XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3842




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di consentire al consumatore finale di effettuare scelte consapevoli con riguardo alle caratteristiche dei prodotti alimentari immessi sul mercato, l'etichettatura dei prodotti medesimi deve riportare obbligatoriamente, oltre alle indicazioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti stessi.


Art. 2.

(Origine o provenienza).

        1. Ai fini della presente legge, per luogo di origine o di provenienza di un prodotto alimentare si intende, nel caso di prodotti non trasformati, il Paese di origine o, eventualmente, la zona di produzione; nel caso di prodotti alimentari trasformati, la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.


Art. 3.

(Disposizioni di attuazione).

        1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per l'indicazione del luogo di origine o di provenienza sulle etichette dei prodotti alimentari ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

(Sanzioni).

        1. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la sospensione, fino a dodici mesi, della commercializzazione dei prodotti alimentari la cui etichettatura non risulti conforme alle disposizioni vigenti in materia.



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