XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3841




        Onorevoli Deputati! - L'unito decreto-legge ha per scopo il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, affinché già nella campagna lattiero-casearia 2003/2004, che inizia il 1^ aprile, il quadro di riferimento normativo e amministrativo nazionale sia coerente con la regolamentazione comunitaria. Il provvedimento si basa sui seguenti princìpi:

            assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte;

            razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota;

            determinare il riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale;
            semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare;

            introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto "latte in nero".

        Nell'imminenza della prossima campagna di commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari il riordino del complesso di norme in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte è da considerare assolutamente prioritario e urgente. A conferma di ciò, si consideri che:

            a) già tre anni or sono, con parere del 14 marzo 2000, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva evidenziato le difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di quote latte, a causa dei ripetuti interventi "con provvedimenti tampone che hanno ostacolato la formazione di una disciplina chiara e uniforme, rendendo complessa la ricostruzione delle norme applicabili";

            b) la Corte dei conti, in una relazione del marzo 2002, dedicata specificamente al settore latte, ha formalmente esplicitato una raccomandazione ad adottare provvedimenti idonei a conseguire il riequilibrio delle quote rispetto alla produzione reale.

        Al fine di superare le emergenze rappresentate dalla necessità di riordinare il quadro normativo e di riequilibrare le quote alla produzione, l'unito decreto-legge ha i suoi capisaldi nella:

            1) chiara individuazione dei ruoli e delle relative responsabilità dei diversi operatori della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente);

            2) chiara attribuzione di poteri ai diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale;

            3) istituzione del versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti all'Unione europea;

            4) messa a punto di un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori;

            5) maggiore mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.

        Uno schema di disegno di legge per il riordino della materia è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003. Lo schema è stato inviato alla Commissione europea per l'esame preventivo di compatibilità con l'organizzazione comune di mercato lattiero-caseario, ed è stato oggetto d'esame anche da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la quale si è espressa in data 13 marzo 2003.
        L'unito decreto-legge prende spunto dal predetto schema, recependo quanto emerso dal confronto in sede comunitaria e in sede di Conferenza Stato-regioni.
        Numerosi incontri sono stati tenuti con gli Uffici della Commissione europea con conseguente modificazione del testo, anticipando la formalizzazione della Commissione europea che è prevista nelle prime settimane di aprile.
        Relativamente al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono state recepite le osservazioni operate dalle regioni all'unanimità, fatta eccezione per due di esse; una relativa all'articolo 5, comma 3, la quale affidava all'AGEA un compito di coordinamento tra regioni e anagrafe bovina improprio, l'altra relativa all'articolo 6, comma 4, con la quale si chiedeva la soppressione dell'ultimo periodo, in mancanza del quale, tuttavia, si sarebbe riversata a carico dell'Erario una quota del prelievo supplementare, anziché a carico dell'acquirente.
        Ciò premesso, il decreto-legge è articolato nei seguenti contenuti.
        L'articolo 1 individua le regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte e indica le competenze che restano a carico delle amministrazioni centrali e, in specie, dell'AGEA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle forze di polizia.
        Considerata la complessità delle modalità applicative da disciplinare per dare esecuzione alle disposizioni del provvedimento, è stabilita l'emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali.
        Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri sono state apportate le seguenti modifiche per recepire espresse richieste della Conferenza Stato-regioni:

            comma 3: maso chiuso;

            comma 5: importo sanzioni;

            comma 7: il termine per l'emanazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali attuativo passa da 30 a 45 giorni;

            comma 8: irrogazione sanzioni;

            comma 9: previsione di iscrizione a ruolo in caso di mancato pagamento.

        L'articolo 2 dispone che le quote A e B e le assegnazioni integrative recentemente concesse dall'Unione europea siano unificate in una sola quota; ciò costituisce un oggettivo elemento di semplificazione ed elimina elementi di discriminazione che, alla luce dell'adeguamento alla regolamentazione comunitaria delle norme per la restituzione del prelievo in eccesso (vedasi articolo 9), non hanno più ragione di continuare ad esistere. Rimane, ovviamente, ferma la distinzione tra le quote per le consegne di latte e quelle a titolo di vendite dirette.
        Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri sono state apportate due modifiche richieste dalla Conferenza Stato-regioni:

            sono state soppresse, anche sulla base di quanto osservato dalla Commissione europea in merito alla compatibilità di tale obbligo con il regolamento (CEE) n. 3950/92, le disposizioni relative al riallineamento produttivo attraverso l'inutilizzo per almeno il 90 per cento dalle aziende con quota non superiore a 200.000 chilogrammi e per almeno il 95 per cento dalle altre aziende;

            sono state soppresse le modalità di riassegnazione alle regioni sulla base della quota B tagliata.

        L'articolo 3 reca disposizioni in materia di revoca totale e parziale delle quote e, attraverso lo strumento delle revoche, persegue l'obiettivo di favorire la redistribuzione territoriale delle stesse quote in favore delle aree maggiormente produttive. Viene, infatti, previsto che le quote revocate confluite nella riserva nazionale siano riattribuite alla regione o provincia autonoma di provenienza soltanto nella misura massima dei quantitativi prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato e che i quantitativi eccedenti tale misura massima siano ripartiti tra tutte le regioni e province autonome, in proporzione alla media del quantitativo di latte messo in commercio negli ultimi tre periodi.
        Rispetto al testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri sono state apportate due modifiche richieste dalla Conferenza Stato-regioni:

            al comma 1 l'introduzione della "causa di forza maggiore" in caso di mancato utilizzo della quota;

            al comma 2 l'introduzione delle zone montane e svantaggiate (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) 1257/1999) nella riattribuzione alla regione stessa o alle provincia autonoma delle quote ritirate.

