XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3865
Decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2003.
Proroga di termini in materia di definizione agevolata
di adempimenti tributari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
prorogare i termini relativi all'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis, 11 e 12 e
da 14 a 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché agli
articoli 5, 5-quinquies, 6, 6-bis e 6-quater
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, in materia
di definizione di taluni adempimenti ed obblighi tributari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Nella legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nel
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole:
"16 aprile 2003", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: "16 maggio 2003" ed i termini connessi a tale ultima
data, contenuti nei predetti provvedimenti legislativi, sono
corrispondentemente rideterminati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti,
corrispondentemente al nuovo termine di cui al comma 1, i
nuovi termini per la mera trasmissione in via telematica delle
dichiarazioni relative alle definizioni di cui agli articoli
8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 aprile 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.