XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3843




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ha previsto che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni. Tale cadenza in effetti nel corso delle ultime tornate è stata frequentemente differita per ragioni di volta in volta di natura operativa, finanziaria o a seguito di richieste delle stesse istituzioni rappresentative dei connazionali.
        Il termine per il prossimo rinnovo dei Comitati sarebbe dovuto cadere il 30 giugno 2003, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.
        E' emerso ora, ad una accurata analisi dell'impatto della regolamentazione e del contesto normativo ed operativo nel quale le elezioni dovrebbero avere luogo nelle 116 circoscrizioni elettorali previste nel mondo, che tale termine deve essere ulteriormente posposto al 31 dicembre 2003.
        Infatti, nel corso del mese di giugno del 2003 è previsto lo svolgimento dei referendum, votazioni per le quali dovrà adottarsi, per la prima volta, la procedura del voto per corrispondenza prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459.
        Si tratta quindi della prima consultazione alla quale saranno chiamati a partecipare in maniera innovativa, per corrispondenza, i circa quattro milioni di italiani residenti all'estero.
        Si rivela quindi necessario non sovrapporre cronologicamente le due consultazioni (rinnovo dei COMITES e referendum), così da permettere un sereno esame delle questioni da parte degli italiani residenti all'estero, che per la prima volta si trovano a confrontarsi direttamente con la realtà elettorale italiana, nel caso dei referendum relativamente complessa, anche rispetto alle prassi elettorali dei Paesi di residenza (e spesso di seconda cittadinanza per i nostri cittadini).
        La legge ed il regolamento in corso di perfezionamento inoltre prevedono un impegno particolare, e nuovo, delle strutture consolari all'estero che, ad una analisi dell'impatto della regolamentazione, necessiterebbero, nel caso in cui le due consultazioni dovessero contemporaneamente verificarsi, di mezzi aggiuntivi in termini finanziari e di risorse umane rispetto a quanto disponibile nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
        Le elezioni dei COMITES dovrebbero essere indette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001, e dell'articolo 16 della legge n. 205 del 1985, entro la fine del corrente mese di marzo.
        In riferimento all'urgente approssimarsi di tale data, lo strumento del decreto-legge si rivela l'unico che consenta il differimento del termine (articolo 1).
        L'articolo 2 reca disposizioni volte a completare, in modo unitario, l'avviato processo di informatizzazione e conseguente aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che risulta fondamentale ai fini del continuo adeguamento, riallineamento e certificazione dei relativi dati.
        Tale processo avverrà utilizzando l'indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito dal decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, per il migliore esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, con sede presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002; la struttura ha infatti il compito di gestire unitariamente le attività di sperimentazione e di progetto relative alla carta d'identità elettronica (CIE), all'INA, al sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SAIA), all'AIRE e alla costituzione del centro di raccolta dei supporti informatici contenenti i dati registrati negli archivi informatici comunali dello stato civile, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
        Il comma 1 dell'articolo 2 consente, pertanto, l'aggiornamento dell'elenco unico degli italiani residenti all'estero, utilizzando gli stessi circuiti informatici e determinando sia una significativa riduzione dei costi di gestione, sia un'accelerazione delle relative procedure.
        Il comma 2 del medesimo articolo dispone in ordine alla necessità di individuare forme aggiuntive di finanziamento, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 26, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
        Infine, per doverosa informazione, deve indicarsi che, in considerazione delle differenti modalità di elezione (corrispondenza, per il voto alle elezioni politiche ed ai referendum; classico nei seggi costituiti sul territorio, per le elezioni dei COMITES, come regolate dalla legge n. 205 del 1985) che potrebbero nel futuro ingenerare confusioni tra i connazionali residenti all'estero, il Governo ha allo studio un disegno di legge nel quale viene, tra l'altro, prevista per le elezioni per il rinnovo dei COMITES l'adozione della stessa procedura elettorale prevista per le elezioni politiche. La data del dicembre 2003 tiene peraltro conto della possibilità che per quella data sia approvato il citato disegno di legge.

ANALISI TECNICO NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo

          Le elezioni dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) dovrebbero essere indette, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 411 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 463 del 2001 e dell'articolo 16 della legge n. 205 del 1985, entro la fine del mese di marzo.
          In riferimento all'urgente approssimarsi di tale data, lo strumento del decreto-legge si rivela l'unico che consenta il differimento del termine.
          Infatti, nel corso del mese di giugno del 2003 è previsto lo svolgimento dei referendum, votazioni per le quali dovrà adottarsi, per la prima volta, la procedura del voto per corrispondenza prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459. Trattasi della prima consultazione alla quale saranno chiamati a partecipare in maniera innovativa, per corrispondenza, i circa quattro milioni di italiani residenti all'estero.
          Si rivela quindi necessario non sovrapporre cronologicamente le due consultazioni (rinnovo dei COMITES e referendum), così da permettere un sereno esame delle questioni da parte degli italiani residenti all'estero, che per la prima volta si trovano a confrontarsi direttamente con la realtà elettorale italiana, nel caso dei referendum relativamente complessa, anche rispetto alle prassi elettorali dei Paesi di residenza (e spesso di seconda cittadinanza per i nostri cittadini).


B) Analisi del quadro normativo

          L'articolo 8 della legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i COMITES, ha previsto che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni; tale cadenza tuttavia è stata frequentemente differita per ragioni di volta in volta di natura operativa, finanziaria o su richiesta delle istituzioni rappresentative dei connazionali.


C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

          Il termine per le elezioni del 30 giugno 2003, da ultimo fissato dal decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, viene posposto al 31 dicembre 2003.
          Al momento, nessuna altra norma procedurale viene mutata, ma è in corso la predisposizione di un disegno di legge per la riforma dei COMITES, che potrebbe nel frattempo mutare le procedure elettorali con il passaggio, anche per questa consultazione, al voto per corrispondenza.


D) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

          Non si ravvisano, nel provvedimento proposto, interferenze ed ancor meno difformità con il diritto comunitario.


E) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni. Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

          Non vi sono interferenze tra la normativa relativa alle forme di rappresentanza dei connazionali e le normative regionali. Al momento tale aspetto viene considerato parte integrante della politica estera del Paese, competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.


F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

          In ragione della norma primaria sulla quale si ritiene necessario ed urgente intervenire, lo strumento del decreto-legge risulta l'unica soluzione tecnica corretta.


G) Valutazione dell'impatto diretto e indiretto sull'organizzaizone e sull'attività delle pubbliche amministrazioni

          Il differimento del termine, disposto dall'articolo 1 del decreto-legge, pospone le incombenze elettorali derivanti dalla legge n. 205 del 1985 al periodo precedente il mese di dicembre del 2003, in cui funzionalmente si rivela opportuno procedere all'organizzazione delle elezioni. Seguiranno quindi le azioni usualmente realizzate dalla rete consolare in occasione di tali elezioni:

                a) accordi con le amministrazioni locali, statali o substatali;

              b) contratti di servizi e prestazioni d'opera per garantire il corretto svolgimento della consultazione;

              c) istituzione delle commissioni elettorali e dei seggi.




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