XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3839
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n.
281, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) di accertare e dichiarare il diritto di una
determinata categoria di consumatori o di utenti ad ottenere
un'indennità ovvero un risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di atti o di comportamenti posti in essere
nell'esecuzione o nell'adempimento di uno dei contratti di cui
all'articolo 1342 del codice civile, mediante l'emanazione di
un provvedimento di condanna, ovvero di un provvedimento di
omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in
sede giudiziaria. Tali provvedimenti possono essere impugnati
dai singoli appartenenti alla categoria di consumatori o di
utenti destinatari della pronuncia, che dimostrino l'iniquità
della stessa nell'attuazione dei loro diritti. A seguito di
pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di
omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo
consumatore o utente può agire giudizialmente, in
contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a
se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso
provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del
risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi
del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo
esecutivo nei confronti del comune contraddittore".
Art. 2.
1. All'articolo 7, terzo comma, del codice di procedura
civile, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"3-bis. per i giudizi di accertamento di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 30
luglio 1998, n. 281".
Art. 3.
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera c-bis), della legge 30 luglio 1998, n.
281".