XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3841
Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge ha per scopo
il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione
del regime comunitario delle quote latte, affinché già nella
campagna lattiero-casearia 2003/2004, che inizia il 1^ aprile,
il quadro di riferimento normativo e amministrativo nazionale
sia coerente con la regolamentazione comunitaria. Il
provvedimento si basa sui seguenti princìpi:
assicurare la piena e totale coerenza con la normativa
comunitaria in materia di quote latte, restituendo stabilità
al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai
produttori di latte;
razionalizzare e semplificare le norme nazionali
precedentemente in vigore, disincentivando, nel contempo, la
produzione oltre il limite della quota;
determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e le
quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei
limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione
reale;
semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo
supplementare;
introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del
cosiddetto "latte in nero".
Nell'imminenza della prossima campagna di
commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari il riordino
del complesso di norme in materia di applicazione del regime
comunitario delle quote latte è da considerare assolutamente
prioritario e urgente. A conferma di ciò, si consideri che:
a) già tre anni or sono, con parere del 14 marzo
2000, il Comitato per la legislazione della Camera dei
deputati aveva evidenziato le difficoltà ad applicare la
normativa comunitaria in materia di quote latte, a causa dei
ripetuti interventi "con provvedimenti tampone che hanno
ostacolato la formazione di una disciplina chiara e uniforme,
rendendo complessa la ricostruzione delle norme
applicabili";
b) la Corte dei conti, in una relazione del marzo
2002, dedicata specificamente al settore latte, ha formalmente
esplicitato una raccomandazione ad adottare provvedimenti
idonei a conseguire il riequilibrio delle quote rispetto alla
produzione reale.
Al fine di superare le emergenze rappresentate dalla
necessità di riordinare il quadro normativo e di riequilibrare
le quote alla produzione, l'unito decreto-legge ha i suoi
capisaldi nella:
1) chiara individuazione dei ruoli e delle relative
responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore
(produttore, trasportatore, acquirente);
2) chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti
istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio
di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il
tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo
in ambito nazionale;
3) istituzione del versamento mensile dei prelievi
trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo
l'effettiva disponibilità degli importi dovuti all'Unione
europea;
4) messa a punto di un sistema incentrato sugli
adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da
sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei
prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote
in titolarità dei produttori;
5) maggiore mobilità delle quote, attraverso la
liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la
possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.
Uno schema di disegno di legge per il riordino della
materia è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri del 7 febbraio 2003. Lo schema è stato inviato alla
Commissione europea per l'esame preventivo di compatibilità
con l'organizzazione comune di mercato lattiero-caseario, ed è
stato oggetto d'esame anche da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la quale si è
espressa in data 13 marzo 2003.
L'unito decreto-legge prende spunto dal predetto schema,
recependo quanto emerso dal confronto in sede comunitaria e in
sede di Conferenza Stato-regioni.
Numerosi incontri sono stati tenuti con gli Uffici della
Commissione europea con conseguente modificazione del testo,
anticipando la formalizzazione della Commissione europea che è
prevista nelle prime settimane di aprile.
Relativamente al parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono state recepite le osservazioni
operate dalle regioni all'unanimità, fatta eccezione per due
di esse; una relativa all'articolo 5, comma 3, la quale
affidava all'AGEA un compito di coordinamento tra regioni e
anagrafe bovina improprio, l'altra relativa all'articolo 6,
comma 4, con la quale si chiedeva la
soppressione dell'ultimo periodo, in mancanza del quale,
tuttavia, si sarebbe riversata a carico dell'Erario una quota
del prelievo supplementare, anziché a carico
dell'acquirente.
Ciò premesso, il decreto-legge è articolato nei seguenti
contenuti.
L'articolo 1 individua le regioni quali soggetti
competenti in materia di gestione amministrativa del regime
delle quote latte e indica le competenze che restano a carico
delle amministrazioni centrali e, in specie, dell'AGEA,
dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle forze di
polizia.
Considerata la complessità delle modalità applicative da
disciplinare per dare esecuzione alle disposizioni del
provvedimento, è stabilita l'emanazione di un apposito decreto
di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Rispetto al testo approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri sono state apportate le seguenti
modifiche per recepire espresse richieste della Conferenza
Stato-regioni:
comma 3: maso chiuso;
comma 5: importo sanzioni;
comma 7: il termine per l'emanazione del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali attuativo passa
da 30 a 45 giorni;
comma 8: irrogazione sanzioni;
comma 9: previsione di iscrizione a ruolo in caso di
mancato pagamento.
L'articolo 2 dispone che le quote A e B e le assegnazioni
integrative recentemente concesse dall'Unione europea siano
unificate in una sola quota; ciò costituisce un oggettivo
elemento di semplificazione ed elimina elementi di
discriminazione che, alla luce dell'adeguamento alla
regolamentazione comunitaria delle norme per la restituzione
del prelievo in eccesso (vedasi articolo 9), non hanno più
ragione di continuare ad esistere. Rimane, ovviamente, ferma
la distinzione tra le quote per le consegne di latte e quelle
a titolo di vendite dirette.
Rispetto al testo approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri sono state apportate due modifiche
richieste dalla Conferenza Stato-regioni:
sono state soppresse, anche sulla base di quanto
osservato dalla Commissione europea in merito alla
compatibilità di tale obbligo con il regolamento (CEE) n.
