XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3847
Onorevoli Colleghi! - Sono moltissimi i casi di
violenza fisica e psicologica a cui sono sottoposte le donne
in molte parti del mondo. A mostrarlo sono gli autorevoli
Rapporti delle Nazioni Unite sullo stato della popolazione,
dai quali emerge un panorama di sopraffazioni che stupisce per
i numeri, per le modalità e per la geografia, giacché anche i
Paesi occidentali non risultano esserne immuni.
Oggi che la "gobalizzazione" è sempre più visibile,
l'affermazione di una piena cittadinanza per milioni di donne
nel mondo deve essere una priorità.
Conosciamo la realtà dei Paesi sotto l'influenza
dell'integralismo religioso e la condizione di grave
limitazione dei diritti e delle libertà fondamentali cui sono
sottoposte le donne in numerosi Paesi del mondo, come pure il
drammatico fenomeno delle mutilazioni genitali, che i Rapporti
delle Nazioni Unite ci aiutano a definire con precisione.
Abbiamo inoltre conosciuto la sconcertante violenza sulle
donne durante il conflitto balcanico.
Per questo consideriamo necessario estendere il diritto di
asilo alle "vittime di violenza fisica o psicologica o
sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per
le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze". La
politica deve essere un agente di trasformazione della realtà,
ma all'auspicata modifica in questo senso delle legislazioni
nazionali, nulla di concreto è seguito. Eppure il nostro
Parlamento si è mostrato consapevole della condizione
drammatica delle donne in molte aree del mondo, quando ha
invitato le autorevoli protagoniste di battaglie per i diritti
del proprio sesso Kalida Messaoudi, Yolande Mukagasana e
Jacqueline Mukansonera, Mercedes Merono e Elsa Manzotti,
Esther Kamatori.
Nell'attuale disciplina in materia di diritto di asilo il
caso delle donne vittime di violenza non è contemplato.
Occorre dunque prevedere uno specifico istituto che consenta
di affrontare i numerosi e drammatici casi che si presentano
continuamente.
E' bene dunque che la norma nazionale fornisca a questo
riguardo un riferimento preciso. Non si tratta di immettere
nella legislazione sull'asilo, peraltro da aggiornare, una
specificità "aggiuntiva".
Normare l'asilo politico senza considerare il caso delle
donne perseguitate in quanto tali, significa continuare ad
occultare la dolorosa realtà di violenza sul genere femminile
esistente in numerose aree del mondo.
Nella consapevolezza che una legge da sola non è in grado
di modificare la condizione delle donne nel mondo, riteniamo
doveroso adeguare la nostra legislazione sul diritto di asilo
al principio della dignità e dell'integrità della persona.
Bisogna in proposito ricordare che anche l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha sostenuto
che le donne vittime di questo tipo di violenze devono essere
considerate sotto la tutela della Convenzione relativa allo
statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951,
resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722.
Le donne italiane in questi anni sono più volte, e in
varie forme, intervenute a proposito della variegata
collocazione femminile nel mondo. Ben sapendo che occorre
tessere una tela costruita sull'incontro tra culture,
tradizioni, coscienza e strumenti istituzionali oltre che
sociali ed economici. Ciò che è chiaro è che questo paziente
lavoro non può prescindere dalla decostruzione degli assetti
patriarcali nel mondo intero.
Circa l'onere delle disposizioni introdotte da questo
provvedimento si possono valutare l'incremento delle domande
di asilo politico in circa il 10 per cento di quelle
attualmente presentate ed un incremento proporzionale delle
spese relative. Questa considerazione ci porta a stimare
l'onere del provvedimento proposto in 1,5 milioni di euro su
base annua (questa cifra rappresenta il 10 per cento dei
capitoli 2359, 2360 e 2361 - unità previsionale di base
4.1.2.5 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
relativi alle spese previste per l'anno 2003 per gli stranieri
richiedenti asilo politico).
Proponiamo, essendo esaurito, alla data della
presentazione della presente proposta di legge,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del "Fondo
speciale" per le spese correnti, di ricorrere allo
stanziamento previsto dalla legge finanziaria per il 2003
(legge 27 dicembre 2002, n. 289), all'articolo 80, comma 8,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004
e 2005. Infatti, di questo stanziamento, per il reclutamento
di mille agenti di pubblica sicurezza e l'assunzione di mille
impiegati dell'amministrazione civile del Ministero, sono
riservati 15,5 milioni nel 2003, 52 milioni nel 2004 e 59,5
milioni nel 2005. Il resto delle somme stanziate deve essere
utilizzato "per la piena efficacia degli interventi in materia
di immigrazione e di asilo, riguardanti tra l'altro le
collaborazioni internazionali, l'apertura e la gestione di
centri, la rapida attuazione del Programma asilo,
l'ammodernamento tecnologico".