XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3857
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La Repubblica garantisce il diritto di asilo in
attuazione dell'articolo 10 della Costituzione:
a) allo straniero o all'apolide che,
rispettivamente, nel Paese del quale è cittadino, o nel quale
aveva residenza abituale, abbia timore fondato di persecuzione
o è perseguitato o discriminato per motivi di razza, di
religione, di sesso, di orientamento sessuale, di nazionalità,
di appartenenza ad un determinato gruppo sociale o etnico,
ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che si trova nella
necessità di fuggire dal Paese di cui, rispettivamente, è
cittadino o nel quale ha residenza abituale, al fine di
salvare sé o i propri familiari da persecuzione o dal timore
fondato di persecuzione che ne minacciano la vita,
l'incolumità personale, la sicurezza o la libertà personale,
ovvero è sottoposto a trattamenti disumani o degradanti o è
impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite
dalla Costituzione italiana.
2. Il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al coniuge,
ai conviventi e ai figli minori dei soggetti di cui al
comma 1.