XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3847




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 30-bis
della legge 30 luglio 2002, n. 189).

        1. Al capo II della legge 30 luglio 2002, n. 189, all'articolo 31 è premesso il seguente:

        "Art. 30-bis.-ˆâ1 (Titolari del diritto di asilo). 1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è garantito:

                a) allo straniero o all'apolide al quale è riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e dal protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo dalla legge 14 febbraio 1970, n. 95, e che, trovandosi fuori dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva residenza abituale, non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;

                b) alle donne straniere o apolidi che sono state vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

                c) agli stranieri o agli apolidi che sono stati vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo del loro orientamento sessuale, o per i quali sussiste il pericolo di subire tali violenze;

                d) allo straniero o all'apolide che non può o non vuole avvalersi della protezione del Paese del quale è, rispettivamente, cittadino o residente abituale, in quanto effettivamente impedito nell'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana ed esposto a pericolo attuale per la vita propria o dei propri familiari ovvero a restrizioni gravi della libertà personale.

            2. Ai fini di cui alla presente legge, con il termine di "rifugiato" si intende qualsiasi straniero o apolide cui è stato riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente disposto".


Art. 2.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1,5 milioni di euro annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2003, utilizzando per un pari importo lo stanziamento di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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