XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3855




        Onorevoli Colleghi! - Uno dei punti fondamentali della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, è rappresentato dal riconoscimento dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.
        Infatti, il nuovo articolo 119 dispone che, in relazione all'autonomia di entrata e di spesa, regioni, comuni e province "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri", in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Essi dispongono "di compartecipazioni" al gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio.
        L'articolo 119 prevede, inoltre, per i "territori con minore capacità tributaria per abitante", l'integrazione di tali risorse con "un fondo perequativo" da assegnare "senza vincolo di destinazione".
        Il complesso di tali risorse deve consentire a comuni, province, città metropolitane e regioni "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".
        Infine sono previste "risorse aggiuntive" per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.
        Le nuove norme costituzionali richiedono, conseguentemente, l'eliminazione dei tradizionali trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, che hanno sinora alimentato i bilanci locali.
        Tributi propri, compartecipazioni, fon do perequativo dovranno garantire l'attività relativa al "normale esercizio delle loro funzioni", intendendosi per tali: per le regioni quelle di cui ai commi terzo e quarto del novellato articolo 117 della Costituzione e per i comuni e le province quelle connesse al trasferimento delle competenze amministrative, a partire dalle "funzioni fondamentali" di comuni e province, assegnate direttamente dallo Stato ai sensi della lettera p) del secondo comma del medesimo articolo 117.
        Appare chiaro che nell'articolo 119 le norme sulla "autonomia di entrata e di spesa" e quelle sull'attribuzione di compartecipazioni e di addizionali su "tributi erariali" riferibili al territorio di ciascuna regione o ente locale non devono essere disgiunte da quelle sul "fondo perequativo", che in funzione delle attività ordinarie integri risorse dei "territori con minore capacità fiscale per abitante" al fine di consentire loro "di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite"; non devono essere disgiunte da "risorse aggiuntive ed interventi speciali" destinati a finanziare interventi più strutturali di "sviluppo, coesione e solidarietà sociale" e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.
        Tra le competenze esclusive dello Stato si collocano quindi sia la "perequazione delle risorse finanziarie", sia la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". La norma costituzionale ha così esplicitamente richiamato la dizione livelli "essenziali" e non "minimi".
        E' quindi necessaria una legislazione coerente con l'articolo 119 e con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Nella ipotesi di proposta di legge elaborata da Legautonomie, i principi del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", per una compiuta autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni devono prevedere innanzitutto tributi locali, sovra imposte e addizionali che comuni, province, città metropolitane e regioni istituiscono e applicano sulla base della legislazione statale e regionale e che disciplinano con propria potestà regolamentare.
        In sede di coordinamento andranno previsti i tributi il cui gettito, avente presupposti di carattere generale e riferito all'intero territorio nazionale, è attribuito ai comuni, alle province e alle regioni (ad esempio per le regioni l'imposta regionale sulle attività produttive o altro tributo in sostituzione, per i comuni l'unificazione nell'imposta comunale sugli immobili per tutte le imposte e tasse che gravano sugli immobili; per le province l'imposta erariale sulle assicurazioni per la responsabilità civile auto).
        Cardine del superamento degli attuali trasferimenti statali dovrà essere la previsione della compartecipazione di comuni, province, città metropolitane e regioni ai tributi erariali riferiti al rispettivo territorio, con una valutazione preferenziale di compartecipazioni alle imposte sui consumi quali l'imposta sul valore aggiunto e gli oli minerali oltre che alle imposte sul reddito.
        Unitamente al sistema delle compartecipazioni ai tributi erariali va istituito, con legge dello Stato, un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minori capacità fiscale per abitante. Provvedendo altresì, sempre con legge statale, al reperimento e alla realizzazione di "risorse aggiuntive e interventi speciali" per lo sviluppo e la solidarietà sociale nonché per il superamento degli squilibri.
        A salvaguardia del contribuente e a garanzie delle entrate delle regioni e degli enti locali, in sede di prima applicazione della legge, la pressione fiscale complessiva dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane dovrà essere inferiore o uguale a quella esistente. Nel caso in cui lo Stato promuova provvedimenti tributari che comportino minor gettito per le compartecipazioni delle regioni e degli enti locali esso dovrà garantire il necessario conguaglio.
        Per avviare entro tempi ragionevoli la riforma federalista della finanza pubblica del sistema tributario è urgente proporsi l'obiettivo di sostituire gli attuali trasferimenti statali, stabilendo il livello delle compartecipazioni e il fondo perequativo previsti dall'articolo 119, entro e non oltre il 10 gennaio 2004.
        L'articolo 1, capo I, della proposta di legge definisce i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117 e 119 della Costituzione, che prevede il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane con tributi propri, sovrimposte addizionali, compartecipazioni, e con il fondo perequativo.
        L'articolo 2 regola l'applicazione del patto di stabilità, che riguarda solamente le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la partecipazione alla formulazione della politica di bilancio nazionale e le regole contabili.
        L'articolo 3, capo II, definisce l'autonomia tributaria delle regioni e degli enti locali e disciplina i tributi e le entrate proprie di regioni, comuni, province e città metropolitane. La legge statale individua i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale. La legislazione regionale istituisce i tributi regionali nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'articolo 1 e definisce gli ambiti oggettivi e soggettivi dei tributi nei quali i comuni, le province e le città metropolitane esercitano la propria autonomia tributaria.
        Nel capo III, all'articolo 4 sono disciplinate le compartecipazioni sui tributi erariali. All'articolo 5 è stabilita l'istituzione, con legge dello Stato, del fondo perequativo previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, destinato a integrare le risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali con capacità fiscale per abitante inferiore alla media nazionale e per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della stessa Costituzione. Il fondo è diviso in due parti: la prima riguarda i comuni, le province e le città metropolitane; la seconda riguarda le regioni; nel riparto delle risorse si dovrà tenere conto dell'efficienza delle amministrazioni, con particolare riferimento alla capacità di accertamento e di lotta all'evasione fiscale. L'articolo 6 stabilisce che il conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato e dalle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane dovrà essere assicurato disponendo compartecipazioni e garantendo la perequazione in modo da consentire il finanziamento integrale delle funzioni conferite.
        Infine, l'articolo 7 istituisce con risorse aggiuntive un fondo speciale per gli investimenti pubblici, destinato a colmare i divari territoriali nella dotazione delle infrastrutture di comuni, province, città metropolitane e regioni.




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