XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3847
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 30-bis
della legge 30 luglio 2002, n. 189).
1. Al capo II della legge 30 luglio 2002, n. 189,
all'articolo 31 è premesso il seguente:
"Art. 30-bis.-ˆâ1 (Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è
garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è
riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24
luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto
dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso
esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che,
trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se
apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non
vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del
fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di
religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato
gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni
politiche;
b) alle donne straniere o apolidi che sono state
vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la
loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste
il pericolo di subire tali violenze;
c) agli stranieri o agli apolidi che sono stati
vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo
del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il
pericolo di subire tali violenze;
d) allo straniero o all'apolide che non può o non
vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è,
rispettivamente, cittadino o residente abituale, in quanto
effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto
a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari
ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.
2. Ai fini di cui alla presente legge, con il
termine di "rifugiato" si intende qualsiasi straniero o
apolide cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo
che sia diversamente disposto".
Art. 2.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 1,5 milioni di euro annui, si provvede, a
decorrere dall'anno 2003, utilizzando per un pari importo lo
stanziamento di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.