        L'articolo 4 richiama la norma comunitaria sul riconoscimento degli acquirenti, lasciando alla libera determinazione delle regioni la definizione di adeguate forme di pubblicità degli acquirenti riconosciuti.
        E' onere del produttore accertare che l'acquirente cui intende conferire il latte sia riconosciuto. La sanzione per conferimento ad acquirente non riconosciuto consiste nell'assoggettare interamente il latte conferito a prelievo supplementare, in tal modo precostituendo anche un efficace deterrente contro il fenomeno del cosiddetto "latte in nero".
        Per quanto attiene la revoca del riconoscimento, la ditta acquirente a ciò soggetta è tenuta a notificare entro quindici giorni l'intervenuta revoca ai produttori propri conferenti. In caso di inadempimento il latte ritirato dopo la decorrenza della revoca e fino al termine della campagna di commercializzazione è interamente assoggettato a prelievo supplementare a carico dell'acquirente revocato.
        Al fine di non penalizzare i produttori che conferiscono latte a un acquirente revocato, il provvedimento stabilisce che la revoca abbia effetto a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla notifica della revoca stessa, ma comunque non oltre il termine del periodo di commercializzazione. Le regioni e le province autonome sono tenute a portare a conoscenza dei produttori, con modalità adeguate, le revoche di riconoscimento eventualmente eseguite.
        Sempre allo scopo di contrastare il fenomeno del cosiddetto "latte in nero", sono previste sanzioni per gli acquirenti che operino in assenza di riconoscimento, commisurate al prelievo supplementare eventualmente dovuto.
        L'articolo 5 introduce l'obbligo del versamento mensile del prelievo supplementare trattenuto dagli acquirenti, al fine di rendere immediatamente disponibili gli importi da versare a fine periodo all'Unione europea in ipotesi di superamento della quota nazionale e, nel contempo, disincentivare gli eccessi produttivi.
        Al fine di evitare il rischio di sottrarre liquidità alle imprese, in attesa che si compia il processo di riallineamento delle quote alla produzione, è previsto che la regola del versamento mensile del prelievo sia soggetta a meccanismi di deroga parziale per i primi due periodi di applicazione del provvedimento, così come disposto dall'articolo 13.
        Ai fini della gestione del versamento del prelievo su base mensile, gli acquirenti devono trasmettere, alle regioni e alle province autonome che li hanno riconosciuti, i dati derivanti dalla tenuta del registro previsti dalla normativa comunitaria e provvedere a trattenere il prelievo supplementare dovuto dai propri conferenti per il latte eccedente la quota individuale assegnata.
        Gli importi riscossi per il prelievo supplementare devono essere versati, dagli acquirenti, nel conto corrente speciale presso il tesoriere dell'AGEA, entro un termine di trenta giorni, comunicando alle regioni e alle province autonome gli estremi del versamento.
        Le regioni e le province autonome provvedono alla verifica della corretta determinazione degli esuberi individuali, degli importi trattenuti dagli acquirenti e dell'effettiva esecuzione del versamento; quindi, avvalendosi anche dell'anagrafe bovina, verificano la congruità del quantitativo di latte dichiarato dal produttore con i capi da lui posseduti, avvalendosi della facoltà di effettuare ogni verifica che ritengano necessaria, utilizzando ogni tipo di documentazione (contabile, amministrativa, veterinaria, eccetera) in possesso del produttore.
        Il produttore deve documentare la titolarità della quota. In assenza di tale documentazione, l'acquirente trattiene per intero il prelievo supplementare, calcolato secondo le norme comunitarie. Tale disposizione, espressamente prevista al fine di produrre una ulteriore azione di contrasto al fenomeno del cosiddetto "latte in nero", è coordinata con quella relativa all'elenco dei trasportatori (articolo 10) che gli acquirenti devono comunicare alla regione o alla provincia autonoma anteriormente all'inizio della campagna.
        L'introduzione della possibilità di sostituire il versamento degli importi trattenuti con una fideiussione bancaria è stata operata su richiesta di parte delle regioni.
        L'articolo 6 prevede che le dichiarazioni di fine periodo siano rese dagli acquirenti, in conformità della normativa comunitaria, sottoscritte dal legale rappresentante della ditta acquirente e corredate dei modelli allegati L1, controfirmati dai singoli produttori conferenti che vi indicano, sotto la propria responsabilità, il numero delle vacche da latte detenute in azienda nel periodo.
        Le dichiarazioni e gli allegati devono essere trasmessi alle regioni e alle province autonome e all'AGEA nei termini indicati dal regolamento comunitario anche nel caso non sia stato ritirato latte. In tal modo può essere verificata la rispondenza di quanto dichiarato alla fine del periodo rispetto ai registri mensili.
        E' prevista una specifica sanzione per il mancato rispetto delle scadenze e, qualora il quantitativo di cui alla dichiarazione di fine periodo risulti superiore alla somma dei quantitativi mensili riportati nel registro mensile, l'acquirente è assoggettato all'integrale applicazione del prelievo supplementare, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 7 dell'articolo 5 per i mancati adempimenti da parte degli acquirenti. L'importo della sanzione è stato determinato su richiesta della Conferenza Stato-regioni.
        L'articolo 7 al fine di consentire il controllo dell'eventuale superamento della quota anche in caso di pluralità o successione di acquirenti, dispone che il produttore interessato a tale situazione debba preventivamente presentare, alla regione o alla provincia autonoma di competenza, nonché a ciascun acquirente (richiesta della Conferenza Stato-regioni), un'apposita dichiarazione contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui intende conferire il latte di sua produzione e la ripartizione della quota consegne tra di esse, per il periodo di interesse. Al produttore che effettua consegne a più acquirenti in violazione di quanto previsto dall'articolo 7, la quota è ridotta di un quinto. Tale quantitativo affluisce alla riserva nazionale.
        Su richiesta della Conferenza Stato-regioni è stato introdotto l'obbligo per il produttore di consegnare all'acquirente un'apposita dichiarazione ogni qualvolta cambi acquirente.
        La riattribuzione alla regione stessa o alla provincia autonoma dei quantitativi revocati (comma 3) è stata inserita su richiesta della Conferenza Stato-regioni.
        L'articolo 8 reca disposizioni in materia di contabilità degli acquirenti e dei produttori, in pieno accordo con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1392/2001, sanzionando le violazioni con la revoca del riconoscimento dell'acquirente e il pagamento, a suo carico, del prelievo supplementare per il quantitativo di latte non contabilizzato. Specifiche sanzioni sono previste anche a carico dei produttori per eventuale sottoscrizione di dichiarazioni non veritiere. La riattribuzione alla regione stessa o alla provincia autonoma dei quantitativi revocati (comma 2) è stata inserita su richiesta della Conferenza Stato-regioni.
        L'articolo 9 reca le disposizioni necessarie all'istituzione del versamento mensile del prelievo supplementare, che costituisce una delle principali innovazioni introdotte dal decreto-legge. L'adozione della procedura di versamento mensile comporta l'applicazione diretta delle disposizioni di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1392/2001, di cui l'articolo 9 recepisce i criteri prioritari in base ai quali ripartire tra i produttori in esubero i prelievi trattenuti in eccesso, dettando precise modalità e termini vincolanti per la restituzione, al fine ultimo di ridurre al minimo il periodo di indisponibilità di tali importi.
        In coerenza con tali princìpi, l'AGEA ha il compito, al termine di ogni periodo, di contabilizzare il latte consegnato e il prelievo complessivamente versato, eseguendo, di conseguenza, il calcolo sia del prelievo eventualmente dovuto a livello nazionale, sia degli importi eventualmente versati in eccesso.
        Dall'importo del prelievo versato in eccesso è previsto che sia detratto e accantonato il 10 per cento dell'importo del prelievo nazionale, al fine di utilizzarlo per eventuali restituzioni che si dovessero rendere necessarie per effetto di sentenze o di ricorsi amministrativi e, in subordine, per essere destinato alle misure di ristrutturazione del settore lattiero-caseario previste dall'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3950/92.
