XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3839
Onorevoli Colleghi! - Con l'introduzione,
nell'ordinamento giuridico italiano, della legge 30 luglio
1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori
e degli utenti", emanata in attuazione della direttiva
98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, (relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori), ormai considerata il cosiddetto
bill of right dei consumatori e degli utenti, gli
interessi diffusi dei consumatori sono stati espressamente
inclusi nella categoria dei diritti soggettivi, e come tali
meritevoli di più ampia tutela.
In particolare, l'articolo 3 della citata legge offre una
tutela più ampia rispetto all'ambito di applicazione di cui
all'articolo 1469-sexies del codice civile, prevedendo -
a tutela degli interessi collettivi - il potere delle
associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente
rappresentative in base all'articolo 5, di "inibire gli atti e
i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli
utenti" <(comma 1, lettera a)>.
Sebbene il nuovo articolato abbia portato ad un maggiore
ed elevato standard di tutela per i diritti dei
consumatori e degli utenti, dalla lettera b) del comma 1
del medesimo articolo 3 si evince chiaramente come la scelta
del nostro legislatore sia stata finalizzata ad offrire alla
generalità dei consumatori e utenti una tutela collettiva
caratterizzata da un intervento meramente preventivo, ove si
prevede il potere del giudicante adito, "di adottare le misure
idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle
violazioni accertate", lasciando alla titolarità "processuale"
del singolo, il potere e il diritto di adire la magistratura
nei casi di effettivo pregiudizio subìto.
Dunque, attualmente, nell'ordinamento italiano, vige un
doppio sistema di tutela: general-preventivo di carattere
inibitorio, mediante una legittimazione ad agire riservata
esclusivamente alle associazioni dei consumatori e degli
utenti, e risarcitorio-successivo, mediante una legittimazione
ad agire esclusiva del singolo consumatore effettivamente
"leso" dal comportamento illegittimo.
A fronte del citato sistema di garanzie sostanziali e
processuali, lo sviluppo delle cosiddette "tutele speciali dei
consumatori" ha fortemente amplificato i ricorsi individuali
finalizzati alla tutela degli interessi particolari dei
singoli: esempio tipico di questa "corsa" alla tutela
giurisdizionale è stato di recente offerto dalla problematica
relativa ai rimborsi "RC auto", la quale ha trovato il suo
fondamento causale nella decisione dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato di infliggere una sanzione a un
determinato numero di società di assicurazioni, il cui
comportamento, illegittimo, avrebbe comportato per i
consumatori un aumento percentuale del relativo premio
assicurativo.
La citata pronuncia ha avuto, come principali effetti,
quello di innescare una moltitudine di ricorsi particolari ai
giudici di pace aventi ad oggetto il riconoscimento e il
rimborso di una somma percentuale relativa all'illegittimo
aumento del premio assicurativo, e l'emanazione di pronunce
molto spesso difformi (a secondo della sede giudiziaria),
rispetto ad una analoga se non identica questione di
diritto.
Dunque, dall'ambito sociale, che attualmente risulta
caratterizzato da un numero sempre più elevato di "reazioni"
giudiziarie dei consumatori e degli utenti nei confronti delle
imprese contraenti ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile, sorge la cogente esigenza di uniformità e certezza del
diritto, strumentale all'introduzione, nell'ordinamento
italiano, di un' "azione di classe" - nei termini processuali
di cui al citato articolo 3 della legge n. 281 del 1998 - che
non sia più relegata a un ambito di tutela preventiva, bensì
che possa operare anche su un piano strettamente risarcitorio,
con effetti che operino a favore di tutti i consumatori e
utenti che si trovino in quella determinata condizione
giuridica, oggetto dell'"introducendo" procedimento.
Con tale introduzione dunque, alle associazioni dei
consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge
n. 281 del 1998 verrebbe riconosciuta la legittimazione ad
agire mediante un'azione collettiva anche al fine di chiedere
che il giudice adito riconosca il diritto di una determinata
categoria di consumatori o di utenti ad ottenere un
risarcimento dei danni o un indennizzo, ovvero a che un
determinato contratto o comportamento venga interpretato in
maniera unitaria ovvero eseguito mediante precisi
comportamenti.
L'introduzione della cosiddetta "class action" come
precedentemente illustrata, per omogeneità con lo spirito
della già vigente normativa a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori e degli utenti, comporta la
necessaria modifica ed integrazione di talune disposizioni di
legge, al fine di omogeneizzare il nostro ordinamento ad un
sistema di tutela fino ad oggi estraneo, e di derivazione
anglosassone.
