XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3854
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali
relativi alla regolamentazione della professione di ottico
optometrista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione.
Art. 2.
1. La formazione professionale degli ottici optometristi
si svolge in ambito universitario secondo curricula
determinati, sulla base della normativa vigente, con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
adottato di concerto con il Ministro della salute, sentiti
l'Ordine professionale nazionale e le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Art. 3.
1. L'ottico optometrista è l'operatore sanitario che, in
quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica,
della fisica ottica e delle componenti fisico-chimiche nonché
delle applicazioni dei materiali necessari a risolvere i
problemi ottici della visione, esegue con tecniche
optometriche e autonomia professionale l'esame soggettivo e
oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista.
2. L'ottico optometrista individua, previene, corregge e
compensa i difetti ottico-refrattivi della visione, sia
mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la
fornitura di occhiali, lenti a contatto correttive ed
estetiche, ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso
procedure di educazione visiva.
Art. 4.
1. L'ottico optometrista è l'unico soggetto autorizzato a
fornire qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo,
migliorativo e protettivo, sia nell'ambito delle competenze di
cui all'articolo 3, sia su prescrizione del medico specialista
oftalmologo. L'ottico optometrista controlla e perizia
qualsiasi sistema ottico di focalizzazione per ogni tipo di
ametropia, e ne redige la dichiarazione di conformità
tecnico-qualitativa ai sensi della disposizione del decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni. E' tenuto altresì ad educare l'utente al
miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione
delle risorse visive.
Art. 5.
1. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività
dirette alla somministrazione di farmaci, all'accertamento di
malattie o all'esecuzione di terapie di tipo invasivo, quale,
in particolare, la correzione di difetti visivi mediante
l'impiego di tecniche laser.
Art. 6.
1. L'ottico optometrista ha l'obbligo di informare il
soggetto ametrope circa il suo ruolo esclusivamente tecnico e
di dichiarare allo stesso che la correzione non comporta un
accertamento dello stato di salute degli occhi.
Art. 7.
1. L'esercizio della professione di ottico optometrista è
subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali,
istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano.
2. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici
optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato
appartenente all'Unione europea;
b) essere in possesso del diploma di laurea di
primo livello in ottica optometria, o titolo equipollente,
rilasciato da facoltà o corsi di laurea in ottica optometria,
anche di Stati appartenenti all'Unione europea;
c) aver superato gli esami di Stato di
abilitazione alla professione;
d) avere la residenza o il domicilio nella
regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
3. In via transitoria, hanno diritto all'iscrizione agli
albi professionali, tutti coloro che alla data di entrata in
vigore della presente legge sono in possesso del diploma di
ottico e di un attestato rilasciato da un Istituto di
istruzione superiore di optometria, ovvero da un Istituto
analogo direttamente istituito da un ente territoriale o da
questi riconosciuto. E' altresì concesso, in via transitoria e
per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere
esercitato per cinque anni tale professione, di sostenere
l'esame di Stato di abilitazione alla professione.
4. Chiunque esercita la professione di ottico optometrista
o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi
professionali di cui al presente articolo, è punito, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260
euro ad 2.600 euro.
Art. 8.
1. E' istituito l'Ordine nazionale degli ottici
optometristi, con sede in Milano.
2. L'organizzazione degli ordini professionali degli
ottici optometristi è demandata alla legge regionale che
determina altresì il carattere regionale o provinciale dei
relativi albi.
Art. 9.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo per definire:
a) le modalità di svolgimento degli esami di Stato
che consentono l'iscrizione agli albi professionali degli
ottici optometristi;
b) i princìpi relativi alla formazione e al
funzionamento degli ordini professionali, alle tariffe e alla
deontologia professionale;
c) le nomine sul funzionamento dell'Ordine
nazionale di cui all'articolo 8.
2. I princìpi e criteri direttivi cui il Governo si deve
attenere nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma
1 sono i seguenti:
a) assicurare l'articolazione regionale degli
esami di Stato;
b) prevedere la partecipazione di ottici
optometristi alle commissioni di esame;
c) disciplinare le modalità con le quali gli
ordini professionali regionali e provinciali partecipano
all'Ordine nazionale.
Art. 10.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.