        L'importo versato in eccesso, al netto della citata decurtazione del 10 per cento, è previsto che sia ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a prelievo, in base a quanto previsto dalla norma comunitaria, privilegiando prioritariamente i produttori nei confronti dei quali il prelievo applicato risulti riscosso indebitamente, o comunque non più dovuto, i produttori titolari di aziende ubicate in zone di montagna e quelli ubicati nelle zone svantaggiate (quest'ultima priorità inserita su richiesta avanzata in sede di Conferenza Stato-regioni da un gruppo di regioni).
        In ipotesi di ulteriori disponibilità al termine dell'operazione di riparto di cui sopra, le somme residue è previsto che siano ripartite tra i restanti produttori, con esclusione di coloro che abbiano superato la loro quota individuale di produzione di oltre il 100 per cento. Per questo eventuale e successivo riparto è prevista una priorità in favore, nell'ordine: dei produttori già titolari di quota B ridotta; dei produttori che non abbiano superato di oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale; di tutti gli altri produttori titolari di quota, ivi compresi i titolari di quota B ridotta per la parte di prelievo in eccesso non ancora restituita.
        E' previsto che l'AGEA comunichi il prelievo imputato a ciascun acquirente conferente e gli importi da restituire, ovvero gli importi ancora eventualmente dovuti, e che provveda alle restituzioni agli acquirenti, i quali versano ai produttori quanto dovuto, ovvero riscuotono gli importi ancora dovuti.
        Al fine di assicurare il carattere definitivo dei provvedimenti di prelievo e di restituzione, in continuità con quanto già previsto dalla normativa precedente, le decisioni giurisdizionali che non siano notificate entro il trentesimo giorno precedente la data del 31 luglio non modificano i risultati delle operazioni sopra descritte.
        Al fine di evitare il rischio di ridurre la disponibilità finanziaria delle imprese e in attesa che sia realizzato il riallineamento delle quote alla produzione di cui all'articolo 2, è previsto un periodo transitorio di due anni, durante i quali i carichi derivanti dall'obbligo del versamento mensile sono significativamente ridotti, così come disposto dall'articolo 13.
        L'articolo 10, al fine di estendere i controlli all'intera filiera di produzione e di commercializzazione, reca specifiche disposizioni riguardanti il trasporto del latte, consistenti nell'introduzione di un documento di trasporto (distinta latte) che dovrà essere sottoscritto dal produttore, dal trasportatore e dall'acquirente. Tutti gli organi con potestà di controllo potranno effettuare verifiche, sia al momento della raccolta del latte in azienda, sia durante il trasporto.
        L'articolo 11 conferma le attuali disposizioni per l'effettuazione della dichiarazione di fine periodo da parte dei produttori che eseguono vendite dirette, precisando le eventuali sanzioni per gli inadempienti. Il comma 3 è stato formulato come richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.
        L'articolo 12 reca disposizioni volte a facilitare la circolazione delle quote e, quindi, a favorire il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e la produzione conseguita a livello territoriale. A tale fine è soppresso il divieto, sussistente nella normativa in vigore, di trasferire quantitativi di riferimento, separatamente dall'azienda, tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse.
        E', comunque, previsto di mantenere un bacino di quota disponibile per nuove assegnazioni in favore delle regioni e delle province autonome con produzione inferiore alla quota posseduta, attraverso un meccanismo che, in caso di passaggi di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome diverse, consente di cedere solo il 70 per cento della quota. Tale previsione è stata inserita a seguito del confronto con la Commissione europea e dovrebbe avere, oltre all'effetto principale di riequilibrare quote e produzione nelle varie aree territoriali, anche quello di calmierare e stabilizzare il prezzo di mercato della quota latte, che attualmente risulta - ovviamente - molto elevato nelle zone dove la produzione è superiore alla quota posseduta e molto più basso nelle zone dove la quota disponibile supera la produzione effettiva.
        E' comunque prevista la possibilità per regioni e province autonome di consentire, attraverso accordi interregionali, il superamento delle limitazioni al trasferimento di quota disposto dall'articolo 12, allo scopo di rendere completamente liberi i passaggi di quota tra aziende ubicate in regioni e province autonome limitrofe, nelle quali il prezzo della quota sia pressoché equivalente.
        Sulla base di tali princìpi, e in coerenza con la normativa comunitaria, è inoltre consentito l'affitto della parte di quota non utilizzata, separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo in corso; dell'affitto deve essere data comunicazione alla regione o provincia autonoma competente per consentire le necessarie verifiche.
        Al fine di conferire stabilità alle quote individuali nell'ambito di ciascuna campagna, è previsto che i contratti di affitto, comodato di azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato per avere rilevanza, ai fini del regime delle quote latte, debbano avere una durata non inferiore a dodici mesi e coincidere, per intero, con il periodo di commercializzazione. Non è ammessa la risoluzione di tali contratti prima che siano trascorsi dodici mesi dalla loro decorrenza.
        La formulazione del comma 3, con l'inserimento delle zone svantaggiate (articolo 19 del regolamento (CE) 1257/1999) è stata richiesta in sede di Conferenza Stato-regioni, anche se non all'unanimità.
        La formulazione del comma 4 discende dalle richieste della Commissione europea; mentre la formulazione del comma 5 è stata richiesta dalla Conferenza Stato-regioni.
        La formulazione dei commi 7 e 10 è stata richiesta in sede di Conferenza Stato-regioni, anche se non all'unanimità.
        L'articolo 13 reca disposizioni transitorie per favorire l'adeguamento di acquirenti e produttori al nuovo regime di versamento mensile del prelievo supplementare. In particolare: i versamenti mensili di cui all'articolo 5 è previsto che siano eseguiti dagli acquirenti nelle percentuali del 5 per cento per il primo periodo di applicazione del provvedimento e del 10 per cento per il secondo periodo di applicazione per le aziende di montagna e per i produttori già titolari di quota B tagliata, a condizione che non conseguano un esubero superiore alla metà della propria quota.
        Alla luce dei dati disponibili, risulta infatti che l'applicazione immediata del versamento mensile integrale nei primi periodi di applicazione del nuovo provvedimento, quando non sarebbe ancora realizzato il riallineamento delle quote alla produzione, potrebbe comportare il versamento anticipato di importi rilevanti che, sia pure per pochi mesi, sarebbero, comunque, sottratti alla disponibilità delle aziende.
        Sulla base dei dati pregressi e in considerazione dell'assegnazione, a partire dal periodo 2001-2002, della seconda frazione di quota integrativa (200.000 tonnellate) concessa all'Italia dalla Unione europea, il meccanismo transitorio introdotto consentirà di trattenere, con i versamenti mensili, un importo sostanzialmente equivalente a quello presumibilmente dovuto a titolo di prelievo, senza pertanto gravare sulle disponibilità finanziarie del settore.
        Il comma 4 è stato inserito al fine di dare validità alle comunicazioni regionali già effettuate dalle regioni per la sola campagna 2003/2004.
        L'articolo 14 reca disposizioni in tema di responsabilità finanziaria delle regioni e delle province autonome e stabilisce che, nel caso l'Unione europea proceda ad una correzione finanziaria in materia di quote latte a carico dell'Italia, il Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni, promuova i provvedimenti necessari per l'attribuzione degli oneri agli organismi competenti. Il testo è stato riformulato secondo quanto richiesto dalla Conferenza Stato-regioni.
        L'articolo 15 dispone l'abrogazione del complesso delle norme nazionali che fino ad oggi hanno regolato l'attuazione del regime comunitario delle quote latte. Tale passaggio è indispensabile in quanto la legislazione nazionale attualmente vigente in materia di quote latte è caratterizzata da una abnorme stratificazione di leggi e decreti ministeriali, che rendono di fatto complesso e tortuoso l'accertamento dei diritti individuali e, di conseguenza, complicano la tempestiva attribuzione delle quote, precostituendo legittime motivazioni di impugnativa degli atti amministrativi.
        Non si dà luogo alla predisposizione della relazione tecnica in quanto dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA


1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

          L'attuale normativa in materia di quote latte è frutto di una stratificazione pluriennale non sempre omogenea. Già tre anni or sono, con parere del 14 marzo 2000, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati aveva evidenziato le difficoltà ad applicare la normativa comunitaria in materia di quote latte, a causa dei ripetuti interventi "con provvedimenti tampone che hanno ostacolato la formazione di una disciplina chiara e uniforme, rendendo complessa la ricostruzione delle norme applicabili".
          Il proseguire in una situazione di incertezza normativa ha consentito il protrarsi di comportamenti non conformi alla norma comunitaria, determinando il costante splafonamento dalle quote produttive assegnate all'Italia, con conseguente applicazione di prelievi supplementari.
          Inoltre il meccanismo di calcolo della compensazione nazionale adottato ha creato un disallineamento, anche a livello di distribuzione territoriale, tra l'effettiva produzione e le quote detenute a livello di singola regione.
          L'intervento è dunque indispensabile per porre ordine nella legislazione interna, possibilmente in tempi rapidi dal momento che la campagna lattiero-casearia comincia il 1^ aprile di ogni anno.


B) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

          Il quadro normativo sul quale il presente provvedimento incide è, come accennato, oggi caratterizzato da un notevole stratificarsi di normativa primaria e secondaria, che vede nella legge 26 novembre 1992, n. 468, il testo di riferimento.


C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

          Il provvedimento legislativo è compatibile con i princìpi dettati dall'ordinamento comunitario ed in particolare con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento (CE) n. 1392/2001.           Obiettivo della norma proposta, peraltro, è proprio quello di rafforzare l'aderenza dell'applicazione nazionale del regime delle quote latte alla normativa comunitaria.


D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

          Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, dal momento che le stesse già svolgono da molti anni le competenze indicate nel decreto-legge.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative presenti nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

          Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.


B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

          I riferimenti operati sono corretti.


C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

          Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella dal momento che, per una maggiore chiarezza della normativa, si è privilegiata la forma del "testo unico".


D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

          L'intervento normativo proposto giustifica l'abrogazione delle seguenti norme primarie e secondarie:

              legge 26 novembre 1992, n. 468;

              decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569;

              decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
              articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46;

              decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;

              articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642;

              articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;

              commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

              articolo 01 e commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81;

              decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;

              decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;

              decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

              decreto del Ministro per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;

              decreto del Ministro per le politiche agricole 22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1998;

              articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

              decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;

              decreto del Ministro per le politiche agricole 21 maggio 1999, n. 159;

              decreto del Ministro per le politiche agricole 15 luglio 1999, n. 309;

              decreto del Ministro per le politiche agricole 10 agosto 1999, n. 310;

              decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;

              articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354;

              decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)


A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

          Il provvedimento ha per scopo il riordino delle norme nazionali in materia di applicazione del regime comunitario delle quote latte, disciplinato da norme comunitarie, in particolare dal regolamento (CEE) n. 3590/92, nonché da numerose norme nazionali, la più importante delle quali è la legge n. 462 del 1992.
          L'intervento normativo è volto a:

              assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte;

              razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore;

              determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale;

              restituire stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte;

              semplificare il calcolo ed il versamento del prelievo supplementare, disincentivando, nel contempo, la produzione oltre il limite della quota;

              introdurre efficaci misure di contrasto del fenomeno del cosiddetto "latte in nero".

