XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3864
Onorevoli Colleghi! - La Politica agricola comune (PAC)
è il principale strumento di programmazione che accompagna il
funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti
agricoli. L'attuazione di tale politica comporta, in
particolare, l'istituzione di un insieme di organizzazioni
comuni di mercato (OCM) che assumono forme diverse a seconda
dei prodotti.
La PAC ha per scopo l'attuazione degli obiettivi di cui
all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità
europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui
alla legge n. 209 del 1998 e, in particolare, nel settore
vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione
di un equo tenore di vita per la popolazione agricola
interessata.
Questi obiettivi possono essere raggiunti, tra l'altro,
tramite la concessione di sostegni volti a favorire
l'effettuazione di determinati e particolari processi di
trasformazione agroindustriale delle materie prime. Si tratta
di operazioni che consentono di ottenere prodotti non
utilizzabili direttamente come alimenti, ma utili e necessari
principalmente per l'industria alimentare. In questo modo si
adattano efficacemente le risorse ai fabbisogni e si consegue
il doppio risultato di soddisfare sia le esigenze del settore
agricolo, sia quelle del sistema agroalimentare. Tenendo in
considerazione questi fattori, la OCM del mercato vitivinicolo
ha previsto la possibilità di ricorrere alle distillazioni
facoltative dei vini da tavola e dei vini atti a diventare
vini da tavola.
Compete alla commissione disciplinare l'esecuzione delle
attività di distillazione e in particolare determinare le
modalità di concessione dei relativi sostegni.
Il sostegno alle distillazioni facoltative si basa su
aiuti che vengono corrisposti ai distillatori e ai produttori
di vino.
Le industrie della distillazione rappresentano l'elemento
centrale del sistema, sono l'anello di collegamento che
permette da un lato il ritiro dei vini presso gli agricoltori
così da sostenere il mercato vitivinicolo, dall'altro la
trasformazione di tali vini in alcole, così da facilitare il
proseguimento delle forniture a quelle parti del settore
dell'alcole per usi commestibili in cui l'uso del medesimo
alcole è tradizionale.
Nel corso dell'ultimo quinquennio il settore dell'alcole,
sia a livello comunitario, sia e soprattutto a livello
nazionale, ha dovuto fare fronte ad una serie di problemi
connessi in gran parte alla crescente concorrenza sul mercato
interno. I principali sono:
le importazioni dai Paesi terzi sono in aumento a
partire dal 1995, anno in cui i dazi doganali di entrata sono
stati ridotti del 36 per cento a seguito dell'attuazione degli
accordi dell'Uruguay Round (passando dai 400.000
ettolitri circa del 1995 a poco più di 1,1 milioni di
ettolitri nel 1999). Il loro impatto sul mercato comunitario e
interno è significativo perché una quota consistente (80 per
cento) di tali importazioni è realizzata in esenzione da dazi
e spesso sovvenzionate a livello nazionale;
si assiste ad importazioni crescenti di miscele di
alcole contenenti denaturanti, soggette al pagamento di
aliquote dei dazi molto più basse. Una volta importato,
l'alcole contenuto nella miscela può essere estratto e
utilizzato per impieghi tradizionali;
dal gennaio 2000 è possibile importare a dazio zero
alcole diluito con acqua nella voce tariffaria della vodka
sfusa. Con tale modifica si corre il rischio che dopo
l'importazione l'acqua sia estratta da tale alcole eludendo il
pagamento del dazio.
L'industria nazionale dell'alcole risente gravemente di
questa situazione. Per le distillerie nazionali, dovendo
operare in un mercato privo di trasparenza e alterato per via
della presenza di grandi quantitativi di alcole che non
sottostà ad alcuna regola e che anzi beneficia di sovvenzioni,
diventa estremamente difficoltoso smerciare in maniera
competitiva il loro alcole di origine agricola.
Le circostanze descritte pregiudicano irreversibilmente il
corretto svolgimento delle distillazioni facoltative. Da
alcuni anni il Governo è costretto a fronteggiare con
provvedimenti di natura straordinaria e urgente le situazioni
di crisi nel mercato vitivinicolo.
La Commissione europea è consapevole di questi fatti e per
farvi fronte ha previsto che le autorità nazionali competenti
possano, a determinate condizioni, acquistare l'alcole
ottenuto dalle distillazioni facoltative.
In via generale l'alcole prodotto con vini sottoposti a
distillazione facoltativa non può più essere acquistato dalle
competenti autorità nazionali. Tale divieto è derogabile
qualora le medesime autorità abbiano elaborato un programma di
vendita dell'alcole che non interferisca con gli usi
tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale
per la vendita di alcole nel settore dei carburanti.
In considerazione di quanto premesso e ritenendo opportuno
facilitare l'attuazione di quella parte della OCM del mercato
vitivinicolo che destina specifiche attenzioni e sostegni ai
produttori del nostro Paese, chiediamo che la presente
proposta di legge possa incontrare il favore di tutti ed
essere prontamente approvata.