatti, che i soggetti beneficiari delle agevolazioni rischiavano di non poterne usufruire per non aver potuto correttamente e compiutamente valutare la portata delle previste agevolazioni.


B) Analisi del quadro normativo.

          Le agevolazioni sono attualmente previste dagli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dagli articoli 5, 5-quinquies, 6, 6-bis e 6-quater del medesimo decreto-legge. Tali agevolazioni consistono nella possibilità, riconosciuta a tutti i contribuenti che si trovano nelle specifiche condizioni indicate dalle citate norme, di definire con immediatezza posizioni e situazioni tributarie pendenti e pregresse. E' anche previsto l'ausilio della trasmissione telematica delle dichiarazioni con le quali si intende usufruire delle dette agevolazioni.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

          Il decreto-legge in esame incide sugli articoli 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15, 16 e 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e sugli articoli 5, 5-quinquies, 6, 6-bis e 6-quater del medesimo decreto-legge. La statuizione è finalizzata, senza modificare il complesso impianto normativo delle richiamate norme, a garantire, con la proroga dei termini di scadenza, l'effettiva fruizione delle agevolazione previste per la definizione delle situazioni tributarie contemplate dalle citate norme.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Gli interventi contenuti nel decreto-legge riguardano esclusivamente la fiscalità interna e non incidono sull'ordinamento comunitario.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.

          Il provvedimento non contrasta con i princìpi costituzionali né interferisce con le competenze legislative delle regioni, sia a statuto ordinario che speciale.


F) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

          L'intervento non incide sulle fonti legislative primarie in tema di trasferimento di funzioni alle regioni e agli altri enti locali.


G) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

          L'intervento è in linea con quanto richiesto in tema di verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.



2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

          E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi e la coerenza delle espressioni giuridiche contenute nel decreto-legge.
          Il provvedimento in esame non introduce innovazioni dal punto di vista del linguaggio normativo.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento.

          Il provvedimento in esame interviene su alcune categorie di soggetti che intendono definire una situazione tributaria pendente.


B) e C) Obiettivi e risultati attesi.

          Obiettivo del provvedimento è garantire ai contribuenti interessati l'effettiva fruizione delle agevolazioni già previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dallo stesso decreto-legge.


D) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni.

          Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge impatta direttamente sull'attività della pubblica amministrazione in quanto prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale si devono stabilire i termini per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle fruizioni delle agevolazioni previste.


E) Impatto sui destinatari diretti.

          La statuizione riguarda tutti i contribuenti che si trovano nelle posizioni indicate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), come modificata dal decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e dal medesimo decreto-legge, che intendono usufruire delle previste agevolazioni.




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