XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3857
Onorevoli Colleghi! - La guerra contro l'Iraq ha
riportato drammaticamente all'attenzione dell'opinione
pubblica mondiale il problema del diritto di asilo e
dell'accoglienza dei rifugiati. Il diritto di asilo in Italia
è sancito dall'articolo 10 della Costituzione, anche se le
attuali "condizioni stabilite dalla legge" sembrano
contraddire nei fatti il dettato costituzionale. La dottrina
considera l'articolo 10 della Costituzione una norma
precettiva che fonda un diritto soggettivo perfetto nei
confronti dello straniero ad essere ammesso e a soggiornare
nel territorio dello Stato italiano. La condizione necessaria
e sufficiente per la titolarità del diritto è l'impedimento
all'esercizio sostanziale e non solo formale delle libertà
democratiche.
La legge 30 luglio 2002, n. 189, approvata in questa
legislatura è, per quanto riguarda il riconoscimento del
diritto di asilo, del tutto insufficiente oltre che, in alcune
parti, in contrasto con i princìpi costituzionali. Colpisce
che su un tema così delicato, nonostante gli sforzi
dell'opposizione sostenuti dall'esperienza di ampi settori
dell'associazionismo laico e cattolico e di organismi
internazionali, il Parlamento non sia riuscito ad approvare
una normativa organica per il riconoscimento dello status
di rifugiato in Italia e del diritto d'asilo previsto dal
terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione; questo tema è
stato di fatto derubricato ad aspetto particolare del più
ampio problema dell'immigrazione con gravi conseguenze sia sul
piano giuridico che sul piano etico.
Questa premessa conferma la necessità di riportare
all'attenzione del Parlamento il tema del diritto di asilo.
Sono 50 milioni le persone, sradicate dalla loro terra, a cui
è negato l'esercizio delle cosiddette libertà democratiche; e
in un'epoca di crisi internazionali e di persecuzioni di varia
natura il loro numero è destinato ad aumentare.
I proponenti, hanno già presentato una proposta di legge
sullo stesso tema (Atto Camera n. 1238), ma ritengono
necessario integrare e meglio specificare, con la presente
proposta di legge, i criteri che debbono individuare i
destinatari delle garanzie previste dall'articolo 10 della
Costituzione.
Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 lo
status di rifugiato è garantito a coloro che devono
lasciare il paese perché perseguitati o per il fondato timore
di essere sottoposti a persecuzione per ragioni di razza,
religione, nazionalità, opinioni politiche o perché membri di
un particolare gruppo sociale. Riprendendo le linee guida
interpretative della Convenzione diffuse nel "Handbook on
Procedures and Criteria for determinating Refugee Status under
1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of
Refugees", appare chiaro l'approccio e la formulazione
stessa della nostra proposta di legge.
La nostra proposta, dunque, in un solo articolo mira a
individuare le tipologie di violazioni che, perpetrate ai
danni di stranieri o di apolidi nei Paesi di cui sono,
rispettivamente, cittadini o abitualmente residenti, rendano
certa per i richiedenti l'acquisizione del diritto di asilo
nel nostro Paese.
Si tratta (comma 1, lettera a)) di persecuzioni e
discriminazioni non solo per motivi politici, di razza, di
religione, di nazionalità e di appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o etnico, ma anche di persecuzioni o
discriminazioni legate al sesso e all'orientamento sessuale.
Quest'ultimo aspetto rappresenta più degli altri la novità
della presente proposta di legge, che riprende quanto
delineato in questo ambito dalla stessa Convenzione di Ginevra
del 1951. La prospettiva di genere si rende necessaria per
dare alle donne l'accesso alla procedura dei richiedenti
asilo. La nostra proposta di legge intende riferirsi in buona
sostanza a tutte le donne, intese come gruppo sociale, che
siano anche solo potenzialmente vittime di violenze di
carattere sessuale, fisico e psicologico in paesi in cui tali
aberranti pratiche e il loro intento persecutorio, sono
sostenute o anche indirettamente tollerate dallo Stato. Il
caso di Amina Lawal in Nigeria ha sconvolto le coscienze delle
donne e degli uomini di mezzo mondo dimostrando che l'essere
donna in certe realtà è ancora oggi motivo di discriminazione.
Come è noto, una corte islamica nigeriana ha condannato Amina
alla lapidazione per aver avuto una figlia fuori dai vincoli
del matrimonio. Queste forme integraliste di interpretazione e
di applicazione della sharia islamica, soprattutto in
alcune zone dominate da un nuovo fondamentalismo islamista,
colpiscono con particolare ferocia le donne, mettendone a
rischio diritti fondamentali, quali la sicurezza fisica, la
sessualità, la maternità e, in casi estremi ma non rari, anche
la loro stessa vita. Altro caso emblematico riguarda la
diffusa pratica delle mutilazioni genitali femminili della
quale molte donne sono vittime.
In molti paesi del mondo, inoltre, si attuano vere e
proprie persecuzioni ai danni di uomini e donne i cui
orientamenti sessuali non sono, per così dire, "conformi" ai
precetti delle religioni dominanti o di Stato, e pertanto
puniti dalle leggi statali. In molti casi il richiedente asilo
ha rifiutato di aderire a ruoli socialmente o culturalmente
definiti o di rispettare le aspettative di comportamento
attribuite al proprio sesso. Frequenti sono pertanto le
richieste di asilo che coinvolgono omosessuali, transessuali
che hanno affrontato non solo il pubblico pregiudizio, ma
anche veri e propri abusi, violenze o dure discriminazioni. Si
pensi all'Egitto, dove l'omosessualità è punita con la
detenzione, o all'Arabia Saudita dove addirittura è punita con
la pena capitale. Sempre, per la Convenzione di Ginevra, nei
paesi dove le pratiche omosessuali non sono illegali, il
richiedente può sostenere la validità della propria richiesta
quando lo Stato condona o tollera pratiche discriminatorie o
ingiustizie da lui subite, o anche quando non viene garantita
la necessaria protezione a questo gruppo sociale.
Al comma 1, lettera b) proponiamo la garanzia del
diritto di asilo per coloro che sono costretti a fuggire dal
proprio Paese per salvare sé o i propri familiari da
persecuzioni o dal timore fondato di persecuzione. Tale
status deve quindi essere concesso a chiunque subisce
minacce alla propria vita o vede minacciata la propria
incolumità personale, la propria sicurezza, la propria libertà
personale, ovvero a chi è sottoposto a trattamenti disumani o
degradanti. Non solo: ma, più in generale, ad ogni straniero
al quale, nel suo paese, è impedito l'esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
Al comma 2 si estende il diritto di asilo al coniuge, ai
conviventi e ai figli minori al fine di assicurare il
mantenimento dell'unità familiare e dei riferimenti
affettivi.