XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3839




        Onorevoli Colleghi! - Con l'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", emanata in attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, (relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori), ormai considerata il cosiddetto bill of right dei consumatori e degli utenti, gli interessi diffusi dei consumatori sono stati espressamente inclusi nella categoria dei diritti soggettivi, e come tali meritevoli di più ampia tutela.
        In particolare, l'articolo 3 della citata legge offre una tutela più ampia rispetto all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile, prevedendo - a tutela degli interessi collettivi - il potere delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative in base all'articolo 5, di "inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti" <(comma 1, lettera a)>.
        Sebbene il nuovo articolato abbia portato ad un maggiore ed elevato standard di tutela per i diritti dei consumatori e degli utenti, dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3 si evince chiaramente come la scelta del nostro legislatore sia stata finalizzata ad offrire alla generalità dei consumatori e utenti una tutela collettiva caratterizzata da un intervento meramente preventivo, ove si prevede il potere del giudicante adito, "di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate", lasciando alla titolarità "processuale" del singolo, il potere e il diritto di adire la magistratura nei casi di effettivo pregiudizio subìto.
        Dunque, attualmente, nell'ordinamento italiano, vige un doppio sistema di tutela: general-preventivo di carattere inibitorio, mediante una legittimazione ad agire riservata esclusivamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti, e risarcitorio-successivo, mediante una legittimazione ad agire esclusiva del singolo consumatore effettivamente "leso" dal comportamento illegittimo.
        A fronte del citato sistema di garanzie sostanziali e processuali, lo sviluppo delle cosiddette "tutele speciali dei consumatori" ha fortemente amplificato i ricorsi individuali finalizzati alla tutela degli interessi particolari dei singoli: esempio tipico di questa "corsa" alla tutela giurisdizionale è stato di recente offerto dalla problematica relativa ai rimborsi "RC auto", la quale ha trovato il suo fondamento causale nella decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di infliggere una sanzione a un determinato numero di società di assicurazioni, il cui comportamento, illegittimo, avrebbe comportato per i consumatori un aumento percentuale del relativo premio assicurativo.
        La citata pronuncia ha avuto, come principali effetti, quello di innescare una moltitudine di ricorsi particolari ai giudici di pace aventi ad oggetto il riconoscimento e il rimborso di una somma percentuale relativa all'illegittimo aumento del premio assicurativo, e l'emanazione di pronunce molto spesso difformi (a secondo della sede giudiziaria), rispetto ad una analoga se non identica questione di diritto.
        Dunque, dall'ambito sociale, che attualmente risulta caratterizzato da un numero sempre più elevato di "reazioni" giudiziarie dei consumatori e degli utenti nei confronti delle imprese contraenti ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, sorge la cogente esigenza di uniformità e certezza del diritto, strumentale all'introduzione, nell'ordinamento italiano, di un' "azione di classe" - nei termini processuali di cui al citato articolo 3 della legge n. 281 del 1998 - che non sia più relegata a un ambito di tutela preventiva, bensì che possa operare anche su un piano strettamente risarcitorio, con effetti che operino a favore di tutti i consumatori e utenti che si trovino in quella determinata condizione giuridica, oggetto dell'"introducendo" procedimento.
        Con tale introduzione dunque, alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge n. 281 del 1998 verrebbe riconosciuta la legittimazione ad agire mediante un'azione collettiva anche al fine di chiedere che il giudice adito riconosca il diritto di una determinata categoria di consumatori o di utenti ad ottenere un risarcimento dei danni o un indennizzo, ovvero a che un determinato contratto o comportamento venga interpretato in maniera unitaria ovvero eseguito mediante precisi comportamenti.
        L'introduzione della cosiddetta "class action" come precedentemente illustrata, per omogeneità con lo spirito della già vigente normativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, comporta la necessaria modifica ed integrazione di talune disposizioni di legge, al fine di omogeneizzare il nostro ordinamento ad un sistema di tutela fino ad oggi estraneo, e di derivazione anglosassone.
