XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3843
Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 2003
Differimento dei termini relativi alle elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i
Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed in
particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni
per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;
Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere al differimento del termine previsto dal citato
articolo 1, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani
all'estero nel prossimo mese di giugno, al fine di evitare
sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di più
con modalità e procedure differenziate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli
italiani nel mondo, di concerto con il Ministro
dell'interno;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani
all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza
prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001,
n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre
2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre
2003.
2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani
all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei
nuovi Comitati.
Articolo 2.
1. Per il completamento dell'informatizzazione e per
l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti
all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio
anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della
infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle
anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato
presso il centro nazionale per i servizi demografici,
costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23
aprile 2002.
2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e
degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società
dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, delle forme di
finanziamento previste dalle lettere a), b) e c)
del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta
d'identità elettronica.
Articolo 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo.
Pisanu, Ministro dell'interno.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.