XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3841
Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2003.
Riforma della normativa in tema di applicazione del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in vista
dell'imminente avvio della campagna di commercializzazione, di
riformare la normativa sull'applicazione del prelievo
supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, al fine di assicurarne la piena coerenza con
la regolamentazione comunitaria e di recepire le
raccomandazioni in tali sensi espresse dal Parlamento e dalla
Corte dei conti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni generali).
1. Gli adempimenti relativi al regime comunitario del
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti
lattiero-caseari, salvo
quanto previsto al comma 2, sono di competenza delle regioni
e delle province autonome.
2. All'AGEA compete la gestione della riserva nazionale
ai sensi degli articoli 2 e 3, l'esecuzione del calcolo delle
quantità e degli importi di cui agli articoli 9 e 11, nonché
l'esecuzione delle comunicazioni di cui all'articolo 15 del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. La provincia autonoma di Bolzano, ove vige l'istituto
del maso chiuso, adotta, con propri provvedimenti, le
necessarie disposizioni a tutela di tale istituto.
4. Le funzioni di controllo relative all'applicazione
della normativa comunitaria in materia e di quella di cui al
presente decreto sono svolte dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano. Restano ferme le funzioni di
controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero delle politiche agricole e forestali e degli
ufficiali ed agenti delle forze di polizia competenti. Gli
altri organi dello Stato, che in ragione delle proprie
funzioni accertino violazioni in materia, sono tenuti ad
informare gli organismi di cui al presente comma.
5. I produttori, gli acquirenti ed i raccoglitori e/o
trasportatori di latte indicati dagli acquirenti sono tenuti a
consentire l'accesso alle proprie sedi, impianti, magazzini o
altri locali, mezzi di trasporto, nonché alla documentazione
contabile e amministrativa, ai funzionari addetti ai
controlli, nell'ambito delle proprie competenze, degli
organismi di cui al comma 4. In caso di inadempienza si
applica una sanzione amministrativa non inferiore a euro
10.000 e non superiore a euro 100.000.
6. Ai fini della gestione del regime comunitario, le
regioni e le province autonome, gli acquirenti riconosciuti ai
sensi del regolamento (CE) n. 1392/2001 e le loro
organizzazioni, le organizzazioni tra i produttori di latte
riconosciute dalle regioni e dalle province autonome ai sensi
della normativa vigente, nonché i centri autorizzati di
assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, così come
modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2000, n. 188, si
avvalgono del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN),
con le modalità definite dal decreto di cui al comma 7.
7. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione
di cui al comma 6.
8. L'irrogazione delle sanzioni amministrative previste
dal presente decreto è effettuata dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano, cui sono devoluti i relativi
proventi. Si applicano le disposizione contenute nel capo I
della legge 24 novembre 1981, n. 689, con esclusione della
facoltà di pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo
16 della medesima legge.
9. In caso di mancato versamento del prelievo
supplementare, le regioni e le province autonome effettuano la
riscossione coattiva mediante ruolo, previa intimazione nei
confronti di acquirenti e produttori, applicando le sanzioni
di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1392/2001.
Articolo 2.
(Determinazione e comunicazione della quota).
1. A decorrere dal primo periodo di applicazione del
presente decreto, i quantitativi individuali di riferimento,
distinti tra consegne e vendite dirette, sono determinati
dalla somma della quota A e della quota B di cui all'articolo
2 della legge 26 novembre 1992, n. 468, delle assegnazioni
integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del
decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e
dell'articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n.
79.
2. Prima dell'inizio di ogni periodo di produzione
lattiera le regioni e province autonome comunicano a ciascun
produttore il proprio quantitativo individuale di riferimento,
così come dalle stesse registrato nel Sistema informativo
agricolo nazionale (SIAN).
Articolo 3.
(Revoca e assegnazione della quota).
1. Con il decreto di cui all'articolo 1, comma 7, sono
stabilite le disposizioni attuative per la revoca e la
riduzione delle quote non utilizzate per almeno il 70 per
cento, fatte salve le cause di forza maggiore, ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n.
