XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3843
Onorevoli Deputati! - L'articolo 8 della legge 8 maggio
1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani
all'estero (COMITES), ha previsto che le elezioni per il
rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni. Tale cadenza
in effetti nel corso delle ultime tornate è stata
frequentemente differita per ragioni di volta in volta di
natura operativa, finanziaria o a seguito di richieste delle
stesse istituzioni rappresentative dei connazionali.
Il termine per il prossimo rinnovo dei Comitati sarebbe
dovuto cadere il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
E' emerso ora, ad una accurata analisi dell'impatto della
regolamentazione e del contesto normativo ed operativo nel
quale le elezioni dovrebbero avere luogo nelle 116
circoscrizioni elettorali previste nel mondo, che tale termine
deve essere ulteriormente posposto al 31 dicembre 2003.
Infatti, nel corso del mese di giugno del 2003 è previsto
lo svolgimento dei referendum, votazioni per le quali
dovrà adottarsi, per la prima volta, la procedura del voto per
corrispondenza prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n.
459.
Si tratta quindi della prima consultazione alla quale
saranno chiamati a partecipare in maniera innovativa, per
corrispondenza, i circa quattro milioni di italiani residenti
all'estero.
Si rivela quindi necessario non sovrapporre
cronologicamente le due consultazioni (rinnovo dei COMITES e
referendum), così da permettere un sereno esame delle
questioni da parte degli italiani residenti all'estero, che
per la prima volta si trovano a confrontarsi direttamente con
la realtà elettorale italiana, nel caso dei referendum
relativamente complessa, anche rispetto alle prassi
elettorali dei Paesi di residenza (e spesso di seconda
cittadinanza per i nostri cittadini).
La legge ed il regolamento in corso di perfezionamento
inoltre prevedono un impegno particolare, e nuovo, delle
strutture consolari all'estero che, ad una analisi
dell'impatto della regolamentazione, necessiterebbero, nel
caso in cui le due consultazioni dovessero contemporaneamente
verificarsi, di mezzi aggiuntivi in termini finanziari e di
risorse umane rispetto a quanto disponibile nello stato di
previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Le elezioni dei COMITES dovrebbero essere indette, ai
sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del decreto-legge
n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
463 del 2001, e dell'articolo 16 della legge n. 205 del 1985,
entro la fine del corrente mese di marzo.
In riferimento all'urgente approssimarsi di tale data, lo
strumento del decreto-legge si rivela l'unico che consenta il
differimento del termine (articolo 1).
L'articolo 2 reca disposizioni volte a completare, in modo
unitario, l'avviato processo di informatizzazione e
conseguente aggiornamento dell'anagrafe degli italiani
residenti all'estero (AIRE), che risulta fondamentale ai fini
del continuo adeguamento, riallineamento e certificazione dei
relativi dati.
Tale processo avverrà utilizzando l'indice nazionale delle
anagrafi (INA), istituito dal decreto-legge 27 dicembre 2000,
n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2001, n. 26, per il migliore esercizio della funzione di
vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, con sede presso
il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con
decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002; la
struttura ha infatti il compito di gestire unitariamente le
attività di sperimentazione e di progetto relative alla carta
d'identità elettronica (CIE), all'INA, al sistema di accesso
ed interscambio anagrafico (SAIA), all'AIRE e alla
costituzione del centro di raccolta dei supporti informatici
contenenti i dati registrati negli archivi informatici
comunali dello stato civile, ai sensi dell'articolo 10, comma
2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
Il comma 1 dell'articolo 2 consente, pertanto,
l'aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti
all'estero, utilizzando gli stessi circuiti informatici e
determinando sia una significativa riduzione dei costi di
gestione, sia un'accelerazione delle relative procedure.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone in ordine alla
necessità di individuare forme aggiuntive di finanziamento,
analogamente a quanto già previsto dall'articolo 26, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Infine, per doverosa informazione, deve indicarsi che, in
considerazione delle differenti modalità di elezione
(corrispondenza, per il voto alle elezioni politiche ed ai
referendum; classico nei seggi costituiti sul
territorio, per le elezioni dei COMITES, come regolate dalla
legge n. 205 del 1985) che potrebbero nel futuro ingenerare
confusioni tra i connazionali residenti all'estero, il Governo
ha allo studio un disegno di legge nel quale viene, tra
l'altro, prevista per le elezioni per il rinnovo dei COMITES
l'adozione della stessa procedura elettorale prevista per le
elezioni politiche. La data del dicembre 2003 tiene peraltro
conto della possibilità che per quella data sia approvato il
citato disegno di legge.
