XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3855
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA
TRIBUTARIO
Art. 1.
(Princìpi fondamentali).
1. I princìpi fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, oltre a
quelli derivanti dalla Costituzione medesima, dalla normativa
comunitaria e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono i
seguenti:
a) razionalità, semplificazione e coerenza dei
singoli istituti tributari e del sistema tributario nel suo
complesso;
b) determinazione di una compiuta autonomia
finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province,
delle città metropolitane e delle regioni;
c) definizione di un adeguato equilibrio tra
tributi propri e compartecipazioni;
d) definizione dei tributi il cui gettito, avente
presupposti di carattere generale e riferito all'intero
territorio nazionale, è attribuito ai comuni, alle province,
alle città metropolitane e alle regioni;
e) previsione della compartecipazione dei comuni,
delle province, delle città metropolitane e delle regioni ai
tributi erariali riferiti al rispettivo territorio;
f) istituzione, con legge statale, di un fondo
perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori
con minore capacità fiscale per abitante;
g) previsione di tributi, sovraimposte e
addizionali che comuni, province, città metropolitane e
regioni istituiscono e applicano, sulla base della
legislazione statale e regionale, e che disciplinano con
propria potestà regolamentare. La previsione di tributi locali
e di scopo, peculiari alla realtà socio-economica della
regione, è definita dalla legislazione regionale previa
concertazione con i consigli delle autonomie locali;
h) previsione, in sede di prima applicazione della
presente legge, di una pressione fiscale complessiva dello
Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città
metropolitane inferiore o uguale rispetto a quella
esistente;
i) garanzia di un adeguato conguaglio da parte
dello Stato nell'ipotesi in cui promuova provvedimenti
tributari che comportano minor gettito nei tributi e
compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e
delle città metropolitane;
l) stabilità e unitarietà della finanza
pubblica;
m) armonizzazione dei sistemi contabili e dei
bilanci nelle amministrazioni pubbliche;
n) collaborazione istituzionale e concertazione
preventiva sui provvedimenti di finanza pubblica e del sistema
tributario che incidono sui bilanci dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni.
Art. 2.
(Patto di stabilità e crescita, partecipazione alla
formulazione della politica di bilancio nazionale, regole
contabili).
1. Nel quadro degli obblighi di finanza pubblica assunti a
livello comunitario con il patto di stabilità e crescita, di
cui alla risoluzione 97/C 236/01 del Consiglio, del 17 giugno
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. C 236 del 2 agosto 1997, le regioni, le
province, le città metropolitane e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti osservano, nell'adozione delle
rispettive politiche di bilancio, le regole e i criteri del
patto di stabilità interno definite nell'ambito della
legislazione nazionale e riferiti ai saldi finanziari e
all'ammontare del debito.
2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata", esamina e approva le
indicazioni programmatiche del Documento di programmazione
economico-finanziaria in materia di finanza pubblica entro il
20 giugno di ciascun anno e comunque prima della presentazione
del documento stesso al Parlamento. La Conferenza unificata
definisce il concorso dello Stato, delle regioni, dei comuni,
delle province e delle città metropolitane al raggiungimento
degli obiettivi finanziari contenuti nella risoluzione
parlamentare di approvazione del Documento di programmazione
economico-finanziaria. Ciascuna regione, di intesa con il
consiglio delle autonomie locali, può decidere un diverso
concorso dei comuni, delle province e delle città
metropolitane del territorio di propria copertura per il
raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza
pubblica.
3. Il patto di stabilità interno assume come parametro
fondamentale di riferimento il saldo netto da finanziare,
inteso come differenza tra entrate finali e spese finali.
4. Il raggiungimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno è sottoposto a verifiche trimestrali da
effettuare avvalendosi delle sezioni regionali della Corte dei
conti, nell'ambito di funzioni di controllo svolte in base al
metodo della collaborazione. Modalità e procedure delle
verifiche sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Corte dei conti e di intesa con la
Conferenza unificata.