3950/1992, e successive modificazioni e integrazioni, e per la
disciplina delle cessioni definitive o temporanee di quota. La
cessione in affitto temporaneo delle quote in corso di
periodo, di cui all'articolo 12, non costituisce utilizzo
della quota.
2. I quantitativi revocati ad aziende ubicate nelle zone
di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999
confluiscono nella riserva nazionale per essere riattribuiti
alle regioni o province autonome cui afferivano.
3. I quantitativi di riferimento confluiti nella riserva
nazionale, con esclusione di quelli di cui al comma 2, sono
riattribuiti dall'AGEA alle regioni e province autonome cui
afferivano, fino alla misura massima dei quantitativi prodotti
in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. I quantitativi
eventualmente eccedenti tale misura massima sono ripartiti fra
tutte le regioni e province autonome, in misura proporzionale
alla media dei quantitativi di latte commercializzati nei tre
periodi precedenti.
4. Le regioni e le province autonome provvedono alla
riassegnazione dei relativi quantitativi, sulla base di
criteri oggettivi autonomamente determinati.
5. Per il calcolo del prelievo supplementare dovuto da
ciascun produttore si considera il quantitativo individuale di
riferimento di fine periodo, che può essere diverso da quello
di inizio a seguito delle variazioni intervenute nel corso del
periodo, in applicazione del presente decreto.
6. Tutte le revoche, riduzioni e assegnazioni della quota
eseguite in applicazione del presente decreto hanno effetto a
partire dal periodo immediatamente successivo a quello in
corso al momento della comunicazione agli interessati del
relativo provvedimento amministrativo.
Articolo 4.
(Riconoscimento degli acquirenti).
1. Il riconoscimento delle ditte acquirenti di cui
all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1392/2001 è
subordinato alla verifica del rispetto di tutti i requisiti
ivi indicati, nonché delle disposizioni del decreto di cui
all'articolo 1, comma 7. Le regioni assicurano idonee forme di
pubblicità delle ditte acquirenti riconosciute mediante
l'istituzione di un apposito albo.
2. Ogni produttore è tenuto ad accertarsi che
l'acquirente cui intende conferire latte sia riconosciuto ai
sensi del presente articolo; il latte o equivalente latte
conferito ad un acquirente non riconosciuto è interamente
assoggettato a prelievo supplementare a carico del produttore,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
3. Le regioni e le province autonome revocano il
riconoscimento agli acquirenti già riconosciuti nel caso
vengano meno i requisiti di cui al comma 1, o negli altri casi
previsti dal presente decreto. L'acquirente assoggettato ad un
provvedimento definitivo di revoca è tenuto a rendere noto
entro 15 giorni il provvedimento stesso ai propri conferenti;
qualora non adempia a tale obbligo, i quantitativi di latte
eventualmente ritirati dopo la decorrenza della revoca e fino
al termine del periodo di commercializzazione in corso sono
assoggettati a prelievo supplementare a carico dell'acquirente
stesso. La revoca del riconoscimento deve essere notificata
dalla regione competente all'acquirente interessato, nonché
resa nota ai produttori con adeguate forme di pubblicità. La
revoca ha effetto a decorrere dal novantesimo giorno
successivo alla notifica e comunque entro il termine del
periodo di commercializzazione in corso, per il quale restano
fermi gli obblighi relativi agli adempimenti degli
acquirenti.
4. L'acquirente che opera in assenza del riconoscimento
di cui al presente articolo è assoggettato a sanzione
amministrativa pari all'importo del prelievo supplementare
sull'intero quantitativo di prodotto ritirato in assenza del
riconoscimento; l'importo di tale sanzione comunque non può
essere inferiore a euro 5.000 e superiore a euro 50.000.
Articolo 5.
(Adempimenti degli acquirenti).
1. Entro il mese successivo a quello di riferimento, gli
acquirenti trasmettono alle regioni e alle province autonome
che li hanno riconosciuti i dati derivanti dall'aggiornamento
del registro mensile
tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del regolamento
(CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non abbiano ritirato
latte. Gli acquirenti devono trattenere il prelievo
supplementare, calcolato in base al disposto dell'articolo 1
del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive
modificazioni, relativo al latte consegnato in esubero
rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato
ai singoli conferenti. Entro lo stesso termine gli acquirenti
trasmettono alle regioni ed alle province autonome che li
hanno riconosciuti e all'AGEA anche l'aggiornamento del
registro mensile tenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 3,
del regolamento (CE) n. 1392/2001. Il decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, prevede forme di trasmissione dei
dati per via telematica e definisce gli adempimenti contabili
degli acquirenti.
