XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3855
Onorevoli Colleghi! - Uno dei punti fondamentali della
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, è
rappresentato dal riconoscimento dell'autonomia finanziaria di
entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e delle regioni.
Infatti, il nuovo articolo 119 dispone che, in relazione
all'autonomia di entrata e di spesa, regioni, comuni e
province "stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri",
in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Essi dispongono "di compartecipazioni" al gettito di tributi
erariali riferibili al loro territorio.
L'articolo 119 prevede, inoltre, per i "territori con
minore capacità tributaria per abitante", l'integrazione di
tali risorse con "un fondo perequativo" da assegnare "senza
vincolo di destinazione".
Il complesso di tali risorse deve consentire a comuni,
province, città metropolitane e regioni "di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite".
Infine sono previste "risorse aggiuntive" per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociali,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire
l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni.
Le nuove norme costituzionali richiedono,
conseguentemente, l'eliminazione dei tradizionali
trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, che hanno
sinora alimentato i bilanci locali.
Tributi propri, compartecipazioni, fon do perequativo
dovranno garantire l'attività relativa al "normale esercizio
delle loro funzioni", intendendosi per tali: per le regioni
quelle di cui ai commi terzo e quarto del novellato articolo
117 della Costituzione e per i comuni e le province quelle
connesse al trasferimento delle competenze amministrative, a
partire dalle "funzioni fondamentali" di comuni e province,
assegnate direttamente dallo Stato ai sensi della lettera
p) del secondo comma del medesimo articolo 117.
Appare chiaro che nell'articolo 119 le norme sulla
"autonomia di entrata e di spesa" e quelle sull'attribuzione
di compartecipazioni e di addizionali su "tributi erariali"
riferibili al territorio di ciascuna regione o ente locale non
devono essere disgiunte da quelle sul "fondo perequativo", che
in funzione delle attività ordinarie integri risorse dei
"territori con minore capacità fiscale per abitante" al fine
di consentire loro "di finanziare integralmente le funzioni
pubbliche loro attribuite"; non devono essere disgiunte da
"risorse aggiuntive ed interventi speciali" destinati a
finanziare interventi più strutturali di "sviluppo, coesione e
solidarietà sociale" e per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona.
Tra le competenze esclusive dello Stato si collocano
quindi sia la "perequazione delle risorse finanziarie", sia la
"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale". La norma
costituzionale ha così esplicitamente richiamato la dizione
livelli "essenziali" e non "minimi".
E' quindi necessaria una legislazione coerente con
l'articolo 119 e con la riforma del titolo V della parte
seconda della Costituzione. Nella ipotesi di proposta di legge
elaborata da Legautonomie, i principi del "coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario", per una compiuta
autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane
e regioni devono prevedere innanzitutto tributi locali, sovra
imposte e addizionali che comuni, province, città
metropolitane e regioni istituiscono e applicano sulla base
della legislazione statale e regionale e che disciplinano con
propria potestà regolamentare.
In sede di coordinamento andranno previsti i tributi il
cui gettito, avente presupposti di carattere generale e
riferito all'intero territorio nazionale, è attribuito ai
comuni, alle province e alle regioni (ad esempio per le
regioni l'imposta regionale sulle attività produttive o altro
tributo in sostituzione, per i comuni l'unificazione
nell'imposta comunale sugli immobili per tutte le imposte e
tasse che gravano sugli immobili; per le province l'imposta
erariale sulle assicurazioni per la responsabilità civile
auto).
Cardine del superamento degli attuali trasferimenti
statali dovrà essere la previsione della compartecipazione di
comuni, province, città metropolitane e regioni ai tributi
erariali riferiti al rispettivo territorio, con una
valutazione preferenziale di compartecipazioni alle imposte
sui consumi quali l'imposta sul valore aggiunto e gli oli
minerali oltre che alle imposte sul reddito.
Unitamente al sistema delle compartecipazioni ai tributi
erariali va istituito, con legge dello Stato, un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minori capacità fiscale per abitante. Provvedendo altresì,
sempre con legge statale, al reperimento e alla realizzazione
di "risorse aggiuntive e interventi speciali" per lo sviluppo
e la solidarietà sociale nonché per il superamento degli
squilibri.
A salvaguardia del contribuente e a garanzie delle entrate
delle regioni e degli enti locali, in sede di prima
applicazione della legge, la pressione fiscale complessiva
dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e delle
città metropolitane dovrà essere inferiore o uguale a quella
esistente. Nel caso in cui lo Stato promuova provvedimenti
tributari che comportino minor gettito per le
compartecipazioni delle regioni e degli enti locali esso dovrà
garantire il necessario conguaglio.
Per avviare entro tempi ragionevoli la riforma federalista
della finanza pubblica del sistema tributario è urgente
proporsi l'obiettivo di sostituire gli attuali trasferimenti
statali, stabilendo il livello delle compartecipazioni e il
fondo perequativo previsti dall'articolo 119, entro e non
oltre il 10 gennaio 2004.
L'articolo 1, capo I, della proposta di legge definisce i
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario ai sensi degli articoli 117 e 119
della Costituzione, che prevede il finanziamento integrale
delle funzioni pubbliche delle regioni, delle province, dei
comuni e delle città metropolitane con tributi propri,
sovrimposte addizionali, compartecipazioni, e con il fondo
perequativo.
L'articolo 2 regola l'applicazione del patto di stabilità,
che riguarda solamente le regioni, le province, le città
metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti, la partecipazione alla formulazione della politica
di bilancio nazionale e le regole contabili.
L'articolo 3, capo II, definisce l'autonomia tributaria
delle regioni e degli enti locali e disciplina i tributi e le
entrate proprie di regioni, comuni, province e città
metropolitane. La legge statale individua i tributi dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti
all'intero territorio nazionale. La legislazione regionale
istituisce i tributi regionali nel rispetto dei princìpi
fondamentali dell'articolo 1 e definisce gli ambiti oggettivi
e soggettivi dei tributi nei quali i comuni, le province e le
città metropolitane esercitano la propria autonomia
tributaria.
Nel capo III, all'articolo 4 sono disciplinate le
compartecipazioni sui tributi erariali. All'articolo 5 è
stabilita l'istituzione, con legge dello Stato, del fondo
perequativo previsto dall'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione, destinato a integrare le risorse finanziarie
delle regioni e degli enti locali con capacità fiscale per
abitante inferiore alla media nazionale e per fare fronte agli
oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della stessa Costituzione. Il fondo è
diviso in due parti: la prima riguarda i comuni, le province e
le città metropolitane; la seconda riguarda le regioni; nel
riparto delle risorse si dovrà tenere conto dell'efficienza
delle amministrazioni, con particolare riferimento alla
capacità di accertamento e di lotta all'evasione fiscale.
L'articolo 6 stabilisce che il conferimento delle funzioni
amministrative dallo Stato e dalle regioni, ai comuni, alle
province e alle città metropolitane dovrà essere assicurato
disponendo compartecipazioni e garantendo la perequazione in
modo da consentire il finanziamento integrale delle funzioni
conferite.
Infine, l'articolo 7 istituisce con risorse aggiuntive un
fondo speciale per gli investimenti pubblici, destinato a
colmare i divari territoriali nella dotazione delle
infrastrutture di comuni, province, città metropolitane e
regioni.