5. La legge definisce il sistema di sanzioni e di
incentivi da applicare al conseguimento degli obiettivi del
patto di stabilità interno, commisurato allo scostamento tra i
risultati programmati e gli obiettivi realizzati nonché alla
riduzione del rapporto tra ammontare del debito e prodotto
interno lordo, ferma restando la disposizione di cui al comma
2, ultimo periodo.
Capo II
AUTONOMIA TRIBUTARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI
Art. 3.
(Tributi ed entrate propri).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per disciplinare i tributi propri dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
regioni secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le leggi nazionali e regionali definiscono la
tipologia e le caratteristiche generali dei tributi locali;
b) la legge statale individua i tributi dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti
all'intero territorio nazionale; fissa i criteri di
ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali
si esercita l'autonomia degli enti medesimi, prevedendo almeno
la facoltà di manovra delle aliquote anche differenziata per
soggetti passivi, per settori economici e per ambiti
territoriali;
c) le regioni esercitano la loro potestà
legislativa di imposizione istituendo tributi regionali nel
rispetto dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 1, e
determinano gli ambiti oggettivi e soggettivi dei tributi nei
quali i comuni, le province e le città metropolitane
esercitano la propria autonomia tributaria;
d) i comuni, le province e le città metropolitane
non possono istituire i tributi propri di cui alla lettera
c) al di fuori degli ambiti determinati dalla legge
regionale;
e) le regioni non possono istituire i tributi
regionali e i tributi locali previsti dalla lettera c)
aventi gli stessi presupposti di tributi istituiti da leggi
statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. Sono vietate la sovrapposizione e la duplicazione dei
tributi;
f) le regioni possono istituire tributi propri
diversi da quelli di cui alla lettera c) solo se
compresi nelle tipologie di tributi individuate dalla legge
statale. Al fine di dare attuazione al principio della
perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione, la legge statale determina aliquote minime o
aliquote standard per ciascun tributo proprio diverso da
quelli di cui alla lettera c);
g) la legge statale può prevedere sovraimposte e
addizionali a tributi erariali a favore dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle regioni,
determinando l'ambito entro il quale si esercita l'autonomia
tributaria di tali enti. Spetta in ogni caso alla competenza
legislativa dello Stato la determinazione della scala di
progressività del tributo;
h) la legge statale assicura l'attuazione delle
direttive comunitarie in materia tributaria;
i) la legge statale determina la congrua
rappresentanza delle regioni, dei comuni, delle province e
delle città metropolitane negli organi di direzione delle
strutture periferiche dell'amministrazione finanziaria e delle
agenzie fiscali;
l) la legge statale assicura alle regioni, ai
comuni, alle province e alle città metropolitane la
disponibilità tempestiva delle informazioni sulle basi
imponibili e sul gettito dei tributi regionali e locali
oggetto di riscossione centralizzata nonché delle sovrimposte
e delle compartecipazioni ai tributi erariali;
m) la legge statale, in sede di coordinamento,
prevede procedure di composizione dei conflitti tra regioni,
comuni, province e città metropolitane in ordine alla
istituzione e alla disciplina di tributi locali.
2. I principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 si
applicano anche alle entrate dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle regioni che hanno natura di
prestazioni patrimoniali imposte.
Capo III
COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI, PEREQUAZIONE,
FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE, FONDO SPECIALE PER
GLI INVESTIMENTI
Art. 4.
(Compartecipazioni).
1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui
gettito è compartecipato dai comuni, dalle province, dalle
città metropolitane e dalle regioni e ne determina i criteri
di riparto, le quote di compartecipazione e la partecipazione
al processo di accertamento.
2. I criteri per la ripartizione del gettito dei tributi
di cui al comma 1 nel territorio sono individuati sulla base
dei princìpi di razionalità, chiarezza e semplicità
amministrativa. Per i tributi aventi a presupposto i consumi,
il criterio di ripartizione è individuato nel luogo di
consumo; per i tributi basati sul patrimonio, nella
localizzazione dei cespiti; per i tributi basati sul valore
della produzione, nel luogo di prestazione del lavoro; per i
tributi basati sul reddito, nella residenza del percettore o
nel luogo di produzione del reddito.