          Amministrazioni destinatarie del decreto-legge sono le regioni, il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
          L'articolato è compatibile con quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, disciplinando la materia concorrente dei rapporti delle regioni con l'Unione europea in campo agricolo.
          L'articolo 1 del provvedimento individua chiaramente le regioni quali soggetti competenti in materia di gestione amministrativa del regime delle quote latte ed indica le competenze che restano a carico delle amministrazioni centrali e, in specie, dell'AGEA, dell'Ispettorato centrale repressione frodi e delle forze di polizia.
          Considerata la complessità delle modalità applicative da disciplinare per dare esecuzione alle disposizioni del provvedimento, è stabilita l'emanazione di un apposito decreto di attuazione da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, avente il compito di assicurare l'uniformità di alcune procedure; va ricordato che è necessario assicurare un'applicazione omogenea sul territorio nazionale del regime delle quote latte, essendo lo Stato italiano responsabile nel suo complesso dell'applicazione del predetto regime. L'emanazione di norme tecniche comuni è inoltre funzionale al raggiungimento dell'obiettivo di consentire la totale mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna, liberalizzazione che può avvenire solo se il regime delle quote latte rispetta alcuni princìpi comuni su tutto il territorio nazionale.
          Soggetti destinatari del provvedimento sono principalmente le aziende zootecniche titolari di quote latte (circa 60.000) e le imprese lattiero-casearie acquirenti latte.


B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

          Le esigenze sottese al presente provvedimento si possono rintracciare nella richiamata necessità di assicurare la piena e totale coerenza con la normativa comunitaria in materia di quote latte, nel razionalizzare e semplificare le norme nazionali precedentemente in vigore, nel determinare il progressivo riequilibrio tra le quote assegnate e le quantità di latte commercializzato, facendo coincidere, nei limiti del possibile, i diritti a produrre con la produzione reale, restituendo stabilità al settore lattiero-caseario e certezza del diritto ai produttori di latte.
          Non va dimenticato al riguardo che l'incertezza del diritto in materia di quote latte, oltre che produrre un enorme contenzioso, ha provocato sommosse, proteste plateali ed episodi di tensione sociale ben noti alla opinione pubblica.
          La insufficiente stabilità economica del comparto ha infine provocato negli ultimi anni il sensibile peggioramento delle posizioni contrattuali degli allevatori, che hanno spuntato prezzi di acquisto del latte fresco sempre meno remunerativi.
          Per il perseguimento degli obiettivi in precedenza richiamati il decreto-legge si propone di:

                a) individuare chiaramente i ruoli e le relative responsabilità dei diversi operatore della filiera di settore (produttore, trasportatore, acquirente);

                b) attribuire in modo preciso i compiti ai diversi soggetti istituzionalmente competenti, nel pieno rispetto del principio di autonomia delle regioni, riservando allo Stato, per il tramite dell'AGEA, il compito di garantire il necessario equilibrio applicativo in ambito nazionale;

                c) istituire il versamento mensile dei prelievi trattenuti, al fine di garantire l'amministrazione riguardo l'effettiva disponibilità degli importi dovuti alla Unione europea;
                d) attivare un sistema incentrato sugli adempimenti posti a carico degli acquirenti, che fungono da sostituti per l'obbligo di riscossione e di versamento dei prelievi dovuti sulla produzione di latte eccedente le quote in titolarità dei produttori;

                e) consentire la totale mobilità delle quote, attraverso la liberalizzazione del commercio tra regioni diverse e la possibilità di affitto temporaneo in corso di campagna.


C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

          Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, oltre a quelli sopra richiamati, sono quelli di garantire il rafforzamento della legalità nell'applicazione del regime comunitario delle quote latte, consentendo al Paese di affrontare con le carte in regola la trattativa con l'Unione europea per un aumento significativo delle quote di produzione, soprattutto alla luce dell'ingresso di Paesi, quale la Polonia, che presentano produzioni di latte significative.
          Inoltre la razionalizzazione del meccanismo di applicazione del regime comunitario delle quote latte consentirà di ridurre in misura drastica il contenzioso interno - si contano ad oggi oltre 35.000 ricorsi ai TAR ed al giudice ordinario - nonché quello comunitario, che è fonte di onerose regolazioni contabili con l'Italia.


D) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

          Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo più appropriato attesa la estrema necessità ed urgenza di addivenire ad una nuova regolamentazione della materia e la necessità di rinviare a successivi provvedimenti amministrativi la determinazione di specifiche tecniche.



ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
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          Articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46:

          Art. 2. - 1. Al fine di assicurare, nell'attribuzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino ai sensi della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'osservanza di quanto prescritto nel regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA, procede alla riduzione, prioritariamente della quota A non in produzione e successivamente della quota B assegnate ai produttori, nel rispetto dei seguenti criteri:

              O.a) la riduzione della quota A non in produzione si effettua, salvi i casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta, qualora la quota A non in produzione ecceda il 50 per cento della quota A attribuita;

                a) la riduzione della quota B è realizzata prendendo in considerazione le quote B assegnate a ciascun produttore ed applicando alle medesime la stessa diminuzione percentuale;

                b) sono esclusi dalla riduzione i produttori le cui aziende sono ubicate nei comuni montani ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975 e nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole.