2. Entro i successivi 30 giorni dalla scadenza del
termine di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 13, gli acquirenti provvedono al versamento
degli importi trattenuti nell'apposito conto corrente acceso
presso l'istituto tesoriere dell'AGEA, nonché all'invio alle
regioni ed alle province autonome di copia delle ricevute di
versamento, ovvero delle fideiussioni di cui al comma 6.
3. Le regioni e le province autonome verificano la
corretta determinazione degli esuberi individuali, degli
importi trattenuti, nonché il loro effettivo versamento,
ovvero l'effettiva prestazione delle garanzie di cui al comma
6; verificano altresì, per ciascuna azienda, la coerenza del
quantitativo di latte dichiarato con il numero di vacche da
latte avvalendosi dell'anagrafe bovina di cui al decreto dei
Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali
in data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2002, procedendo ad ogni
ulteriore accertamento che ritengano necessario, inclusa la
verifica dei dati contenuti nella documentazione prevista ad
altri fini, anche direttamente presso le aziende, per la
corretta imputazione del prelievo supplementare e per la
revoca o riduzione della quota di cui al presente decreto. Il
decreto di cui all'articolo 1, comma 7, individua i criteri
univoci per la determinazione del numero delle vacche che
hanno concorso alla produzione.
4. Il produttore è obbligato a documentare all'acquirente
la titolarità della quota; in assenza di tale documentazione,
l'acquirente é tenuto a trattenere e versare per intero il
prelievo supplementare, calcolato in base a quanto disposto
dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e
successive modificazioni, relativo al latte consegnato.
5. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di
cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta
l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al
prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non
inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000, fermo
restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare.
Nel caso di ripetute violazioni da parte dell'acquirente le
regioni e province autonome dispongono la revoca del
riconoscimento.
6. L'acquirente può sostituire il versamento di cui al
comma 2 con la prestazione all'AGEA di una fideiussione
bancaria. Il decreto di cui
all'articolo 1, comma 7, determina il testo della
fideiussione e le modalità di attuazione del presente
comma.
7. Gli acquirenti, anteriormente all'inizio di ogni
campagna, devono comunicare alla regione o alla provincia
autonoma l'elenco dei trasportatori di cui intendono
avvalersi, con l'indicazione degli eventuali centri di
raccolta utilizzati; le variazioni in corso di campagna devono
essere comunicate prima che il trasportatore inizi ad operare.
In caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa
non inferiore a euro 1.000 e non superiore a euro 10.000.
Articolo 6.
(Dichiarazioni di fine periodo degli acquirenti).
1. Le dichiarazioni di fine periodo rese dagli acquirenti
ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1392/2001,
firmate dal legale rappresentante della ditta acquirente e
corredate dei relativi allegati L1 controfirmati dai singoli
produttori conferenti, i quali dovranno indicare sotto la
propria responsabilità il numero delle vacche da latte
detenute in azienda nel periodo, devono essere trasmesse alle
regioni ed alle province autonome ed all'AGEA entro il termine
di cui al citato articolo 5, anche in assenza di acquisti nel
periodo.
2. Tutti i quantitativi di latte ritirati indicati nelle
dichiarazioni di cui al comma 1 devono corrispondere a quanto
dichiarato nei registri mensili di cui all'articolo 5, comma
1, trasmessi ai sensi del medesimo comma.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1
comporta l'applicazione a carico degli acquirenti, da parte
delle regioni e delle province autonome, delle procedure e
sanzioni previste dall'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
4. In caso di mancato rispetto del comma 2 da parte di un
acquirente si applica una sanzione amministrativa non
inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000.
5. In caso un acquirente indichi nella dichiarazione di
cui al comma 1 quantitativi superiori alla sommatoria dei
quantitativi dei registri mensili di cui all'articolo 5, comma
1, alla differenza viene applicato il prelievo supplementare a
carico dell'acquirente stesso.
