XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3842




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari immessi in commercio, rendendo effettiva la previsione della normativa europea sull'etichettatura, che prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di provenienza "nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva del prodotto". La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, reputa fondamentale la necessità di informare e tutelare i consumatori e ritiene che un'etichettatura adeguata, concernente la natura esatta e le caratteristiche del prodotto, sia il mezzo più idoneo per consentire al consumatore "di operare la sua scelta con cognizione di causa".
        La protezione del consumatore finale si realizza anche attraverso la massima trasparenza nella vendita dei prodotti alimentari per cui diventa indispensabile creare un sistema di etichettatura adeguato; chiunque voglia sapere qualcosa di un alimento deve poterlo apprendere dalle indicazioni contenute nell'etichetta, con particolare riferimento all'origine territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella preparazione e nella produzione. Che il consumatore attribuisca rilievo all'origine dei prodotti è stato confermato, più volte, anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria, i quali sostengono che l'indicazione dell'origine territoriale costituisca l'applicazione delle regole che prescrivono una compiuta e non ingannevole informazione del consumatore.
        Per i consumatori è sempre più importante avere cognizione del prodotto da scegliere tra quelli disponibili; il consumatore vuole essere informato perché ciò lo rassicura, soprattutto ai fini della scelta su cosa comperare.
        Peraltro l'etichettatura rappresenta il punto di partenza per la ricostruzione del capitolo inerente la sicurezza alimentare e la salute pubblica ed il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, si basa sulla predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione.
        L'articolo 18, infatti, prescrive che gli alimenti o i mangimi immessi sul mercato dalla Comunità devono essere adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la rintracciabilità.
        La normativa, sia comunitaria che nazionale, sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli risulta finalizzata ad assicurare la lealtà degli scambi e la trasparenza dei mercati e in tale ottica prescrive che nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti, sino al commercio al dettaglio.
        La regolamentazione, sia comunitaria che nazionale, del settore della pesca e dell'acquacoltura, subordina la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca al rispetto di alcune condizioni relative all'informazione dei consumatori sulla denominazione commerciale della specie, sul metodo di produzione e sulla zona di cattura.
        In particolare, l'indicazione della zona di cattura comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, dello Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto ovvero del luogo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo.
        In riferimento a quanto illustrato, l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce l'obbligo che l'etichettatura, oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 (la denominazione di vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, il termine minimo di conservazione, eccetera), contenga anche l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari.
        L'articolo 2 precisa che, per il prodotto alimentare non trasformato, il luogo di origine o di provenienza è il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione mentre, per il prodotto alimentare trasformato, il luogo di origine è la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
        L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive il compito di individuare le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sull'etichetta.
        L'articolo 4, infine, che la violazione delle disposizioni relative alla indicazione obbligatoria dell'origine o della provenienza del prodotto alimentare sia punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e che, nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione della commercializzazione dei prodotti alimentari la cui etichettatura non risulti a norma di legge.




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