          2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati entro il 31 marzo 1995 e con effetto a partire dal periodo 1995-1996.
          2-bis. I produttori che hanno ottenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione o della provincia autonoma e che hanno realizzato il predetto piano, possono chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, con effetto dal periodo 1995-1996, in sostituzione delle quote A e B ad essi spettanti.
          2-ter. L'istanza di cui al comma 2-bis deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla regione o provincia autonoma, che la trasmette all'EIMA, entro i successivi trenta giorni, unitamente ad una attestazione che certifichi la avvenuta approvazione e realizzazione del piano.
          2-quater. Ai soli fini dell'applicazione del prelievo supplementare sul latte bovino nel periodo 1994-1995, resta valida l'assegnazione di quota disposta con il bollettino EIMA del 29 aprile 1994 per tutti i produttori nei confronti dei quali la quota sia stata soppressa o ridotta dall'EIMA successivamente al 1^ dicembre 1994.
Decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali - 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali

          Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente "Misure urgenti nel settore lattiero-caseario", che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino;

          Visto, in particolare, l'articolo 5, commi 3 e 4, della legge n. 468/1992 in base al quale gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi;

          Visto il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

          Visto, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92 che autorizza l'acquirente a trattenere, a titolo di anticipo sul prelievo dovuto, un importo del prezzo del latte su tutte le consegne che superano il quantitativo di riferimento del produttore stesso;

          Considerato che l'articolo 2, paragrafo 2, del citato regolamento CEE n. 3950/92 non introduce l'obbligo per l'acquirente di effettuare la trattenuta a titolo di anticipo sul prelievo dovuto dal produttore e prevede altresì che "in mancanza della trattenuta sul prezzo del latte, egli riscuote il prelievo con ogni mezzo appropriato";

          Considerato, altresì, che il citato regolamento CEE n. 3950/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 1992, è stato adottato successivamente alla entrata in vigore della legge n. 468/1992 ed è applicabile dal 1^ aprile 1993;

          Visto l'articolo 8 del decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762, con cui sono state adottate le modalità per la determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo;

          Ritenuto, pertanto, necessario prendere atto che le disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria prevedono meccanismi alternativi alla trattenuta del prelievo a titolo di anticipo;

          Visto l'articolo 11, commi 6 e 7, della legge n. 468/1992;

          Sentito il Comitato permanente delle politiche agricole e alimentari di cui all'articolo 2 della legge n. 491/1993 nella seduta dell'11 ottobre 1995;

adotta

il seguente decreto:


Articolo 1.

      1. Gli acquirenti, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 3950/92, in luogo della trattenuta del prelievo da effettuarsi a titolo di anticipo per tutte le consegne che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore, possono pattuire forme di garanzia, a tal fine costituite dal produttore, che garantiscano il totale versamento del prelievo supplementare da parte dell'acquirente.
      2. La pattuizione delle garanzie di cui al precedente comma non esonera l'acquirente dalla responsabilità per il versamento del prelievo dovuto per ciascun produttore nell'importo determinato a seguito della compensazione, né dal rispetto del termine di cui al regolamento CEE n. 536/93 entro cui le predette somme debbono affluire nella contabilità speciale indicata all'articolo 9 della legge n. 468/1992, anche nell'ipotesi in cui la garanzia risulti inidonea o insufficiente per cause non imputabili all'acquirente.
          Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
          Articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642:

          Art. 2. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Acquisito da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali il parere del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, sui criteri per la riduzione delle quote individuali prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1995, n. 46, l'AIMA pubblica, entro il 31 marzo 1996, appositi bollettini di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti nel periodo di applicazione del regime comunitario delle quote latte 1995-1996. I predetti bollettini costituiscono accertamento definitivo delle posizioni individuali e sostituiscono ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente dall'AIMA per il periodo sopra indicato.
          2. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
          3. Eventuale ricorso in opposizione, avverso le determinazioni dei bollettini di cui al comma 1, dovrà pervenire all'AIMA, adeguatamente documentato, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione dei bollettini da parte della regione o della provincia autonoma. L'AIMA si pronuncerà sul ricorso nei successivi trenta giorni; decorso il predetto termine, senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
          4. Ai fini della trattenuta e del versamento del prelievo supplementare, eventualmente dovuto per il periodo 1995-1996, gli acquirenti sono tenuti a considerare esclusivamente le quote individuali risultanti dai bollettini di aggiornamento di cui al comma 1.


          Art. 3. (Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468, e altre disposizioni). 1. Il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è sostituito dal seguente:

          "12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

                a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

                b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

                c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93;
                d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

                e) in favore di tutti gli altri produttori".

          2. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è inserito il seguente:

          "12-bis. Al fine di consentire, ove dovuta, la restituzione ai produttori delle somme trattenute dagli acquirenti, l'AIMA effettua la compensazione nazionale di cui al comma 12, entro il 31 luglio di ciascun anno, sulla base delle dichiarazioni di cui al comma 1, che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in conformità al regolamento (CEE) n. 536/1993 della Commissione del 9 marzo 1993, entro il 15 maggio di ciascun anno. Allo scopo di assicurare un costante monitoraggio del latte commercializzato, gli acquirenti trasmettono altresì una situazione mensile delle consegne di latte alle associazioni di produttori, per i produttori associati, nonché alle regioni o province autonome ove sono ubicate le aziende dei produttori e all'AIMA entro l'ultimo giorno del mese successivo".

          3. Limitatamente al periodo 1995-1996, l'AIMA effettua la compensazione nazionale entro il 25 settembre 1996, con riferimento ai bollettini di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 1, e tenuto conto dell'esito dei ricorsi di cui al comma 3 del medesimo articolo; gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997 sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale.
          4. Secondo quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, l'AIMA adotta a partire dal 1^ gennaio 1997 un programma volontario di abbandono totale o parziale della produzione lattiera, previa corresponsione di una indennità a ciascun produttore per la cessione delle quote latte di cui è titolare, che confluiscono nella riserva nazionale.
          5. L'AIMA provvede alla riassegnazione delle quote di cui al comma 4 ai produttori che ne facciano richiesta, ad un prezzo pari all'indennità versata, in base ai seguenti criteri di priorità, applicati in modo da assicurare che i quantitativi siano totalmente riattribuiti nella regione o nella provincia autonoma di provenienza e che le quote abbandonate dai produttori delle zone di montagna siano attribuite a produttori con azienda ubicata in dette zone:

                a) giovani agricoltori di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;

                b) produttori con azienda ubicata nelle zone montane di cui alla direttiva n. 75/268 CEE del Consiglio del 28 aprile 1975;

                c) produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta, la cui complessiva produzione annuale non superi le 200 tonnellate;

                c-bis) altri produttori a cui è stata ridotta la quota B ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della quota ridotta.

