XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3854
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
definisce i princìpi fondamentali in materia di ordinamento
della professione di ottico optometrista ai sensi
dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che
riserva alla competenza statuale la determinazione dei
princìpi fondamentali relativi alle "professioni", lasciando
alla potestà legislativa delle regioni la disciplina della
materia.
Per tale motivo e alla stregua di altri progetti di legge
già presentati si ritiene di disciplinare i princìpi
fondamentali della professione di ottico optometrista,
trattandosi di professione sanitaria non medica. La disciplina
prevista dagli articoli 3, 4 e 5 della proposta di legge
relativamente ai compiti ed alla definizione della figura
dell'ottico optometrista fa tesoro della positiva esperienza,
derivante dall'applicazione del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, puntualizzando l'attività
dell'ottico optometrista come si è venuta evolvendo nell'arco
degli ottanta anni decorsi dall'emanazione di tale regolamento
e curando la formazione dello stesso professionista. Dalla
figura dell'ottico, si è arrivati alla configurazione della
figura professionale dell'ottico optometrista, intesa come
espressione riassuntiva di un servizio globale reso alla vista
dell'utente con esclusione assoluta delle problematiche
interessanti il settore della patologia dell'organo e della
funzione.
Già da tempo e sulla base del novellato testo
dell'articolo 117 della Costituzione, alcune regioni (fra
queste Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Veneto,
Piemonte, Toscana e Puglia) avevano dato vita ad istituti
d'istruzione professionale in optometria, i quali, invero, si
qualificavano (ed ancora si qualificano) per la qualità
dell'insegnamento prodotto, secondo un ottimale rapporto
docenti/studenti e l'approfondimento - a livello universitario
- delle materie specialistiche ivi insegnate.
Nell'anno accademico 2001-2002, presso l'università
statale di Milano "Bicocca", è stato istituito un corso di
laurea in ottica e optometria, nell'ambito della facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali.
Per l'espletamento della professione si prevede un titolo
di studio di livello universitario, conseguito con un corso di
laurea presso la facoltà di fisica da integrare con materie
prelevate dal corso di laurea in medicina (articolo 7).
Gli articoli 5 e 6, in particolare, delimitano
rigorosamente l'attività professionale dell'ottico
optometrista evitando che tale attività invada il campo più
specificatamente riservato alla professione medica quale
l'accertamento di malattie e l'esecuzione di attività di tipo
invasivo.
Gli articoli 7 e 8 disciplinano l'istituzione nell'albo
professionale e dell'Ordine nazionale degli ottici
optometristi; l'articolo 9 prevede infine una delega al
Governo per la disciplina particolareggiata dell'iscrizione
all'albo nonché dell'accesso all'Ordine nazionale e agli
ordini professionali regionali e provinciali degli ottici
optometristi.