XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3857




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo in attuazione dell'articolo 10 della Costituzione:

            a) allo straniero o all'apolide che, rispettivamente, nel Paese del quale è cittadino, o nel quale aveva residenza abituale, abbia timore fondato di persecuzione o è perseguitato o discriminato per motivi di razza, di religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico, ovvero per le sue opinioni politiche;

            b) allo straniero o all'apolide che si trova nella necessità di fuggire dal Paese di cui, rispettivamente, è cittadino o nel quale ha residenza abituale, al fine di salvare sé o i propri familiari da persecuzione o dal timore fondato di persecuzione che ne minacciano la vita, l'incolumità personale, la sicurezza o la libertà personale, ovvero è sottoposto a trattamenti disumani o degradanti o è impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

        2. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge, ai conviventi e ai figli minori dei soggetti di cui al comma 1.



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