XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3854




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali relativi alla regolamentazione della professione di ottico optometrista ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Art. 2.

        1. La formazione professionale degli ottici optometristi si svolge in ambito universitario secondo curricula determinati, sulla base della normativa vigente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Ordine professionale nazionale e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.


Art. 3.

        1. L'ottico optometrista è l'operatore sanitario che, in quanto esperto dell'ottica oftalmica, dell'ottica fisiologica, della fisica ottica e delle componenti fisico-chimiche nonché delle applicazioni dei materiali necessari a risolvere i problemi ottici della visione, esegue con tecniche optometriche e autonomia professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze puramente ottiche della vista.
        2. L'ottico optometrista individua, previene, corregge e compensa i difetti ottico-refrattivi della visione, sia mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la fornitura di occhiali, lenti a contatto correttive ed estetiche, ausili visivi per ipovedenti, sia attraverso procedure di educazione visiva.

Art. 4.

        1. L'ottico optometrista è l'unico soggetto autorizzato a fornire qualsiasi mezzo ottico compensativo, correttivo, migliorativo e protettivo, sia nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 3, sia su prescrizione del medico specialista oftalmologo. L'ottico optometrista controlla e perizia qualsiasi sistema ottico di focalizzazione per ogni tipo di ametropia, e ne redige la dichiarazione di conformità tecnico-qualitativa ai sensi della disposizione del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive modificazioni. E' tenuto altresì ad educare l'utente al miglior utilizzo dei mezzi ottici forniti e all'ottimizzazione delle risorse visive.


Art. 5.

        1. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività dirette alla somministrazione di farmaci, all'accertamento di malattie o all'esecuzione di terapie di tipo invasivo, quale, in particolare, la correzione di difetti visivi mediante l'impiego di tecniche laser.


Art. 6.

        1. L'ottico optometrista ha l'obbligo di informare il soggetto ametrope circa il suo ruolo esclusivamente tecnico e di dichiarare allo stesso che la correzione non comporta un accertamento dello stato di salute degli occhi.


Art. 7.

        1. L'esercizio della professione di ottico optometrista è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
        2. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

            a) essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione europea;

            b) essere in possesso del diploma di laurea di primo livello in ottica optometria, o titolo equipollente, rilasciato da facoltà o corsi di laurea in ottica optometria, anche di Stati appartenenti all'Unione europea;

            c) aver superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione;

            d) avere la residenza o il domicilio nella regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.

        3. In via transitoria, hanno diritto all'iscrizione agli albi professionali, tutti coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un Istituto di istruzione superiore di optometria, ovvero da un Istituto analogo direttamente istituito da un ente territoriale o da questi riconosciuto. E' altresì concesso, in via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale professione, di sostenere l'esame di Stato di abilitazione alla professione.
        4. Chiunque esercita la professione di ottico optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto agli albi professionali di cui al presente articolo, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro ad 2.600 euro.


Art. 8.

        1. E' istituito l'Ordine nazionale degli ottici optometristi, con sede in Milano.
        2. L'organizzazione degli ordini professionali degli ottici optometristi è demandata alla legge regionale che determina altresì il carattere regionale o provinciale dei relativi albi.

Art. 9.

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire:

            a) le modalità di svolgimento degli esami di Stato che consentono l'iscrizione agli albi professionali degli ottici optometristi;

            b) i princìpi relativi alla formazione e al funzionamento degli ordini professionali, alle tariffe e alla deontologia professionale;

            c) le nomine sul funzionamento dell'Ordine nazionale di cui all'articolo 8.

        2. I princìpi e criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1 sono i seguenti:

            a) assicurare l'articolazione regionale degli esami di Stato;

            b) prevedere la partecipazione di ottici optometristi alle commissioni di esame;

            c) disciplinare le modalità con le quali gli ordini professionali regionali e provinciali partecipano all'Ordine nazionale.


Art. 10.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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