XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3861
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' istituita, nell'ambito della professione medica, la
figura del medico stomatologo. Formano oggetto della
professione di medico stomatologo le attività inerenti alla
diagnosi e alla terapia medica e chirurgica della malattie
della bocca, dei denti, delle mascelle e dei relativi tessuti
molli, definita attività odontostomatologica, nonché le
attività di prevenzione e di riabilitazione stomatognatica.
Art. 2.
1. Possono esercitare la professione di medico stomatologo
i medici chirurghi in possesso delle specialità in
odontostomatologia e in chirurgia maxillo facciale.
Art. 3.
1. Presso ogni ordine dei medici-chirurghi è istituito
l'elenco dei medici stomatologi. L'iscrizione nell'elenco dei
medici stomatologi è condizione necessaria per l'esercizio
della professione di cui all'articolo 1. L'iscrizione
nell'elenco dei medici stomatologi non consente la
contemporanea iscrizione all'Ordine degli odontoiatri, ove
istituito.
Art. 4.
1. I laureati in medicina e chirurgia che, pur non
possedendo le specialità previste all'articolo 2, alla data di
entrata in vigore della presente legge abbiano svolto le
attività di cui all'articolo 1 per almeno tre anni, sono
autorizzati ad esercitare la professione di medico
stomatologo.
Art. 5.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di intesa con il Ministro
della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono riattivati, presso le
facoltà di medicina e chirurgia, i corsi di specializzazione
in odontostomatologia ed è individuato secondo le necessità
del territorio e del Servizio sanitario nazionale, il numero
di posti disponibili.