Articolo 7.
(Pluralità e successione di acquirenti).
1. Se un produttore intende consegnare latte a più
acquirenti, deve preventivamente presentare a ciascuno di essi
ed alla regione o provincia autonoma un'apposita dichiarazione
di pluralità contenente l'elenco delle ditte acquirenti cui
intende consegnare il latte e la ripartizione della propria
quota "consegne" tra di esse, relativamente al periodo di
interesse. La dichiarazione di pluralità deve essere rinnovata
ogni qualvolta necessario in conseguenza di nuove scelte del
produttore. Il produttore, ogni qualvolta cambi acquirente nel
corso
della campagna, è tenuto a consegnare al nuovo acquirente
un'apposita dichiarazione i cui contenuti sono determinati dal
decreto di cui all'articolo 1, comma 7.
2. La quota già utilizzata da parte di un produttore
attraverso consegne di latte è indisponibile fino alla fine
del periodo di commercializzazione e pertanto non può essere
messa a disposizione di altri acquirenti o essere ceduta ad
altri produttori attraverso contratti.
3. Se un produttore effettua consegne a più di un
acquirente senza aver ottemperato agli obblighi di cui al
presente articolo, la regione o la provincia autonoma
competente applica la riduzione di un quinto della sua quota
"consegne". I quantitativi di riferimento così revocati
affluiscono alla riserva nazionale per essere riattribuiti
alla regione o alla provincia autonoma cui afferivano.
Articolo 8.
(Contabilità degli acquirenti e dei produttori).
1. L'acquirente che non procede alla completa
contabilizzazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14
del regolamento (CE) n. 1392/2001, dei quantitativi di latte
che gli vengono consegnati, è soggetto alla revoca del
riconoscimento e ad una sanzione amministrativa commisurata
all'importo del prelievo supplementare calcolato sul
quantitativo non contabilizzato.
2. Il produttore che ha sottoscritto un allegato L1 in
cui dichiara un quantitativo di latte non veritiero è soggetto
alla riduzione della quota di cui è titolare per un
quantitativo pari alla differenza, in valore assoluto, tra il
quantitativo indicato nell'allegato L1 e quello effettivamente
accertato, fermo restando il pagamento del prelievo
supplementare sul quantitativo prodotto oltre la quota. I
quantitativi di riferimento così revocati affluiscono alla
riserva nazionale per essere riattribuiti alla regione o alla
provincia autonoma cui afferivano.
3. Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di
cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1392/2001 da parte
degli acquirenti comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa non inferiore a euro 10.000 e non superiore a
euro 100.000.
4. Il produttore che effettua vendite dirette tiene a
disposizione degli organi di controllo i documenti e la
contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14, comma 5,
del regolamento (CE) n. 1392/2001. In caso di inadempienza si
applica una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro
e non superiore a 50.000 euro.
Articolo 9.
(Restituzione del prelievo pagato in eccesso).
1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e
il prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a
seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) esegue il calcolo del prelievo nazionale
complessivamente dovuto all'Unione europea per esubero
produttivo nelle consegne;
c) calcola l'ammontare del prelievo versato in
eccesso.