3950/92, le disposizioni relative al riallineamento produttivo
attraverso l'inutilizzo per almeno il 90 per cento dalle
aziende con quota non superiore a 200.000 chilogrammi e per
almeno il 95 per cento dalle altre aziende;
sono state soppresse le modalità di riassegnazione alle
regioni sulla base della quota B tagliata.
L'articolo 3 reca disposizioni in materia di revoca totale
e parziale delle quote e, attraverso lo strumento delle
revoche, persegue l'obiettivo di favorire la redistribuzione
territoriale delle stesse quote in favore delle aree
maggiormente produttive. Viene, infatti, previsto che le quote
revocate confluite nella riserva nazionale siano riattribuite
alla regione o provincia autonoma di provenienza soltanto
nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero
nell'ultimo periodo contabilizzato e che i quantitativi
eccedenti tale misura massima siano ripartiti tra tutte le
regioni e province autonome, in proporzione alla media del
quantitativo di latte messo in commercio negli ultimi tre
periodi.
Rispetto al testo approvato in via preliminare dal
Consiglio dei Ministri sono state apportate due modifiche
richieste dalla Conferenza Stato-regioni:
al comma 1 l'introduzione della "causa di forza
maggiore" in caso di mancato utilizzo della quota;
al comma 2 l'introduzione delle zone montane e
svantaggiate (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) 1257/1999)
nella riattribuzione alla regione stessa o alle provincia
autonoma delle quote ritirate.
L'articolo 4 richiama la norma comunitaria sul
riconoscimento degli acquirenti,
lasciando alla libera determinazione delle regioni la
definizione di adeguate forme di pubblicità degli acquirenti
riconosciuti.
E' onere del produttore accertare che l'acquirente cui
intende conferire il latte sia riconosciuto. La sanzione per
conferimento ad acquirente non riconosciuto consiste
nell'assoggettare interamente il latte conferito a prelievo
supplementare, in tal modo precostituendo anche un efficace
deterrente contro il fenomeno del cosiddetto "latte in
nero".
Per quanto attiene la revoca del riconoscimento, la ditta
acquirente a ciò soggetta è tenuta a notificare entro quindici
giorni l'intervenuta revoca ai produttori propri conferenti.
In caso di inadempimento il latte ritirato dopo la decorrenza
della revoca e fino al termine della campagna di
commercializzazione è interamente assoggettato a prelievo
supplementare a carico dell'acquirente revocato.
Al fine di non penalizzare i produttori che conferiscono
latte a un acquirente revocato, il provvedimento stabilisce
che la revoca abbia effetto a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla notifica della revoca stessa, ma comunque non
oltre il termine del periodo di commercializzazione. Le
regioni e le province autonome sono tenute a portare a
conoscenza dei produttori, con modalità adeguate, le revoche
di riconoscimento eventualmente eseguite.
Sempre allo scopo di contrastare il fenomeno del
cosiddetto "latte in nero", sono previste sanzioni per gli
acquirenti che operino in assenza di riconoscimento,
commisurate al prelievo supplementare eventualmente dovuto.
L'articolo 5 introduce l'obbligo del versamento mensile
del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, al
fine di rendere immediatamente disponibili gli importi da
versare a fine periodo all'Unione europea in ipotesi di
superamento della quota nazionale e, nel contempo,
disincentivare gli eccessi produttivi.
Al fine di evitare il rischio di sottrarre liquidità alle
imprese, in attesa che si compia il processo di riallineamento
delle quote alla produzione, è previsto che la regola del
versamento mensile del prelievo sia soggetta a meccanismi di
deroga parziale per i primi due periodi di applicazione del
provvedimento, così come disposto dall'articolo 13.
Ai fini della gestione del versamento del prelievo su base
mensile, gli acquirenti devono trasmettere, alle regioni e
alle province autonome che li hanno riconosciuti, i dati
derivanti dalla tenuta del registro previsti dalla normativa
comunitaria e provvedere a trattenere il prelievo
supplementare dovuto dai propri conferenti per il latte
eccedente la quota individuale assegnata.
Gli importi riscossi per il prelievo supplementare devono
essere versati, dagli acquirenti, nel conto corrente speciale
presso il tesoriere dell'AGEA, entro un termine di trenta
giorni, comunicando alle regioni e alle province autonome gli
estremi del versamento.
Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica
della corretta determinazione degli esuberi individuali, degli
importi trattenuti dagli acquirenti e dell'effettiva
esecuzione del versamento; quindi, avvalendosi anche
dell'anagrafe bovina, verificano la congruità del quantitativo
di latte dichiarato dal produttore con i capi da lui
posseduti, avvalendosi della facoltà di effettuare ogni
verifica che ritengano necessaria, utilizzando ogni tipo di
documentazione (contabile, amministrativa, veterinaria,
eccetera) in possesso del produttore.
Il produttore deve documentare la titolarità della quota.
In assenza di tale documentazione, l'acquirente trattiene per
intero il prelievo supplementare, calcolato secondo le norme
comunitarie. Tale disposizione, espressamente prevista al fine
di produrre una ulteriore azione di contrasto al fenomeno del
cosiddetto "latte in nero", è coordinata con quella relativa
all'elenco dei trasportatori (articolo 10) che gli acquirenti
devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma
anteriormente all'inizio della campagna.
L'introduzione della possibilità di sostituire il
versamento degli importi trattenuti
con una fideiussione bancaria è stata operata su richiesta di
parte delle regioni.
