XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3842
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine dei
prodotti alimentari immessi in commercio, rendendo effettiva
la previsione della normativa europea sull'etichettatura, che
prescrive l'obbligo di riportare il luogo di origine o di
provenienza "nel caso in cui l'omissione possa indurre in
errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza effettiva
del prodotto". La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 marzo 2000, reputa fondamentale la
necessità di informare e tutelare i consumatori e ritiene che
un'etichettatura adeguata, concernente la natura esatta e le
caratteristiche del prodotto, sia il mezzo più idoneo per
consentire al consumatore "di operare la sua scelta con
cognizione di causa".
La protezione del consumatore finale si realizza anche
attraverso la massima trasparenza nella vendita dei prodotti
alimentari per cui diventa indispensabile creare un sistema di
etichettatura adeguato; chiunque voglia sapere qualcosa di un
alimento deve poterlo apprendere dalle indicazioni contenute
nell'etichetta, con particolare riferimento all'origine
territoriale delle materie prime agricole utilizzate nella
preparazione e nella produzione. Che il consumatore
attribuisca rilievo all'origine dei prodotti è stato
confermato, più volte, anche dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e dalla giurisprudenza comunitaria,
i quali sostengono che l'indicazione dell'origine territoriale
costituisca l'applicazione delle regole che prescrivono una
compiuta e non ingannevole informazione del consumatore.
Per i consumatori è sempre più importante avere cognizione
del prodotto da scegliere tra quelli disponibili; il
consumatore vuole essere informato perché ciò lo rassicura,
soprattutto ai fini della scelta su cosa comperare.
Peraltro l'etichettatura rappresenta il punto di partenza
per la ricostruzione del capitolo inerente la sicurezza
alimentare e la salute pubblica ed il regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, si basa sulla
predisposizione di un sistema generale per la rintracciabilità
degli alimenti in tutte le fasi di produzione, trasformazione
e distribuzione.
L'articolo 18, infatti, prescrive che gli alimenti o i
mangimi immessi sul mercato dalla Comunità devono essere
adeguatamente etichettati o identificati per agevolarne la
rintracciabilità.
La normativa, sia comunitaria che nazionale, sulla
commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli risulta
finalizzata ad assicurare la lealtà degli scambi e la
trasparenza dei mercati e in tale ottica prescrive che
nell'etichettatura sia indicata l'origine dei prodotti, sino
al commercio al dettaglio.
La regolamentazione, sia comunitaria che nazionale, del
settore della pesca e dell'acquacoltura, subordina la vendita
al dettaglio dei prodotti della pesca al rispetto di alcune
condizioni relative all'informazione dei consumatori sulla
denominazione commerciale della specie, sul metodo di
produzione e sulla zona di cattura.
In particolare, l'indicazione della zona di cattura
comporta la menzione, a seconda che si tratti di prodotti
della pesca in mare o in acque dolci o di acquacoltura, dello
Stato membro o del Paese terzo di origine del prodotto ovvero
del luogo in cui si è svolta la fase finale di sviluppo.
In riferimento a quanto illustrato, l'articolo 1 della
proposta di legge stabilisce l'obbligo che l'etichettatura,
oltre alle indicazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 3
del decreto legislativo n. 109 del 1992 (la denominazione di
vendita, l'elenco e la quantità degli ingredienti, il termine
minimo di conservazione, eccetera), contenga anche
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei
prodotti alimentari.
L'articolo 2 precisa che, per il prodotto alimentare non
trasformato, il luogo di origine o di provenienza è il Paese
di origine ed eventualmente la zona di produzione mentre, per
il prodotto alimentare trasformato, il luogo di origine è la
zona di coltivazione o di allevamento della materia prima
agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
L'articolo 3 demanda ad un decreto del Ministro delle
attività produttive il compito di individuare le modalità per
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza
sull'etichetta.
L'articolo 4, infine, che la violazione delle disposizioni
relative alla indicazione obbligatoria dell'origine o della
provenienza del prodotto alimentare sia punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro
e che, nel caso di più violazioni, sia disposta la sospensione
della commercializzazione dei prodotti alimentari la cui
etichettatura non risulti a norma di legge.