3. Le quote di compartecipazione sono fissate nel primo
anno in modo da assicurare, insieme al gettito dei tributi
propri, valutato sulla base di aliquote standard, e alle
entrate derivanti dal fondo perequativo di cui all'articolo
119, terzo comma, della Costituzione, il finanziamento
integrale delle funzioni pubbliche proprie o conferite ai
comuni, alle province, alle città metropolitane e alle
regioni. Parte delle compartecipazioni spettanti agli enti
dotati di capacità fiscale superiore alla media nazionale è
destinata al finanziamento del fondo perequativo di cui
all'articolo 5, in funzione del divario della capacità fiscale
riscontrata rispetto alla media nazionale.
4. Le compartecipazioni spettanti ai comuni, alle province
e alle città metropolitane sono sostitutive degli attuali
trasferimenti erariali a carattere generale provenienti dal
bilancio dello Stato, a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
5. Le aliquote di compartecipazione sono sottoposte a
verifica ogni triennio da parte del Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata.
Art. 5.
(Fondo perequativo).
1. E' istituito, entro il 31 dicembre 2003, il fondo
perequativo previsto dall'articolo 119, terzo comma, della
Costituzione, destinato a integrare le risorse finanziarie dei
comuni, delle province, delle città metropolitane e delle
regioni con capacità fiscale per abitante inferiore alla media
nazionale e a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione
della legislazione statale emanata in attuazione dell'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Il fondo perequativo, di cui al comma 1, distinto in
due parti di cui l'una destinata ai comuni, alle province e
alle città metropolitane e l'altra alle regioni, è ripartito
secondo i seguenti criteri generali: per le spese riferite a
funzioni per le quali sono stati definiti i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m),
della Costituzione, in relazione ai livelli medesimi; per le
altre spese, in relazione ai differenziali di capacità fiscale
rispetto alla media nazionale. Nel riparto si tiene conto
dell'efficienza delle amministrazioni, con particolare
riferimento alla capacità di accertamento e di lotta
all'evasione fiscale, nonché dei livelli di efficacia e di
economicità nell'utilizzo delle risorse.
Art. 6.
(Finanziamento delle funzioni conferite).
1. Il finanziamento delle funzioni amministrative
conferite con legge statale ai comuni, alle province e alle
città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, secondo comma,
della Costituzione, deve essere assicurato disponendo aumenti
delle compartecipazioni, secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 4, commi 2 e 3, e garantendo la perequazione
secondo i criteri previsti dall'articolo 5 allo scopo di
consentire il finanziamento integrale delle funzioni
medesime.
2. Il finanziamento delle funzioni amministrative
conferite con legge regionale ai comuni, alle province e alle
città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118, secondo
comma, della Costituzione, deve essere assicurato disponendo
il trasferimento di quote dei tributi propri regionali o delle
compartecipazioni ricevute dalle regioni, e garantendo la
perequazione secondo i criteri previsti dall'articolo 5 allo
scopo di consentire il finanziamento integrale delle funzioni
medesime.
Art. 7.
(Fondo speciale per gli investimenti
pubblici).
1. Nell'ambito degli interventi volti a promuovere lo
sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali, ai sensi
dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è
istituito, con apposita legge statale, il fondo speciale per
gli investimenti pubblici, destinato al finanziamento della
infrastruttura dei comuni, delle province, delle città
metropolitane e dalle regioni, al fine di riequilibrare gli
eventuali divari nella dotazione delle stesse infrastrutture
ovvero di garantire la copertura del relativo fabbisogno.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito in base a
parametri oggettivi stabiliti dalla legge istitutiva, sentita
la Conferenza unificata, e ha carattere aggiuntivo rispetto
alle risorse indicate nella presente legge.