L'articolo 6 prevede che le dichiarazioni di fine periodo
siano rese dagli acquirenti, in conformità della normativa
comunitaria, sottoscritte dal legale rappresentante della
ditta acquirente e corredate dei modelli allegati L1,
controfirmati dai singoli produttori conferenti che vi
indicano, sotto la propria responsabilità, il numero delle
vacche da latte detenute in azienda nel periodo.
Le dichiarazioni e gli allegati devono essere trasmessi
alle regioni e alle province autonome e all'AGEA nei termini
indicati dal regolamento comunitario anche nel caso non sia
stato ritirato latte. In tal modo può essere verificata la
rispondenza di quanto dichiarato alla fine del periodo
rispetto ai registri mensili.
E' prevista una specifica sanzione per il mancato rispetto
delle scadenze e, qualora il quantitativo di cui alla
dichiarazione di fine periodo risulti superiore alla somma dei
quantitativi mensili riportati nel registro mensile,
l'acquirente è assoggettato all'integrale applicazione del
prelievo supplementare, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dal comma 7 dell'articolo 5
per i mancati adempimenti da parte degli acquirenti. L'importo
della sanzione è stato determinato su richiesta della
Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 7 al fine di consentire il controllo
dell'eventuale superamento della quota anche in caso di
pluralità o successione di acquirenti, dispone che il
produttore interessato a tale situazione debba preventivamente
presentare, alla regione o alla provincia autonoma di
competenza, nonché a ciascun acquirente (richiesta della
Conferenza Stato-regioni), un'apposita dichiarazione
contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende
conferire il latte di sua produzione e la ripartizione della
quota consegne tra di esse, per il periodo di interesse. Al
produttore che effettua consegne a più acquirenti in
violazione di quanto previsto dall'articolo 7, la quota è
ridotta di un quinto. Tale quantitativo affluisce alla riserva
nazionale.
Su richiesta della Conferenza Stato-regioni è stato
introdotto l'obbligo per il produttore di consegnare
all'acquirente un'apposita dichiarazione ogni qualvolta cambi
acquirente.
La riattribuzione alla regione stessa o alla provincia
autonoma dei quantitativi revocati (comma 3) è stata inserita
su richiesta della Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 8 reca disposizioni in materia di
contabilità degli acquirenti e dei produttori, in pieno
accordo con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1392/2001,
sanzionando le violazioni con la revoca del riconoscimento
dell'acquirente e il pagamento, a suo carico, del prelievo
supplementare per il quantitativo di latte non contabilizzato.
Specifiche sanzioni sono previste anche a carico dei
produttori per eventuale sottoscrizione di dichiarazioni non
veritiere. La riattribuzione alla regione stessa o alla
provincia autonoma dei quantitativi revocati (comma 2) è stata
inserita su richiesta della Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 9 reca le disposizioni necessarie
all'istituzione del versamento mensile del prelievo
supplementare, che costituisce una delle principali
innovazioni introdotte dal decreto-legge. L'adozione della
procedura di versamento mensile comporta l'applicazione
diretta delle disposizioni di cui all'articolo 9 del
regolamento (CE) n. 1392/2001, di cui l'articolo 9 recepisce i
criteri prioritari in base ai quali ripartire tra i produttori
in esubero i prelievi trattenuti in eccesso, dettando precise
modalità e termini vincolanti per la restituzione, al fine
ultimo di ridurre al minimo il periodo di indisponibilità di
tali importi.
In coerenza con tali princìpi, l'AGEA ha il compito, al
termine di ogni periodo, di contabilizzare il latte consegnato
e il prelievo complessivamente versato, eseguendo, di
conseguenza, il calcolo sia del prelievo eventualmente dovuto
a livello nazionale, sia degli importi eventualmente versati
in eccesso.
Dall'importo del prelievo versato in eccesso è previsto
che sia detratto e accantonato
il 10 per cento dell'importo del prelievo nazionale, al fine
di utilizzarlo per eventuali restituzioni che si dovessero
rendere necessarie per effetto di sentenze o di ricorsi
amministrativi e, in subordine, per essere destinato alle
misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario
previste dall'articolo 8, lettera a), del regolamento
(CEE) n. 3950/92.
L'importo versato in eccesso, al netto della citata
decurtazione del 10 per cento, è previsto che sia ripartito
tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, in
base a quanto previsto dalla norma comunitaria, privilegiando
prioritariamente i produttori nei confronti dei quali il
prelievo applicato risulti riscosso indebitamente, o comunque
non più dovuto, i produttori titolari di aziende ubicate in
zone di montagna e quelli ubicati nelle zone svantaggiate
(quest'ultima priorità inserita su richiesta avanzata in sede
di Conferenza Stato-regioni da un gruppo di regioni).
In ipotesi di ulteriori disponibilità al termine
dell'operazione di riparto di cui sopra, le somme residue è
previsto che siano ripartite tra i restanti produttori, con
esclusione di coloro che abbiano superato la loro quota
individuale di produzione di oltre il 100 per cento. Per
questo eventuale e successivo riparto è prevista una priorità
in favore, nell'ordine: dei produttori già titolari di quota B
ridotta; dei produttori che non abbiano superato di oltre il
20 per cento il quantitativo di riferimento individuale; di
tutti gli altri produttori titolari di quota, ivi compresi i
titolari di quota B ridotta per la parte di prelievo in
eccesso non ancora restituita.