La cosiddetta "class action", di derivazione
anglosassone, affronta infatti l'attuale problematica relativa
al tema della tutela di quelle situazioni soggettive di
vantaggio che siano vantate da ampie pluralità di persone e
che siano caratterizzate dalla loro derivazione da un comune e
unico fatto costitutivo, ovvero da una serie di fatti
identici, lesivi di una determinata categoria di persone.
La sua principale finalità è quella di limitare al massimo
gli effetti della possibile disparità di risorse fra i singoli
componenti di un gruppo nei confronti di una medesima
controparte, onde evitare che la detta disparità si traduca in
una eliminazione, de facto, della garanzia
costituzionale dell'accesso alla giustizia.
In secondo luogo, si vogliono ridurre al minimo le
controversie giudiziarie "particolari" scaturenti dal medesimo
comportamento, eliminando in nuce l'affollamento delle
sedi giudiziarie e garantendo un'uniformità di tutela.
Dunque, si deve prevedere un sistema che può così essere
illustrato: il giudice adito da parte di una o più
associazioni di consumatori e di utenti ai sensi dell'articolo
5 della legge n. 281 del 1998, al fine di far riconoscere uno
dei diritti precedentemente illustrati, potrà emettere un
provvedimento, sia avente la veste di sentenza, sia avente la
forma di accordo giudiziale transattivo, e dallo stesso
omologato, che permetta a un componente della "classe" lesa di
potere richiedere alla controparte contrattuale e processuale
l'applicazione particolare del contenuto della citata
pronuncia, adattata alla singola fattispecie di cui risulti
essere titolare.
Tale provvedimento dunque, potrà essere invocato dal
singolo, nei confronti del comune avversario, in modo che le
singole e "instaurande" controversie giudiziarie, sarebbero
praticamente a lui favorevoli, essendo unicamente limitate -
nell'oggetto - alla quantificazione del singolo danno.
Volgendo i propri effetti processuali e sostanziali su
un'ampia categoria di consociati, si deve certamente prevedere
la possibilità, del singolo consumatore titolare una "quota"
di interesse diffuso tutelato dalla pronuncia, che questa
possa essere dallo stesso impugnata, in quanto iniqua per
l'attuazione dei propri interessi, sia che essa abbia la forma
della sentenza sia che abbia la forma dell'accordo giudiziale
transattivo, omologato dal giudice adito.
In relazione alla concreta attuazione "particolare" della
pronuncia emessa nell'abito del procedimento di "class
action", se è auspicabile una sua volontaria applicazione
da parte del comune resistente, a seguito di semplice
richiesta del singolo consumatore o utente, al fine di
eliminare qualsiasi vuoto legislativo e concedere effettiva e
rapida tutela al singolo consumatore o utente, è necessario
prevedere una seconda fase di giudizio, "di accertamento", che
il singolo potrà instaurare nelle varie sedi giudiziarie, e
avente ad oggetto il mero accertamento - in capo al
consumatore o all'utente - dei requisiti individuati dalla
"class action" e, in caso di azione volta al
riconoscimento di un risarcimento di danni o di indennità, la
determinazione del relativo ammontare.
La pronuncia costituirà titolo esecutivo nei confronti del
comune contraddittore.
Chiaramente, al fine di non eliminare gli effetti positivi
dell'introduzione della "class action", la competenza
per i giudizi di accertamento e di determinazione del
quantum debeatur, dovrà essere di competenza esclusiva
dei giudici di pace, prevedendo altresì l'esenzione degli
stessi da qualsiasi contributo ex lege previsto per
l'instaurazione e l'iscrizione di un procedimento
giurisdizionale ordinario.
Il "luogo normativo" migliore per poter introdurre la
disciplina-base introduttiva della nuova azione di classe, è
individuato nella legge n. 281 del 1998, ed in particolare
nell'articolo 3 della medesima, mediante l'introduzione della
lettera c-bis) del comma 1, ove venga illustrata
l'intera procedura descritta.
La citata introduzione comporta altresì la modifica
all'articolo 7 del codice di procedura civile, sulla
competenza dei giudici di pace, e all'articolo 10 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, relativi al contributo unificato di
iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili,
penali e amministrativi.
Mediante la congiunta modifica e integrazione delle citate
normative, viene introdotto un più ampio, effettivo e organico
sistema di tutela dei diritti "risarcitori" del consumatore e
dell'utente.