XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3857




        Onorevoli Colleghi! - La guerra contro l'Iraq ha riportato drammaticamente all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale il problema del diritto di asilo e dell'accoglienza dei rifugiati. Il diritto di asilo in Italia è sancito dall'articolo 10 della Costituzione, anche se le attuali "condizioni stabilite dalla legge" sembrano contraddire nei fatti il dettato costituzionale. La dottrina considera l'articolo 10 della Costituzione una norma precettiva che fonda un diritto soggettivo perfetto nei confronti dello straniero ad essere ammesso e a soggiornare nel territorio dello Stato italiano. La condizione necessaria e sufficiente per la titolarità del diritto è l'impedimento all'esercizio sostanziale e non solo formale delle libertà democratiche.
        La legge 30 luglio 2002, n. 189, approvata in questa legislatura è, per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di asilo, del tutto insufficiente oltre che, in alcune parti, in contrasto con i princìpi costituzionali. Colpisce che su un tema così delicato, nonostante gli sforzi dell'opposizione sostenuti dall'esperienza di ampi settori dell'associazionismo laico e cattolico e di organismi internazionali, il Parlamento non sia riuscito ad approvare una normativa organica per il riconoscimento dello status di rifugiato in Italia e del diritto d'asilo previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione; questo tema è stato di fatto derubricato ad aspetto particolare del più ampio problema dell'immigrazione con gravi conseguenze sia sul piano giuridico che sul piano etico.
        Questa premessa conferma la necessità di riportare all'attenzione del Parlamento il tema del diritto di asilo. Sono 50 milioni le persone, sradicate dalla loro terra, a cui è negato l'esercizio delle cosiddette libertà democratiche; e in un'epoca di crisi internazionali e di persecuzioni di varia natura il loro numero è destinato ad aumentare.
        I proponenti, hanno già presentato una proposta di legge sullo stesso tema (Atto Camera n. 1238), ma ritengono necessario integrare e meglio specificare, con la presente proposta di legge, i criteri che debbono individuare i destinatari delle garanzie previste dall'articolo 10 della Costituzione.
        Ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 lo status di rifugiato è garantito a coloro che devono lasciare il paese perché perseguitati o per il fondato timore di essere sottoposti a persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o perché membri di un particolare gruppo sociale. Riprendendo le linee guida interpretative della Convenzione diffuse nel "Handbook on Procedures and Criteria for determinating Refugee Status under 1951 Convention and 1967 Protocol relating to the Status of Refugees", appare chiaro l'approccio e la formulazione stessa della nostra proposta di legge.
        La nostra proposta, dunque, in un solo articolo mira a individuare le tipologie di violazioni che, perpetrate ai danni di stranieri o di apolidi nei Paesi di cui sono, rispettivamente, cittadini o abitualmente residenti, rendano certa per i richiedenti l'acquisizione del diritto di asilo nel nostro Paese.
        Si tratta (comma 1, lettera a)) di persecuzioni e discriminazioni non solo per motivi politici, di razza, di religione, di nazionalità e di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico, ma anche di persecuzioni o discriminazioni legate al sesso e all'orientamento sessuale. Quest'ultimo aspetto rappresenta più degli altri la novità della presente proposta di legge, che riprende quanto delineato in questo ambito dalla stessa Convenzione di Ginevra del 1951. La prospettiva di genere si rende necessaria per dare alle donne l'accesso alla procedura dei richiedenti asilo. La nostra proposta di legge intende riferirsi in buona sostanza a tutte le donne, intese come gruppo sociale, che siano anche solo potenzialmente vittime di violenze di carattere sessuale, fisico e psicologico in paesi in cui tali aberranti pratiche e il loro intento persecutorio, sono sostenute o anche indirettamente tollerate dallo Stato. Il caso di Amina Lawal in Nigeria ha sconvolto le coscienze delle donne e degli uomini di mezzo mondo dimostrando che l'essere donna in certe realtà è ancora oggi motivo di discriminazione. Come è noto, una corte islamica nigeriana ha condannato Amina alla lapidazione per aver avuto una figlia fuori dai vincoli del matrimonio. Queste forme integraliste di interpretazione e di applicazione della sharia islamica, soprattutto in alcune zone dominate da un nuovo fondamentalismo islamista, colpiscono con particolare ferocia le donne, mettendone a rischio diritti fondamentali, quali la sicurezza fisica, la sessualità, la maternità e, in casi estremi ma non rari, anche la loro stessa vita. Altro caso emblematico riguarda la diffusa pratica delle mutilazioni genitali femminili della quale molte donne sono vittime.
        In molti paesi del mondo, inoltre, si attuano vere e proprie persecuzioni ai danni di uomini e donne i cui orientamenti sessuali non sono, per così dire, "conformi" ai precetti delle religioni dominanti o di Stato, e pertanto puniti dalle leggi statali. In molti casi il richiedente asilo ha rifiutato di aderire a ruoli socialmente o culturalmente definiti o di rispettare le aspettative di comportamento attribuite al proprio sesso. Frequenti sono pertanto le richieste di asilo che coinvolgono omosessuali, transessuali che hanno affrontato non solo il pubblico pregiudizio, ma anche veri e propri abusi, violenze o dure discriminazioni. Si pensi all'Egitto, dove l'omosessualità è punita con la detenzione, o all'Arabia Saudita dove addirittura è punita con la pena capitale. Sempre, per la Convenzione di Ginevra, nei paesi dove le pratiche omosessuali non sono illegali, il richiedente può sostenere la validità della propria richiesta quando lo Stato condona o tollera pratiche discriminatorie o ingiustizie da lui subite, o anche quando non viene garantita la necessaria protezione a questo gruppo sociale.
        Al comma 1, lettera b) proponiamo la garanzia del diritto di asilo per coloro che sono costretti a fuggire dal proprio Paese per salvare sé o i propri familiari da persecuzioni o dal timore fondato di persecuzione. Tale status deve quindi essere concesso a chiunque subisce minacce alla propria vita o vede minacciata la propria incolumità personale, la propria sicurezza, la propria libertà personale, ovvero a chi è sottoposto a trattamenti disumani o degradanti. Non solo: ma, più in generale, ad ogni straniero al quale, nel suo paese, è impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.
        Al comma 2 si estende il diritto di asilo al coniuge, ai conviventi e ai figli minori al fine di assicurare il mantenimento dell'unità familiare e dei riferimenti affettivi.




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