E' previsto che l'AGEA comunichi il prelievo imputato a
ciascun acquirente conferente e gli importi da restituire,
ovvero gli importi ancora eventualmente dovuti, e che provveda
alle restituzioni agli acquirenti, i quali versano ai
produttori quanto dovuto, ovvero riscuotono gli importi ancora
dovuti.
Al fine di assicurare il carattere definitivo dei
provvedimenti di prelievo e di restituzione, in continuità con
quanto già previsto dalla normativa precedente, le decisioni
giurisdizionali che non siano notificate entro il trentesimo
giorno precedente la data del 31 luglio non modificano i
risultati delle operazioni sopra descritte.
Al fine di evitare il rischio di ridurre la disponibilità
finanziaria delle imprese e in attesa che sia realizzato il
riallineamento delle quote alla produzione di cui all'articolo
2, è previsto un periodo transitorio di due anni, durante i
quali i carichi derivanti dall'obbligo del versamento mensile
sono significativamente ridotti, così come disposto
dall'articolo 13.
L'articolo 10, al fine di estendere i controlli all'intera
filiera di produzione e di commercializzazione, reca
specifiche disposizioni riguardanti il trasporto del latte,
consistenti nell'introduzione di un documento di trasporto
(distinta latte) che dovrà essere sottoscritto dal produttore,
dal trasportatore e dall'acquirente. Tutti gli organi con
potestà di controllo potranno effettuare verifiche, sia al
momento della raccolta del latte in azienda, sia durante il
trasporto.
L'articolo 11 conferma le attuali disposizioni per
l'effettuazione della dichiarazione di fine periodo da parte
dei produttori che eseguono vendite dirette, precisando le
eventuali sanzioni per gli inadempienti. Il comma 3 è stato
formulato come richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 12 reca disposizioni volte a facilitare la
circolazione delle quote e, quindi, a favorire il progressivo
riequilibrio tra le quote assegnate e la produzione conseguita
a livello territoriale. A tale fine è soppresso il divieto,
sussistente nella normativa in vigore, di trasferire
quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra
aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.
E', comunque, previsto di mantenere un bacino di quota
disponibile per nuove assegnazioni in favore delle regioni e
delle province autonome con produzione inferiore alla quota
posseduta, attraverso un meccanismo che, in caso di passaggi
di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome
diverse, consente di cedere
solo il 70 per cento della quota. Tale previsione è stata
inserita a seguito del confronto con la Commissione europea e
dovrebbe avere, oltre all'effetto principale di riequilibrare
quote e produzione nelle varie aree territoriali, anche quello
di calmierare e stabilizzare il prezzo di mercato della quota
latte, che attualmente risulta - ovviamente - molto elevato
nelle zone dove la produzione è superiore alla quota posseduta
e molto più basso nelle zone dove la quota disponibile supera
la produzione effettiva.
E' comunque prevista la possibilità per regioni e province
autonome di consentire, attraverso accordi interregionali, il
superamento delle limitazioni al trasferimento di quota
disposto dall'articolo 12, allo scopo di rendere completamente
liberi i passaggi di quota tra aziende ubicate in regioni e
province autonome limitrofe, nelle quali il prezzo della quota
sia pressoché equivalente.
Sulla base di tali princìpi, e in coerenza con la
normativa comunitaria, è inoltre consentito l'affitto della
parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con
efficacia limitata al periodo in corso; dell'affitto deve
essere data comunicazione alla regione o provincia autonoma
competente per consentire le necessarie verifiche.
Al fine di conferire stabilità alle quote individuali
nell'ambito di ciascuna campagna, è previsto che i contratti
di affitto, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a
tempo determinato per avere rilevanza, ai fini del regime
delle quote latte, debbano avere una durata non inferiore a
dodici mesi e coincidere, per intero, con il periodo di
commercializzazione. Non è ammessa la risoluzione di tali
contratti prima che siano trascorsi dodici mesi dalla loro
decorrenza.
La formulazione del comma 3, con l'inserimento delle zone
svantaggiate (articolo 19 del regolamento (CE) 1257/1999) è
stata richiesta in sede di Conferenza Stato-regioni, anche se
non all'unanimità.
La formulazione del comma 4 discende dalle richieste della
Commissione europea; mentre la formulazione del comma 5 è
stata richiesta dalla Conferenza Stato-regioni.
La formulazione dei commi 7 e 10 è stata richiesta in sede
di Conferenza Stato-regioni, anche se non all'unanimità.
L'articolo 13 reca disposizioni transitorie per favorire
l'adeguamento di acquirenti e produttori al nuovo regime di
versamento mensile del prelievo supplementare. In particolare:
i versamenti mensili di cui all'articolo 5 è previsto che
siano eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per
cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento e
del 10 per cento per il secondo periodo di applicazione per le
aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota B
tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore
alla metà della propria quota.
Alla luce dei dati disponibili, risulta infatti che
l'applicazione immediata del versamento mensile integrale nei
primi periodi di applicazione del nuovo provvedimento, quando
non sarebbe ancora realizzato il riallineamento delle quote
alla produzione, potrebbe comportare il versamento anticipato
di importi rilevanti che, sia pure per pochi mesi, sarebbero,
comunque, sottratti alla disponibilità delle aziende.
Sulla base dei dati pregressi e in considerazione
dell'assegnazione, a partire dal periodo 2001-2002, della
seconda frazione di quota integrativa (200.000 tonnellate)
concessa all'Italia dalla Unione europea, il meccanismo
transitorio introdotto consentirà di trattenere, con i
versamenti mensili, un importo sostanzialmente equivalente a
quello presumibilmente dovuto a titolo di prelievo, senza
pertanto gravare sulle disponibilità finanziarie del
settore.
