XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3839




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "c-bis) di accertare e dichiarare il diritto di una determinata categoria di consumatori o di utenti ad ottenere un'indennità ovvero un risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti o di comportamenti posti in essere nell'esecuzione o nell'adempimento di uno dei contratti di cui all'articolo 1342 del codice civile, mediante l'emanazione di un provvedimento di condanna, ovvero di un provvedimento di omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in sede giudiziaria. Tali provvedimenti possono essere impugnati dai singoli appartenenti alla categoria di consumatori o di utenti destinatari della pronuncia, che dimostrino l'iniquità della stessa nell'attuazione dei loro diritti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore".


Art. 2.

        1. All'articolo 7, terzo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

        "3-bis. per i giudizi di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 30 luglio 1998, n. 281".

Art. 3.

        1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 30 luglio 1998, n. 281".



Frontespizio Relazione