          5-bis. La riassegnazione delle quote è effettuata dall'AIMA nelle regioni o nelle province autonome di provenienza, prevedendo un periodo non inferiore a tre mesi per la presentazione delle domande. Ove in tali regioni o province autonome non vengano presentate domande o vengano presentate domande per un ammontare inferiore alle disponibilità, l'AIMA provvede ad attribuire le quote non assegnate su base nazionale.
          6. All'anticipazione delle spese derivanti dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1996, previa delibera del CIPE che dovrà individuare anche l'importo dell'indennità e le modalità di attuazione del programma.
          6-bis. Il termine per la iscrizione delle imprese agricole e delle società semplici presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, è prorogato fino al 31 dicembre 1996.
          6-ter. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano alla registrazione delle singole aziende agricole presso le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si può provvedere d'ufficio su iniziativa dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura in base alle risultanze degli schedari ufficiali dei masi tenuti dall'assessorato per l'agricoltura.

          Art. 4. (Differimento del termine per la cessione della quota latte). 1. Per l'anno 1995 è differito al 31 dicembre il termine del 30 novembre stabilito nell'articolo 10, comma 6, della legge 26 novembre 1992, n. 468, per la cessione della quota latte. L'affitto di quote latte di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 468 del 1992 è consentito esclusivamente per la durata di un intero periodo e può essere rinnovato solo due volte.
          1-bis. L'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo.
          1-ter. Il comma 4 dell'articolo 17 ed il comma 4 dell'articolo 18 del decreto del Presidente dalla Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sono abrogati.
          1-quater. All'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          "2-bis. I contratti di trasferimento delle quote sono stipulati in forma scritta ed autenticati dai competenti uffici regionali o dalle province autonome".

          2. Per il periodo 1996-97, l'AIMA pubblica gli appositi bollettini di aggiornamento dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, entro il 30 settembre 1996.
          Articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649:

          Art. 11. (Regime comunitario di produzione lattiera). 1. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
          2. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
          3. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
          Articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

          Art. 2. (omissis) 166. Con effetto dal periodo 1995-1996 di regolamentazione della produzione lattiera, cessa l'applicazione della procedura di compensazione prevista dall'articolo 5, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 26 novembre 1992, n. 468, e gli adempimenti già svolti ai sensi delle predette disposizioni non hanno effetto.
          167. I versamenti e le restituzioni delle somme trattenute dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, previsti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni, sono effettuati a seguito dell'espletamento delle procedure di compensazione nazionale da parte dell'AIMA. Sulle somme residue spettanti ai produttori restano dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.
          168. La compensazione è effettuata secondo i seguenti criteri e nell'ordine:

                a) in favore dei produttori delle zone di montagna;

                b) in favore dei produttori titolari di quota A e di quota B nei confronti dei quali è stata disposta la riduzione della quota B, nei limiti del quantitativo ridotto;

                c) in favore dei produttori ubicati nelle zone svantaggiate, di cui alla direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2081/93;

                d) in favore dei produttori titolari esclusivamente della quota A che hanno superato la propria quota, nei limiti del 5 per cento della quota medesima;

                e) in favore di tutti gli altri produttori.

          169. Gli acquirenti che hanno già disposto la restituzione delle somme ai produttori ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della legge n. 468 del 1992, procedono a nuove trattenute nei confronti dei produttori interessati, pari all'ammontare delle somme restituite. Ove ciò non fosse possibile, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della suddetta legge n. 468 del 1992.
          170. Limitatamente al periodo 1995-1996, gli acquirenti versano il prelievo supplementare entro il 31 gennaio 1997, sulla base di appositi elenchi redatti dall'AIMA a seguito della suddetta compensazione nazionale e trasmessi alle regioni e alle province autonome.
          171. L'articolo 2-bis del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, è abrogato a decorrere dal periodo 1995-1996.
          172. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 11 dei decreti-legge 8 agosto 1996, n. 440, e 23 ottobre 1996, n. 542, e degli articoli 2 e 3 dei decreti-legge 6 settembre 1996, n. 463, e 23 ottobre 1996, n. 552.
          173. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge 26 novembre 1992, n. 468, è costituito dal seguente:

          "6. La vendita e l'affitto di cui al comma 2 possono avvenire esclusivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno e sono comunicati, utilizzando gli appositi moduli AIMA, entro dieci giorni con lettera raccomandata all'AIMA e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. I predetti atti hanno efficacia a partire dal periodo successivo a quello in cui è avvenuta la stipulazione. Limitatamente al periodo 1996-1997 le parti possono concordare, dandone comunicazione alle regioni e alle province autonome, sino al 15 gennaio 1997, che le vendite e gli affitti stipulati entro il 31 dicembre 1996 abbiano effetto anche nel periodo medesimo. In tal caso la regione o la provincia autonoma deve accertare che il cedente non abbia già utilizzato la quota ceduta, comunicandolo all'AIMA entro il 31 marzo 1997, e l'atto ha efficacia soltanto a seguito di tale verifica".

          174. A decorrere dal periodo 1996-1997 l'acquisto di una quota latte da parte di un produttore non comporta alcuna riduzione delle quote precedentemente spettanti al produttore medesimo. (omissis).
          Articolo 01 e commi da 13 a 21 e da 28 a 35 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81:

          Art. 01. (Trasferimento alle regioni di funzioni in materia di quote latte). 1. A decorrere dal periodo di applicazione 1997-98, le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte e di prelievo supplementare sul latte bovino di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, sono svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fatti salvi, in attesa della riforma organica del settore, i compiti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) in materia di aggiornamento del bollettino 1997-98, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono. L'AIMA concorre altresì con le regioni e le province autonome per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario, anche avvalendosi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) nel quale dovranno essere integrati i sistemi informativi dell'AIMA.
          2. Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali rimangono assegnate le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché le azioni sostitutive nel caso di eventuale inadempienza da parte di regioni e province autonome.