Il comma 4 è stato inserito al fine di dare validità alle
comunicazioni regionali già effettuate dalle regioni per la
sola campagna 2003/2004.
L'articolo 14 reca disposizioni in tema di responsabilità
finanziaria delle regioni e delle province autonome e
stabilisce che, nel caso l'Unione europea proceda ad una
correzione finanziaria in materia di quote latte a carico
dell'Italia, il Consiglio dei
Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, promuova i
provvedimenti necessari per l'attribuzione degli oneri agli
organismi competenti. Il testo è stato riformulato secondo
quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.
L'articolo 15 dispone l'abrogazione del complesso delle
norme nazionali che fino ad oggi hanno regolato l'attuazione
del regime comunitario delle quote latte. Tale passaggio è
indispensabile in quanto la legislazione nazionale attualmente
vigente in materia di quote latte è caratterizzata da una
abnorme stratificazione di leggi e decreti ministeriali, che
rendono di fatto complesso e tortuoso l'accertamento dei
diritti individuali e, di conseguenza, complicano la
tempestiva attribuzione delle quote, precostituendo legittime
motivazioni di impugnativa degli atti amministrativi.
Non si dà luogo alla predisposizione della relazione
tecnica in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'attuale normativa in materia di quote latte è frutto di
una stratificazione pluriennale non sempre omogenea. Già tre
anni or sono, con parere del 14 marzo 2000, il Comitato per la
legislazione della Camera dei deputati aveva evidenziato le
difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di
quote latte, a causa dei ripetuti interventi "con
provvedimenti tampone che hanno ostacolato la formazione di
una disciplina chiara e uniforme, rendendo complessa la
ricostruzione delle norme applicabili".
Il proseguire in una situazione di incertezza normativa
ha consentito il protrarsi di comportamenti non conformi alla
norma comunitaria, determinando il costante splafonamento
dalle quote produttive assegnate all'Italia, con conseguente
applicazione di prelievi supplementari.
Inoltre il meccanismo di calcolo della compensazione
nazionale adottato ha creato un disallineamento, anche a
livello di distribuzione territoriale, tra l'effettiva
produzione e le quote detenute a livello di singola
regione.
L'intervento è dunque indispensabile per porre ordine
nella legislazione interna, possibilmente in tempi rapidi dal
momento che la campagna lattiero-casearia comincia il 1^
aprile di ogni anno.
B) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme
proposte sulla legislazione vigente.
Il quadro normativo sul quale il presente provvedimento
incide è, come accennato, oggi caratterizzato da un notevole
stratificarsi di normativa primaria e secondaria, che vede
nella legge 26 novembre 1992, n. 468, il testo di
riferimento.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con
l'ordinamento comunitario.
Il provvedimento legislativo è compatibile con i princìpi
dettati dall'ordinamento comunitario ed in particolare con le
disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive
modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.
Obiettivo della norma proposta, peraltro, è proprio
quello di rafforzare l'aderenza dell'applicazione nazionale
del regime delle quote latte alla normativa comunitaria.
D) Analisi della compatibilità con le competenze
costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto
speciale.
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o
di incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni, dal momento che le stesse già svolgono da molti anni
le competenze indicate nel decreto-legge.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative
presenti nel testo, della loro necessità, della coerenza con
quelle già in uso.
Non sono introdotte nuove definizioni normative nel
testo.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle
successive modificazioni ed integrazioni subite dai
medesimi.
I riferimenti operati sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni
vigenti.
Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella dal
momento che, per una maggiore chiarezza della normativa, si è
privilegiata la forma del "testo unico".
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme
abrogative espresse del testo normativo.
L'intervento normativo proposto giustifica l'abrogazione
delle seguenti norme primarie e secondarie:
legge 26 novembre 1992, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1993, n. 569;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,
n. 46;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642;
articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649;
commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
articolo 01 e commi da 13 a 21 e da 28 a 35
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n.
81;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
decreto del Ministro per le politiche agricole 17
febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1998;
decreto del Ministro per le politiche agricole 22
giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 1998;
articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno
1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 276;
decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
decreto del Ministro per le politiche agricole 21
maggio 1999, n. 159;
decreto del Ministro per le politiche agricole 15
luglio 1999, n. 309;
decreto del Ministro per le politiche agricole 10
agosto 1999, n. 310;
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 354;
decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo
all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti
destinatari e dei soggetti coinvolti.
Il provvedimento ha per scopo il riordino delle norme
nazionali in materia di applicazione del regime comunitario
delle quote latte, disciplinato da norme comunitarie, in
particolare dal regolamento (CEE) n. 3590/92, nonché da
numerose norme nazionali, la più importante delle quali è la
legge n. 462 del 1992.
L'intervento normativo è volto a:
assicurare la piena e totale coerenza con la normativa
comunitaria in materia di quote latte;
razionalizzare e semplificare le norme nazionali
precedentemente in vigore;
determinare il progressivo riequilibrio tra le quote
assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo
coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con
la produzione reale;
restituire stabilità al settore lattiero-caseario e
certezza del diritto ai produttori di latte;
semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo
supplementare, disincentivando, nel contempo, la produzione
oltre il limite della quota;
introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno
del cosiddetto "latte in nero".
