XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3864




        Onorevoli Colleghi! - La Politica agricola comune (PAC) è il principale strumento di programmazione che accompagna il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli. L'attuazione di tale politica comporta, in particolare, l'istituzione di un insieme di organizzazioni comuni di mercato (OCM) che assumono forme diverse a seconda dei prodotti.
        La PAC ha per scopo l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge n. 209 del 1998 e, in particolare, nel settore vitivinicolo, la stabilizzazione dei mercati e l'assicurazione di un equo tenore di vita per la popolazione agricola interessata.
        Questi obiettivi possono essere raggiunti, tra l'altro, tramite la concessione di sostegni volti a favorire l'effettuazione di determinati e particolari processi di trasformazione agroindustriale delle materie prime. Si tratta di operazioni che consentono di ottenere prodotti non utilizzabili direttamente come alimenti, ma utili e necessari principalmente per l'industria alimentare. In questo modo si adattano efficacemente le risorse ai fabbisogni e si consegue il doppio risultato di soddisfare sia le esigenze del settore agricolo, sia quelle del sistema agroalimentare. Tenendo in considerazione questi fattori, la OCM del mercato vitivinicolo ha previsto la possibilità di ricorrere alle distillazioni facoltative dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola.
        Compete alla commissione disciplinare l'esecuzione delle attività di distillazione e in particolare determinare le modalità di concessione dei relativi sostegni.
        Il sostegno alle distillazioni facoltative si basa su aiuti che vengono corrisposti ai distillatori e ai produttori di vino.
        Le industrie della distillazione rappresentano l'elemento centrale del sistema, sono l'anello di collegamento che permette da un lato il ritiro dei vini presso gli agricoltori così da sostenere il mercato vitivinicolo, dall'altro la trasformazione di tali vini in alcole, così da facilitare il proseguimento delle forniture a quelle parti del settore dell'alcole per usi commestibili in cui l'uso del medesimo alcole è tradizionale.
        Nel corso dell'ultimo quinquennio il settore dell'alcole, sia a livello comunitario, sia e soprattutto a livello nazionale, ha dovuto fare fronte ad una serie di problemi connessi in gran parte alla crescente concorrenza sul mercato interno. I principali sono:

            le importazioni dai Paesi terzi sono in aumento a partire dal 1995, anno in cui i dazi doganali di entrata sono stati ridotti del 36 per cento a seguito dell'attuazione degli accordi dell'Uruguay Round (passando dai 400.000 ettolitri circa del 1995 a poco più di 1,1 milioni di ettolitri nel 1999). Il loro impatto sul mercato comunitario e interno è significativo perché una quota consistente (80 per cento) di tali importazioni è realizzata in esenzione da dazi e spesso sovvenzionate a livello nazionale;

            si assiste ad importazioni crescenti di miscele di alcole contenenti denaturanti, soggette al pagamento di aliquote dei dazi molto più basse. Una volta importato, l'alcole contenuto nella miscela può essere estratto e utilizzato per impieghi tradizionali;

            dal gennaio 2000 è possibile importare a dazio zero alcole diluito con acqua nella voce tariffaria della vodka sfusa. Con tale modifica si corre il rischio che dopo l'importazione l'acqua sia estratta da tale alcole eludendo il pagamento del dazio.
        L'industria nazionale dell'alcole risente gravemente di questa situazione. Per le distillerie nazionali, dovendo operare in un mercato privo di trasparenza e alterato per via della presenza di grandi quantitativi di alcole che non sottostà ad alcuna regola e che anzi beneficia di sovvenzioni, diventa estremamente difficoltoso smerciare in maniera competitiva il loro alcole di origine agricola.
        Le circostanze descritte pregiudicano irreversibilmente il corretto svolgimento delle distillazioni facoltative. Da alcuni anni il Governo è costretto a fronteggiare con provvedimenti di natura straordinaria e urgente le situazioni di crisi nel mercato vitivinicolo.
        La Commissione europea è consapevole di questi fatti e per farvi fronte ha previsto che le autorità nazionali competenti possano, a determinate condizioni, acquistare l'alcole ottenuto dalle distillazioni facoltative.
        In via generale l'alcole prodotto con vini sottoposti a distillazione facoltativa non può più essere acquistato dalle competenti autorità nazionali. Tale divieto è derogabile qualora le medesime autorità abbiano elaborato un programma di vendita dell'alcole che non interferisca con gli usi tradizionali, ad esempio un programma di tipo agroambientale per la vendita di alcole nel settore dei carburanti.
        In considerazione di quanto premesso e ritenendo opportuno facilitare l'attuazione di quella parte della OCM del mercato vitivinicolo che destina specifiche attenzioni e sostegni ai produttori del nostro Paese, chiediamo che la presente proposta di legge possa incontrare il favore di tutti ed essere prontamente approvata.




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