XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3842
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di consentire al consumatore finale di
effettuare scelte consapevoli con riguardo alle
caratteristiche dei prodotti alimentari immessi sul mercato,
l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare
obbligatoriamente, oltre alle indicazioni previste
dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di
origine o di provenienza dei prodotti stessi.
Art. 2.
(Origine o provenienza).
1. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di
provenienza di un prodotto alimentare si intende, nel caso di
prodotti non trasformati, il Paese di origine o,
eventualmente, la zona di produzione; nel caso di prodotti
alimentari trasformati, la zona di coltivazione o di
allevamento della materia prima agricola utilizzata nella
preparazione e nella produzione.
Art. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, sono individuate le modalità per
l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sulle
etichette dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro
a 9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in
tempi diversi, è disposta la sospensione, fino a dodici mesi,
della commercializzazione dei prodotti alimentari la cui
etichettatura non risulti conforme alle disposizioni vigenti
in materia.