Amministrazioni destinatarie del decreto-legge sono le
regioni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
L'articolato è compatibile con quanto previsto
dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinando la materia
concorrente dei rapporti delle regioni con l'Unione europea in
campo agricolo.
L'articolo 1 del provvedimento individua chiaramente le
regioni quali soggetti competenti in materia di gestione
amministrativa del regime delle quote latte ed indica le
competenze che restano a carico delle amministrazioni centrali
e, in specie, dell'AGEA, dell'Ispettorato centrale repressione
frodi e delle forze di polizia.
Considerata la complessità delle modalità applicative da
disciplinare per dare esecuzione alle disposizioni del
provvedimento, è stabilita l'emanazione di un apposito decreto
di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e
forestali, avente il compito di
assicurare l'uniformità di alcune procedure; va ricordato che
è necessario assicurare un'applicazione omogenea sul
territorio nazionale del regime delle quote latte, essendo lo
Stato italiano responsabile nel suo complesso
dell'applicazione del predetto regime. L'emanazione di norme
tecniche comuni è inoltre funzionale al raggiungimento
dell'obiettivo di consentire la totale mobilità delle quote,
attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni
diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di
campagna, liberalizzazione che può avvenire solo se il regime
delle quote latte rispetta alcuni princìpi comuni su tutto il
territorio nazionale.
Soggetti destinatari del provvedimento sono
principalmente le aziende zootecniche titolari di quote latte
(circa 60.000) e le imprese lattiero-casearie acquirenti
latte.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate
dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un
intervento normativo.
Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono
rintracciare nella richiamata necessità di assicurare la piena
e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di
quote latte, nel razionalizzare e semplificare le norme
nazionali precedentemente in vigore, nel determinare il
progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità
di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del
possibile, i diritti a produrre con la produzione reale,
restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza
del diritto ai produttori di latte.
Non va dimenticato al riguardo che l'incertezza del
diritto in materia di quote latte, oltre che produrre un
enorme contenzioso, ha provocato sommosse, proteste plateali
ed episodi di tensione sociale ben noti alla opinione
pubblica.
La insufficiente stabilità economica del comparto ha
infine provocato negli ultimi anni il sensibile peggioramento
delle posizioni contrattuali degli allevatori, che hanno
spuntato prezzi di acquisto del latte fresco sempre meno
remunerativi.
Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza
richiamati il decreto-legge si propone di:
a) individuare chiaramente i ruoli e le relative
responsabilità dei diversi operatore della filiera di settore
(produttore, trasportatore, acquirente);
b) attribuire in modo preciso i compiti ai
diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno
rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando
allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire
il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale;
c) istituire il versamento mensile dei prelievi
trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo
l'effettiva disponibilità degli importi dovuti alla Unione
europea;
d) attivare un sistema incentrato sugli
adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da
sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei
prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote
in titolarità dei produttori;
e) consentire la totale mobilità delle quote,
attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni
diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di
campagna.
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di
medio/lungo periodo.
Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame,
oltre a quelli sopra richiamati, sono quelli di garantire il
rafforzamento della legalità nell'applicazione del regime
comunitario delle quote latte, consentendo al Paese di
affrontare con le carte in regola la trattativa con l'Unione
europea per un aumento significativo delle quote di
produzione, soprattutto alla luce dell'ingresso di Paesi,
quale la Polonia, che presentano produzioni di latte
significative.
Inoltre la razionalizzazione del meccanismo di
applicazione del regime comunitario delle quote latte
consentirà di ridurre in misura drastica il contenzioso
interno - si contano ad oggi oltre 35.000 ricorsi ai TAR ed al
giudice ordinario - nonché quello comunitario, che è fonte di
onerose regolazioni contabili con l'Italia.
D) Strumento tecnico-normativo più appropriato.
Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo
più appropriato attesa la estrema necessità ed urgenza di
addivenire ad una nuova regolamentazione della materia e la
necessità di rinviare a successivi provvedimenti
amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
... (omissis) ...
... (omissis) ...
... (omissis) ...
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... (omissis) ...
Articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,
n. 46:
Art. 2. - 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione
delle quote individuali spettanti ai produttori di latte
bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468,
l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel
mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione,
prioritariamente della quota A non in produzione e
successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel
rispetto dei seguenti criteri:
O.a) la riduzione della quota A non in produzione
si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità
sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il
50 per cento della quota A attribuita;
a) la riduzione della quota B è realizzata
prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun
produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione
percentuale;
b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le
cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della
direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle
zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro
il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo
1995-1996.
2-bis. I produttori che hanno ottenuto
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26
novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo
o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della
provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano,
possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente
all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con
effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e
B ad essi spettanti.
2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve
essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA,
entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una
attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e
realizzazione del piano.
2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del
prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995,
resta valida l'assegnazione di quota disposta con il
bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei
confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta
dall'EIMA successivamente al 1^ dicembre 1994.
Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali - 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995.
Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente
"Misure urgenti nel settore lattiero-caseario", che regola
l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo
supplementare sul latte bovino;
Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 3 e 4, della
legge n. 468/1992 in base al quale gli acquirenti trattengono
il prelievo supplementare per tutte le consegne che
oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi;
Visto il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28
dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel
settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, del
regolamento CEE n. 3950/92 che autorizza l'acquirente a
trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un
importo del prezzo del latte su tutte le consegne che superano
il quantitativo di riferimento del produttore stesso;
Considerato che l'articolo 2, paragrafo 2, del citato
regolamento CEE n. 3950/92 non introduce l'obbligo per
l'acquirente di effettuare la trattenuta a titolo di anticipo
sul prelievo dovuto dal produttore e prevede altresì che "in
mancanza della trattenuta sul prezzo del latte, egli riscuote
il prelievo con ogni mezzo appropriato";
Considerato, altresì, che il citato regolamento CEE n.
