XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3861
Onorevoli Colleghi! - Sono passati ormai 18 anni dalla
istituzione della professione sanitaria di odontoiatra fatta
con la legge n. 409 del 1985. La suddetta legge, che avrebbe
dovuto limitarsi ad istituire la professione di odontoiatra,
ha voluto invece prevedere una seconda via di formazione per
l'esercizio della professione stessa (via di formazione
medica, e per altro, ad esaurimento) creando con l'ambiguità,
la lacunosità e l'anticostituzionalità delle norme in essa
contenute un caos nella gestione di tale problematica,
portando alla conseguente conflittualità le diverse categorie
di esercenti l'odontoiatria, oltre che all'esplosione di una
serie di contenziosi, di ricorsi alla Corte costituzionale e
alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Nella citata
legge n. 409 del 1985 venivano previsti due albi professionali
separati presso un unico ordine, ma la convivenza di due albi
nello stesso ordine ha evidenziato in maniera sempre più
lampante le difficoltà organizzative e di conduzione di una
siffatta situazione. Gli interventi poi da parte della
Commissione centrale, della Corte costituzionale con la
sentenza n. 100 del 1989, della magistratura ordinaria e di
alcuni TAR, hanno determinato una situazione alquanto strana:
vi sono medici iscritti soltanto all'albo dei medici
chirurghi, altri iscritti sia all'albo dei medici chirurghi,
sia all'albo degli odontoiatri e altri ancora iscritti
soltanto all'albo degli odontoiatri. Da quanto esposto è di
palmare evidenza che gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 20 della
legge n. 409 del 1985 hanno completamente disatteso le
aspettative, si rende pertanto necessaria una nuova lettura
della problematica. La soluzione viene certamente prospettata
dalla chiarificatrice e puntuale sentenza della Corte di
giustizia emessa in data 29 novembre 2001 nella causa C202/99.
In tale sentenza la Corte stabilisce che: "il secondo sistema
di formazione previsto dalla legge n. 409 del 1985 (via di
formazione medica) censurato ai fini dell'esercizio della
professione di odontoiatra corrisponde alla formazione di
medico stomatologo" professionista medico che rientra a pieno
titolo nella direttiva n. 93/16/CE del Consiglio, del 5 aprile
1993, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto
legislativo n. 368 del 1999; rileva per altro la Corte come le
due diverse direttive europee riguardanti i medici e gli
odontoiatri siano basate "sul principio che si tratta di due
professioni distinte", rilevando come i laureati in
odontoiatria siano "i professionisti che esercitano attività
odontoiatrica con un titolo diverso da quello di medico".
I contenuti della sentenza pongono così fine all'equivoco
presente nella legge n. 409 del 1985.
La palude legislativa e normativa che regola, a tutt'oggi,
l'esercizio dell'odontoiatria, impedisce, di fatto, al
cittadino di avere piena consapevolezza e coscienza delle
figure sanitarie a cui affidarsi per le cure odontoiatriche.
Pare quindi necessaria, in adempimento ai contenuti della
citata direttiva n. 93/16/CE e più ancora alla citata sentenza
della Corte di giustizia, individuare legislativamente una
figura di medico "competente" in ambito odontostomatologico
come già fatto in altra disciplina con il decreto legislativo
n. 277 del 1991, istituendo la figura del medico stomatologo.
Altra questione riguarda la necessità di riattivare le scuole
di specializzazione in odontostomatologia, una branca medica
riconosciuta dalla stessa direttiva n. 93/16/CE, destinate a
integrare la preparazione clinica dei laureati in medicina e
chirurgia, inopinatamente sospese nel 1993. La copertura delle
predette scuole di specializzazione ha già incontrato
l'assenso del Consiglio universitario nazionale che, con la
delibera del 21 aprile 1995, protocollo 474, ha espresso
parere favorevole alla riapertura delle scuole di
specializzazione in odontostomatologia, determinandone
finalità e area di intervento scientifico professionale. Il
Consiglio di Stato, con la sentenza 9 ottobre 1997, ha
affermato che la temporanea sospensione delle scuole di
specializzazione non sarebbe illegittima perché, si cita
testualmente: "come rilevato dall'Avvocatura di Stato, la
disattivazione della scuola come attualmente strutturata,
appare atto prodromico alla definizione di un nuovo
ordinamento didattico della specializzazione in
odontostomatologia, che consenta di formare medici
specialistici abilitati all'esercizio di tale attività
professionale, identica a quella dei medici specializzati
negli altri Stati membri". Tale formale impegno dello Stato
italiano alla "restaurazione" didattica della scuola di
specializzazione, supportato dall'assenso scientifico del
Consiglio universitario nazionale, è rimasto inadempiuto per
le forti spinte corporativistiche degli odontoiatri. Anche il
Presidente del Parlamento europeo, con sua nota ufficiale del
15 aprile 1999, ha testualmente "suggerito" il ripristino
delle scuole di specializzazione. La chiusura della
specializzazione con provvedimento ministeriale, in assenza di
dibattito parlamentare sul punto, costituisce l'ennesimo
tentativo di esproprio della suddetta branca medica, che
priva, da un lato, molti studenti e laureati italiani della
aspettativa di poter conseguire, nel proprio Paese, un
fondamentale approfondimento clinico connesso alla propria via
di formazione scientifica e, dall'altro, la popolazione, in
generale, della possibilità di usufruire delle prestazioni di
professionisti medici specializzati. Posto che la Corte di
giustizia di Lussemburgo ha distinto le professioni medica e
odontoiatrica, condannando lo Stato italiano per aver creato
categorie di dentisti in deroga alle direttive comunitarie, è
giunta l'ora di ricondurre ciascun professionista nel proprio
naturale ambito formativo e di ripristinare la
specializzazione comunitaria, fagocitata in un irragionevole
limbo esistenziale dalle potenti organizzazioni sindacali
odontoiatriche.