ANALISI TECNICO NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo
Le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero
(COMITES) dovrebbero essere indette, ai sensi del combinato
disposto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001 e
dell'articolo 16 della legge n. 205 del 1985, entro la fine
del mese di marzo.
In riferimento all'urgente approssimarsi di tale data, lo
strumento del decreto-legge si rivela l'unico che consenta il
differimento del termine.
Infatti, nel corso del mese di giugno del 2003 è previsto
lo svolgimento dei referendum, votazioni per le quali
dovrà adottarsi, per la prima volta, la procedura del voto per
corrispondenza prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
Trattasi della prima consultazione alla quale saranno chiamati
a partecipare in maniera innovativa, per corrispondenza, i
circa quattro milioni di italiani residenti all'estero.
Si rivela quindi necessario non sovrapporre
cronologicamente le due consultazioni (rinnovo dei COMITES e
referendum), così da permettere un sereno esame delle
questioni da parte degli italiani residenti all'estero, che
per la prima volta si trovano a confrontarsi direttamente con
la realtà elettorale italiana, nel caso dei referendum
relativamente complessa, anche rispetto alle prassi
elettorali dei Paesi di residenza (e spesso di seconda
cittadinanza per i nostri cittadini).
B) Analisi del quadro normativo
L'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha
istituito i COMITES, ha previsto che le elezioni per il
rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni; tale cadenza
tuttavia è stata frequentemente differita per ragioni di volta
in volta di natura operativa, finanziaria o su richiesta delle
istituzioni rappresentative dei connazionali.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti
Il termine per le elezioni del 30 giugno 2003, da ultimo
fissato dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001,
n. 463, viene posposto al 31 dicembre 2003.
Al momento, nessuna altra norma procedurale viene mutata,
ma è in corso la predisposizione di un disegno di legge per la
riforma dei COMITES, che potrebbe nel frattempo mutare le
procedure elettorali con il passaggio, anche per questa
consultazione, al voto per corrispondenza.
D) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario
Non si ravvisano, nel provvedimento proposto,
interferenze ed ancor meno difformità con il diritto
comunitario.
E) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni. Verifica della coerenza con le fonti legislative
primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali
Non vi sono interferenze tra la normativa relativa alle
forme di rappresentanza dei connazionali e le normative
regionali. Al momento tale aspetto viene considerato parte
integrante della politica estera del Paese, competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena
utilizzazione delle possibilità di delegificazione
In ragione della norma primaria sulla quale si ritiene
necessario ed urgente intervenire, lo strumento del
decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.
G) Valutazione dell'impatto diretto e indiretto
sull'organizzaizone e sull'attività delle pubbliche
amministrazioni
Il differimento del termine, disposto dall'articolo 1 del
decreto-legge, pospone le incombenze elettorali derivanti
dalla legge n. 205 del 1985 al periodo precedente il mese di
dicembre del 2003, in cui funzionalmente si rivela opportuno
procedere all'organizzazione delle elezioni. Seguiranno quindi
le azioni usualmente realizzate dalla rete consolare in
occasione di tali elezioni:
a) accordi con le amministrazioni locali, statali
o substatali;
b) contratti di servizi e prestazioni d'opera per
garantire il corretto svolgimento della consultazione;
c) istituzione delle commissioni elettorali e dei
seggi.