3950/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee del 31 dicembre 1992, è stato adottato
successivamente alla entrata in vigore della legge n. 468/1992
ed è applicabile dal 1^ aprile 1993;
Visto l'articolo 8 del decreto ministeriale 27 dicembre
1994, n. 762, con cui sono state adottate le modalità per la
determinazione dell'importo da trattenere a titolo di
anticipo;
Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto che le
disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria
prevedono meccanismi alternativi alla trattenuta del prelievo
a titolo di anticipo;
Visto l'articolo 11, commi 6 e 7, della legge n.
468/1992;
Sentito il Comitato permanente delle politiche agricole e
alimentari di cui all'articolo 2 della legge n. 491/1993 nella
seduta dell'11 ottobre 1995;
adotta
il seguente decreto:
Articolo 1.
1. Gli acquirenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo
2, del regolamento CEE n. 3950/92, in luogo della trattenuta
del prelievo da
effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che
oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a
ciascun produttore, possono pattuire forme di garanzia, a tal
fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale
versamento del prelievo supplementare da parte
dell'acquirente.
2. La pattuizione delle garanzie di cui al precedente comma
non esonera l'acquirente dalla responsabilità per il
versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore
nell'importo determinato a seguito della compensazione, né dal
rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 entro
cui le predette somme debbono affluire nella contabilità
speciale indicata all'articolo 9 della legge n. 468/1992,
anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o
insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642:
Art. 2. (Regime comunitario di produzione
lattiera). 1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato
permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui
criteri per la riduzione delle quote individuali prevista
dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46,
l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini
di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di
quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di
applicazione del regime comunitario delle quote latte
1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento
definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni
effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per
il periodo sopra indicato.
2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo
1995-1996.
3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le
determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà
pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla data di
pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della
provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei
successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza
che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso
si intende respinto a tutti gli effetti e contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità
giurisdizionale competente o quello straordinario al
Presidente della Repubblica.
4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo
supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996,
gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le
quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento
di cui al comma 1.
Art. 3. (Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n.
468, e altre disposizioni). 1. Il comma 12 dell'articolo 5
della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal
seguente:
"12. Qualora si determinino le condizioni per
l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta
dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la
stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di
enti pubblici od organismi privati. La compensazione è
effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di
montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e
di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone
svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio
del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai
sensi del regolamento (CE) 2081/93;
d) in favore dei produttori titolari
esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26
novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:
"12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la
restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli
acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui
al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base
delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono
tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n.
536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15
maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante
monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti
trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di
latte alle associazioni di produttori, per i produttori
associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono
ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo
giorno del mese successivo".
3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la
compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con
riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo
2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al
comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il
prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di
appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta
compensazione nazionale.
4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del
regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992,
l'AIMA adotta a partire dal 1^ gennaio 1997 un programma
volontario di abbandono totale o parziale della produzione
lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun
produttore per la cessione delle quote latte di cui è
titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.
5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui
al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un
prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri
di priorità, applicati in modo da assicurare che i
quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o
nella provincia autonoma di provenienza e che le quote
abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano
attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:
a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
b) produttori con azienda ubicata nelle zone
montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del
28 aprile 1975;
c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai
sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei
limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione
annuale non superi le 200 tonnellate;
c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la
quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei
limiti della quota ridotta.
5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata
dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di
provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi
per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o
province autonome non vengano presentate domande o vengano
presentate domande per un ammontare inferiore alle
disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non
assegnate su base nazionale.
6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle
operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo
degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà
individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di
attuazione del programma.
6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese
agricole e delle società semplici presso le camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle
disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.
581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.
6-ter. Nelle province autonome di Trento e di
Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole
presso le camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su
iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in
base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti
dall'assessorato per l'agricoltura.
Art. 4. (Differimento del termine per la cessione
della quota latte). 1. Per l'anno 1995 è differito al 31
dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo
10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la
cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui
all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è
consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e
può essere rinnovato solo due volte.
1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un
produttore non comporta alcuna riduzione delle quote
precedentemente spettanti al produttore medesimo.
1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4
dell'articolo 18 del decreto del Presidente dalla Repubblica
23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.
1-quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre
1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. I contratti di trasferimento delle quote
sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti
uffici regionali o dalle province autonome".
2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi
bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e
dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre
1996.
Articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649:
Art. 11. (Regime comunitario di produzione
lattiera). 1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di
regolamentazione della produzione lattiera, cessa
l'applicazione della procedura di compensazione prevista
dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre
1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle
predette disposizioni non hanno effetto.
2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute
dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti
dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive
modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento
delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA.
Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli
interessi calcolati al tasso legale.
3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione
delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8,
della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei
confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle
somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468
del 1992.
Articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:
Art. 2. (omissis) 166. Con effetto dal periodo
1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa
l'applicazione della procedura di compensazione prevista
dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre
1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle
predette disposizioni non hanno effetto.