          Art. 1. (Finanziamenti - Procedure - Premio per la perdita di reddito - Incentivi per l'abbandono della produzione - Assegnazione di quote ai giovani produttori - Fondo interbancario di garanzia Commissione governativa di indagine - Anagrafe del bestiame - Conservazione stanziamenti - Misure di accompagnamento della PAC - Disposizioni previdenziali per il settore agricolo - Modifiche alla legge 26 novembre 1992, n. 468)....(omissis)... 13. Ai fini della ristrutturazione della produzione lattiera, nelle aree a più alta vocazione produttiva, può essere accordato, ai produttori titolari di un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, come attribuito dalla legge 26 novembre 1992, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, che non richiedano i benefìci delle misure di cui ai commi 1 e 9, un premio per l'abbandono totale e definitivo della produzione di latte bovino nell'azienda, da realizzarsi entro il 31 marzo 1997, calcolato sulla base del numero di vacche da latte in stalla alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino ad un massimo di 100 vacche. Tale premio, in misura di lire 800 mila a capo e di lire 400 per kg di quota posseduta, sarà erogato da parte dell'AIMA, previa verifica e autorizzazione della regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda.
          14. La domanda per il premio deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 31 marzo 1997. La predetta istanza deve in ogni caso contenere l'espressa rinuncia alla quota posseduta e l'impegno a non riprendere la produzione nell'azienda.
          15. I quantitativi di riferimento spettanti alle aziende beneficiarie del premio sono attribuiti alla riserva nazionale a partire dal 1^ aprile 1997.
          16. All'onere derivante dai commi 9 e 13, determinato in complessivi 80 miliardi di lire, si provvede, quanto a lire 45 miliardi, mediante utilizzo delle disponibilità del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1997 e, quanto a lire 35 miliardi, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui del capitolo 7560 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          17. Nei limiti dei quantitativi complessivi di cui al comma 15, sono gratuitamente attribuiti, a domanda, quantitativi di riferimento supplementari dalla riserva nazionale ai giovani produttori di età inferiore a 40 anni, titolari, contitolari o collaboratori familiari, iscritti nella apposita gestione previdenziale, di un'impresa con quota inferiore a 500.000 kg, alla data del 1^ aprile 1997, ed ai produttori titolari, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di una quota non superiore a 60.000 kg, o a 100.000 kg nelle zone di montagna, che siano tutti comunque in grado di dimostrare di avere svolto attività produttiva nel periodo 1996-97 e che, in ogni caso, non abbiano venduto né affittato quote di loro spettanza nel corso dei periodi 1994-95, 1995-96 e 1996-97.
          18. L'attribuzione di cui al comma 17 è effettuata a livello regionale e non può riguardare quantitativi superiori al 20 per cento della quota già detenuta dai produttori interessati dagli interventi. I beneficiari perdono la facoltà di vendere o dare in affitto qualsiasi quota di loro spettanza fino al termine del periodo 1999-2000.
          19. Ai medesimi soggetti di cui al comma 17, e con le medesime prescrizioni di cui ai commi 17 e 18, sono attribuiti i quantitativi di riferimento per le vendite dirette risultanti nella riserva nazionale alla data del 1^ aprile 1997.
          20. La domanda di attribuzione della quota deve essere presentata alla regione o provincia autonoma ove è ubicata l'azienda ed all'AIMA, entro il 30 aprile 1997.
          21. Gli istituti tecnici agrari e gli istituti professionali per l'agricoltura e l'ambiente, statali o legalmente riconosciuti, che nell'ambito delle proprie attività didattiche allevano vacche da latte, possono richiedere l'assegnazione a titolo gratuito, con decorrenza dal periodo 1997-1998, di quote latte nella quantità necessaria a garantire la sopravvivenza economica e la funzione didattica di ciascuna azienda agraria d'istituto. (omissis).

          28. E' istituita una commissione governativa di indagine in materia di quote latte, con il compito di accertare la sussistenza di eventuali irregolarità nella gestione delle quote da parte di soggetti pubblici e privati, nonché di eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte e prodotti lattieri da parte dei produttori o nella relativa utilizzazione da parte degli acquirenti di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, anche in relazione all'effettiva produzione nazionale, e l'efficienza dei controlli svolti dalle amministrazioni competenti.
          29. La commissione è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ed è composta da sette membri scelti tra magistrati ordinari, funzionari ed esperti della materia. La commissione utilizza personale ed uffici dei Ministeri del tesoro, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Dipartimento della funzione pubblica.
          30. La commissione, per lo svolgimento dei propri lavori, ha facoltà di accedere agli uffici ed archivi pubblici e alla documentazione delle aziende di produzione e trasformazione lattiera e può avvalersi della collaborazione dell'Arma dei carabinieri ed in particolare del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari costituito ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, della Guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e della Polizia di Stato.
          31. La commissione è tenuta a presentare la propria relazione conclusiva al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che provvedono a trasmetterla immediatamente al Parlamento, entro sessanta giorni dalla data dell'insediamento, formulando specifiche proposte circa la efficiente e trasparente riorganizzazione della gestione del sistema e circa il perseguimento ai sensi di legge o di regolamento delle responsabilità eventualmente accertate nei confronti dei soggetti di cui al comma 28.
          32. Il compenso spettante ai membri della commissione è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Ai medesimi compete il trattamento di missione previsto per i funzionari statali aventi qualifica di dirigente generale.
          33. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 28 a 32, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
          34. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, e dall'articolo 2, comma 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli acquirenti hanno facoltà di versare entro il 31 gennaio 1997 il 25 per cento del prelievo supplementare dovuto per il periodo 1995-96, con l'obbligo di versare la somma residua entro dieci giorni dalla presentazione della relazione della commissione governativa di indagine di cui al comma 31 e comunque entro il 10 maggio 1997. Restano in ogni caso fermi i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
          35. Sulla base delle specifiche risultanze della relazione della commissione governativa di indagine, entro i successivi sessanta giorni l'IAIMA provvede ad operare le eventuali rettifiche agli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'AIMA provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. (omissis).

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          Articolo 1 del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276:

          Art. 1. 1. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Qualora il numero dei ricorsi presentati sia pari o superiore al 20 per cento delle comunicazioni individuali effettuate nella regione o provincia autonoma, al suddetto termine perentorio si aggiungono ulteriori venti giorni. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive".
          2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e soppresso il quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 è sostituito dal seguente:

          "4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusivamente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Commissione del 13 maggio 1998".

          3. All'articolo 5 del decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

              "1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota o di sola quota con effetto per il periodo 1998-1999". (omissis).

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          Articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354:

          Art. 8. (Versamento del prelievo supplementare). 1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.
          1-bis. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1 ^ marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001.

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