2. Il 10 per cento di un importo pari a quello del
prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla
lettera c) del comma 1 ed è accantonato per eventuali
restituzioni successive a quelle di cui al presente articolo,
derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso
amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per
essere destinato alle misure di cui all'articolo 8, lettera
a), del regolamento (CEE) n. 3950/1992, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la
percentuale di cui al presente comma potrà essere
rideterminata ogni due periodi.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c),
decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota assoggettati a
prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del
prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o
comunque non più dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle
zone di montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento (CE)
n. 1257/1999;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle
zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento (CE)
n. 1257/1999.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le
disponibilità dell'importo di cui al comma 3, il residuo viene
ripartito tra i produttori titolari di quota, con esclusione
di quelli che abbiano superato di oltre il 100 per cento il
proprio quantitativo di riferimento individuale, secondo i
seguenti criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori già titolari di quota "B" che
sia stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione
subita al netto delle assegnazioni regionali integrative
effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del
decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai sensi
dell'articolo 3, comma 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non
oltre il 20 per cento il quantitativo di riferimento
individuale di fine periodo;
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di
cui alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso
non ancora restituita.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli
acquirenti l'importo del prelievo imputato a ciascun
produttore conferente e gli importi da restituire calcolati ai
sensi dei commi 3 e 4, ovvero
eventuali importi di prelievo dovuti; entro lo stesso termine
l'AGEA provvede alla restituzione agli acquirenti degli
importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti
pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e
provvedono alla riscossione ed al versamento degli eventuali
importi dovuti.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali
concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il
trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al
comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi delle
operazioni effettuate ai sensi del presente articolo, che
restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai
procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il cui
ricorso è stato accolto il prelievo versato è restituito per
la parte non dovuta. I relativi saldi contabili con l'Unione
europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AGEA -
spese connesse ad interventi comunitari - e sono ripianati
attraverso l'importo accantonato ai sensi del comma 2.
Articolo 10.
(Adempimenti dei trasportatori).
1. Il latte deve essere accompagnato, durante il
trasporto, da una distinta latte redatta secondo le modalità
previste dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, che deve
essere sottoscritta dal produttore, dal trasportatore e,
all'arrivo, dall'acquirente.
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte
trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano
verifiche sui trasporti di latte in occasione della raccolta
nelle aziende e durante il percorso.
3. Il trasportatore che sia trovato senza la distinta
latte o con la stessa priva di elementi essenziali indicati
nel decreto di cui all'articolo 1, comma 7, è soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, fatte salve le
ulteriori sanzioni di legge.
Articolo 11.
(Vendite dirette).
1. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla
provincia autonoma competente, nonché all'AGEA, la
dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalità
previste nell'articolo 6, comma 1, del regolamento (CE) n.
1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche se non è
stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1
comporta l'applicazione a carico dei produttori, da parte
delle regioni e delle province autonome, delle procedure e
sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, del
regolamento (CE) n. 1392/2001.
3. Il latte o equivalente latte indicato nelle
dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno è
integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la
parte eccedente la quota, anche in caso di
mancato superamento del quantitativo di riferimento nazionale
"vendite dirette"; in tale caso le somme corrispondenti
saranno utilizzate dall'AGEA per le finalità di cui
all'articolo 9, comma 2.
4. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non
veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il
quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione
pari al prelievo supplementare corrispondente alla quantità di
prodotto dichiarato in più o in meno, fermo restando il
pagamento del prelievo supplementare sul quantitativo prodotto
oltre la quota.
5. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al
quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato
all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue la
compensazione nazionale degli esuberi individuali in favore,
prioritariamente, dei produttori titolari di quota con aziende
ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di tutti gli
altri produttori titolari di quota; entro lo stesso termine
provvede a comunicare ai produttori interessati i quantitativi
non compensati.
6. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore è tenuto a
versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2,
l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 5. In
caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa
non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro,
fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
Articolo 12.
(Vendite e affitti di quota. Mutamenti nella conduzione
delle aziende).
1. In conformità all'articolo 8, lettera d), del
regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentito il trasferimento
di quantitativi di riferimento separatamente dall'azienda,
anche tra aziende ubicate in regioni e province autonome
diverse.
2. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di
montagna; a tali trasferimenti non si applica la limitazione
di cui al comma 4.
3. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o
svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 4.
4. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra
aziende ubicate in regioni o province autonome diverse è
consentito entro il limite massimo del 70 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente.
5. Ai soci di cooperative di lavorazione, trasformazione
e raccolta di latte ed ai soci di organizzazioni professionali
riconosciute ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, è attribuito il diritto
di prelazione per le quote poste in vendita da altri soci
della stessa cooperativa o della stessa organizzazione
professionale.
6. In conformità con l'articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3950/1992, così come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, è consentita la stipula di
contratti di affitto della parte di quota non utilizzata,
separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al periodo
in corso, dandone comunicazione alle regioni ed alle province
autonome per le relative verifiche, purché il contratto
intervenga tra produttori in attività che hanno prodotto e
commercializzato nel corso del periodo.
7. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui ai
commi 1, 6 e 9 deve essere convalidato e registrato nel
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) dalla regione o
dalla provincia autonoma del produttore che acquisisce il
quantitativo in questione.
8. In deroga a quanto previsto dal comma 4, attraverso
accordi tra regioni, può essere consentito il trasferimento
dell'intero quantitativo posseduto.
9. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento nella
conduzione di un'azienda titolare di quota ha efficacia, con
riferimento alla titolarità della quota, non anteriormente
alla data di comunicazione della variazione stessa alla
regione o alla provincia autonoma competente.
10. I contratti di affitto di azienda, comodato di
azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad
esclusione di quelli di cui al comma 6, per essere rilevanti
ai fini del regime delle quote latte, devono avere una durata
non inferiore a 12 mesi e una scadenza coincidente con
l'ultimo giorno di un periodo di commercializzazione;
l'eventuale risoluzione anticipata del contratto ha efficacia
sulla titolarità della quota a partire dal periodo di
commercializzazione successivo a quello in corso alla data di
comunicazione della risoluzione stessa alla regione o alla
provincia autonoma competente.
Articolo 13.
(Altre disposizioni per i primi due periodi di
applicazione).
1. Al fine di consentire la graduale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al
progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione
conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi due
periodi di applicazione del presente decreto non si attua
l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo 9, comma
4, ed i versamenti mensili di cui all'articolo 5, comma 2,
vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti
percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende
ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento
per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per il
secondo periodo;
b) per i produttori già titolari di quota "B"
ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nella
misura del 5 per cento per il primo periodo di applicazione e
del 10 per cento nel secondo periodo, fino al conseguimento di
un esubero pari alla metà della propria quota; raggiunto tale
limite tutto il prelievo trattenuto, anche per i mesi
precedenti, dovrà essere versato;
c) per tutti gli altri produttori nella misura
del 100 per cento.
2. Nei soli primi due periodi di applicazione del
presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale
trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 1,
possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le modalità
previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali in data 12 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 127 del 1^ giugno 2002.
3. Per la prima campagna di applicazione del presente
decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre, una
dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati da
ciascun produttore; dal 1^ dicembre si applicano le norme di
cui all'articolo 5.
4. Per il periodo di commercializzazione 2003/2004 le
comunicazioni regionali già effettuate sono valide ai fini
della determinazione e comunicazione della quota di cui
all'articolo 2.
Articolo 14.
(Responsabilità finanziaria delle regioni e delle province
autonome).
1. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte
dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
promuove i provvedimenti necessari per l'attribuzione agli
organismi competenti dei relativi oneri.
Articolo 15.
(Disposizioni attuative e abrogazioni).
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano, ove non diversamente ed espressamente specificato,
a decorrere dal primo periodo di commercializzazione
successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso;
pertanto tutti gli adempimenti relativi ai periodi precedenti
sono regolamentati dalla normativa precedentemente in
vigore.
2. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di
applicazione del presente decreto, così come individuato dal
presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito
elencati:
legge 26 novembre 1992, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1993, n. 569;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali 27 dicembre 1994, n. 762;
articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995,
n. 46;
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali in data 25 ottobre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1996, n. 642;
articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649;
commi da 166 a 174 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n.
81;
decreto del Ministro per le politiche agricole in data
15 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 20 maggio 1997;
decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
decreto del Ministro per le politiche agricole in data
17 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
42 del 20 febbraio 1998;
decreto del Ministro per le politiche agricole in data
22 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
148 del 27 giugno 1998;
articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 giugno
1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 276;
decreto-legge 1^ marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
decreto del Ministro per le politiche agricole 21
maggio 1999, n. 159;
decreto del Ministro per le politiche agricole 15
luglio 1999, n. 309;
decreto del Ministro per le politiche agricole 10
agosto 1999, n. 310;
decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000,
n. 354;
decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali in data 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3950/1992, e successive modificazioni, e del regolamento (CE)
n. 1392/2001.
Articolo 16.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 marzo 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.