167. I versamenti e le restituzioni delle somme
trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo
supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468,
e successive modificazioni, sono effettuati a seguito
dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale
da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai
produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso
legale.
168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti
criteri e nell'ordine:
a) in favore dei produttori delle zone di
montagna;
b) in favore dei produttori titolari di quota A e
di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la
riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo
ridotto;
c) in favore dei produttori ubicati nelle zone
svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio
del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai
sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;
d) in favore dei produttori titolari
esclusivamente della quota A che hanno superato la propria
quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;
e) in favore di tutti gli altri produttori.
169. Gli acquirenti che hanno già disposto la
restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo
5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove
trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari
all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse
possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7
della suddetta legge n. 468 del 1992.
170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti
versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997,
sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito
della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle
regioni e alle province autonome.
171. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo
1995-1996.
172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge
8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli
articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e
23 ottobre 1996, n. 552.
173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre
1992, n. 468, è costituito dal seguente:
"6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2
possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di
ciascun anno e sono comunicati,
utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con
lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno
efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è
avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997
le parti possono concordare, dandone comunicazione alle
regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che
le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996
abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la
regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente
non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo
all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia
soltanto a seguito di tale verifica".
174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una
quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna
riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore
medesimo. (omissis).
Articolo 01 e commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo
1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81:
Art. 01. (Trasferimento alle regioni di funzioni in
materia di quote latte). 1. A decorrere dal periodo di
applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative
all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote
latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, e successive modificazioni, integrazioni e
codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della
riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di
aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di
compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono.
L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome
per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti
dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche
avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)
nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi
dell'AIMA.
2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e
coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di
eventuale inadempienza da parte di regioni e province
autonome.
Art. 1. (Finanziamenti - Procedure - Premio per la
perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della
produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori -
Fondo interbancario di garanzia Commissione governativa di
indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti
- Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni
previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge
26 novembre 1992, n. 468)....(omissis)... 13. Ai fini della
ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più
alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori
titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del
regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre
1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i
benefìci delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per
l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte
bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997,
calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla
alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad
un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800
mila a capo e di lire 400 per kg di quota posseduta, sarà
erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione
della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.
14. La domanda per il premio deve essere presentata alla
regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed
all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in
ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e
l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.
15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende
beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale
a partire dal 1^ aprile 1997.
16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in
complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45
miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio
di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35
miliardi, mediante corrispondente riduzione delle
disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato
di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al
comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda,
quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva
nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni,
titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti
nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota
inferiore a 500.000 kg, alla data del 1^ aprile 1997, ed ai
produttori titolari, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg, o a
100.000 kg nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in
grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nel
periodo 1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto né
affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi
1994-95, 1995-96 e 1996-97.
18. L'attribuzione di cui al comma 17 è effettuata a
livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori
al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori
interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà
di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza
fino al termine del periodo 1999-2000.
19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le
medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti
i quantitativi di riferimento per le vendite dirette
risultanti nella riserva nazionale alla data del 1^ aprile
1997.
20. La domanda di attribuzione della quota deve essere
presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata
l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.
21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti
professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o
legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie
attività didattiche allevano vacche da latte, possono
richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza
dal periodo 1997-1998, di quote latte nella quantità
necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la
funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto.
(omissis).
28. E' istituita una commissione governativa di indagine
in materia di quote latte, con il compito di accertare la
sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle
quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di
eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte
e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa
utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento
(CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in
relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza
dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.
29. La commissione è nominata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, ed è composta da sette
membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti
della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei
Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole,
alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione
pubblica.
30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori,
ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla
documentazione delle aziende di produzione e trasformazione
lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei
carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela
norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della
legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del
Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.
31. La commissione è tenuta a presentare la propria
relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri
ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento,
entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento, formulando
specifiche proposte circa la efficiente e trasparente
riorganizzazione della gestione del sistema e circa il
perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle
responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei
soggetti di cui al comma 28.
32. Il compenso spettante ai membri della commissione è
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle
risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete
il trattamento di missione previsto per i funzionari statali
aventi qualifica di dirigente generale.
33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a
32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte
dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3,
del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e
dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31
gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto
per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma
residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione
della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e
comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i
versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
35. Sulla base delle specifiche risultanze della
relazione della commissione governativa di indagine, entro i
successivi sessanta giorni l'IAIMA provvede ad operare le
eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a
prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i
conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per
il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile
o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate
in più e a ripetere quelle versate in meno.
(omissis).
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Articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n.
276:
Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1^
dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito
dai seguenti: "Qualora il numero dei ricorsi presentati sia
pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni
individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al
suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti
giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA
nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel
rispetto del suddetto termine sono immediatamente
esecutive".
2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, e soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di mancato rispetto del termine
previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)
n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite
dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13
maggio 1998".
3. All'articolo 5 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n.
411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio
1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le
regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni
provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola
quota con effetto per il periodo 1998-1999". (omissis).
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Articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354:
Art. 8. (Versamento del prelievo supplementare). 1.
Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al
regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed
al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni,
possono essere versate dagli acquirenti con le modalità
previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1^
marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.
1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende
ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini
stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 ^
marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001.
... (omissis) ...
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