XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3847




        Onorevoli Colleghi! - Sono moltissimi i casi di violenza fisica e psicologica a cui sono sottoposte le donne in molte parti del mondo. A mostrarlo sono gli autorevoli Rapporti delle Nazioni Unite sullo stato della popolazione, dai quali emerge un panorama di sopraffazioni che stupisce per i numeri, per le modalità e per la geografia, giacché anche i Paesi occidentali non risultano esserne immuni.
        Oggi che la "gobalizzazione" è sempre più visibile, l'affermazione di una piena cittadinanza per milioni di donne nel mondo deve essere una priorità.
        Conosciamo la realtà dei Paesi sotto l'influenza dell'integralismo religioso e la condizione di grave limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali cui sono sottoposte le donne in numerosi Paesi del mondo, come pure il drammatico fenomeno delle mutilazioni genitali, che i Rapporti delle Nazioni Unite ci aiutano a definire con precisione. Abbiamo inoltre conosciuto la sconcertante violenza sulle donne durante il conflitto balcanico.
        Per questo consideriamo necessario estendere il diritto di asilo alle "vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze". La politica deve essere un agente di trasformazione della realtà, ma all'auspicata modifica in questo senso delle legislazioni nazionali, nulla di concreto è seguito. Eppure il nostro Parlamento si è mostrato consapevole della condizione drammatica delle donne in molte aree del mondo, quando ha invitato le autorevoli protagoniste di battaglie per i diritti del proprio sesso Kalida Messaoudi, Yolande Mukagasana e Jacqueline Mukansonera, Mercedes Merono e Elsa Manzotti, Esther Kamatori.
        Nell'attuale disciplina in materia di diritto di asilo il caso delle donne vittime di violenza non è contemplato. Occorre dunque prevedere uno specifico istituto che consenta di affrontare i numerosi e drammatici casi che si presentano continuamente.
        E' bene dunque che la norma nazionale fornisca a questo riguardo un riferimento preciso. Non si tratta di immettere nella legislazione sull'asilo, peraltro da aggiornare, una specificità "aggiuntiva".
        Normare l'asilo politico senza considerare il caso delle donne perseguitate in quanto tali, significa continuare ad occultare la dolorosa realtà di violenza sul genere femminile esistente in numerose aree del mondo.
        Nella consapevolezza che una legge da sola non è in grado di modificare la condizione delle donne nel mondo, riteniamo doveroso adeguare la nostra legislazione sul diritto di asilo al principio della dignità e dell'integrità della persona.
        Bisogna in proposito ricordare che anche l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha sostenuto che le donne vittime di questo tipo di violenze devono essere considerate sotto la tutela della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.
        Le donne italiane in questi anni sono più volte, e in varie forme, intervenute a proposito della variegata collocazione femminile nel mondo. Ben sapendo che occorre tessere una tela costruita sull'incontro tra culture, tradizioni, coscienza e strumenti istituzionali oltre che sociali ed economici. Ciò che è chiaro è che questo paziente lavoro non può prescindere dalla decostruzione degli assetti patriarcali nel mondo intero.
        Circa l'onere delle disposizioni introdotte da questo provvedimento si possono valutare l'incremento delle domande di asilo politico in circa il 10 per cento di quelle attualmente presentate ed un incremento proporzionale delle spese relative. Questa considerazione ci porta a stimare l'onere del provvedimento proposto in 1,5 milioni di euro su base annua (questa cifra rappresenta il 10 per cento dei capitoli 2359, 2360 e 2361 - unità previsionale di base 4.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno relativi alle spese previste per l'anno 2003 per gli stranieri richiedenti asilo politico).
        Proponiamo, essendo esaurito, alla data della presentazione della presente proposta di legge, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del "Fondo speciale" per le spese correnti, di ricorrere allo stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289), all'articolo 80, comma 8, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Infatti, di questo stanziamento, per il reclutamento di mille agenti di pubblica sicurezza e l'assunzione di mille impiegati dell'amministrazione civile del Ministero, sono riservati 15,5 milioni nel 2003, 52 milioni nel 2004 e 59,5 milioni nel 2005. Il resto delle somme stanziate deve essere utilizzato "per la piena efficacia degli interventi in materia di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di centri, la rapida attuazione del Programma asilo, l'ammodernamento tecnologico".




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