XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3855




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DEL SISTEMA
TRIBUTARIO


Art. 1.

(Princìpi fondamentali).

        1. I princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, e dell'articolo 119 della Costituzione, oltre a quelli derivanti dalla Costituzione medesima, dalla normativa comunitaria e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono i seguenti:

            a) razionalità, semplificazione e coerenza dei singoli istituti tributari e del sistema tributario nel suo complesso;

            b) determinazione di una compiuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni;

            c) definizione di un adeguato equilibrio tra tributi propri e compartecipazioni;

            d) definizione dei tributi il cui gettito, avente presupposti di carattere generale e riferito all'intero territorio nazionale, è attribuito ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

            e) previsione della compartecipazione dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni ai tributi erariali riferiti al rispettivo territorio;

            f) istituzione, con legge statale, di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante;
            g) previsione di tributi, sovraimposte e addizionali che comuni, province, città metropolitane e regioni istituiscono e applicano, sulla base della legislazione statale e regionale, e che disciplinano con propria potestà regolamentare. La previsione di tributi locali e di scopo, peculiari alla realtà socio-economica della regione, è definita dalla legislazione regionale previa concertazione con i consigli delle autonomie locali;

            h) previsione, in sede di prima applicazione della presente legge, di una pressione fiscale complessiva dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane inferiore o uguale rispetto a quella esistente;

            i) garanzia di un adeguato conguaglio da parte dello Stato nell'ipotesi in cui promuova provvedimenti tributari che comportano minor gettito nei tributi e compartecipazioni delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane;

            l) stabilità e unitarietà della finanza pubblica;

            m) armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci nelle amministrazioni pubbliche;

            n) collaborazione istituzionale e concertazione preventiva sui provvedimenti di finanza pubblica e del sistema tributario che incidono sui bilanci dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni.


Art. 2.

(Patto di stabilità e crescita, partecipazione alla
formulazione della politica di bilancio nazionale, regole
contabili).

        1. Nel quadro degli obblighi di finanza pubblica assunti a livello comunitario con il patto di stabilità e crescita, di cui alla risoluzione 97/C 236/01 del Consiglio, del 17 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 236 del 2 agosto 1997, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti osservano, nell'adozione delle rispettive politiche di bilancio, le regole e i criteri del patto di stabilità interno definite nell'ambito della legislazione nazionale e riferiti ai saldi finanziari e all'ammontare del debito.
        2. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", esamina e approva le indicazioni programmatiche del Documento di programmazione economico-finanziaria in materia di finanza pubblica entro il 20 giugno di ciascun anno e comunque prima della presentazione del documento stesso al Parlamento. La Conferenza unificata definisce il concorso dello Stato, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane al raggiungimento degli obiettivi finanziari contenuti nella risoluzione parlamentare di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria. Ciascuna regione, di intesa con il consiglio delle autonomie locali, può decidere un diverso concorso dei comuni, delle province e delle città metropolitane del territorio di propria copertura per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica.
        3. Il patto di stabilità interno assume come parametro fondamentale di riferimento il saldo netto da finanziare, inteso come differenza tra entrate finali e spese finali.
        4. Il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno è sottoposto a verifiche trimestrali da effettuare avvalendosi delle sezioni regionali della Corte dei conti, nell'ambito di funzioni di controllo svolte in base al metodo della collaborazione. Modalità e procedure delle verifiche sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei conti e di intesa con la Conferenza unificata.
        5. La legge definisce il sistema di sanzioni e di incentivi da applicare al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, commisurato allo scostamento tra i risultati programmati e gli obiettivi realizzati nonché alla riduzione del rapporto tra ammontare del debito e prodotto interno lordo, ferma restando la disposizione di cui al comma 2, ultimo periodo.


Capo II

AUTONOMIA TRIBUTARIA DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI


Art. 3.

(Tributi ed entrate propri).

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare i tributi propri dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) le leggi nazionali e regionali definiscono la tipologia e le caratteristiche generali dei tributi locali;

            b) la legge statale individua i tributi dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni aventi presupposti di carattere generale e riferiti all'intero territorio nazionale; fissa i criteri di ripartizione della base imponibile e i margini entro i quali si esercita l'autonomia degli enti medesimi, prevedendo almeno la facoltà di manovra delle aliquote anche differenziata per soggetti passivi, per settori economici e per ambiti territoriali;

            c) le regioni esercitano la loro potestà legislativa di imposizione istituendo tributi regionali nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui all'articolo 1, e determinano gli ambiti oggettivi e soggettivi dei tributi nei quali i comuni, le province e le città metropolitane esercitano la propria autonomia tributaria;
            d) i comuni, le province e le città metropolitane non possono istituire i tributi propri di cui alla lettera c) al di fuori degli ambiti determinati dalla legge regionale;

            e) le regioni non possono istituire i tributi regionali e i tributi locali previsti dalla lettera c) aventi gli stessi presupposti di tributi istituiti da leggi statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono vietate la sovrapposizione e la duplicazione dei tributi;

            f) le regioni possono istituire tributi propri diversi da quelli di cui alla lettera c) solo se compresi nelle tipologie di tributi individuate dalla legge statale. Al fine di dare attuazione al principio della perequazione, di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, la legge statale determina aliquote minime o aliquote standard per ciascun tributo proprio diverso da quelli di cui alla lettera c);

