XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3864
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge ha lo scopo di favorire lo
svolgimento delle attività di distillazione dei vini da tavola
e dei vini atti a diventare vini da tavola al fine di
sostenere il mercato vinicolo e la redditività degli
agricoltori, come previsto dall'articolo 29 del regolamento
(CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
Art. 2.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è autorizzata
una spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, destinata all'acquisto, da parte dell'Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (AGEA), degli alcoli ottenuti
dalle distillazioni facoltative previste dal capo II del
titolo III del regolamento (CE) n. 1623/2000 della
Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità
d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, per quanto
riguarda i meccanismi di mercato.
2. L'AGEA, allo scopo di poter effettuare gli acquisti
degli alcoli di cui al comma 1 senza incorrere nei divieti
stabiliti dal paragrafo 5 dell'articolo 64 del citato
regolamento (CE) n. 1623/2000, elabora, ai sensi del paragrafo
6 del medesimo articolo 64, un programma di vendita di tali
alcoli che non interferisca con gli usi tradizionali.
3. Il programma di vendita di cui al comma 2 è elaborato
di intesa con l'associazione delle industrie della
distillazione, con le associazioni ambientaliste di rilevanza
nazionale, con i rappresentanti dell'industria dei carburanti
e con i rappresentanti del settore della ricerca e della
sperimentazione che si occupano dell'uso alternativo degli
alcoli di origine agricola.
4. Il programma di vendita di cui ai commi 2 e 3 deve
essere principalmente di tipo agroambientale per la vendita
degli alcoli al settore dei carburanti. Per tale scopo, il
medesimo programma può prevedere che l'uso degli alcoli sia
finalizzato anche ad attività di ricerca e di sperimentazione
nel settore delle energie alternative a basso impatto
ambientale e nel settore del risparmio energetico e può,
altresì, prevedere le seguenti azioni:
a) svolgimento di attività di ricerca e di
sperimentazione nell'ambito dell'uso alternativo degli alcoli,
segnatamente riguardo alla produzione di idrogeno, allo
sviluppo del settore tecnologico delle celle a combustibile e
all'utilizzo integrale o in miscela degli alcoli per
l'alimentazione di motori a combustione, di macchine
operatrici e di impianti di produzione di calore;
b) effettuazione di sperimentazioni sull'uso degli
alcoli nell'alimentazione dei mezzi per il trasporto
pubblico;
c) realizzazione di impianti sperimentali ad
alcole per il riscaldamento domestico;
d) produzione di energia elettrica tramite uso di
alcole.
Art. 3.
1. Il programma di cui all'articolo 2 può avere una durata
pluriennale e deve essere predisposto entro il termine del
mese di agosto 2003.
2. L'AGEA comunica il programma di cui al comma 1 alla
Commissione europea e, a soli fini conoscitivi, al Parlamento
italiano.
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 5.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.