        La cosiddetta "class action", di derivazione anglosassone, affronta infatti l'attuale problematica relativa al tema della tutela di quelle situazioni soggettive di vantaggio che siano vantate da ampie pluralità di persone e che siano caratterizzate dalla loro derivazione da un comune e unico fatto costitutivo, ovvero da una serie di fatti identici, lesivi di una determinata categoria di persone.
        La sua principale finalità è quella di limitare al massimo gli effetti della possibile disparità di risorse fra i singoli componenti di un gruppo nei confronti di una medesima controparte, onde evitare che la detta disparità si traduca in una eliminazione, de facto, della garanzia costituzionale dell'accesso alla giustizia.
        In secondo luogo, si vogliono ridurre al minimo le controversie giudiziarie "particolari" scaturenti dal medesimo comportamento, eliminando in nuce l'affollamento delle sedi giudiziarie e garantendo un'uniformità di tutela.
        Dunque, si deve prevedere un sistema che può così essere illustrato: il giudice adito da parte di una o più associazioni di consumatori e di utenti ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 281 del 1998, al fine di far riconoscere uno dei diritti precedentemente illustrati, potrà emettere un provvedimento, sia avente la veste di sentenza, sia avente la forma di accordo giudiziale transattivo, e dallo stesso omologato, che permetta a un componente della "classe" lesa di potere richiedere alla controparte contrattuale e processuale l'applicazione particolare del contenuto della citata pronuncia, adattata alla singola fattispecie di cui risulti essere titolare.
        Tale provvedimento dunque, potrà essere invocato dal singolo, nei confronti del comune avversario, in modo che le singole e "instaurande" controversie giudiziarie, sarebbero praticamente a lui favorevoli, essendo unicamente limitate - nell'oggetto - alla quantificazione del singolo danno.
        Volgendo i propri effetti processuali e sostanziali su un'ampia categoria di consociati, si deve certamente prevedere la possibilità, del singolo consumatore titolare una "quota" di interesse diffuso tutelato dalla pronuncia, che questa possa essere dallo stesso impugnata, in quanto iniqua per l'attuazione dei propri interessi, sia che essa abbia la forma della sentenza sia che abbia la forma dell'accordo giudiziale transattivo, omologato dal giudice adito.
        In relazione alla concreta attuazione "particolare" della pronuncia emessa nell'abito del procedimento di "class action", se è auspicabile una sua volontaria applicazione da parte del comune resistente, a seguito di semplice richiesta del singolo consumatore o utente, al fine di eliminare qualsiasi vuoto legislativo e concedere effettiva e rapida tutela al singolo consumatore o utente, è necessario prevedere una seconda fase di giudizio, "di accertamento", che il singolo potrà instaurare nelle varie sedi giudiziarie, e avente ad oggetto il mero accertamento - in capo al consumatore o all'utente - dei requisiti individuati dalla "class action" e, in caso di azione volta al riconoscimento di un risarcimento di danni o di indennità, la determinazione del relativo ammontare.
        La pronuncia costituirà titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore.
        Chiaramente, al fine di non eliminare gli effetti positivi dell'introduzione della "class action", la competenza per i giudizi di accertamento e di determinazione del quantum debeatur, dovrà essere di competenza esclusiva dei giudici di pace, prevedendo altresì l'esenzione degli stessi da qualsiasi contributo ex lege previsto per l'instaurazione e l'iscrizione di un procedimento giurisdizionale ordinario.
        Il "luogo normativo" migliore per poter introdurre la disciplina-base introduttiva della nuova azione di classe, è individuato nella legge n. 281 del 1998, ed in particolare nell'articolo 3 della medesima, mediante l'introduzione della lettera c-bis) del comma 1, ove venga illustrata l'intera procedura descritta.
        La citata introduzione comporta altresì la modifica all'articolo 7 del codice di procedura civile, sulla competenza dei giudici di pace, e all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativi al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi.
        Mediante la congiunta modifica e integrazione delle citate normative, viene introdotto un più ampio, effettivo e organico sistema di tutela dei diritti "risarcitori" del consumatore e dell'utente.




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