XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3843




Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 2003



Differimento dei termini relativi alle elezioni per il
rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Vista la legge 8 maggio 1985, n. 205, che ha istituito i Comitati degli italiani all'estero (COMITES), ed in particolare l'articolo 8, in cui si prevede che le elezioni per il rinnovo dei Comitati avvengano ogni cinque anni;

          Visto l'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere al differimento del termine previsto dal citato articolo 1, relativo alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero nel prossimo mese di giugno, al fine di evitare sovrapposizioni con ulteriori votazioni, previste per di più con modalità e procedure differenziate;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri e del Ministro per gli italiani nel mondo, di concerto con il Ministro dell'interno;


emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

          1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.
          2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.


Articolo 2.

          1. Per il completamento dell'informatizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-quater del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.
          2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.


Articolo 3.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 31 marzo 2003.


CIAMPI


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Frattini, Ministro degli affari esteri.
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel mondo.
Pisanu, Ministro dell'interno.


Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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