XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3854




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge definisce i princìpi fondamentali in materia di ordinamento della professione di ottico optometrista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che riserva alla competenza statuale la determinazione dei princìpi fondamentali relativi alle "professioni", lasciando alla potestà legislativa delle regioni la disciplina della materia.
        Per tale motivo e alla stregua di altri progetti di legge già presentati si ritiene di disciplinare i princìpi fondamentali della professione di ottico optometrista, trattandosi di professione sanitaria non medica. La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge relativamente ai compiti ed alla definizione della figura dell'ottico optometrista fa tesoro della positiva esperienza, derivante dall'applicazione del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, puntualizzando l'attività dell'ottico optometrista come si è venuta evolvendo nell'arco degli ottanta anni decorsi dall'emanazione di tale regolamento e curando la formazione dello stesso professionista. Dalla figura dell'ottico, si è arrivati alla configurazione della figura professionale dell'ottico optometrista, intesa come espressione riassuntiva di un servizio globale reso alla vista dell'utente con esclusione assoluta delle problematiche interessanti il settore della patologia dell'organo e della funzione.
        Già da tempo e sulla base del novellato testo dell'articolo 117 della Costituzione, alcune regioni (fra queste Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia) avevano dato vita ad istituti d'istruzione professionale in optometria, i quali, invero, si qualificavano (ed ancora si qualificano) per la qualità dell'insegnamento prodotto, secondo un ottimale rapporto docenti/studenti e l'approfondimento - a livello universitario - delle materie specialistiche ivi insegnate.
        Nell'anno accademico 2001-2002, presso l'università statale di Milano "Bicocca", è stato istituito un corso di laurea in ottica e optometria, nell'ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
        Per l'espletamento della professione si prevede un titolo di studio di livello universitario, conseguito con un corso di laurea presso la facoltà di fisica da integrare con materie prelevate dal corso di laurea in medicina (articolo 7).
        Gli articoli 5 e 6, in particolare, delimitano rigorosamente l'attività professionale dell'ottico optometrista evitando che tale attività invada il campo più specificatamente riservato alla professione medica quale l'accertamento di malattie e l'esecuzione di attività di tipo invasivo.
        Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'istituzione nell'albo professionale e dell'Ordine nazionale degli ottici optometristi; l'articolo 9 prevede infine una delega al Governo per la disciplina particolareggiata dell'iscrizione all'albo nonché dell'accesso all'Ordine nazionale e agli ordini professionali regionali e provinciali degli ottici optometristi.




Frontespizio Testo articoli