XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3864




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo svolgimento delle attività di distillazione dei vini da tavola e dei vini atti a diventare vini da tavola al fine di sostenere il mercato vinicolo e la redditività degli agricoltori, come previsto dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.


Art. 2.

        1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, destinata all'acquisto, da parte dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), degli alcoli ottenuti dalle distillazioni facoltative previste dal capo II del titolo III del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, per quanto riguarda i meccanismi di mercato.
        2. L'AGEA, allo scopo di poter effettuare gli acquisti degli alcoli di cui al comma 1 senza incorrere nei divieti stabiliti dal paragrafo 5 dell'articolo 64 del citato regolamento (CE) n. 1623/2000, elabora, ai sensi del paragrafo 6 del medesimo articolo 64, un programma di vendita di tali alcoli che non interferisca con gli usi tradizionali.
        3. Il programma di vendita di cui al comma 2 è elaborato di intesa con l'associazione delle industrie della distillazione, con le associazioni ambientaliste di rilevanza nazionale, con i rappresentanti dell'industria dei carburanti e con i rappresentanti del settore della ricerca e della sperimentazione che si occupano dell'uso alternativo degli alcoli di origine agricola.
        4. Il programma di vendita di cui ai commi 2 e 3 deve essere principalmente di tipo agroambientale per la vendita degli alcoli al settore dei carburanti. Per tale scopo, il medesimo programma può prevedere che l'uso degli alcoli sia finalizzato anche ad attività di ricerca e di sperimentazione nel settore delle energie alternative a basso impatto ambientale e nel settore del risparmio energetico e può, altresì, prevedere le seguenti azioni:

            a) svolgimento di attività di ricerca e di sperimentazione nell'ambito dell'uso alternativo degli alcoli, segnatamente riguardo alla produzione di idrogeno, allo sviluppo del settore tecnologico delle celle a combustibile e all'utilizzo integrale o in miscela degli alcoli per l'alimentazione di motori a combustione, di macchine operatrici e di impianti di produzione di calore;

            b) effettuazione di sperimentazioni sull'uso degli alcoli nell'alimentazione dei mezzi per il trasporto pubblico;

            c) realizzazione di impianti sperimentali ad alcole per il riscaldamento domestico;

            d) produzione di energia elettrica tramite uso di alcole.


Art. 3.

        1. Il programma di cui all'articolo 2 può avere una durata pluriennale e deve essere predisposto entro il termine del mese di agosto 2003.
        2. L'AGEA comunica il programma di cui al comma 1 alla Commissione europea e, a soli fini conoscitivi, al Parlamento italiano.


Art. 4.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 5.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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