            g) la legge statale può prevedere sovraimposte e addizionali a tributi erariali a favore dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, determinando l'ambito entro il quale si esercita l'autonomia tributaria di tali enti. Spetta in ogni caso alla competenza legislativa dello Stato la determinazione della scala di progressività del tributo;

            h) la legge statale assicura l'attuazione delle direttive comunitarie in materia tributaria;

            i) la legge statale determina la congrua rappresentanza delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane negli organi di direzione delle strutture periferiche dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali;

            l) la legge statale assicura alle regioni, ai comuni, alle province e alle città metropolitane la disponibilità tempestiva delle informazioni sulle basi imponibili e sul gettito dei tributi regionali e locali oggetto di riscossione centralizzata nonché delle sovrimposte e delle compartecipazioni ai tributi erariali;
            m) la legge statale, in sede di coordinamento, prevede procedure di composizione dei conflitti tra regioni, comuni, province e città metropolitane in ordine alla istituzione e alla disciplina di tributi locali.

        2. I principi e criteri direttivi stabiliti dal comma 1 si applicano anche alle entrate dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni che hanno natura di prestazioni patrimoniali imposte.


Capo III

COMPARTECIPAZIONI AI TRIBUTI ERARIALI, PEREQUAZIONE, FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI TRASFERITE, FONDO SPECIALE PER
GLI INVESTIMENTI


Art. 4.

(Compartecipazioni).

        1. La legge statale stabilisce i tributi erariali il cui gettito è compartecipato dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane e dalle regioni e ne determina i criteri di riparto, le quote di compartecipazione e la partecipazione al processo di accertamento.
        2. I criteri per la ripartizione del gettito dei tributi di cui al comma 1 nel territorio sono individuati sulla base dei princìpi di razionalità, chiarezza e semplicità amministrativa. Per i tributi aventi a presupposto i consumi, il criterio di ripartizione è individuato nel luogo di consumo; per i tributi basati sul patrimonio, nella localizzazione dei cespiti; per i tributi basati sul valore della produzione, nel luogo di prestazione del lavoro; per i tributi basati sul reddito, nella residenza del percettore o nel luogo di produzione del reddito.
        3. Le quote di compartecipazione sono fissate nel primo anno in modo da assicurare, insieme al gettito dei tributi propri, valutato sulla base di aliquote standard, e alle entrate derivanti dal fondo perequativo di cui all'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche proprie o conferite ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni. Parte delle compartecipazioni spettanti agli enti dotati di capacità fiscale superiore alla media nazionale è destinata al finanziamento del fondo perequativo di cui all'articolo 5, in funzione del divario della capacità fiscale riscontrata rispetto alla media nazionale.
        4. Le compartecipazioni spettanti ai comuni, alle province e alle città metropolitane sono sostitutive degli attuali trasferimenti erariali a carattere generale provenienti dal bilancio dello Stato, a decorrere dal 1^ gennaio 2004.
        5. Le aliquote di compartecipazione sono sottoposte a verifica ogni triennio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata.


Art. 5.

(Fondo perequativo).

        1. E' istituito, entro il 31 dicembre 2003, il fondo perequativo previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, destinato a integrare le risorse finanziarie dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni con capacità fiscale per abitante inferiore alla media nazionale e a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della legislazione statale emanata in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
        2. Il fondo perequativo, di cui al comma 1, distinto in due parti di cui l'una destinata ai comuni, alle province e alle città metropolitane e l'altra alle regioni, è ripartito secondo i seguenti criteri generali: per le spese riferite a funzioni per le quali sono stati definiti i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, in relazione ai livelli medesimi; per le altre spese, in relazione ai differenziali di capacità fiscale rispetto alla media nazionale. Nel riparto si tiene conto dell'efficienza delle amministrazioni, con particolare riferimento alla capacità di accertamento e di lotta all'evasione fiscale, nonché dei livelli di efficacia e di economicità nell'utilizzo delle risorse.


Art. 6.

(Finanziamento delle funzioni conferite).

        1. Il finanziamento delle funzioni amministrative conferite con legge statale ai comuni, alle province e alle città metropolitane ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, deve essere assicurato disponendo aumenti delle compartecipazioni, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 4, commi 2 e 3, e garantendo la perequazione secondo i criteri previsti dall'articolo 5 allo scopo di consentire il finanziamento integrale delle funzioni medesime.
        2. Il finanziamento delle funzioni amministrative conferite con legge regionale ai comuni, alle province e alle città metropolitane, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, deve essere assicurato disponendo il trasferimento di quote dei tributi propri regionali o delle compartecipazioni ricevute dalle regioni, e garantendo la perequazione secondo i criteri previsti dall'articolo 5 allo scopo di consentire il finanziamento integrale delle funzioni medesime.


Art. 7.

(Fondo speciale per gli investimenti
pubblici).

        1. Nell'ambito degli interventi volti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché a rimuovere gli squilibri economici e sociali, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, è istituito, con apposita legge statale, il fondo speciale per gli investimenti pubblici, destinato al finanziamento della infrastruttura dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dalle regioni, al fine di riequilibrare gli eventuali divari nella dotazione delle stesse infrastrutture ovvero di garantire la copertura del relativo fabbisogno.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito in base a parametri oggettivi stabiliti dalla legge istitutiva, sentita la Conferenza unificata, e ha carattere aggiuntivo rispetto alle risorse indicate nella presente legge.



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